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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 509/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 509/2024, trattata all'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 509/2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio dell'avv. RANALLI ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (ernia discale L4-L5 in quadro di spondilodiscoartrosi L/S) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari all'8%, e comunque non inferiore al 6%, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto per circa 20 anni l'operaio, dapprima presso la COIMI Srl e poi presso la Controparte_3
- presso la COIMI SRL, per 8-9 ore al giorno e 6 giorni a settimana, è stato addetto a lavori di carpenteria pesante e manutenzione. In particolare, l'attività prevedeva: la realizzazione di impalcature in ferro a più piani su cui salire a posizionare i macchinari;
la movimentazione di pesanti travi di ferro, griglie e tubazioni metalliche da trasportare manualmente in quota;
la movimentazione di motori da circa 100 kg da prelevare e posizionare sulle impalcature per raggiungere la sommità, trasportando attrezzi di lavoro;
- presso la , per 5 giorni a settimana e 8-9 ore al CP_3 giorno, è stato addetto: alla realizzazione di nastri trasportatori mediante l'installazione di appositi rulli sotto cui posizionare motori;
alla manutenzione di impianti e motori, con utilizzo frequente di mazzola da 1 kg per estrarre i cuscinetti dei macchinari e chiavi per avvitare/svitare i grossi bulloni;
al sollevamento di interi motori o parti di esso mediante corda o carrucola;
al sollevamento, spostamento e sostituzione di paranchi;
- che tali mansioni comportano la continua assunzione sotto sforzo di posture incongrue, con costante affaticamento del dorso e della schiena, con ripetitivo sovraccarico della colonna, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “ernia discale L4-L5 in quadro di spondilodiscoartrosi lombosacrale”;
- di aver presentato all' in data 18.05.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari all'8% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo che i postumi lamentati non fossero “eziologicamente riconducibili alla patologia dedotta in giudizio trovando invece la loro causa in fattori patogenetici comuni”.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste ha riferito: “Conosco il Testimone_1 ricorrente perché l'ho conosciuto presso lo stabilimento CP_4
, io facevo il trasportatore, lui stava nel reparto
[...] manutenzione;
io andavo 1-2 volte a settimana in quello stabilimento, parliamo del 2004-2005, l'ho fatto fino al 2007. Lui smontava i nastri e i motori, lavorava sdraiato a terra o piegato al di sotto del nastro. Sul cap. 3 risponde: “Si, è vero”. Io andavo a prendere blocchi in cemento;
se il materiale era pronto stavo 2-3 ore, altrimenti restavo anche un'intera giornata. ADR avv. DI MARIO: “Dopo il 2007 non posso sapere se il ricorrente faceva ancora questo lavoro perché io ho smesso di fare l'autista”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato:
“Conosco il ricorrente perché siamo compaesani ed abbiamo anche lavorato insieme presso la COIMI per circa 4-5 anni, intorno al 2000; lui svolgeva mansioni di operaio generico, faceva lavori di carpenteria metallica. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “si, è vero”. Si lavorava dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato. Nella ditta eravamo in 30, ma non lavoravamo sempre insieme, venivamo divisi in base ai vari cantieri che c'erano, in squadre e in base al lavoro che serviva. ADR avv. DI MARIO: “Dal 2002-2003 mi sembra di ricordare che la ditta ha chiuso, il ricorrente mi sembra che entrò in un'azienda più grande, io con un'altra. Lui cambiò mansione, andò in produzione”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta. Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “Il sig. risulta affetto Parte_1 da: Spondilodiscoatrosi della colonna vertebrale lombare con ernia discale L4-L5. - Allo stato attuale e con la documentazione a disposizione, non è possibile dimostrare un sicuro rapporto di causa-effetto tra la patologia osteoarticolare e le attività lavorative svolte dal ricorrente.”.
Nello specifico il CTU ha osservato come “dall'estratto contributivo risulta che nel 2009 e nel 2010 (ultimi anni lavorativi) le settimane lavorative sono state in totale 14, in quanto gli altri periodi sono stati coperti dalla cassa integrazione (ordinaria e straordinaria). Dall'ottobre 2010 il ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia. Il primo esame strumentale, che dimostra la presenza di ernia discale L4-L5, che abbiamo a disposizione, risale al Marzo 2018, quindi a 8 anni di distanza dall'ultima esposizione lavorativa (quasi 10 anni se si considerano i periodi lavorativi nel 2009 e 2010). Non è stato possibile prendere visione di altri accertamenti strumentali che documentino, oltre al fatto che il sig. negli Parte_1 anni precedenti al 2010, abbia sofferto di lombalgie, la presenza di alterazioni muscolo-scheletriche preesistenti all'attuale situazione erniaria. In conclusione, sulla base della documentazione in mio possesso, ritengo, che non sia possibile dimostrare in maniera netta, un rapporto di causa-effetto tra la spondilodiscoartrosi e le varie attività lavorative svolte dal ricorrente”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione, anche con riferimento alle osservazioni critiche della parte ricorrente contenute nelle note di trattazione scritta del 9.9.2025.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale della patologia lamentata.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data Parte_1 CP_1
09/02/2024, nella causa iscritta al n. 509/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Parte_2
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 12.09.2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 509/2024, trattata all'udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 509/2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio dell'avv. RANALLI ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (ernia discale L4-L5 in quadro di spondilodiscoartrosi L/S) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari all'8%, e comunque non inferiore al 6%, e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto per circa 20 anni l'operaio, dapprima presso la COIMI Srl e poi presso la Controparte_3
- presso la COIMI SRL, per 8-9 ore al giorno e 6 giorni a settimana, è stato addetto a lavori di carpenteria pesante e manutenzione. In particolare, l'attività prevedeva: la realizzazione di impalcature in ferro a più piani su cui salire a posizionare i macchinari;
la movimentazione di pesanti travi di ferro, griglie e tubazioni metalliche da trasportare manualmente in quota;
la movimentazione di motori da circa 100 kg da prelevare e posizionare sulle impalcature per raggiungere la sommità, trasportando attrezzi di lavoro;
- presso la , per 5 giorni a settimana e 8-9 ore al CP_3 giorno, è stato addetto: alla realizzazione di nastri trasportatori mediante l'installazione di appositi rulli sotto cui posizionare motori;
alla manutenzione di impianti e motori, con utilizzo frequente di mazzola da 1 kg per estrarre i cuscinetti dei macchinari e chiavi per avvitare/svitare i grossi bulloni;
al sollevamento di interi motori o parti di esso mediante corda o carrucola;
al sollevamento, spostamento e sostituzione di paranchi;
- che tali mansioni comportano la continua assunzione sotto sforzo di posture incongrue, con costante affaticamento del dorso e della schiena, con ripetitivo sovraccarico della colonna, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “ernia discale L4-L5 in quadro di spondilodiscoartrosi lombosacrale”;
- di aver presentato all' in data 18.05.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari all'8% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo che i postumi lamentati non fossero “eziologicamente riconducibili alla patologia dedotta in giudizio trovando invece la loro causa in fattori patogenetici comuni”.
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della udienza del 10.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste ha riferito: “Conosco il Testimone_1 ricorrente perché l'ho conosciuto presso lo stabilimento CP_4
, io facevo il trasportatore, lui stava nel reparto
[...] manutenzione;
io andavo 1-2 volte a settimana in quello stabilimento, parliamo del 2004-2005, l'ho fatto fino al 2007. Lui smontava i nastri e i motori, lavorava sdraiato a terra o piegato al di sotto del nastro. Sul cap. 3 risponde: “Si, è vero”. Io andavo a prendere blocchi in cemento;
se il materiale era pronto stavo 2-3 ore, altrimenti restavo anche un'intera giornata. ADR avv. DI MARIO: “Dopo il 2007 non posso sapere se il ricorrente faceva ancora questo lavoro perché io ho smesso di fare l'autista”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , Testimone_2 anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha confermato:
“Conosco il ricorrente perché siamo compaesani ed abbiamo anche lavorato insieme presso la COIMI per circa 4-5 anni, intorno al 2000; lui svolgeva mansioni di operaio generico, faceva lavori di carpenteria metallica. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “si, è vero”. Si lavorava dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato. Nella ditta eravamo in 30, ma non lavoravamo sempre insieme, venivamo divisi in base ai vari cantieri che c'erano, in squadre e in base al lavoro che serviva. ADR avv. DI MARIO: “Dal 2002-2003 mi sembra di ricordare che la ditta ha chiuso, il ricorrente mi sembra che entrò in un'azienda più grande, io con un'altra. Lui cambiò mansione, andò in produzione”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta. Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “Il sig. risulta affetto Parte_1 da: Spondilodiscoatrosi della colonna vertebrale lombare con ernia discale L4-L5. - Allo stato attuale e con la documentazione a disposizione, non è possibile dimostrare un sicuro rapporto di causa-effetto tra la patologia osteoarticolare e le attività lavorative svolte dal ricorrente.”.
Nello specifico il CTU ha osservato come “dall'estratto contributivo risulta che nel 2009 e nel 2010 (ultimi anni lavorativi) le settimane lavorative sono state in totale 14, in quanto gli altri periodi sono stati coperti dalla cassa integrazione (ordinaria e straordinaria). Dall'ottobre 2010 il ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia. Il primo esame strumentale, che dimostra la presenza di ernia discale L4-L5, che abbiamo a disposizione, risale al Marzo 2018, quindi a 8 anni di distanza dall'ultima esposizione lavorativa (quasi 10 anni se si considerano i periodi lavorativi nel 2009 e 2010). Non è stato possibile prendere visione di altri accertamenti strumentali che documentino, oltre al fatto che il sig. negli Parte_1 anni precedenti al 2010, abbia sofferto di lombalgie, la presenza di alterazioni muscolo-scheletriche preesistenti all'attuale situazione erniaria. In conclusione, sulla base della documentazione in mio possesso, ritengo, che non sia possibile dimostrare in maniera netta, un rapporto di causa-effetto tra la spondilodiscoartrosi e le varie attività lavorative svolte dal ricorrente”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione, anche con riferimento alle osservazioni critiche della parte ricorrente contenute nelle note di trattazione scritta del 9.9.2025.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale della patologia lamentata.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data Parte_1 CP_1
09/02/2024, nella causa iscritta al n. 509/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro Parte_2
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 12.09.2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore