Sentenza 23 febbraio 1977
Massime • 1
In tema di rapporto di locazione, la disposizione dell'art 3, legge 22 dicembre 1973, n 841, secondo cui la morosita puo costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratti di conduttore indigente), incide in modo rilevante nell'applicazione degli artt 1453 e 1455 cod civ, quando sulla mora debendi si basi la domanda di risoluzione. La nuova disciplina, quindi, influisce direttamente anche sui criteri in base ai quali si deve di volta in volta valutare la gravita dello inadempimento, di modo che il semplice ritardo nel pagamento del canone non costituisce inadempienza apprezzabile se contenuto nell'arco temporale di due mesi.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/1977, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1977 |
Testo completo
In tema di rapporto di locazione, la disposizione dell'art 3, legge 22 dicembre 1973, n 841, secondo cui la morosita puo costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratti di conduttore indigente), incide in modo rilevante nell'applicazione degli artt 1453 e 1455 cod civ, quando sulla mora debendi si basi la domanda di risoluzione. La nuova disciplina, quindi, influisce direttamente anche sui criteri in base ai quali si deve di volta in volta valutare la gravita dello inadempimento, di modo che il semplice ritardo nel pagamento del canone non costituisce inadempienza apprezzabile se contenuto nell'arco temporale di due mesi.*