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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- OM TI Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3081/2024, promossa con atto di impugnazione notificato in data 31.10.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del giorno 8.10.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Claudio Santarelli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Milano, via Enrico Besana, n. 2,
Impugnante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Vincenzo Mariconda, Francesca
AC e PI AM ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, via Cerva, n. 8, pagina 1 di 15 Resistente
Oggetto: impugnazione di lodi nazionali
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
[IN VIA PRELIMINARE: A) In via preliminare: inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecuzione del Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 e qui impugnato.
A2) In via preliminare subordinata: sospendere la provvisoria esecuzione del Lodo Arbitrale prot. A –
124 – 9 datato 26 luglio 2024 e qui impugnato, previa fissazione della udienza di discussione della presente istanza di sospensione.
B) In via preliminare ulteriormente subordinata: sospendere almeno in parte la provvisoria esecuzione del Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 e qui impugnato.]
NEL MERITO: I) In accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, accertare e dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art. 829, c. I, e in particolare n. 5, 9, 11 e 12 c.p.c. e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare la sussistenza in capo al Dott. della rappresentanza di Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore e, in caso negativo, accertare e Controparte_1 dichiarare la contumacia della convenuta Controparte_1
II) In accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, accertare e dichiarare la nullità del Lodo
Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art.
829, c. I, e in particolare n. 5, 9, 11 e 12 c.p.c. e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare 1'inadempimento ovvero, in subordine, l'inesatto adempimento di in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti del dott. Controparte_1
in relazione alle previsioni di cui all'art. 7 dello statuto nonché della dichiarazione Parte_1 di mantenimento di tutte le garanzie e tutele previste per gli associati formulata in sede di risoluzione del contratto associativo e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore a risarcire il dott. per i danni dallo stesso sofferti da Parte_1 quantificarsi nella misura non inferiore a Euro 313.557,93, ovvero, in subordine, Euro 282.438,33
(non considerando, quindi, le spese legali riferite ai giudizi ed ai procedimenti avviati nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore) ovvero, in ulteriore Controparte_1 subordine, Euro 228.938,33 (pari al solo valore delle transazioni e delle spese legali riferite ai giudizi avviati da terzi nei confronti del dott. ) ovvero, in ogni caso, in quella maggiore o Parte_1 pagina 2 di 15 minore determinata dal Tribunale all'esito del procedimento e sempre, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso delle singole somme da parte del dott. sino all'effettivo Parte_1 rimborso.
III) In completo accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, accertare e dichiarare la nullità del
Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art. 829, c. I, e in particolare n. 5, 9, 11 e 12 c.p.c. e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore nei confronti del dott. dei doveri di correttezza e Parte_1 buona fede ex art. 1173 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto associativo e dell'accordo di Cont risoluzione del rapporto associativo del e per l'effetto condanni a risarcire il dott. Parte_1 per i danni dallo stesso sofferti da quantificarsi relle misura non inferiore ad Euro
[...]
313.557,93 ovvero, in subordine Euro 182.438,33 (non considerando, quindi, le spese legali riferite ai Cont giudizi ed ai procedimenti avviati nei confronti di ) ovvero, in ulteriore subordine, Euro
228.938,33 (pari al solo valore delle transazioni e delle spese legali riferite ai giudizi avviati da terzi nei confronti del Dott ) ovvero, in ogni caso, in quella maggiore o minore fosse Parte_1 determinata all'esito del procedimento e sempre, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso delle singole somme da parte del dott. sino all'effettivo rimborso. Parte_1
IN OGNI CASO: con refusione delle spese di primo grado della procedura arbitrale nonché dei corrispettivi e delle spese di difesa del presente procedimento
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
[I.- Preliminarmente: - dichiarare l'inammissibilità di ogni eventuale deduzione, eccezione e/o domanda nuova del dott. rispetto a quanto dallo stesso dedotto, eccepito e Parte_1 domandato nell'ambito del procedimento arbitrale;
II.- Sempre in via preliminare: respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del
Lodo arbitrale impugnato, per insussistenza dei relativi presupposti e in quanto totalmente infondata per tutti i motivi esposti in precedenza;
]
III.- In via principale:
III.1.- respingere, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, le domande del dott. Parte_1 volte ad ottenere la declaratoria di nullità del Lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico, avv. Paolo
Guzzetti in data 26 luglio 2024, nell'ambito del procedimento arbitrale avanti alla Camera Arbitrale di
pagina 3 di 15 Milano, n. 124 – e, comunque, tutte le domande proposte dal Dott. nei confronti di Parte_1
– in quanto inammissibili e/o manifestamente infondate in fatto e in diritto, Controparte_1 per tutti i motivi esposti;
e per l'effetto confermare integralmente il Lodo impugnato;
III.2.- nella denegata ipotesi in cui venga accolta alcuna delle domande di nullità del Lodo arbitrale impugnato proposte da parte avversa, respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte dal Dott.
nei confronti di e, in particolare: Parte_1 Controparte_1
III.2.1.- respingere la domanda preliminare di parte attrice, volta a far “accertare la sussistenza in Cont capo al dott. della rappresentanza di e, in caso negativo, accertare e dichiarare Parte_2 la contumacia della Convenuta”, in quanto infondata in fatto e in diritto;
e ciò, come meglio illustrato in atti, in forza di quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, c.c., dall'art. 18 dello Statuto attualmente vigente, nonché per applicazione analogica dell'art. 2385 c.c.
Accertare e dichiarare, quindi, che si è regolarmente costituita nel Controparte_1 presente procedimento arbitrale, in persona del Rag. , in quanto lo stesso – in forza Parte_2 delle predette disposizioni – ricopre a tutt'oggi la carica di Presidente del Comitato direttivo di
[...]
Cont (art. 18 Statuto e art. 2385 c.c.) ed è perciò munito, per legge, dei poteri per Controparte_1 rappresentare in giudizio l' (art. 36, secondo comma, c.c.); CP_3
III.2.2.- accertare e dichiarare che tutte le pretese e le domande formulate dal dott. nei Pt_1 confronti di sono inammissibili e manifestamente infondate, in forza della Controparte_1 rinuncia del dott. a qualsiasi “credito, domanda, diritto o pretesa nei confronti dello Pt_1 [...]
(come da lettera dell'1 gennaio 2012 – doc. n. 3 e della dichiarazione Controparte_1 Pt_1
Cont
“di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo … da ovvero dai rispettivi soci, amministratori, dipendenti e consulenti” (come da verbale di conciliazione in sede sindacale dell'8 febbraio 2012 – ns. doc. n. 3). Respingere, quindi, integralmente tutte le domande proposte dal dott. nei confronti di e confermare integralmente tutte statuizioni del Pt_1 Controparte_1
Lodo impugnato, incluse quelle concernenti le spese di arbitrato e le spese di lite;
III.2.3. - IN OGNI
CASO, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, respingere comunque tutte le domande proposte dal dott. nei confronti di in Pt_1 Controparte_1 quanto inammissibili e manifestamente infondate in fatto e in diritto, e non provate;
confermando per
l'effetto tutte le statuizioni del impugnato (incluse quelle concernente le spese di arbitrato e le Pt_3 spese di lite) e condannando il dott. al risarcimento del danno per lite temeraria ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
pagina 4 di 15 III.2.4.- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle censure formulate da controparte nei confronti di comunque respingere, Controparte_1 in quanto inammissibili e manifestamente infondate, le domande del dott. volte ad ottenere: Pt_1
(i) il rimborso degli esborsi sostenuti per sanzioni comminategli da Banca d'Italia per Solidarietà e finanza IM (per Euro 6.000,00); e per Piazza FF IM (per Euro 47.500,00); nonché il rimborso per esborsi relativi al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Milano R.G. n. 29700/2013 e alla difesa nel giudizio penale nei riguardi del Dottor avanti il Tribunale Penale di Pavia RGNR Pt_1
n. 532/2012, al Regolamento di competenza promosso dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. n.
10102/2015, ed al procedimento di mediazione promosso dinanzi alla Camera arbitrale di Milano
(MED-60-23-V/naz/CC).
Condannare, quindi, il dott. in relazione a dette domande, al pagamento della proporzionale Pt_1 quota di spese (di funzionamento del Tribunale arbitrale e di lite) inerenti al procedimento arbitrale, nonché al rimborso, in favore di delle spese di lite relative al presente Controparte_1 procedimento e di quelle relative al procedimento di mediazione sopra menzionato nella misura indicata dal D.M. n. 55/2014, oltre spese generali forfettarie, iva, contributo cassa previdenziale e imposta di registro (ove dovuta); nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. Con riserva di ogni ulteriore deduzione eccezione, replica e istanza anche istruttoria.
FATTO E PROCESSO
Nell'ambito della ricostruzione dei fatti di causa e del procedimento arbitrale si darà atto esclusivamente di quanto ancora rileva nel presente giudizio di impugnazione.
Il dott. è un commercialista che ha inizialmente svolto la propria Parte_1
attività professionale presso lo e, a partire dal 2004, è Controparte_4
Cont divenuto associato dello (di seguito anche ), costituito tra i Controparte_1
medesimi associati dello Controparte_4
Contr Il rapporto associativo tra il e è cessato l'1 gennaio 2012, quando il primo Pt_1
Contr ha trasmesso allo Studio la comunicazione di recesso immediato, che ha accettato in pari data.
pagina 5 di 15 Il rapporto in questione era disciplinato da uno Statuto che, per quanto qui rileva, Contr all'articolo 7 prevede che “ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali dei singoli associati nello svolgimento della loro attività” (cfr. doc. 2 . Pt_1
A partire dal 2013, il in relazione a incarichi di sindaco ricoperti nel periodo Pt_1
Contr in cui era associato di , è stato destinatario di diversi procedimenti giudiziali, che lo hanno costretto a sostenere costi e spese legali significativi1.
Tanto premesso in fatto, il sig. , con atto dell'8 novembre 2023, ha Parte_1
chiesto al Presidente della Camera Arbitrale di Milano la nomina di un arbitro in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 dello Statuto2 e ha così avuto inizio il procedimento arbitrale tra le odierne parti in causa.
Nell'ambito di tale procedimento, il dott. ha dedotto che: Pt_1
- la compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità professionale del - Zurich Insurance Plc - avrebbe Pt_1
negato qualsiasi ristoro a quest'ultimo in relazione ai costi e alle spese sostenute per i procedimenti giudiziali che lo hanno visto coinvolto a causa: a) della mancata tempestiva denuncia dei sinistri da parte di;
b) della mancata trasmissione, sempre da parte di , di copia della polizza assicurativa al con conseguente impossibilità per quest'ultimo di Pt_1
conformarsi alle condizioni contrattuali ivi contenute;
c) dell'entità sproporzionata della franchigia (che, essendo pari ad euro 900.000,00, vanificherebbe del tutto l'utilità della copertura assicurativa). Contr Sulla base di ciò, il dott. ha contestato l'inadempimento di all'obbligo Pt_1
derivante dall'art. 7 dello Statuto, oltre che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto associativo, chiedendo, conseguentemente, la condanna dello Studio al risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese legali sostenute, nelle sanzioni amministrative corrisposte e nelle somme versate a titolo transattivo in relazione e a seguito delle azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti.
Contr Nel costituirsi nel procedimento arbitrale, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle pretese del dott. in ragione della dichiarazione di Pt_1
rinuncia a qualsivoglia diritto o pretesa nei confronti dello Studio contenuta nella lettera di recesso dal rapporto associativo;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree.
A fronte della costituzione avversa, il dott. ha eccepito il difetto di Pt_1
Contr rappresentanza, osservando che la procura alle liti ai difensori di (in arbitrato e poi nel giudizio di impugnazione) era stata conferita dal rag. , che non risulterebbe Parte_2
essere il legale rappresentante dello Studio (cfr. prima memoria procedimento arbitrale Pt_1 del 29.1.2024).
All'esito del procedimento, con lodo deliberato e sottoscritto in data 26.7.2024, l'Arbitro nominato ha rigettato le domande del - per le ragioni che saranno illustrate Pt_1
nella parte motiva della presente decisione - e lo ha condannato al pagamento delle spese della procedura.
pagina 7 di 15 Con atto di impugnazione notificato in data 31.10.2024, il dott. ha chiesto, Pt_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di nullità del lodo per i seguenti motivi:
1. Mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di rappresentanza del Rag. Pt_2
Contr a conferire la procura alle liti ai difensori di;
2. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l'arbitro ha ritenuto che il avesse rinunciato alle proprie pretese in sede di recesso dal rapporto Pt_1
associativo;
3. Contraddittorietà del lodo e violazione del contraddittorio in relazione all'interpretazione della garanzia assicurativa, dell'art. 7 dello Statuto, del massimale e della franchigia, nonché del mancato riconoscimento Contr dell'inadempimento di ai doveri di correttezza e buona fede;
4. Contraddittorietà del lodo nella parte in cui l'arbitro ha riconosciuto che la mancata copertura assicurativa sia dipesa dalla decisione del sig. di Pt_1
nominare professionisti di sua fiducia senza il benestare della compagnia assicurativa (cfr atto di impugnazione, pagg. 35 ss).
La causa è stata iscritta sub r.g. 3081/2024 e la prima udienza fissata al 30.4.2025.
Si è costituto lo (10.4.2025) contestando la fondatezza Controparte_1
dell'impugnazione avversa e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (30.4.2025) - previa rinuncia dell'impugnante alla chiesta istanza di sospensiva - le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 8.10.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
30.9.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 8 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dell'impugnazione, pare opportuna una breve premessa.
Deve in primo luogo osservarsi che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 cpc, ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.
Essa non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando (cfr. Cass. n. 9387/2018).
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass.
Civ., nn. 11091/2004; 5857/2000).
Ciò premesso, la Corte osserva che l'odierno impugnante, con i propri motivi di gravame, ha svolto una critica nel merito delle motivazioni poste dall'arbitro a fondamento del lodo, mirando a ottenere surrettiziamente un sindacato della Corte circa il contenuto della decisione arbitrale, sul presupposto, frutto di una forzatura dialettica, di una pretesa contraddittorietà della motivazione stessa.
Invero, dall'esame complessivo dell'atto di impugnazione emerge con chiarezza che le censure articolate dal sig. non si collocano entro i ristretti confini del giudizio Pt_1
di nullità del lodo arbitrale, ma tendono, piuttosto, a sollecitare una rivalutazione del merito della controversia, inammissibile in questa sede.
In particolare:
- con il primo motivo, l'impugnante deduce l'asserito difetto di rappresentanza del Rag. nel conferimento della procura alle liti ai difensori dello Parte_2
Studio, lamentando che l'arbitro avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione. pagina 9 di 15 Tale censura non individua alcun vizio riconducibile alle ipotesi di nullità previste dall'art. 829 c.p.c., risolvendosi in una mera contestazione di merito rispetto all'accertamento compiuto dall'arbitro, il quale ha puntualmente rilevato - sulla Cont base della documentazione prodotta dallo Studio (cfr. doc. 5 ) - che il Rag.
rivestiva la carica di Presidente del Comitato Direttivo e che, di Pt_2
conseguenza, stante il disposto di cui all'art. 36, c. 2, c.c., assumeva la rappresentanza legale dell'associazione;
- con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, il sig. deduce poi: Pt_1
(i) l'omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni dallo stesso sollevate nel procedimento arbitrale;
(ii) la contraddittorietà del lodo;
(iii) la violazione del contraddittorio.
In realtà, tali doglianze attengono al merito della decisione impugnata, censurando l'interpretazione e la valutazione compiuta dall'arbitro in ordine:
a) alla valenza della dichiarazione di rinuncia resa dal in sede di Pt_1
recesso dal rapporto associativo;
Contr b) all'assolvimento, da parte di , dell'obbligo di stipula di una polizza assicurativa 'adeguata';
c) alla riconducibilità della mancata copertura assicurativa a condotte imputabili all'associato stesso.
Orbene, tali rilievi si risolvono, evidentemente, in un tentativo di ottenere un nuovo esame nel merito della decisione arbitrale.
Ne segue che le doglianze dell'impugnante devono essere dichiarate inammissibili.
D'altro canto, anche volendo prescindere dalla natura e dal contenuto delle censure avanzate dal dott. in questa sede, deve comunque osservarsi che nel lodo Pt_1
impugnato non sembrano ravvisabili i vizi lamentati dall'impugnante.
Innanzitutto, non si riscontra alcun vizio di motivazione contraddittoria o di omessa pronuncia sulle domande svolte dal Pt_1
pagina 10 di 15 Quanto alla pretesa nullità per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 11 cpc, deve osservarsi in diritto che, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, la norma citata prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto “quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione” (Cass. n. 12321/2018; Cass. n. 291/2021; Cass. n. 2747/2021; Cass. n. 17645/2021).
In altri termini, l'impugnazione sulla motivazione per contraddittorietà è ammessa soltanto in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza ovvero allorché sussista una impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
In tal senso, pare sufficiente richiamare sinteticamente il contenuto della pronuncia arbitrale a dimostrazione dell'assenza di contraddittorietà.
Infatti, l'Arbitro:
- ha ritenuto in via preliminare che le domande del non potessero trovare Pt_1
accoglimento in virtù della dichiarazione di rinuncia a qualsivoglia credito/pretesa/diritto nei confronti dello Studio resa al momento del recesso dal rapporto associativo (cfr. doc. 3 . Pt_1
Ha inoltre precisato che la contestuale affermazione dello , con cui CP_1
quest'ultimo, nell'accettare il recesso, precisava che restavano ferme tutte le garanzie e tutele previste per gli associati inerenti le responsabilità civili e penali per gli incarichi svolti fino alla data del 31.1.2012 (doc. 3 cit.) costituisse “una mera locuzione di stile, volta a ribadire l'obbligo dello di mantenere le CP_1
garanzie previste dallo statuto, senza tuttavia introdurre ulteriori garanzie” (pag.
15 del lodo);
pagina 11 di 15 - ma anche diversamente opinando e non volendo attribuire valore di rinuncia a tale dichiarazione, le domande svolte dal circa l'inadempimento dello Pt_1
agli obblighi statutari e la violazione degli obblighi di correttezza e buona CP_1
fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. appaiono infondate nel merito, in quanto:
a) l'art. 7 dello Statuto di prevede l'obbligo per l'associazione di stipulare una polizza, senza tuttavia specificare le condizioni della stessa (limiti di franchigia e massimale) e, pertanto, l'onere dello Studio deve ritenersi – almeno formalmente – assolto.
Inoltre, il non ha fornito, né si è offerto di fornire, la prova di quale Pt_1
sarebbe stata una polizza adeguata, né che una polizza come quella in effetti stipulata non fosse idonea ad assicurare un'effettiva tutela nei confronti dei membri dello Studio;
b) la ragione per cui la Compagnia assicurativa ha negato al dott. il Pt_1
ristoro delle spese sostenute non risulta riconducibile al mancato tempestivo Contr inoltro della polizza al da parte di o alla mancata segnalazione Pt_1
tempestiva dei sinistri alla Compagnia stessa, bensì al fatto che l'odierno impugnante aveva nominato professionisti di sua fiducia senza il benestare della compagnia assicurativa.
E ciò non perché ignaro delle condizioni di polizza - di cui era stato reso edotto Contr Cont da (cfr. doc. 12 ) -, bensì in quanto egli subordinava la nomina del legale gradito alla Compagnia al fatto che lo Studio si facesse carico di manlevarlo e/o tenerlo indenne dalle conseguenze economiche delle azioni svolte nei suoi confronti (cfr. doc. 23 , onere che, tuttavia, non poteva Pt_1
Contr essere posto a carico di in quanto non statutariamente previsto.
Tale ricostruzione consente altresì di escludere l'omessa pronuncia in ordine alle diverse domande avanzate dal dal momento che l'Arbitro le ha puntualmente Pt_1
esaminate (v. pagg. 13 e 14 lodo) e, sulla base di tutti gli elementi raccolti, ha deciso la controversia ritenendo infondate le richieste avanzate dall'odierno impugnante.
pagina 12 di 15 Pertanto, la Corte – pur nutrendo non poche perplessità in ordine alle conclusioni a cui nel merito è pervenuto l'Arbitro (la valutazione della congruità della franchigia prevista in Cont polizza, l'interpretazione della dichiarazione di sul mantenimento delle garanzie al momento dell'accettazione del recesso del ecc.) – non può che concludere nel senso che il lodo Pt_1
impugnato non risulta inficiato né da carenze motivazionali tali da determinare l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico dell'arbitro, né - tantomeno
- da omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni avanzate dal Pt_1
Parimenti, ritiene la Corte che non possa ravvisarsi la dedotta violazione del principio del contraddittorio.
Giova al riguardo evidenziare che “La violazione del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale, rilevante ai fini della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c., si configura quando la decisione degli arbitri sia basata su una questione rilevata d'ufficio e non previamente sottoposta alla valutazione delle parti.
Tuttavia, tale principio non è violato quando la decisione si limita a una diversa valutazione del materiale probatorio già presentato e discusso dalle parti durante il procedimento arbitrale.” (cfr. Cass. civ. n. 31027/2024).
In altri termini, “Nel giudizio arbitrale, il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, conoscere le prove e le risultanze del processo ed ottenere il termine per presentare memorie e repliche. La nullità della sentenza e del procedimento può essere dichiarata solo ove si indichi lo specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa a causa dell'inosservanza delle prescrizioni procedurali relative al principio del contraddittorio.” (Cass. civ. n. 16118/2024).
Nel caso di specie, non può ritenersi che l'arbitro abbia violato il principio del contraddittorio, poiché:
- ha esaminato le argomentazioni e la documentazione di entrambe le parti;
pagina 13 di 15 Contr
- ha assegnato al e a i termini per il deposito di memorie Pt_1
illustrative delle rispettive posizioni e ha, poi, fissato udienza di discussione, previa concessione di un ulteriore termine per il deposito degli scritti conclusivi;
- ha reso la decisione qui impugnata sulla base dell'intero materiale processuale, motivando le ragioni dell'infondatezza delle pretese di Pt_1
Per le ragioni esposte, la Corte ritiene che l'impugnazione proposta dal dott. Pt_1
non possa trovare accoglimento.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e – tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. – pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (260.000,00-520.000,00): dunque, in complessivi € 7.120,00 (di cui euro 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva ed euro 3.649,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione di nullità proposta da avverso il lodo Parte_1
emesso in data 26.7.2024 che ha definito la procedura arbitrale avviata dallo stesso impugnante nei confronti di Controparte_1
2) per l'effetto, conferma il lodo impugnato e condanna l'impugnante a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.120,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e oneri di legge.
Milano, 8.10.2025
Il presidente est.
pagina 14 di 15 OM TI
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Successivamente alla cessazione del rapporto associativo, il dott. Pt_1 (i) per l'incarico di sindaco della società (fallita nel 2010) svolto dal 23.9.2005 al Parte_4 29.6.2010, è stato destinatario - insieme agli altri membri del collegio sindacale - di un'azione di responsabilità promossa dal curatore della predetta società (richiesta di danno complessiva di circa 5 milioni di euro), nonché di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta;
(ii) per l'incarico di Presidente del collegio sindacale di Piazza FF Sim S.p.a. (in liquidazione coatta amministrativa dal 2006) svolto dal 28.4 al 20.10.2005, è stato destinatario - insieme agli altri membri del collegio sindacale - di un'azione di responsabilità promossa dalla predetta Sim (richiesta di danno complessiva di circa 11 milioni di euro), nonché di una sanzione amministrativa irrogata da Banca d'Italia per l'importo complessivo di euro 47.500,00; (iii) per l'incarico di sindaco di Solidarietà e Finanza società di intermediazione mobiliare s.p.a., svolto dal 23.7.2001 al 18.5.2010, è stato destinatario di una sanzione amministrativa irrogata da Banca d'Italia per l'importo di euro 6.000,00. 2 Art. 19 dello Statuto di SRA: “Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro rituale, amichevole compositore, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano. Il medesimo deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e seguenti del codice di procedura civile.” pagina 6 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- OM TI Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3081/2024, promossa con atto di impugnazione notificato in data 31.10.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del giorno 8.10.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Claudio Santarelli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Milano, via Enrico Besana, n. 2,
Impugnante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Vincenzo Mariconda, Francesca
AC e PI AM ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, via Cerva, n. 8, pagina 1 di 15 Resistente
Oggetto: impugnazione di lodi nazionali
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
[IN VIA PRELIMINARE: A) In via preliminare: inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecuzione del Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 e qui impugnato.
A2) In via preliminare subordinata: sospendere la provvisoria esecuzione del Lodo Arbitrale prot. A –
124 – 9 datato 26 luglio 2024 e qui impugnato, previa fissazione della udienza di discussione della presente istanza di sospensione.
B) In via preliminare ulteriormente subordinata: sospendere almeno in parte la provvisoria esecuzione del Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 e qui impugnato.]
NEL MERITO: I) In accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, accertare e dichiarare la nullità del Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art. 829, c. I, e in particolare n. 5, 9, 11 e 12 c.p.c. e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare la sussistenza in capo al Dott. della rappresentanza di Parte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore e, in caso negativo, accertare e Controparte_1 dichiarare la contumacia della convenuta Controparte_1
II) In accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, accertare e dichiarare la nullità del Lodo
Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art.
829, c. I, e in particolare n. 5, 9, 11 e 12 c.p.c. e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare 1'inadempimento ovvero, in subordine, l'inesatto adempimento di in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti del dott. Controparte_1
in relazione alle previsioni di cui all'art. 7 dello statuto nonché della dichiarazione Parte_1 di mantenimento di tutte le garanzie e tutele previste per gli associati formulata in sede di risoluzione del contratto associativo e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore a risarcire il dott. per i danni dallo stesso sofferti da Parte_1 quantificarsi nella misura non inferiore a Euro 313.557,93, ovvero, in subordine, Euro 282.438,33
(non considerando, quindi, le spese legali riferite ai giudizi ed ai procedimenti avviati nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore) ovvero, in ulteriore Controparte_1 subordine, Euro 228.938,33 (pari al solo valore delle transazioni e delle spese legali riferite ai giudizi avviati da terzi nei confronti del dott. ) ovvero, in ogni caso, in quella maggiore o Parte_1 pagina 2 di 15 minore determinata dal Tribunale all'esito del procedimento e sempre, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso delle singole somme da parte del dott. sino all'effettivo Parte_1 rimborso.
III) In completo accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti, accertare e dichiarare la nullità del
Lodo Arbitrale prot. A – 124 – 9 datato 26 luglio 2024 per accoglimento dei motivi dedotti ai sensi dell'art. 829, c. I, e in particolare n. 5, 9, 11 e 12 c.p.c. e, per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore nei confronti del dott. dei doveri di correttezza e Parte_1 buona fede ex art. 1173 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto associativo e dell'accordo di Cont risoluzione del rapporto associativo del e per l'effetto condanni a risarcire il dott. Parte_1 per i danni dallo stesso sofferti da quantificarsi relle misura non inferiore ad Euro
[...]
313.557,93 ovvero, in subordine Euro 182.438,33 (non considerando, quindi, le spese legali riferite ai Cont giudizi ed ai procedimenti avviati nei confronti di ) ovvero, in ulteriore subordine, Euro
228.938,33 (pari al solo valore delle transazioni e delle spese legali riferite ai giudizi avviati da terzi nei confronti del Dott ) ovvero, in ogni caso, in quella maggiore o minore fosse Parte_1 determinata all'esito del procedimento e sempre, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso delle singole somme da parte del dott. sino all'effettivo rimborso. Parte_1
IN OGNI CASO: con refusione delle spese di primo grado della procedura arbitrale nonché dei corrispettivi e delle spese di difesa del presente procedimento
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
[I.- Preliminarmente: - dichiarare l'inammissibilità di ogni eventuale deduzione, eccezione e/o domanda nuova del dott. rispetto a quanto dallo stesso dedotto, eccepito e Parte_1 domandato nell'ambito del procedimento arbitrale;
II.- Sempre in via preliminare: respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del
Lodo arbitrale impugnato, per insussistenza dei relativi presupposti e in quanto totalmente infondata per tutti i motivi esposti in precedenza;
]
III.- In via principale:
III.1.- respingere, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, le domande del dott. Parte_1 volte ad ottenere la declaratoria di nullità del Lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico, avv. Paolo
Guzzetti in data 26 luglio 2024, nell'ambito del procedimento arbitrale avanti alla Camera Arbitrale di
pagina 3 di 15 Milano, n. 124 – e, comunque, tutte le domande proposte dal Dott. nei confronti di Parte_1
– in quanto inammissibili e/o manifestamente infondate in fatto e in diritto, Controparte_1 per tutti i motivi esposti;
e per l'effetto confermare integralmente il Lodo impugnato;
III.2.- nella denegata ipotesi in cui venga accolta alcuna delle domande di nullità del Lodo arbitrale impugnato proposte da parte avversa, respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte dal Dott.
nei confronti di e, in particolare: Parte_1 Controparte_1
III.2.1.- respingere la domanda preliminare di parte attrice, volta a far “accertare la sussistenza in Cont capo al dott. della rappresentanza di e, in caso negativo, accertare e dichiarare Parte_2 la contumacia della Convenuta”, in quanto infondata in fatto e in diritto;
e ciò, come meglio illustrato in atti, in forza di quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, c.c., dall'art. 18 dello Statuto attualmente vigente, nonché per applicazione analogica dell'art. 2385 c.c.
Accertare e dichiarare, quindi, che si è regolarmente costituita nel Controparte_1 presente procedimento arbitrale, in persona del Rag. , in quanto lo stesso – in forza Parte_2 delle predette disposizioni – ricopre a tutt'oggi la carica di Presidente del Comitato direttivo di
[...]
Cont (art. 18 Statuto e art. 2385 c.c.) ed è perciò munito, per legge, dei poteri per Controparte_1 rappresentare in giudizio l' (art. 36, secondo comma, c.c.); CP_3
III.2.2.- accertare e dichiarare che tutte le pretese e le domande formulate dal dott. nei Pt_1 confronti di sono inammissibili e manifestamente infondate, in forza della Controparte_1 rinuncia del dott. a qualsiasi “credito, domanda, diritto o pretesa nei confronti dello Pt_1 [...]
(come da lettera dell'1 gennaio 2012 – doc. n. 3 e della dichiarazione Controparte_1 Pt_1
Cont
“di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo … da ovvero dai rispettivi soci, amministratori, dipendenti e consulenti” (come da verbale di conciliazione in sede sindacale dell'8 febbraio 2012 – ns. doc. n. 3). Respingere, quindi, integralmente tutte le domande proposte dal dott. nei confronti di e confermare integralmente tutte statuizioni del Pt_1 Controparte_1
Lodo impugnato, incluse quelle concernenti le spese di arbitrato e le spese di lite;
III.2.3. - IN OGNI
CASO, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, respingere comunque tutte le domande proposte dal dott. nei confronti di in Pt_1 Controparte_1 quanto inammissibili e manifestamente infondate in fatto e in diritto, e non provate;
confermando per
l'effetto tutte le statuizioni del impugnato (incluse quelle concernente le spese di arbitrato e le Pt_3 spese di lite) e condannando il dott. al risarcimento del danno per lite temeraria ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
pagina 4 di 15 III.2.4.- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle censure formulate da controparte nei confronti di comunque respingere, Controparte_1 in quanto inammissibili e manifestamente infondate, le domande del dott. volte ad ottenere: Pt_1
(i) il rimborso degli esborsi sostenuti per sanzioni comminategli da Banca d'Italia per Solidarietà e finanza IM (per Euro 6.000,00); e per Piazza FF IM (per Euro 47.500,00); nonché il rimborso per esborsi relativi al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Milano R.G. n. 29700/2013 e alla difesa nel giudizio penale nei riguardi del Dottor avanti il Tribunale Penale di Pavia RGNR Pt_1
n. 532/2012, al Regolamento di competenza promosso dinanzi alla Corte di Cassazione R.G. n.
10102/2015, ed al procedimento di mediazione promosso dinanzi alla Camera arbitrale di Milano
(MED-60-23-V/naz/CC).
Condannare, quindi, il dott. in relazione a dette domande, al pagamento della proporzionale Pt_1 quota di spese (di funzionamento del Tribunale arbitrale e di lite) inerenti al procedimento arbitrale, nonché al rimborso, in favore di delle spese di lite relative al presente Controparte_1 procedimento e di quelle relative al procedimento di mediazione sopra menzionato nella misura indicata dal D.M. n. 55/2014, oltre spese generali forfettarie, iva, contributo cassa previdenziale e imposta di registro (ove dovuta); nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. Con riserva di ogni ulteriore deduzione eccezione, replica e istanza anche istruttoria.
FATTO E PROCESSO
Nell'ambito della ricostruzione dei fatti di causa e del procedimento arbitrale si darà atto esclusivamente di quanto ancora rileva nel presente giudizio di impugnazione.
Il dott. è un commercialista che ha inizialmente svolto la propria Parte_1
attività professionale presso lo e, a partire dal 2004, è Controparte_4
Cont divenuto associato dello (di seguito anche ), costituito tra i Controparte_1
medesimi associati dello Controparte_4
Contr Il rapporto associativo tra il e è cessato l'1 gennaio 2012, quando il primo Pt_1
Contr ha trasmesso allo Studio la comunicazione di recesso immediato, che ha accettato in pari data.
pagina 5 di 15 Il rapporto in questione era disciplinato da uno Statuto che, per quanto qui rileva, Contr all'articolo 7 prevede che “ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali dei singoli associati nello svolgimento della loro attività” (cfr. doc. 2 . Pt_1
A partire dal 2013, il in relazione a incarichi di sindaco ricoperti nel periodo Pt_1
Contr in cui era associato di , è stato destinatario di diversi procedimenti giudiziali, che lo hanno costretto a sostenere costi e spese legali significativi1.
Tanto premesso in fatto, il sig. , con atto dell'8 novembre 2023, ha Parte_1
chiesto al Presidente della Camera Arbitrale di Milano la nomina di un arbitro in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 dello Statuto2 e ha così avuto inizio il procedimento arbitrale tra le odierne parti in causa.
Nell'ambito di tale procedimento, il dott. ha dedotto che: Pt_1
- la compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità professionale del - Zurich Insurance Plc - avrebbe Pt_1
negato qualsiasi ristoro a quest'ultimo in relazione ai costi e alle spese sostenute per i procedimenti giudiziali che lo hanno visto coinvolto a causa: a) della mancata tempestiva denuncia dei sinistri da parte di;
b) della mancata trasmissione, sempre da parte di , di copia della polizza assicurativa al con conseguente impossibilità per quest'ultimo di Pt_1
conformarsi alle condizioni contrattuali ivi contenute;
c) dell'entità sproporzionata della franchigia (che, essendo pari ad euro 900.000,00, vanificherebbe del tutto l'utilità della copertura assicurativa). Contr Sulla base di ciò, il dott. ha contestato l'inadempimento di all'obbligo Pt_1
derivante dall'art. 7 dello Statuto, oltre che la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto associativo, chiedendo, conseguentemente, la condanna dello Studio al risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese legali sostenute, nelle sanzioni amministrative corrisposte e nelle somme versate a titolo transattivo in relazione e a seguito delle azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti.
Contr Nel costituirsi nel procedimento arbitrale, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle pretese del dott. in ragione della dichiarazione di Pt_1
rinuncia a qualsivoglia diritto o pretesa nei confronti dello Studio contenuta nella lettera di recesso dal rapporto associativo;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree.
A fronte della costituzione avversa, il dott. ha eccepito il difetto di Pt_1
Contr rappresentanza, osservando che la procura alle liti ai difensori di (in arbitrato e poi nel giudizio di impugnazione) era stata conferita dal rag. , che non risulterebbe Parte_2
essere il legale rappresentante dello Studio (cfr. prima memoria procedimento arbitrale Pt_1 del 29.1.2024).
All'esito del procedimento, con lodo deliberato e sottoscritto in data 26.7.2024, l'Arbitro nominato ha rigettato le domande del - per le ragioni che saranno illustrate Pt_1
nella parte motiva della presente decisione - e lo ha condannato al pagamento delle spese della procedura.
pagina 7 di 15 Con atto di impugnazione notificato in data 31.10.2024, il dott. ha chiesto, Pt_1
previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di nullità del lodo per i seguenti motivi:
1. Mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di rappresentanza del Rag. Pt_2
Contr a conferire la procura alle liti ai difensori di;
2. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l'arbitro ha ritenuto che il avesse rinunciato alle proprie pretese in sede di recesso dal rapporto Pt_1
associativo;
3. Contraddittorietà del lodo e violazione del contraddittorio in relazione all'interpretazione della garanzia assicurativa, dell'art. 7 dello Statuto, del massimale e della franchigia, nonché del mancato riconoscimento Contr dell'inadempimento di ai doveri di correttezza e buona fede;
4. Contraddittorietà del lodo nella parte in cui l'arbitro ha riconosciuto che la mancata copertura assicurativa sia dipesa dalla decisione del sig. di Pt_1
nominare professionisti di sua fiducia senza il benestare della compagnia assicurativa (cfr atto di impugnazione, pagg. 35 ss).
La causa è stata iscritta sub r.g. 3081/2024 e la prima udienza fissata al 30.4.2025.
Si è costituto lo (10.4.2025) contestando la fondatezza Controparte_1
dell'impugnazione avversa e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza (30.4.2025) - previa rinuncia dell'impugnante alla chiesta istanza di sospensiva - le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 8.10.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al
30.9.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 8 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dell'impugnazione, pare opportuna una breve premessa.
Deve in primo luogo osservarsi che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 cpc, ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.
Essa non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando (cfr. Cass. n. 9387/2018).
Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo iudicium rescissorium (cfr. Cass.
Civ., nn. 11091/2004; 5857/2000).
Ciò premesso, la Corte osserva che l'odierno impugnante, con i propri motivi di gravame, ha svolto una critica nel merito delle motivazioni poste dall'arbitro a fondamento del lodo, mirando a ottenere surrettiziamente un sindacato della Corte circa il contenuto della decisione arbitrale, sul presupposto, frutto di una forzatura dialettica, di una pretesa contraddittorietà della motivazione stessa.
Invero, dall'esame complessivo dell'atto di impugnazione emerge con chiarezza che le censure articolate dal sig. non si collocano entro i ristretti confini del giudizio Pt_1
di nullità del lodo arbitrale, ma tendono, piuttosto, a sollecitare una rivalutazione del merito della controversia, inammissibile in questa sede.
In particolare:
- con il primo motivo, l'impugnante deduce l'asserito difetto di rappresentanza del Rag. nel conferimento della procura alle liti ai difensori dello Parte_2
Studio, lamentando che l'arbitro avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione. pagina 9 di 15 Tale censura non individua alcun vizio riconducibile alle ipotesi di nullità previste dall'art. 829 c.p.c., risolvendosi in una mera contestazione di merito rispetto all'accertamento compiuto dall'arbitro, il quale ha puntualmente rilevato - sulla Cont base della documentazione prodotta dallo Studio (cfr. doc. 5 ) - che il Rag.
rivestiva la carica di Presidente del Comitato Direttivo e che, di Pt_2
conseguenza, stante il disposto di cui all'art. 36, c. 2, c.c., assumeva la rappresentanza legale dell'associazione;
- con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, il sig. deduce poi: Pt_1
(i) l'omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni dallo stesso sollevate nel procedimento arbitrale;
(ii) la contraddittorietà del lodo;
(iii) la violazione del contraddittorio.
In realtà, tali doglianze attengono al merito della decisione impugnata, censurando l'interpretazione e la valutazione compiuta dall'arbitro in ordine:
a) alla valenza della dichiarazione di rinuncia resa dal in sede di Pt_1
recesso dal rapporto associativo;
Contr b) all'assolvimento, da parte di , dell'obbligo di stipula di una polizza assicurativa 'adeguata';
c) alla riconducibilità della mancata copertura assicurativa a condotte imputabili all'associato stesso.
Orbene, tali rilievi si risolvono, evidentemente, in un tentativo di ottenere un nuovo esame nel merito della decisione arbitrale.
Ne segue che le doglianze dell'impugnante devono essere dichiarate inammissibili.
D'altro canto, anche volendo prescindere dalla natura e dal contenuto delle censure avanzate dal dott. in questa sede, deve comunque osservarsi che nel lodo Pt_1
impugnato non sembrano ravvisabili i vizi lamentati dall'impugnante.
Innanzitutto, non si riscontra alcun vizio di motivazione contraddittoria o di omessa pronuncia sulle domande svolte dal Pt_1
pagina 10 di 15 Quanto alla pretesa nullità per violazione dell'art. 829, c. 1, n. 11 cpc, deve osservarsi in diritto che, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, la norma citata prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto “quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione” (Cass. n. 12321/2018; Cass. n. 291/2021; Cass. n. 2747/2021; Cass. n. 17645/2021).
In altri termini, l'impugnazione sulla motivazione per contraddittorietà è ammessa soltanto in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza ovvero allorché sussista una impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
In tal senso, pare sufficiente richiamare sinteticamente il contenuto della pronuncia arbitrale a dimostrazione dell'assenza di contraddittorietà.
Infatti, l'Arbitro:
- ha ritenuto in via preliminare che le domande del non potessero trovare Pt_1
accoglimento in virtù della dichiarazione di rinuncia a qualsivoglia credito/pretesa/diritto nei confronti dello Studio resa al momento del recesso dal rapporto associativo (cfr. doc. 3 . Pt_1
Ha inoltre precisato che la contestuale affermazione dello , con cui CP_1
quest'ultimo, nell'accettare il recesso, precisava che restavano ferme tutte le garanzie e tutele previste per gli associati inerenti le responsabilità civili e penali per gli incarichi svolti fino alla data del 31.1.2012 (doc. 3 cit.) costituisse “una mera locuzione di stile, volta a ribadire l'obbligo dello di mantenere le CP_1
garanzie previste dallo statuto, senza tuttavia introdurre ulteriori garanzie” (pag.
15 del lodo);
pagina 11 di 15 - ma anche diversamente opinando e non volendo attribuire valore di rinuncia a tale dichiarazione, le domande svolte dal circa l'inadempimento dello Pt_1
agli obblighi statutari e la violazione degli obblighi di correttezza e buona CP_1
fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. appaiono infondate nel merito, in quanto:
a) l'art. 7 dello Statuto di prevede l'obbligo per l'associazione di stipulare una polizza, senza tuttavia specificare le condizioni della stessa (limiti di franchigia e massimale) e, pertanto, l'onere dello Studio deve ritenersi – almeno formalmente – assolto.
Inoltre, il non ha fornito, né si è offerto di fornire, la prova di quale Pt_1
sarebbe stata una polizza adeguata, né che una polizza come quella in effetti stipulata non fosse idonea ad assicurare un'effettiva tutela nei confronti dei membri dello Studio;
b) la ragione per cui la Compagnia assicurativa ha negato al dott. il Pt_1
ristoro delle spese sostenute non risulta riconducibile al mancato tempestivo Contr inoltro della polizza al da parte di o alla mancata segnalazione Pt_1
tempestiva dei sinistri alla Compagnia stessa, bensì al fatto che l'odierno impugnante aveva nominato professionisti di sua fiducia senza il benestare della compagnia assicurativa.
E ciò non perché ignaro delle condizioni di polizza - di cui era stato reso edotto Contr Cont da (cfr. doc. 12 ) -, bensì in quanto egli subordinava la nomina del legale gradito alla Compagnia al fatto che lo Studio si facesse carico di manlevarlo e/o tenerlo indenne dalle conseguenze economiche delle azioni svolte nei suoi confronti (cfr. doc. 23 , onere che, tuttavia, non poteva Pt_1
Contr essere posto a carico di in quanto non statutariamente previsto.
Tale ricostruzione consente altresì di escludere l'omessa pronuncia in ordine alle diverse domande avanzate dal dal momento che l'Arbitro le ha puntualmente Pt_1
esaminate (v. pagg. 13 e 14 lodo) e, sulla base di tutti gli elementi raccolti, ha deciso la controversia ritenendo infondate le richieste avanzate dall'odierno impugnante.
pagina 12 di 15 Pertanto, la Corte – pur nutrendo non poche perplessità in ordine alle conclusioni a cui nel merito è pervenuto l'Arbitro (la valutazione della congruità della franchigia prevista in Cont polizza, l'interpretazione della dichiarazione di sul mantenimento delle garanzie al momento dell'accettazione del recesso del ecc.) – non può che concludere nel senso che il lodo Pt_1
impugnato non risulta inficiato né da carenze motivazionali tali da determinare l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico dell'arbitro, né - tantomeno
- da omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni avanzate dal Pt_1
Parimenti, ritiene la Corte che non possa ravvisarsi la dedotta violazione del principio del contraddittorio.
Giova al riguardo evidenziare che “La violazione del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale, rilevante ai fini della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 9, c.p.c., si configura quando la decisione degli arbitri sia basata su una questione rilevata d'ufficio e non previamente sottoposta alla valutazione delle parti.
Tuttavia, tale principio non è violato quando la decisione si limita a una diversa valutazione del materiale probatorio già presentato e discusso dalle parti durante il procedimento arbitrale.” (cfr. Cass. civ. n. 31027/2024).
In altri termini, “Nel giudizio arbitrale, il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, conoscere le prove e le risultanze del processo ed ottenere il termine per presentare memorie e repliche. La nullità della sentenza e del procedimento può essere dichiarata solo ove si indichi lo specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa a causa dell'inosservanza delle prescrizioni procedurali relative al principio del contraddittorio.” (Cass. civ. n. 16118/2024).
Nel caso di specie, non può ritenersi che l'arbitro abbia violato il principio del contraddittorio, poiché:
- ha esaminato le argomentazioni e la documentazione di entrambe le parti;
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- ha assegnato al e a i termini per il deposito di memorie Pt_1
illustrative delle rispettive posizioni e ha, poi, fissato udienza di discussione, previa concessione di un ulteriore termine per il deposito degli scritti conclusivi;
- ha reso la decisione qui impugnata sulla base dell'intero materiale processuale, motivando le ragioni dell'infondatezza delle pretese di Pt_1
Per le ragioni esposte, la Corte ritiene che l'impugnazione proposta dal dott. Pt_1
non possa trovare accoglimento.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e – tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. – pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (260.000,00-520.000,00): dunque, in complessivi € 7.120,00 (di cui euro 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva ed euro 3.649,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione di nullità proposta da avverso il lodo Parte_1
emesso in data 26.7.2024 che ha definito la procedura arbitrale avviata dallo stesso impugnante nei confronti di Controparte_1
2) per l'effetto, conferma il lodo impugnato e condanna l'impugnante a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.120,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e oneri di legge.
Milano, 8.10.2025
Il presidente est.
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pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Successivamente alla cessazione del rapporto associativo, il dott. Pt_1 (i) per l'incarico di sindaco della società (fallita nel 2010) svolto dal 23.9.2005 al Parte_4 29.6.2010, è stato destinatario - insieme agli altri membri del collegio sindacale - di un'azione di responsabilità promossa dal curatore della predetta società (richiesta di danno complessiva di circa 5 milioni di euro), nonché di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta;
(ii) per l'incarico di Presidente del collegio sindacale di Piazza FF Sim S.p.a. (in liquidazione coatta amministrativa dal 2006) svolto dal 28.4 al 20.10.2005, è stato destinatario - insieme agli altri membri del collegio sindacale - di un'azione di responsabilità promossa dalla predetta Sim (richiesta di danno complessiva di circa 11 milioni di euro), nonché di una sanzione amministrativa irrogata da Banca d'Italia per l'importo complessivo di euro 47.500,00; (iii) per l'incarico di sindaco di Solidarietà e Finanza società di intermediazione mobiliare s.p.a., svolto dal 23.7.2001 al 18.5.2010, è stato destinatario di una sanzione amministrativa irrogata da Banca d'Italia per l'importo di euro 6.000,00. 2 Art. 19 dello Statuto di SRA: “Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro rituale, amichevole compositore, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano. Il medesimo deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e seguenti del codice di procedura civile.” pagina 6 di 15