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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 44/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: irlandese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Armando Cecatiello del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] e domiciliato in Milano, alla via Leoncavallo n. 33 con l'Avv. Chiara Dal Molin del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Galway (Irlanda), in data 17.05.2003 (atto trascritto nel registro civile del Comune di Milano, Anno 2004, atto n. 0169, registro 07, parte 2, serie
C/1), optando per il regime della separazione dei beni in forza di accordo del 14/11/2008,
separati consensualmente in data 27/1/2020, con verbale omologato con decreto del 20/5/2020 all'esito del procedimento R.G. n. 56423/2019 instaurato avanti il Tribunale di Milano con i seguenti figli:
- (C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3
cittadinanza italiana,
- (C.F.: ), nata a [...] in data [...], Parte_4 C.F._4
cittadinanza italiana,
- (C.F.: ) nato a [...] in data [...], Parte_5 C.F._5
cittadinanza italiana, tutti residenti a [...] ed economicamente non autosufficienti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli delle parti, e resteranno Parte_3 Parte_4 Parte_5
congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e prevalentemente collocati presso la madre;
2) La casa coniugale sita in Milano, alla via A.M. Ampere n. 33, di proprietà di entrambi i coniugi, già assegnata alla moglie nell'interesse dei tre figli, rimane a quest'ultima assegnata con tutto quanto ivi presente. Il IG. si impegna a presentare domanda al Comune di Milano per il trasferimento Pt_3
della residenza entro il 15.1.2025. In continuità con quanto disposto in sede di separazione, la IGnora provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie. Dalla data di Pt_1
sottoscrizione del presente accordo, inoltre, la IGnora si accollerà integralmente tutti i costi Pt_1
relativi a tasse e imposte, nonché alle utenze domestiche (gas e energia elettrica, telefonia, Wifi e altri servizi) del predetto immobile, con impegno della stessa ad effettuare la voltura dei relativi contratti entro e non oltre il 15 gennaio 2025 e a rimborsare quanto medio tempore sia stato sostenuto dal IG.
a tale titolo. Dal canto suo, il IGnor dichiara che alla data di sottoscrizione del presente Pt_3 Pt_3
atto non sussistono pendenze e/o spese pregresse accumulate da saldare, ad eccezione di quelle non ancora fatturate dai relativi fornitori.
3) Il IG. si impegna a trasferire, senza corrispettivo, alla IGnora che accetta, la quota Pt_3 Pt_1 di sua proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Milano, alla via ND AR Ampère
n. 33, identificato al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 274, Particella 882, Subalterno 41 e relative pertinenze (il tutto come meglio identificato nell'allegata visura doc. 8). Al momento del trasferimento la IG.ra dovrà accollarsi o estinguere il debito residuo portato dal contratto di Pt_1
mutuo attualmente in essere con Banco BPM filiale 2283 di Usmate Velate stipulato in data 8 agosto
2008, per una durata di 370 mesi e capitale rimanente di € 171.000,00 oltre interessi con integrale liberazione del marito da ogni obbligazione ad esso relativo.
4) L'estinzione del contratto di mutuo da parte della IGnora e il conseguente trasferimento Pt_1
della quota di proprietà di cui al punto che precede, sarà effettuato entro trenta giorni dal deposito della sentenza che recepisce il presente accordo.
In ogni caso, il SI. continuerà a sostenere le rate relative al contratto di mutuo attualmente in Pt_3
essere presso Banco BPM esclusivamente fino al 28 febbraio 2025, salvo estinzione anticipata dello stesso da parte della SI.ra . Con decorrenza dal 1° marzo 2025, tutte le spese e Parte_1
le rate relative al contratto di mutuo in essere saranno a carico della SI.ra , con Parte_1 impegno della stessa a rimborsare al SI. le rate che verranno a quest'ultimo addebitate Pt_3 dall'Istituto bancario, fino alla data del trasferimento dell'immobile.
Il SI. conferma la propria disponibilità a condividere al 50% le spese relative a visure o altre Pt_3
necessità prodromiche al passaggio di proprietà (sanatoria), fermo restando che le spese e i compensi relativi agli atti necessari per il trasferimento della quota dell'immobile saranno a carico della SI.ra
Pt_1
Infine, il SI. si impegna a rimborsare alla SI.ra , entro il 30 giugno 2026, Pt_3 Parte_1
gli interessi sulla somma del mutuo accumulati durante il periodo di sospensione dello stesso dovuto all'emergenza Covid-19, pari a 3.169,37 euro, mediante pagamento rateale mensile.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, in continuità con quanto concordato in sede separativa e attualmente in essere, e salvo diversi e migliori accordi, a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola, alla mattina di lunedì, quando riaccompagnerà il figlio piccolo a scuola;
nonché per un giorno infrasettimanale, e più precisamente dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina, quando andranno a scuola.
6) I genitori concordano che durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno, nel mese di giugno, due settimane a Milano in compagnia della madre e due settimane in compagnia del padre, nel mese di luglio due settimane con ciascun genitore, mentre nel mese di agosto staranno due settimane con il padre e due con la madre, in tutto salvo diversi e migliori accordi. I giorni del mese di settembre nei quali i figli saranno a casa da scuola verranno suddivisi in due periodi di uguale durata, il primo dei quali di spettanza paterna ed il secondo della madre. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno e l'altro genitore, mentre nelle vacanze natalizie il padre potrà vedere i figli per 5 giorni continuativi in via alternata con la madre dal 25 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, avendo cura di garantire che i figli trascorreranno il giorno della vigilia con il genitore al quale spetterà il secondo periodo. I coniugi concordano altresì che i ponti e le altre festività verranno trascorsi dai figli con il genitore con il quale dovranno trascorrere il fine settimana collegato, secondo la regola dell'alternanza. 7) Il IG. dal mese di marzo 2025 si impegna a versare, entro e non oltre il 15 di ogni mese a Pt_3 mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di Euro 1.400,00, a titolo di contributo per l'ordinario mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate per i figli, come da linee guida del Tribunale di Milano.
8) I genitori concordano che l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli minori ed ogni forma di contributo per i figli verrà incassato integralmente dalla madre, con espressa rinuncia del padre.
9) Le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi forma di contribuzione in ogni modo connessa al matrimonio e comunque rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
10) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcuna ragione e/o titolo in ogni modo connesso al rapporto matrimoniale.
11) Le parti rinunciano all'appello dell'emananda sentenza.
12) Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Galway (Irlanda), in data 17.05.2003
(atto trascritto nel registro civile del Comune di Milano, Anno 2004, atto n. 0169, registro 07, parte 2, serie C/1) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: irlandese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Armando Cecatiello del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] e domiciliato in Milano, alla via Leoncavallo n. 33 con l'Avv. Chiara Dal Molin del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Galway (Irlanda), in data 17.05.2003 (atto trascritto nel registro civile del Comune di Milano, Anno 2004, atto n. 0169, registro 07, parte 2, serie
C/1), optando per il regime della separazione dei beni in forza di accordo del 14/11/2008,
separati consensualmente in data 27/1/2020, con verbale omologato con decreto del 20/5/2020 all'esito del procedimento R.G. n. 56423/2019 instaurato avanti il Tribunale di Milano con i seguenti figli:
- (C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3
cittadinanza italiana,
- (C.F.: ), nata a [...] in data [...], Parte_4 C.F._4
cittadinanza italiana,
- (C.F.: ) nato a [...] in data [...], Parte_5 C.F._5
cittadinanza italiana, tutti residenti a [...] ed economicamente non autosufficienti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli delle parti, e resteranno Parte_3 Parte_4 Parte_5
congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e prevalentemente collocati presso la madre;
2) La casa coniugale sita in Milano, alla via A.M. Ampere n. 33, di proprietà di entrambi i coniugi, già assegnata alla moglie nell'interesse dei tre figli, rimane a quest'ultima assegnata con tutto quanto ivi presente. Il IG. si impegna a presentare domanda al Comune di Milano per il trasferimento Pt_3
della residenza entro il 15.1.2025. In continuità con quanto disposto in sede di separazione, la IGnora provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie. Dalla data di Pt_1
sottoscrizione del presente accordo, inoltre, la IGnora si accollerà integralmente tutti i costi Pt_1
relativi a tasse e imposte, nonché alle utenze domestiche (gas e energia elettrica, telefonia, Wifi e altri servizi) del predetto immobile, con impegno della stessa ad effettuare la voltura dei relativi contratti entro e non oltre il 15 gennaio 2025 e a rimborsare quanto medio tempore sia stato sostenuto dal IG.
a tale titolo. Dal canto suo, il IGnor dichiara che alla data di sottoscrizione del presente Pt_3 Pt_3
atto non sussistono pendenze e/o spese pregresse accumulate da saldare, ad eccezione di quelle non ancora fatturate dai relativi fornitori.
3) Il IG. si impegna a trasferire, senza corrispettivo, alla IGnora che accetta, la quota Pt_3 Pt_1 di sua proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Milano, alla via ND AR Ampère
n. 33, identificato al N.C.E.U. del Comune di Milano al Foglio 274, Particella 882, Subalterno 41 e relative pertinenze (il tutto come meglio identificato nell'allegata visura doc. 8). Al momento del trasferimento la IG.ra dovrà accollarsi o estinguere il debito residuo portato dal contratto di Pt_1
mutuo attualmente in essere con Banco BPM filiale 2283 di Usmate Velate stipulato in data 8 agosto
2008, per una durata di 370 mesi e capitale rimanente di € 171.000,00 oltre interessi con integrale liberazione del marito da ogni obbligazione ad esso relativo.
4) L'estinzione del contratto di mutuo da parte della IGnora e il conseguente trasferimento Pt_1
della quota di proprietà di cui al punto che precede, sarà effettuato entro trenta giorni dal deposito della sentenza che recepisce il presente accordo.
In ogni caso, il SI. continuerà a sostenere le rate relative al contratto di mutuo attualmente in Pt_3
essere presso Banco BPM esclusivamente fino al 28 febbraio 2025, salvo estinzione anticipata dello stesso da parte della SI.ra . Con decorrenza dal 1° marzo 2025, tutte le spese e Parte_1
le rate relative al contratto di mutuo in essere saranno a carico della SI.ra , con Parte_1 impegno della stessa a rimborsare al SI. le rate che verranno a quest'ultimo addebitate Pt_3 dall'Istituto bancario, fino alla data del trasferimento dell'immobile.
Il SI. conferma la propria disponibilità a condividere al 50% le spese relative a visure o altre Pt_3
necessità prodromiche al passaggio di proprietà (sanatoria), fermo restando che le spese e i compensi relativi agli atti necessari per il trasferimento della quota dell'immobile saranno a carico della SI.ra
Pt_1
Infine, il SI. si impegna a rimborsare alla SI.ra , entro il 30 giugno 2026, Pt_3 Parte_1
gli interessi sulla somma del mutuo accumulati durante il periodo di sospensione dello stesso dovuto all'emergenza Covid-19, pari a 3.169,37 euro, mediante pagamento rateale mensile.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, in continuità con quanto concordato in sede separativa e attualmente in essere, e salvo diversi e migliori accordi, a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola, alla mattina di lunedì, quando riaccompagnerà il figlio piccolo a scuola;
nonché per un giorno infrasettimanale, e più precisamente dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina, quando andranno a scuola.
6) I genitori concordano che durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno, nel mese di giugno, due settimane a Milano in compagnia della madre e due settimane in compagnia del padre, nel mese di luglio due settimane con ciascun genitore, mentre nel mese di agosto staranno due settimane con il padre e due con la madre, in tutto salvo diversi e migliori accordi. I giorni del mese di settembre nei quali i figli saranno a casa da scuola verranno suddivisi in due periodi di uguale durata, il primo dei quali di spettanza paterna ed il secondo della madre. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno e l'altro genitore, mentre nelle vacanze natalizie il padre potrà vedere i figli per 5 giorni continuativi in via alternata con la madre dal 25 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, avendo cura di garantire che i figli trascorreranno il giorno della vigilia con il genitore al quale spetterà il secondo periodo. I coniugi concordano altresì che i ponti e le altre festività verranno trascorsi dai figli con il genitore con il quale dovranno trascorrere il fine settimana collegato, secondo la regola dell'alternanza. 7) Il IG. dal mese di marzo 2025 si impegna a versare, entro e non oltre il 15 di ogni mese a Pt_3 mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di Euro 1.400,00, a titolo di contributo per l'ordinario mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate per i figli, come da linee guida del Tribunale di Milano.
8) I genitori concordano che l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli minori ed ogni forma di contributo per i figli verrà incassato integralmente dalla madre, con espressa rinuncia del padre.
9) Le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi forma di contribuzione in ogni modo connessa al matrimonio e comunque rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
10) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcuna ragione e/o titolo in ogni modo connesso al rapporto matrimoniale.
11) Le parti rinunciano all'appello dell'emananda sentenza.
12) Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Galway (Irlanda), in data 17.05.2003
(atto trascritto nel registro civile del Comune di Milano, Anno 2004, atto n. 0169, registro 07, parte 2, serie C/1) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG