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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 868 / 2023 R.G. ;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BASSO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA GRAMSCI,
12 13900 BIELLA;
- attrice in riassunzione contro
(c.f. , quale erede di , Controparte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VISCIANO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/6 20122 MILANO;
- convenuto in riassunzione
e contro
1 (c.f. ), quale erede di CP_2 C.F._2 Persona_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe LA MASA e Pier Franco ROMANO,
[...]
ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DIGITALE;
- convenuto in riassunzione
e contro
(c.f. ), quale erede di Controparte_3 C.F._3 R_
, contumace;
[...]
- convenuto in riassunzione
Oggetto: Comodato di immobile urbano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice in riassunzione: “Previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali avversarie in allegato al ricorso in appello ed all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata nonché delle istanze istruttorie avversarie, in via principale e pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art.
348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale impugnata. In subordine e nel merito rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale impugnata.
Condannarsi i signori e al risarcimento del danno ex art. Controparte_1 Persona_2
96 c.p.c. in misura non inferiore ad € 1000 od in quell'altra misura ritenuta di giustizia.
Dichiararsi tenuti e condannarsi i signori e alla Controparte_1 Persona_2
restituzione di tutte le somme pagate dalla soc. in adempimento della Parte_1 sentenza d'appello e compresa l'imposta di registro pagata in relazione alla sentenza
d'appello ossia rispettivamente € 21.040,53 per spese dei giudizi ed € 208,75 per imposta di registro.
Con gli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed Onorari di tutti i gradi di giudizio compresi il giudizio di cassazione ed il presente giudizio di rinvio, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed I.V.A.
2 Per il convenuto in riassunzione : “a) Preliminarmente pregiudizialmente Controparte_1
ed eventualmente:
1. Emettere declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo al resistente, mai reso edotto dell'esistenza di comodato da alcuno;
Principalmente e nel merito:
1. Confermare la precedente statuizione della Corte d'Appello impugnata ed oggetto del presente giudizio, in ogni sua forma, rigettando ogni istanza della appellante in riassunzione una volta dichiarata nulla invalida ed inefficace in fatto e diritto per consapevolezza piena della indisponibilità in capo ai resistenti del bene oggetto di restituzione e financo della disponibilità in causa a rinunciare ad ogni diritto sull'immobile per i motivi in fatto e diritto dedotti;
2. Emettere declaratoria di condanna dell'appellante in riassunzione alla rifusione delle spese di lite, oltre Iva e Cpa, 15% forfettarie e successive occorrende, di ogni grado di giudizio, anche ex art. 96 I ed U. co cpc”.
Per il convenuto in riassunzione : “Preliminarmente pregiudizialmente ed CP_2
eventualmente:
1. Emettere declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo ai resistenti, mai resi edotti dell'esistenza di comodato in capo alla sorella;
Principalmente e nel merito:
1. Confermare la precedente statuizione della Corte d'Appello impugnata ed oggetto del giudizio rescindente in ogni sua forma, rigettando ogni istanza della appellante in riassunzione una volta dichiarata nulla invalida ed inefficace in fatto e diritto per consapevolezza piena della indisponibilità in capo ai resistenti del bene oggetto di restituzione, oltreché per i motivi in fatto e diritto dedotti;
2. Emettere declaratoria di condanna dell'appellante in riassunzione alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre Iva e Cpa, 15% forfettarie e successive occorrende, di ogni grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e i diversi gradi di giudizio.
1.1 - La società è proprietaria di un'unità Parte_1
immobiliare in Biella, via Galilei n. 1, già concessa in comodato senza limiti di durata a
[...]
. Persona_3
3 Con lettera raccomandata ricevuta il 3.03.2008, chiedeva alla IA la Pt_1
restituzione del bene entro quindici giorni;
la , tramite il proprio legale, chiedeva R_
un maggior termine di tre mesi, che veniva accordato dal patrono della proprietaria con lettera del 14.03.2008, con conseguente differimento del termine di rilascio a giugno 2008.
1.2 – è deceduta il 16.03.2016 lasciando quali unici eredi i due fratelli Persona_3
e in forza di testamento pubblico, senza peraltro avere mai R_ Persona_2 rilasciato l'immobile di proprietà della società . Pt_1
risulterebbe essersi trasferita dal 2008 presso la Piccola Casa della Persona_3
Divina Provvidenza, dove aveva lavorato per anni come volontaria.
1.3 – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 10.05.2018, ha agito Parte_1
contro e , eredi della IA , R_ Persona_2 Persona_3 dinanzi al Tribunale di Biella per ottenere (a) la restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1811 c.c. e (b) la condanna di essi eredi al risarcimento del danno per occupazione sine titulo dello stabile dal giugno 2008 fino al mese di febbraio 2016, corrispondente all'ultimo mese di vita dell'ex IA, suddivisi ex art. 752 c.c. per quote di ½ ciascuno, più per il periodo dal marzo 2016, quando muore , al rilascio effettivo, in via Persona_3 solidale, in un importo quantificato in € 120 mensili.
Il Tribunale di Biella, con sent. n. 70/2019 del 21.11.2019 (il dispositivo era stato letto il 6.02 precedente), ha accolto le domande condannando i convenuti all'immediata restituzione dell'alloggio (a) e al pagamento, in solido fra di loro, della somma equitativamente determinata in € 3.000 per l'occupazione senza titolo (b), oltre alle spese di lite.
L'immobile era stato rilasciato all'esito di un'esecuzione forzata per rilascio, con verbale di consegna e restituzione datato 3.10.2019, evidentemente utilizzando come titolo esecutivo il solo dispositivo della sentenza.
1.4 – Hanno proposto appello e , ribadendo le difese svolte in R_ Persona_2 primo grado: benchè eredi della sorella , avevano sempre ignorato l'esistenza Persona_3 del comodato e non avevano mai avuto la disponibilità dell'immobile, quindi non erano legittimati passivi rispetto ad un'azione di rilascio, anche considerando che il comodato non si trasmette per successione a causa di morte;
in ogni caso, non ricorreva il sopravvenuto ed urgente bisogno del comodante, che solo può giustificare la richiesta di restituzione del bene;
contestavano il diritto al risarcimento per ritardato rilascio, attesa la natura gratuita del
4 comodato;
chiedevano l'integrazione del contraddittorio con altri eventuali eredi della sorella defunta;
deferivano il giuramento decisorio quanto alla conoscenza di essi appellanti dell'esistenza del rapporto di comodato.
Con sent. n. 897/2020 del 16.09.2020, la Corte d'Appello di Torino ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domanda di Parte_1
condannando la società al pagamento dei due gradi di giudizio.
Questi i punti del ragionamento seguito dal secondo Giudice:
- l'azione era “da qualificarsi ai sensi dell'art. 1811 c.c. ossia alla stregua di azioni di restituzione del bene, da parte del comandante, nei confronti degli eredi del comodatario defunto”;
- il comodato si era sciolto il giorno della morte della IA, il 16.03.2016;
- l'azione di restituzione ex art. 1811 c.c. deve “ritenersi subordinata non solo al fatto che gli eredi sappiano che il de cuius fosse titolare di un rapporto di comodato, ma anche (e soprattutto) che essi abbiano mantenuto il potere di fatto sulla cosa comodata”, ma non aveva provato in giudizio tali condizioni;
Parte_1
- la lettera del 14.03.2008 indirizzata al difensore di , con la quale le Persona_3 veniva concesso l'ulteriore termine di tre mesi per il rilascio, non era opponibile agli eredi di lei.
1.5 – ha proposto ricorso per cassazione sui seguenti motivi: Parte_1
1) omissione di pronuncia in relazione al dovere decisorio del giudicante: la Corte di Appello aveva qualificato la domanda come fondata esclusivamente sull'art. 1811 c.c. e così concludendo che la causa di scioglimento del comodato era da individuarsi (solo) nella morte della IA , mentre la domanda era stata fondata, Persona_3 altresì, sull'art. 1810 c.c., e dunque sul fatto che il comodato si era sciolto per risoluzione consensuale nel giugno 2008, a seguito dell'accordo tra legali per la proroga di tre mesi del termine per il rilascio – e su tale ultimo punto la sentenza di secondo grado non si era pronunciata;
2) violazione degli artt. 1388 e 1810 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto la lettera del
14.03.2008, con cui si accordava a una dilazione nella restituzione Persona_3 dell'immobile, scritta da un legale in nome e per conto di lei, non opponibile agli eredi – mentre e , eredi della sorella, erano subentrati in quanto tali R_ Persona_2
in tutti i rapporti già facenti capo alla defunta;
5 3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dallo scioglimento pattizio, in alternativa al recesso di essa società comodante, del contratto di comodato con la proroga del termine per il rilascio;
ciò avrebbe comportato che gli eredi fossero subentrati nell'obbligo di restituzione del bene, già perfezionatosi in capo alla defunta e che il diritto all'indennizzo per mancata restituzione dovesse essere fatto decorrere da quella data;
4) violazione o falsa applicazione dell'art. 1811 c.c.: non aveva mai sostenuto Pt_1
che e fossero obbligati alla restituzione e al risarcimento in R_ Persona_2
quanto subentrati nel contratto di comodato, bensì che e R_ Persona_2 erano subentrati, in quanto eredi della IA, nell'obbligo di restituire il bene o con la cessazione del comodato nel 2008, quando era in vita, o con la Persona_3
cessazione del comodato alla morte della IA nel 2016. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, l'obbligo restitutorio grava sugli eredi dell'ex comodatario senza esigere la materiale disponibilità del bene, e dunque indipendentemente dalla circostanza che essi mantengano la detenzione e il godimento della res. Era perciò errata l'affermazione della Corte territoriale per cui l'azione di restituzione ex art. 1811 c.c. restava condizionata alla consapevolezza da parte degli eredi dell'esistenza del rapporto di comodato ed al mantenimento del loro potere di fatto sulla cosa oggetto del contratto.
1.6 – Con ordinanza n. 14.474/2023 pubblicata il 24.05.2023, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte d'Appello di Torino anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nello specifico:
- in riferimento al primo motivo, con cui si contestava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto la domanda fondata sull'art. 1811 c.c., e non anche sull'art. 1810
c.c. posto che il comodato non era cessato con la morte della IA, ma già nel
2008 in seguito al suo scioglimento consensuale, sicché gli eredi erano subentrati nell'obbligo restitutorio, la Cassazione ha respinto il motivo dicendo che la società non aveva soddisfatto l'onere di dimostrare di avere rivolto al giudice del Pt_1 merito una domanda, ritualmente e inequivocabilmente formulata, anche ai sensi dell'art. 1810 c.c.;
- in riferimento al secondo motivo, con cui si contestava la decisione del secondo Giudice di ritenere inopponibile la lettera scritta dal legale della sorella il 14.03.2008 come efficace anche nei loro confronti come eredi di lei, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile;
6 - In riferimento al terzo motivo, con cui si contestava l'omesso esame della circostanza decisiva che l'accettazione della proposta della di dilazionare il termine di R_
rilascio del bene avrebbe perfezionato una risoluzione consensuale del comodato, la
Cassazione ha escluso tale omissione, rilevando che la Corte territoriale aveva in effetti considerato la circostanza, ma per escludere che gli eredi fossero subentrati nel comodato, e non nell'obbligo restitutorio;
- in riferimento al quarto motivo, la Cassazione ha riconosciuto l'errore della Corte
d'Appello di Torino nel ritenere che l'obbligo di restituzione del bene già concesso in comodato fosse subordinato alla prova, da parte del comodante, della conoscenza in capo agli eredi del comodatario dell'esistenza del contratto e del mantenimento, da parte degli stessi eredi dell'ex comodatario, di un potere di fatto sulla cosa.
Tale ultimo punto, alla base dell'annullamento con rinvio, viene spiegato come segue:
“la Corte territoriale è effettivamente incorsa nel contestato errore di diritto: se è vero che
l'art. 1811 cod. civ. subordina l'obbligo restitutorio ad una richiesta del comodante, cui spetta decidere se estinguere il rapporto o lasciare che esso prosegua con gli eredi dell'originario comodatario - il che significa che ove il comodante non si avvalga della facoltà riconosciutagli ex lege di recedere dal contratto esso continua con gli eredi alle stesse condizioni previste per il contratto originario, perché «il comodante, che secondo i principi generali dovrebbe rispettare il termine pattuito con suo dante causa e non ancora scaduto, ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di comodato a tempo indeterminato. Ma, se tale volontà non viene manifestata, il rapporto prosegue, con le caratteristiche e gli obblighi iniziali, anche rispetto agli eredi degli stipulanti» (Cass. 18/08/1990, n. 8409 e successiva giurisprudenza conforme) – lo è altrettanto che, nella specie, non è stata prevista alcuna condizione ulteriore;
la Corte territoriale ha ritenuto l'obbligo di restituzione subordinato alla prova da parte del comodante della conoscenza da parte degli eredi che il de cuius era titolare di un contratto di comodato e del mantenimento da parte degli eredi della IA di un potere di fatto sulla cosa data in comodato, estendendo alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto inconferente, perché relativo ad una ipotesi particolare in cui si controverteva dell'acquisto per usucapione della proprietà del bene oggetto del comodato da parte degli eredi del comodatario;
gli eredi del comodatario, in assenza di una richiesta di restituzione ex art. 1811 cod. civ., avevano continuato a detenere nomine alieno il bene alle medesime condizioni del loro dante causa ed era stato escluso che, in assenza di una interversio possessionis, la detenzione si fosse trasformata in possesso utile ai fini
7 dell'usucapione da opporre agli eredi del proprietario concedente (Cass. 16/10/2018, n.
25887)”.
1.7 – Nelle more del giudizio di cassazione, e precisamente in data 21.07.2022, R_
, fratello ed erede di MA LA, è deceduto, lasciandogli succedere come unico
[...]
erede il figlio . CP_1
2. – Il presente giudizio di rinvio. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello con atto di CP_4 Parte_1
citazione notificato personalmente a e (il secondo come Persona_2 Controparte_1
erede del padre ed ha domandato: R_
(a) l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con condanna, quindi, alla restituzione dell'immobile e al pagamento di € 3.000 a titolo di indennizzo determinato in via equitativa. Non viene rinnovata la richiesta di CTU, già avanzata in primo grado, per la quantificazione del danno da ritardato rilascio, ma si delimita il quantum del danno alla somma liquidata dal primo Giudice in via di equità;
(b) la condanna di e alla restituzione di tutte le somme CP_1 Persona_2
pagate da essa società in esecuzione della sentenza di secondo grado cassata, somme quantificate in complessivi € 21.040,53 per spese processuali e in € 208,75 per imposta di registro, con interessi legali dal giorno del pagamento fino al saldo;
(c) la condanna, ancora, di e al risarcimento per lite CP_1 Persona_2
temeraria, oltre che alle spese dei quattro gradi di giudizio.
2.2 – Si sono costituiti e , chiedendo preliminarmente Persona_2 Controparte_1 dichiararsi la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto “mai resi edotti dell'esistenza del comodato in capo alla sorella” ; hanno ribadito la correttezza della Persona_3
decisione della Corte territoriale, laddove aveva sottolineato la non conoscenza del comodato da parte di essi e l'assenza di possesso dell'immobile ed aveva accertato una carenza di allegazioni sul punto della ex comodante dopo avere definito i Parte_1 contenuti dell'onere della prova in capo ad essa società; hanno sostenuto che, a tutto concedere, mancava il bisogno sopravvenuto ed imprevisto che solo poteva giustificare una cessazione unilaterale del comodato, secondo l'art. 1809 c.c.; hanno lamentato il carattere emulativo o strumentale dell'iniziativa processuale della società proprietaria dell'alloggio, considerato che, pur essendo noto a controparte che aveva cessato Persona_3
8 di occupare l'alloggio dal 2008, quando si era trasferita presso l'Istituto Cottolengo di Torino, la società avrebbe atteso la sua morte, nel marzo 2016, per chiedere agli eredi di lei il rilascio e il risarcimento del danno da ritardato rilascio;
hanno riaffermato che il testamento che li istituiva eredi non faceva menzione dell'appartamento già concesso in comodato, per cui non poteva ritenersi che essi fossero subentrati iure successionis nella titolarità del rapporto e nel relativo obbligo restitutorio;
hanno richiamato la natura gratuita del comodato e l'assenza, quindi, di un qualunque obbligo indennitario o risarcitorio per ritardata restituzione del bene e ne hanno comunque eccepito la prescrizione;
in ogni caso, l'indennizzo non poteva – come preteso da controparte – essere parametrato al valore locativo dell'immobile, proprio perché la concessione in godimento del bene era avvenuta a titolo gratuito;
hanno concluso per la reiezione delle avversarie domande e per l'integrale conferma della decisione della Corte d'Appello di Torino, già cassata con rinvio dalla S.C., con condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2.2 – Nelle more di questo giudizio di rinvio, decedeva, altresì, l'altro fratello Persona_2
e la Corte, con ordinanza all'udienza del 10.12.2024, dichiarava l'interruzione del
[...]
processo.
Il processo veniva riassunto con ricorso ex art. 303 c.p.c. in data 16.01.2025 da Pt_1
e notificato al figlio del defunto e alla vedova
[...] Persona_2 [...]
, individuati come eredi ab intestato del de cuius, oltre che a CP_3 [...]
, già in causa come successore universale di . CP_1 Persona_1
Si è costituito il solo , mentre è rimasta contumace . CP_2 Controparte_3
ha depositato, a fronte della riassunzione della causa, una nuova Controparte_1
memoria difensiva.
Il processo è stato infine discusso all'udienza ex art. 437 c.p.c. del 4.03.2025.
3. – La delimitazione dell'oggetto di questo giudizio di rinvio e la decisione sulle domande originarie di Parte_1
3.1 – Questa Corte territoriale, nella sua veste di giudice di rinvio, è anzitutto tenuta ad uniformarsi al dictum della Cassazione riguardo al fatto che l'obbligo di restituzione del bene concesso in comodato non è in alcun modo subordinato – diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo - alla prova, da parte del comodante, della conoscenza in capo agli eredi del comodatario dell'esistenza del contratto e del mantenimento, da parte degli stessi eredi dell'ex comodatario, di un potere di fatto sulla cosa. La diversa affermazione del Giudicante
9 di secondo grado, per cui l'obbligo di restituzione resterebbe subordinato alla prova da parte del comodante della conoscenza da parte degli eredi che il de cuius era titolare di un contratto di comodato e del mantenimento da parte degli eredi della IA di un potere di fatto sulla cosa data in comodato, è stata censurata dalla Corte di legittimità ritenendo che la giurisprudenza richiamata si riferisse ad un caso del tutto estraneo a quello in esame, perché relativo ad altra fattispecie.
La S.C. ha, poi, respinto il primo motivo di ricorso, con cui si contestava che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente ritenuto la domanda fondata sull'art. 1811 c.c., e non anche sull'art. 1810 c.c. posto che il comodato non era cessato con la morte della IA, ma già nel 2008 in seguito al suo scioglimento consensuale: deve perciò ritenersi che l'individuazione della causa di cessazione del comodato per cui è processo nella morte della IA ai sensi dell'art. 1811 c.c., affermata Persona_3 dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza di seconde cure, è divenuta giudicato ed è intangibile in questa fase di rinvio.
La S.C., infine, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale si censurava la decisione del secondo giudice di ritenere inopponibile la lettera scritta dal legale di il 14.03.2008 nei confronti di e Persona_3 Persona_2 R_
come eredi di lei: anche alla luce di tale decisione, va esclusa la risoluzione
[...]
consensuale del comodato per effetto della lettera del 14.03.2008, col che si ritorna alla riaffermazione della cessazione del comodato per morte della IA, ai sensi dell'art. 1811 c.c.
3.2 – Delimitato come sopra l'oggetto del giudizio, l'eccepita carenza di legittimazione passiva dei successori di (ad oggi, e Persona_3 CP_2 [...]
, eredi di e , erede di in quanto i due CP_3 Persona_2 Controparte_1 R_
fratelli e non sarebbero mai venuti a conoscenza del Persona_2 Persona_1
comodato in capo alla sorella , è coperta dal giudicato della Cassazione, che ha Persona_3
ritenuto gli eredi del comodatario comunque tenuti alla restituzione della cosa data in comodato, se questo si scioglie ex art. 1811 c.c. per morte del comodatario.
Allo stesso modo, la pretesa dei successori di e di vedere Persona_2 Persona_1 confermata la decisione della Corte d'Appello, come giudice di secondo grado, sulla non conoscenza del comodato in esame e sul fatto che i due fratelli non fossero mai stati in possesso dell'immobile, è anch'essa infondata, sulla scorta dello stesso principio di diritto affermato dalla S.C.
10 Il rilievo dei convenuti in riassunzione per cui mancherebbe, nella fattispecie, il bisogno sopravvenuto ed imprevisto che solo poteva giustificare una cessazione unilaterale del comodato secondo l'art. 1809 c.c., risulta inconferente alla luce del giudicato interno formatosi sulla pronuncia d'appello riguardo al fatto che il comodato si è sciolto per morte del comodatario ai sensi dell'art. 1811 c.c.; la restituzione per bisogno imprevisto è infatti contemplata, come causa di cessazione del rapporto, dalla diversa norma contenuta nell'art. 1809 c.c. relativa al comodato a termine e, in ogni caso, anche il comodato a termine si scioglie per morte del comodatario.
Né ha rilevanza alcuna l'affermazione della difesa convenuta in riassunzione per cui la società avrebbe posseduto un duplicato delle chiavi dell'alloggio ed avrebbe, Pt_1
così, potuto riprenderne il possesso, per così dire, in autotutela senza passare attraverso una pronuncia giudiziale di condanna dopo cessato il comodato: quand'anche la circostanza fosse vera (ma non è in alcun modo provata), la necessità di ottenere una condanna al rilascio discende in modo evidente dal divieto della ragion fattasi.
La domanda di condanna alla restituzione del bene – preso atto dell'avvenuta cessazione del comodato con la morte di il 16.03.2016 e dell'irrilevanza, a tal Persona_3 fine, del fatto che gli eredi di lei fossero o meno a conoscenza del rapporto contrattuale – va pertanto accolta, non senza rammentare che lo stabile è già stato rilasciato il 3.10.2019
a seguito di esecuzione forzata intrapresa sulla base della sentenza di primo grado.
3.3 – Alla luce di quanto detto sopra, al § 3.1, l'individuazione della causa di cessazione del comodato nella morte della IA ai sensi dell'art. 1811 c.c. è divenuta cosa giudicata e non può più essere messa in discussione da questo Giudice del rinvio.
Ne consegue, anzitutto, che la domanda di risarcimento del danno per ritardato rilascio deve essere respinta per il periodo dal giugno 2008 al mese di febbraio 2016, corrispondente all'ultimo mese di vita della IA , proprio in quanto in quel Persona_3 periodo il comodato doveva ritenersi ancora in essere – essendo è cessato il 16.03.2016, quando è deceduta . Persona_3
Per quanto riguarda il periodo di occupazione successivo alla morte della IA e fino al rilascio forzato dell'immobile nell'ottobre 2019, la società proprietaria si è limitata a chiedere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo quantificandolo, all'inizio del processo, in € 120 mensili, per poi aderire alla valutazione equitativa adottata dal Giudice di primo grado in complessivi € 3.000, ma non ha in alcun modo provato di aver subito una
11 effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto disporre di quel bene, dandolo in locazione od altrimenti utilizzandolo in altro modo, per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli. Si intende qui aderire all'indirizzo, affermato dalla giurisprudenza più recente (per tutte, Cass., 25.05.2021,
n. 14.268; Id., 29.09.2021, n. 26.331), per cui nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, posto che in tal modo si giunge ad identificare il danno ingiusto con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, non ammesso nel vigente ordinamento;
al contrario, il danno da occupazione sine titulo richiede comunque un onere di allegazione e di prova dell'intenzione concreta del proprietario di mettere a frutto l'immobile o di conseguire dei vantaggi economicamente apprezzabili che, per effetto del protrarsi della occupazione illegittima, sono per lui andati perduti.
§ 4. – Conclusioni e spese.
Le spese vanno compensate in ragione del 50 %, attesa la soccombenza della società comodante, odierna attrice in riassunzione, sulla domanda risarcitoria ed il restante 50 % va posto a carico degli eredi di , soccombenti sulla domanda Persona_2 Persona_1
di restituzione del bene;
la comunanza di interesse tra gli eredi delle parti originarie è motivo, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., per disporre la solidarietà della condanna alle spese per la parte non compensata.
Le spese vanno calcolate sul valore indeterminabile, complessità media, escluse, per i giudizi di appello e di rinvio, le fasi istruttoria/trattazione, non svoltesi, e per il giudizio di cassazione, la fase decisionale, essendo la decisione stata assunta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
La condanna alle spese dovrà essere preceduta dalla restituzione integrale delle spese già pagate da in esecuzione della sentenza di secondo grado, annullata dalla Parte_1
Cassazione.
Non vi sono elementi per ritenere che le parti abbiano agito in mala fede o con grave ed inescusabile negligenza nella prospettazione delle rispettive tesi processuali, sicchè le domande reciproche di condanna ex art. 96 c.p.c. non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Corte,
12 definitivamente pronunciando come giudice di rinvio sulle domande proposte da
[...]
contro e , quali Parte_1 CP_2 Controparte_3
eredi di e contro quale erede di Persona_2 Controparte_1 R_
con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato al Tribunale di Biella in data 18.05.2018,
[...]
domande riproposte con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. in data 30.05.2023 e poi con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. a seguito del decesso, nelle more, di
[...]
Persona_2
a) condanna e al rilascio, CP_2 Controparte_3 Controparte_1 in favore di dell'immobile in Comune di Biella, via Galilei n. 1, già concesso Parte_1 in comodato a , dando atto dell'avvenuta restituzione del bene a Persona_3
seguito di esecuzione forzata in data 3.10.2019;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio;
c) condanna e e CP_2 Controparte_3 CP_2 CP_1
alla restituzione, in favore di di quanto da essa società pagato
[...] Parte_1
in esecuzione della sentenza di secondo grado per spese legali e per imposta di registro;
d) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da n € 10.860, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, oltre a c.u. come in atti;
e) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € Parte_1
8.740, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
f) liquida le spese del grado di cassazione sostenute da in € 5.093, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e a c.u. come in atti;
g) liquida le spese di questo grado di rinvio sostenute da in € 8.740, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
h) condanna e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
e quale erede di in solido tra loro, alla
[...] Controparte_1 Persona_1
rifusione in favore di elle spese processuali da questa sostenute, liquidate Parte_1
come sopra, nella misura del 50 %, dichiarando compensate le spese per il restante 50 %.
Così deciso in Torino, il 4.03.2025
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 868 / 2023 R.G. ;
promosso da:
c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BASSO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA GRAMSCI,
12 13900 BIELLA;
- attrice in riassunzione contro
(c.f. , quale erede di , Controparte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VISCIANO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/6 20122 MILANO;
- convenuto in riassunzione
e contro
1 (c.f. ), quale erede di CP_2 C.F._2 Persona_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe LA MASA e Pier Franco ROMANO,
[...]
ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DIGITALE;
- convenuto in riassunzione
e contro
(c.f. ), quale erede di Controparte_3 C.F._3 R_
, contumace;
[...]
- convenuto in riassunzione
Oggetto: Comodato di immobile urbano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice in riassunzione: “Previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali avversarie in allegato al ricorso in appello ed all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata nonché delle istanze istruttorie avversarie, in via principale e pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art.
348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale impugnata. In subordine e nel merito rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale impugnata.
Condannarsi i signori e al risarcimento del danno ex art. Controparte_1 Persona_2
96 c.p.c. in misura non inferiore ad € 1000 od in quell'altra misura ritenuta di giustizia.
Dichiararsi tenuti e condannarsi i signori e alla Controparte_1 Persona_2
restituzione di tutte le somme pagate dalla soc. in adempimento della Parte_1 sentenza d'appello e compresa l'imposta di registro pagata in relazione alla sentenza
d'appello ossia rispettivamente € 21.040,53 per spese dei giudizi ed € 208,75 per imposta di registro.
Con gli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed Onorari di tutti i gradi di giudizio compresi il giudizio di cassazione ed il presente giudizio di rinvio, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed I.V.A.
2 Per il convenuto in riassunzione : “a) Preliminarmente pregiudizialmente Controparte_1
ed eventualmente:
1. Emettere declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo al resistente, mai reso edotto dell'esistenza di comodato da alcuno;
Principalmente e nel merito:
1. Confermare la precedente statuizione della Corte d'Appello impugnata ed oggetto del presente giudizio, in ogni sua forma, rigettando ogni istanza della appellante in riassunzione una volta dichiarata nulla invalida ed inefficace in fatto e diritto per consapevolezza piena della indisponibilità in capo ai resistenti del bene oggetto di restituzione e financo della disponibilità in causa a rinunciare ad ogni diritto sull'immobile per i motivi in fatto e diritto dedotti;
2. Emettere declaratoria di condanna dell'appellante in riassunzione alla rifusione delle spese di lite, oltre Iva e Cpa, 15% forfettarie e successive occorrende, di ogni grado di giudizio, anche ex art. 96 I ed U. co cpc”.
Per il convenuto in riassunzione : “Preliminarmente pregiudizialmente ed CP_2
eventualmente:
1. Emettere declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo ai resistenti, mai resi edotti dell'esistenza di comodato in capo alla sorella;
Principalmente e nel merito:
1. Confermare la precedente statuizione della Corte d'Appello impugnata ed oggetto del giudizio rescindente in ogni sua forma, rigettando ogni istanza della appellante in riassunzione una volta dichiarata nulla invalida ed inefficace in fatto e diritto per consapevolezza piena della indisponibilità in capo ai resistenti del bene oggetto di restituzione, oltreché per i motivi in fatto e diritto dedotti;
2. Emettere declaratoria di condanna dell'appellante in riassunzione alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre Iva e Cpa, 15% forfettarie e successive occorrende, di ogni grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e i diversi gradi di giudizio.
1.1 - La società è proprietaria di un'unità Parte_1
immobiliare in Biella, via Galilei n. 1, già concessa in comodato senza limiti di durata a
[...]
. Persona_3
3 Con lettera raccomandata ricevuta il 3.03.2008, chiedeva alla IA la Pt_1
restituzione del bene entro quindici giorni;
la , tramite il proprio legale, chiedeva R_
un maggior termine di tre mesi, che veniva accordato dal patrono della proprietaria con lettera del 14.03.2008, con conseguente differimento del termine di rilascio a giugno 2008.
1.2 – è deceduta il 16.03.2016 lasciando quali unici eredi i due fratelli Persona_3
e in forza di testamento pubblico, senza peraltro avere mai R_ Persona_2 rilasciato l'immobile di proprietà della società . Pt_1
risulterebbe essersi trasferita dal 2008 presso la Piccola Casa della Persona_3
Divina Provvidenza, dove aveva lavorato per anni come volontaria.
1.3 – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 10.05.2018, ha agito Parte_1
contro e , eredi della IA , R_ Persona_2 Persona_3 dinanzi al Tribunale di Biella per ottenere (a) la restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1811 c.c. e (b) la condanna di essi eredi al risarcimento del danno per occupazione sine titulo dello stabile dal giugno 2008 fino al mese di febbraio 2016, corrispondente all'ultimo mese di vita dell'ex IA, suddivisi ex art. 752 c.c. per quote di ½ ciascuno, più per il periodo dal marzo 2016, quando muore , al rilascio effettivo, in via Persona_3 solidale, in un importo quantificato in € 120 mensili.
Il Tribunale di Biella, con sent. n. 70/2019 del 21.11.2019 (il dispositivo era stato letto il 6.02 precedente), ha accolto le domande condannando i convenuti all'immediata restituzione dell'alloggio (a) e al pagamento, in solido fra di loro, della somma equitativamente determinata in € 3.000 per l'occupazione senza titolo (b), oltre alle spese di lite.
L'immobile era stato rilasciato all'esito di un'esecuzione forzata per rilascio, con verbale di consegna e restituzione datato 3.10.2019, evidentemente utilizzando come titolo esecutivo il solo dispositivo della sentenza.
1.4 – Hanno proposto appello e , ribadendo le difese svolte in R_ Persona_2 primo grado: benchè eredi della sorella , avevano sempre ignorato l'esistenza Persona_3 del comodato e non avevano mai avuto la disponibilità dell'immobile, quindi non erano legittimati passivi rispetto ad un'azione di rilascio, anche considerando che il comodato non si trasmette per successione a causa di morte;
in ogni caso, non ricorreva il sopravvenuto ed urgente bisogno del comodante, che solo può giustificare la richiesta di restituzione del bene;
contestavano il diritto al risarcimento per ritardato rilascio, attesa la natura gratuita del
4 comodato;
chiedevano l'integrazione del contraddittorio con altri eventuali eredi della sorella defunta;
deferivano il giuramento decisorio quanto alla conoscenza di essi appellanti dell'esistenza del rapporto di comodato.
Con sent. n. 897/2020 del 16.09.2020, la Corte d'Appello di Torino ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domanda di Parte_1
condannando la società al pagamento dei due gradi di giudizio.
Questi i punti del ragionamento seguito dal secondo Giudice:
- l'azione era “da qualificarsi ai sensi dell'art. 1811 c.c. ossia alla stregua di azioni di restituzione del bene, da parte del comandante, nei confronti degli eredi del comodatario defunto”;
- il comodato si era sciolto il giorno della morte della IA, il 16.03.2016;
- l'azione di restituzione ex art. 1811 c.c. deve “ritenersi subordinata non solo al fatto che gli eredi sappiano che il de cuius fosse titolare di un rapporto di comodato, ma anche (e soprattutto) che essi abbiano mantenuto il potere di fatto sulla cosa comodata”, ma non aveva provato in giudizio tali condizioni;
Parte_1
- la lettera del 14.03.2008 indirizzata al difensore di , con la quale le Persona_3 veniva concesso l'ulteriore termine di tre mesi per il rilascio, non era opponibile agli eredi di lei.
1.5 – ha proposto ricorso per cassazione sui seguenti motivi: Parte_1
1) omissione di pronuncia in relazione al dovere decisorio del giudicante: la Corte di Appello aveva qualificato la domanda come fondata esclusivamente sull'art. 1811 c.c. e così concludendo che la causa di scioglimento del comodato era da individuarsi (solo) nella morte della IA , mentre la domanda era stata fondata, Persona_3 altresì, sull'art. 1810 c.c., e dunque sul fatto che il comodato si era sciolto per risoluzione consensuale nel giugno 2008, a seguito dell'accordo tra legali per la proroga di tre mesi del termine per il rilascio – e su tale ultimo punto la sentenza di secondo grado non si era pronunciata;
2) violazione degli artt. 1388 e 1810 c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto la lettera del
14.03.2008, con cui si accordava a una dilazione nella restituzione Persona_3 dell'immobile, scritta da un legale in nome e per conto di lei, non opponibile agli eredi – mentre e , eredi della sorella, erano subentrati in quanto tali R_ Persona_2
in tutti i rapporti già facenti capo alla defunta;
5 3) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dallo scioglimento pattizio, in alternativa al recesso di essa società comodante, del contratto di comodato con la proroga del termine per il rilascio;
ciò avrebbe comportato che gli eredi fossero subentrati nell'obbligo di restituzione del bene, già perfezionatosi in capo alla defunta e che il diritto all'indennizzo per mancata restituzione dovesse essere fatto decorrere da quella data;
4) violazione o falsa applicazione dell'art. 1811 c.c.: non aveva mai sostenuto Pt_1
che e fossero obbligati alla restituzione e al risarcimento in R_ Persona_2
quanto subentrati nel contratto di comodato, bensì che e R_ Persona_2 erano subentrati, in quanto eredi della IA, nell'obbligo di restituire il bene o con la cessazione del comodato nel 2008, quando era in vita, o con la Persona_3
cessazione del comodato alla morte della IA nel 2016. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, l'obbligo restitutorio grava sugli eredi dell'ex comodatario senza esigere la materiale disponibilità del bene, e dunque indipendentemente dalla circostanza che essi mantengano la detenzione e il godimento della res. Era perciò errata l'affermazione della Corte territoriale per cui l'azione di restituzione ex art. 1811 c.c. restava condizionata alla consapevolezza da parte degli eredi dell'esistenza del rapporto di comodato ed al mantenimento del loro potere di fatto sulla cosa oggetto del contratto.
1.6 – Con ordinanza n. 14.474/2023 pubblicata il 24.05.2023, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte d'Appello di Torino anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nello specifico:
- in riferimento al primo motivo, con cui si contestava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto la domanda fondata sull'art. 1811 c.c., e non anche sull'art. 1810
c.c. posto che il comodato non era cessato con la morte della IA, ma già nel
2008 in seguito al suo scioglimento consensuale, sicché gli eredi erano subentrati nell'obbligo restitutorio, la Cassazione ha respinto il motivo dicendo che la società non aveva soddisfatto l'onere di dimostrare di avere rivolto al giudice del Pt_1 merito una domanda, ritualmente e inequivocabilmente formulata, anche ai sensi dell'art. 1810 c.c.;
- in riferimento al secondo motivo, con cui si contestava la decisione del secondo Giudice di ritenere inopponibile la lettera scritta dal legale della sorella il 14.03.2008 come efficace anche nei loro confronti come eredi di lei, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile;
6 - In riferimento al terzo motivo, con cui si contestava l'omesso esame della circostanza decisiva che l'accettazione della proposta della di dilazionare il termine di R_
rilascio del bene avrebbe perfezionato una risoluzione consensuale del comodato, la
Cassazione ha escluso tale omissione, rilevando che la Corte territoriale aveva in effetti considerato la circostanza, ma per escludere che gli eredi fossero subentrati nel comodato, e non nell'obbligo restitutorio;
- in riferimento al quarto motivo, la Cassazione ha riconosciuto l'errore della Corte
d'Appello di Torino nel ritenere che l'obbligo di restituzione del bene già concesso in comodato fosse subordinato alla prova, da parte del comodante, della conoscenza in capo agli eredi del comodatario dell'esistenza del contratto e del mantenimento, da parte degli stessi eredi dell'ex comodatario, di un potere di fatto sulla cosa.
Tale ultimo punto, alla base dell'annullamento con rinvio, viene spiegato come segue:
“la Corte territoriale è effettivamente incorsa nel contestato errore di diritto: se è vero che
l'art. 1811 cod. civ. subordina l'obbligo restitutorio ad una richiesta del comodante, cui spetta decidere se estinguere il rapporto o lasciare che esso prosegua con gli eredi dell'originario comodatario - il che significa che ove il comodante non si avvalga della facoltà riconosciutagli ex lege di recedere dal contratto esso continua con gli eredi alle stesse condizioni previste per il contratto originario, perché «il comodante, che secondo i principi generali dovrebbe rispettare il termine pattuito con suo dante causa e non ancora scaduto, ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di comodato a tempo indeterminato. Ma, se tale volontà non viene manifestata, il rapporto prosegue, con le caratteristiche e gli obblighi iniziali, anche rispetto agli eredi degli stipulanti» (Cass. 18/08/1990, n. 8409 e successiva giurisprudenza conforme) – lo è altrettanto che, nella specie, non è stata prevista alcuna condizione ulteriore;
la Corte territoriale ha ritenuto l'obbligo di restituzione subordinato alla prova da parte del comodante della conoscenza da parte degli eredi che il de cuius era titolare di un contratto di comodato e del mantenimento da parte degli eredi della IA di un potere di fatto sulla cosa data in comodato, estendendo alla fattispecie per cui è causa un principio di diritto inconferente, perché relativo ad una ipotesi particolare in cui si controverteva dell'acquisto per usucapione della proprietà del bene oggetto del comodato da parte degli eredi del comodatario;
gli eredi del comodatario, in assenza di una richiesta di restituzione ex art. 1811 cod. civ., avevano continuato a detenere nomine alieno il bene alle medesime condizioni del loro dante causa ed era stato escluso che, in assenza di una interversio possessionis, la detenzione si fosse trasformata in possesso utile ai fini
7 dell'usucapione da opporre agli eredi del proprietario concedente (Cass. 16/10/2018, n.
25887)”.
1.7 – Nelle more del giudizio di cassazione, e precisamente in data 21.07.2022, R_
, fratello ed erede di MA LA, è deceduto, lasciandogli succedere come unico
[...]
erede il figlio . CP_1
2. – Il presente giudizio di rinvio. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello con atto di CP_4 Parte_1
citazione notificato personalmente a e (il secondo come Persona_2 Controparte_1
erede del padre ed ha domandato: R_
(a) l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con condanna, quindi, alla restituzione dell'immobile e al pagamento di € 3.000 a titolo di indennizzo determinato in via equitativa. Non viene rinnovata la richiesta di CTU, già avanzata in primo grado, per la quantificazione del danno da ritardato rilascio, ma si delimita il quantum del danno alla somma liquidata dal primo Giudice in via di equità;
(b) la condanna di e alla restituzione di tutte le somme CP_1 Persona_2
pagate da essa società in esecuzione della sentenza di secondo grado cassata, somme quantificate in complessivi € 21.040,53 per spese processuali e in € 208,75 per imposta di registro, con interessi legali dal giorno del pagamento fino al saldo;
(c) la condanna, ancora, di e al risarcimento per lite CP_1 Persona_2
temeraria, oltre che alle spese dei quattro gradi di giudizio.
2.2 – Si sono costituiti e , chiedendo preliminarmente Persona_2 Controparte_1 dichiararsi la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto “mai resi edotti dell'esistenza del comodato in capo alla sorella” ; hanno ribadito la correttezza della Persona_3
decisione della Corte territoriale, laddove aveva sottolineato la non conoscenza del comodato da parte di essi e l'assenza di possesso dell'immobile ed aveva accertato una carenza di allegazioni sul punto della ex comodante dopo avere definito i Parte_1 contenuti dell'onere della prova in capo ad essa società; hanno sostenuto che, a tutto concedere, mancava il bisogno sopravvenuto ed imprevisto che solo poteva giustificare una cessazione unilaterale del comodato, secondo l'art. 1809 c.c.; hanno lamentato il carattere emulativo o strumentale dell'iniziativa processuale della società proprietaria dell'alloggio, considerato che, pur essendo noto a controparte che aveva cessato Persona_3
8 di occupare l'alloggio dal 2008, quando si era trasferita presso l'Istituto Cottolengo di Torino, la società avrebbe atteso la sua morte, nel marzo 2016, per chiedere agli eredi di lei il rilascio e il risarcimento del danno da ritardato rilascio;
hanno riaffermato che il testamento che li istituiva eredi non faceva menzione dell'appartamento già concesso in comodato, per cui non poteva ritenersi che essi fossero subentrati iure successionis nella titolarità del rapporto e nel relativo obbligo restitutorio;
hanno richiamato la natura gratuita del comodato e l'assenza, quindi, di un qualunque obbligo indennitario o risarcitorio per ritardata restituzione del bene e ne hanno comunque eccepito la prescrizione;
in ogni caso, l'indennizzo non poteva – come preteso da controparte – essere parametrato al valore locativo dell'immobile, proprio perché la concessione in godimento del bene era avvenuta a titolo gratuito;
hanno concluso per la reiezione delle avversarie domande e per l'integrale conferma della decisione della Corte d'Appello di Torino, già cassata con rinvio dalla S.C., con condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2.2 – Nelle more di questo giudizio di rinvio, decedeva, altresì, l'altro fratello Persona_2
e la Corte, con ordinanza all'udienza del 10.12.2024, dichiarava l'interruzione del
[...]
processo.
Il processo veniva riassunto con ricorso ex art. 303 c.p.c. in data 16.01.2025 da Pt_1
e notificato al figlio del defunto e alla vedova
[...] Persona_2 [...]
, individuati come eredi ab intestato del de cuius, oltre che a CP_3 [...]
, già in causa come successore universale di . CP_1 Persona_1
Si è costituito il solo , mentre è rimasta contumace . CP_2 Controparte_3
ha depositato, a fronte della riassunzione della causa, una nuova Controparte_1
memoria difensiva.
Il processo è stato infine discusso all'udienza ex art. 437 c.p.c. del 4.03.2025.
3. – La delimitazione dell'oggetto di questo giudizio di rinvio e la decisione sulle domande originarie di Parte_1
3.1 – Questa Corte territoriale, nella sua veste di giudice di rinvio, è anzitutto tenuta ad uniformarsi al dictum della Cassazione riguardo al fatto che l'obbligo di restituzione del bene concesso in comodato non è in alcun modo subordinato – diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo - alla prova, da parte del comodante, della conoscenza in capo agli eredi del comodatario dell'esistenza del contratto e del mantenimento, da parte degli stessi eredi dell'ex comodatario, di un potere di fatto sulla cosa. La diversa affermazione del Giudicante
9 di secondo grado, per cui l'obbligo di restituzione resterebbe subordinato alla prova da parte del comodante della conoscenza da parte degli eredi che il de cuius era titolare di un contratto di comodato e del mantenimento da parte degli eredi della IA di un potere di fatto sulla cosa data in comodato, è stata censurata dalla Corte di legittimità ritenendo che la giurisprudenza richiamata si riferisse ad un caso del tutto estraneo a quello in esame, perché relativo ad altra fattispecie.
La S.C. ha, poi, respinto il primo motivo di ricorso, con cui si contestava che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente ritenuto la domanda fondata sull'art. 1811 c.c., e non anche sull'art. 1810 c.c. posto che il comodato non era cessato con la morte della IA, ma già nel 2008 in seguito al suo scioglimento consensuale: deve perciò ritenersi che l'individuazione della causa di cessazione del comodato per cui è processo nella morte della IA ai sensi dell'art. 1811 c.c., affermata Persona_3 dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza di seconde cure, è divenuta giudicato ed è intangibile in questa fase di rinvio.
La S.C., infine, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale si censurava la decisione del secondo giudice di ritenere inopponibile la lettera scritta dal legale di il 14.03.2008 nei confronti di e Persona_3 Persona_2 R_
come eredi di lei: anche alla luce di tale decisione, va esclusa la risoluzione
[...]
consensuale del comodato per effetto della lettera del 14.03.2008, col che si ritorna alla riaffermazione della cessazione del comodato per morte della IA, ai sensi dell'art. 1811 c.c.
3.2 – Delimitato come sopra l'oggetto del giudizio, l'eccepita carenza di legittimazione passiva dei successori di (ad oggi, e Persona_3 CP_2 [...]
, eredi di e , erede di in quanto i due CP_3 Persona_2 Controparte_1 R_
fratelli e non sarebbero mai venuti a conoscenza del Persona_2 Persona_1
comodato in capo alla sorella , è coperta dal giudicato della Cassazione, che ha Persona_3
ritenuto gli eredi del comodatario comunque tenuti alla restituzione della cosa data in comodato, se questo si scioglie ex art. 1811 c.c. per morte del comodatario.
Allo stesso modo, la pretesa dei successori di e di vedere Persona_2 Persona_1 confermata la decisione della Corte d'Appello, come giudice di secondo grado, sulla non conoscenza del comodato in esame e sul fatto che i due fratelli non fossero mai stati in possesso dell'immobile, è anch'essa infondata, sulla scorta dello stesso principio di diritto affermato dalla S.C.
10 Il rilievo dei convenuti in riassunzione per cui mancherebbe, nella fattispecie, il bisogno sopravvenuto ed imprevisto che solo poteva giustificare una cessazione unilaterale del comodato secondo l'art. 1809 c.c., risulta inconferente alla luce del giudicato interno formatosi sulla pronuncia d'appello riguardo al fatto che il comodato si è sciolto per morte del comodatario ai sensi dell'art. 1811 c.c.; la restituzione per bisogno imprevisto è infatti contemplata, come causa di cessazione del rapporto, dalla diversa norma contenuta nell'art. 1809 c.c. relativa al comodato a termine e, in ogni caso, anche il comodato a termine si scioglie per morte del comodatario.
Né ha rilevanza alcuna l'affermazione della difesa convenuta in riassunzione per cui la società avrebbe posseduto un duplicato delle chiavi dell'alloggio ed avrebbe, Pt_1
così, potuto riprenderne il possesso, per così dire, in autotutela senza passare attraverso una pronuncia giudiziale di condanna dopo cessato il comodato: quand'anche la circostanza fosse vera (ma non è in alcun modo provata), la necessità di ottenere una condanna al rilascio discende in modo evidente dal divieto della ragion fattasi.
La domanda di condanna alla restituzione del bene – preso atto dell'avvenuta cessazione del comodato con la morte di il 16.03.2016 e dell'irrilevanza, a tal Persona_3 fine, del fatto che gli eredi di lei fossero o meno a conoscenza del rapporto contrattuale – va pertanto accolta, non senza rammentare che lo stabile è già stato rilasciato il 3.10.2019
a seguito di esecuzione forzata intrapresa sulla base della sentenza di primo grado.
3.3 – Alla luce di quanto detto sopra, al § 3.1, l'individuazione della causa di cessazione del comodato nella morte della IA ai sensi dell'art. 1811 c.c. è divenuta cosa giudicata e non può più essere messa in discussione da questo Giudice del rinvio.
Ne consegue, anzitutto, che la domanda di risarcimento del danno per ritardato rilascio deve essere respinta per il periodo dal giugno 2008 al mese di febbraio 2016, corrispondente all'ultimo mese di vita della IA , proprio in quanto in quel Persona_3 periodo il comodato doveva ritenersi ancora in essere – essendo è cessato il 16.03.2016, quando è deceduta . Persona_3
Per quanto riguarda il periodo di occupazione successivo alla morte della IA e fino al rilascio forzato dell'immobile nell'ottobre 2019, la società proprietaria si è limitata a chiedere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo quantificandolo, all'inizio del processo, in € 120 mensili, per poi aderire alla valutazione equitativa adottata dal Giudice di primo grado in complessivi € 3.000, ma non ha in alcun modo provato di aver subito una
11 effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto disporre di quel bene, dandolo in locazione od altrimenti utilizzandolo in altro modo, per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli. Si intende qui aderire all'indirizzo, affermato dalla giurisprudenza più recente (per tutte, Cass., 25.05.2021,
n. 14.268; Id., 29.09.2021, n. 26.331), per cui nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, posto che in tal modo si giunge ad identificare il danno ingiusto con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, non ammesso nel vigente ordinamento;
al contrario, il danno da occupazione sine titulo richiede comunque un onere di allegazione e di prova dell'intenzione concreta del proprietario di mettere a frutto l'immobile o di conseguire dei vantaggi economicamente apprezzabili che, per effetto del protrarsi della occupazione illegittima, sono per lui andati perduti.
§ 4. – Conclusioni e spese.
Le spese vanno compensate in ragione del 50 %, attesa la soccombenza della società comodante, odierna attrice in riassunzione, sulla domanda risarcitoria ed il restante 50 % va posto a carico degli eredi di , soccombenti sulla domanda Persona_2 Persona_1
di restituzione del bene;
la comunanza di interesse tra gli eredi delle parti originarie è motivo, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., per disporre la solidarietà della condanna alle spese per la parte non compensata.
Le spese vanno calcolate sul valore indeterminabile, complessità media, escluse, per i giudizi di appello e di rinvio, le fasi istruttoria/trattazione, non svoltesi, e per il giudizio di cassazione, la fase decisionale, essendo la decisione stata assunta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
La condanna alle spese dovrà essere preceduta dalla restituzione integrale delle spese già pagate da in esecuzione della sentenza di secondo grado, annullata dalla Parte_1
Cassazione.
Non vi sono elementi per ritenere che le parti abbiano agito in mala fede o con grave ed inescusabile negligenza nella prospettazione delle rispettive tesi processuali, sicchè le domande reciproche di condanna ex art. 96 c.p.c. non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Corte,
12 definitivamente pronunciando come giudice di rinvio sulle domande proposte da
[...]
contro e , quali Parte_1 CP_2 Controparte_3
eredi di e contro quale erede di Persona_2 Controparte_1 R_
con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato al Tribunale di Biella in data 18.05.2018,
[...]
domande riproposte con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. in data 30.05.2023 e poi con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. a seguito del decesso, nelle more, di
[...]
Persona_2
a) condanna e al rilascio, CP_2 Controparte_3 Controparte_1 in favore di dell'immobile in Comune di Biella, via Galilei n. 1, già concesso Parte_1 in comodato a , dando atto dell'avvenuta restituzione del bene a Persona_3
seguito di esecuzione forzata in data 3.10.2019;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio;
c) condanna e e CP_2 Controparte_3 CP_2 CP_1
alla restituzione, in favore di di quanto da essa società pagato
[...] Parte_1
in esecuzione della sentenza di secondo grado per spese legali e per imposta di registro;
d) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da n € 10.860, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, oltre a c.u. come in atti;
e) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € Parte_1
8.740, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
f) liquida le spese del grado di cassazione sostenute da in € 5.093, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e a c.u. come in atti;
g) liquida le spese di questo grado di rinvio sostenute da in € 8.740, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
h) condanna e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Persona_2
e quale erede di in solido tra loro, alla
[...] Controparte_1 Persona_1
rifusione in favore di elle spese processuali da questa sostenute, liquidate Parte_1
come sopra, nella misura del 50 %, dichiarando compensate le spese per il restante 50 %.
Così deciso in Torino, il 4.03.2025
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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