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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 231/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 17/01/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Nadia Forlin
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cornuda;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, per mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Silvia Barbisan
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montebelluna;
C.F._4
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da accordo contenuto nel verbale di udienza del 05/06/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la ricorrente rappresentava che nel corso dell'anno 2019 intratteneva una relazione more uxorio con , interrotta a fine 2023; che dall'unione nasceva il Controparte_1
figlio in data 10/01/2021; che la relazione risultava serena soltanto per un breve periodo, in Per_1
quanto connotata da numerosi episodi di violenza ai danni della sig.ra Parte_1
Illustrate ampiamente le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 24/04/2025 il resistente contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente perché infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 27/05/2025 erano presenti le parti personalmente e i rispettivi procuratori, i quali chiedevano un breve differimento per tentare un componimento bonario della controversia.
Il Giudice rinviava quindi la causa all'udienza del 05/06/2025, all'esito della quale le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse del figlio minore non Per_1
presentando profili di illegittimità.
2. Si precisa inoltre che, con la definizione bonaria del presente procedimento, la sig.ra Parte_1
rinuncia alla richiesta di divieto di avvicinamento formulata e concessa nel procedimento cautelare
213-1/2025. Il Collegio dispone pertanto la revoca dell'ordine di protezione emesso con provvedimento n. cronol. 3871/2025 del 27/02/2025 nei confronti del sig. , Controparte_1
incaricando di conseguenza la Cancelleria di provvedere alla trasmissione della presente sentenza ai
Carabinieri competenti per gli adempimenti di legge.
3. Le spese di lite, attesa la definizione del procedimento alle conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025 1. si dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con attribuzione Per_1 Parte_1
a quest'ultima dell'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggiore importanza per il minore in tema di istruzione, educazione, residenza e salute;
2. il regime di visita e frequentazione padre -figlio, dovrà essere eventualmente valutato e concordato con i Servizi Sociali presso il consultorio territorialmente competente, previo idoneo positivo percorso che il sig. chiederà di attivare;
CP_1
3. il sig. verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
anche a copertura delle spese straordinarie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Per_1
euro 350,00, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, e ciò fino all'indipendenza economica del figlio;
il versamento avverrà su conto corrente della medesima di seguito indicato: IBAN:
[...];
4. alla sig.ra spetterà interamente l'assegno unico e universale per il figlio a carico. Parte_1
Riceverà inoltre in via esclusiva eventuali bonus economici (come quelli per asilo, centro estivo, spese scolastiche, ecc.) previsti nell'interesse del minore;
5. si dà atto che la sig.ra ha dichiarato che rimetterà entro il giorno 15.06.2025, le Parte_1
denunce querele (e/o conferire entro il 05.06.2025 procura speciale al proprio legale per provvedervi), dalle quali si è originato il procedimento penale n. 7968/2023 RGNR e il procedimento n. 3096/2024 a carico del sig. e in ogni caso le querele proposte Controparte_1
nei confronti del signor . Si impegna in ogni caso a ritirare la costituzione di parte civile CP_1
nel procedimento n. 7968/2023 RGNR sopra indicato, previa corresponsione di euro 1.500,00 da parte del resistente. La somma predetta verrà corrisposta nel medesimo conto sopra indicato al punto 3) in due rate, la prima scadente in data 15.06.2025 la successiva scadente in data 15.07.2025;
6. si dà atto che “il sig. si impegna ad accettare le remissioni di querela entro Controparte_1
la medesima data di cui sopra (e/o conferire procura speciale al proprio legale per provvedervi), e a non presentare per i fatti accaduti fino alla data odierna denunce-querele nei confronti della sig.ra e a rinunciare ad utilizzare audio e video che la riguardano in qualunque sede.” Parte_1
7 Il Collegio dispone la revoca dell'ordine di protezione emesso con provvedimento n. cronol.
3871/2025 del 27/02/2025 nei confronti del sig. , Controparte_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi, a cura della Cancelleria:
- ai Servizi Sociali competenti - Consultorio del Comune di Valdobbiadene;
- al Comando dei Carabinieri di Pederobba.
Così deciso in Treviso in data 06/06/2025
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025 Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 231/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato in data 17/01/2025
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Nadia Forlin
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cornuda;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, per mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Silvia Barbisan
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montebelluna;
C.F._4
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da accordo contenuto nel verbale di udienza del 05/06/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la ricorrente rappresentava che nel corso dell'anno 2019 intratteneva una relazione more uxorio con , interrotta a fine 2023; che dall'unione nasceva il Controparte_1
figlio in data 10/01/2021; che la relazione risultava serena soltanto per un breve periodo, in Per_1
quanto connotata da numerosi episodi di violenza ai danni della sig.ra Parte_1
Illustrate ampiamente le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 24/04/2025 il resistente contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente perché infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 27/05/2025 erano presenti le parti personalmente e i rispettivi procuratori, i quali chiedevano un breve differimento per tentare un componimento bonario della controversia.
Il Giudice rinviava quindi la causa all'udienza del 05/06/2025, all'esito della quale le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse del figlio minore non Per_1
presentando profili di illegittimità.
2. Si precisa inoltre che, con la definizione bonaria del presente procedimento, la sig.ra Parte_1
rinuncia alla richiesta di divieto di avvicinamento formulata e concessa nel procedimento cautelare
213-1/2025. Il Collegio dispone pertanto la revoca dell'ordine di protezione emesso con provvedimento n. cronol. 3871/2025 del 27/02/2025 nei confronti del sig. , Controparte_1
incaricando di conseguenza la Cancelleria di provvedere alla trasmissione della presente sentenza ai
Carabinieri competenti per gli adempimenti di legge.
3. Le spese di lite, attesa la definizione del procedimento alle conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025 1. si dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con attribuzione Per_1 Parte_1
a quest'ultima dell'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale anche con riferimento alle decisioni di maggiore importanza per il minore in tema di istruzione, educazione, residenza e salute;
2. il regime di visita e frequentazione padre -figlio, dovrà essere eventualmente valutato e concordato con i Servizi Sociali presso il consultorio territorialmente competente, previo idoneo positivo percorso che il sig. chiederà di attivare;
CP_1
3. il sig. verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
anche a copertura delle spese straordinarie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Per_1
euro 350,00, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, e ciò fino all'indipendenza economica del figlio;
il versamento avverrà su conto corrente della medesima di seguito indicato: IBAN:
[...];
4. alla sig.ra spetterà interamente l'assegno unico e universale per il figlio a carico. Parte_1
Riceverà inoltre in via esclusiva eventuali bonus economici (come quelli per asilo, centro estivo, spese scolastiche, ecc.) previsti nell'interesse del minore;
5. si dà atto che la sig.ra ha dichiarato che rimetterà entro il giorno 15.06.2025, le Parte_1
denunce querele (e/o conferire entro il 05.06.2025 procura speciale al proprio legale per provvedervi), dalle quali si è originato il procedimento penale n. 7968/2023 RGNR e il procedimento n. 3096/2024 a carico del sig. e in ogni caso le querele proposte Controparte_1
nei confronti del signor . Si impegna in ogni caso a ritirare la costituzione di parte civile CP_1
nel procedimento n. 7968/2023 RGNR sopra indicato, previa corresponsione di euro 1.500,00 da parte del resistente. La somma predetta verrà corrisposta nel medesimo conto sopra indicato al punto 3) in due rate, la prima scadente in data 15.06.2025 la successiva scadente in data 15.07.2025;
6. si dà atto che “il sig. si impegna ad accettare le remissioni di querela entro Controparte_1
la medesima data di cui sopra (e/o conferire procura speciale al proprio legale per provvedervi), e a non presentare per i fatti accaduti fino alla data odierna denunce-querele nei confronti della sig.ra e a rinunciare ad utilizzare audio e video che la riguardano in qualunque sede.” Parte_1
7 Il Collegio dispone la revoca dell'ordine di protezione emesso con provvedimento n. cronol.
3871/2025 del 27/02/2025 nei confronti del sig. , Controparte_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi, a cura della Cancelleria:
- ai Servizi Sociali competenti - Consultorio del Comune di Valdobbiadene;
- al Comando dei Carabinieri di Pederobba.
Così deciso in Treviso in data 06/06/2025
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025 Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 231/2025