Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 25/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER IL EL RO Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere- relatore dr. Giuseppe Vella Primo referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23931 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 65756, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno per conto del Comune di Urbino, contabile VE TO (C.F. [...]), in qualità di gestore della struttura ricettiva denominata Agriturismo , esercizio finanziario 2020;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 11 novembre 2025, con l assistenza della segretaria dr.ssa Francesca Storari, il relatore dr. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Mariaconcetta Pretara VE
TO.
FATTO E DIRITTO
I. In base alla vigente normativa, gli agenti contabili che incassano le imposte di soggiorno sono tenuti a rendere il conto giudiziale nel cui territorio esercitano le attività ricettive.
contabile a aveva omesso, relativamente agli anni 2020 e 2021, la presentazione sia del modello 21 sia della dichiarazione annuale, del Regolamento sulle imposte di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/4/2015 e ss.mm.
II. A seguito d istanza della Procura regionale, veniva, quindi, aperto il giudizio per resa di conto n. 23579.
III. Con decreto f.u. n. 29/2024 del 14/2/2024 il Giudice designato assegnava il termine di 90 giorni per la presentazione dei conti giudiziali per gli anni 2020 e 2021.
IV. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito, il Giudice io dei conti, a spese al Comune di Urbino un termine di 4 mesi, VE al pagamento di 300,00, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore dello Stato.
V. Con nota del 25/11/2024 il Comune di Urbino trasmetteva la delega del Segretario comunale alla funzionaria responsabile del Settore Tributi, dr.ssa Daniela Feduzzi, per la compilazione d del modello 21.
Seguiva il deposito da parte del Comune di Urbino del conto 2020.
VI. Con decreto f.u. 6/2025 del 28 febbraio 2025 veniva disposta la definizione del giudizio per resa di conto, con contestuale trasmissione del fascicolo al magistrato designato dal Presidente della così acquisito.
VII. Con la relazione n. 357/2025 il magistrato istruttore ha evidenziato che d quanto segue:
A) il conto è stato utilizzando il modello 21, come , del D.P.R. n. 194/1996;
B) e il conto è stato firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Tributi del Comune di Urbino, dr.ssa Daniela Feduzzi, giusta delega del 25/11/2024 del Segretario g Ente;
C) non disponendo della dichiarazione annuale sulla riscossione dell imposta di soggiorno, che il gestore della struttura ricettiva di
ulteriori elementi informativi in ordine all avvenuta riscossione del tributo, il funzionario comunale aveva redatto il mod. 21 con entrambe le sezioni (riscossioni e versamenti) indicanti un importo pari a Il magistrato istruttore ha, inoltre, riferito che l VE non ha ancora ottemperato al versamento in favore dello Stato della sanzione pecuniaria di 300,00, che gli era stata irrogata con decreto f.u. n. 147/2024 del 5 settembre 2024.
Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sottolineato che:
VE TO, in qualità di titolare della struttura ricettiva ntato al Comune di Urbino alcun conto giudiziale , nonostante le intimazioni che gli sono state rivolte;
tuttavia, da ricerche eseguite sui siti internet è emerso che tale struttura ricettiva era ed è ancora attiva, esercitando attività di ospitalità e di ristorazione;
in tale contesto, sono stati acquisiti i dati inseriti nel portale Web , da cui si desumono n. 666 pernottamenti imponibili in tale agriturismo;
considerato che la tariffa giornaliera per ogni pernottamento presso gli agriturismi ubicati nel Comune di Urbino era pari nel 2020 ad 1,50 per persona, ne deriva uno scostamento tra l delle imposte di soggiorno indicato nel modello 21, compilato , e quello che è stato ricostruito in maniera analitico-induttiva, sulla base dei dati delle presenze inseriti nel
;
una più puntuale contabilizzazione non è stata possibile, a causa della condotta inadempiente ed assolutamente non collaborativa tenuta da VE TO, resa di conto sia successivamente.
VIII. Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi sulle suddette criticità, determinati il mancato VE: al pagamento in favore del Comune di Urbino da maggiorarsi di interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni pecuniarie, a causa del omesso riversamento delle imposte di soggiorno 2020; al versam ,
per effetto dell ordinata da questa Corte la compilazione dei conti giudiziali per le annualità 2020 e 2021.
IX.
d irregolarità del conto, con conseguenti statuizioni di condanna a
.
X. Il Collegio rileva che, dal complessivo esame della documentazione acquisita al fascicolo e dai calcoli effettuati nella relazione del magistrato istruttore, sia pure sulla scorta di una ricostruzione di tipo analitico-induttiva, basata sui dati dei pernottamenti inseriti ne , si desume il mancato riversamento VE 999,00, di cui non risulta fornita al Collegio alcuna valida giustificazione, anche in ragione del mancato deposito di memoria difensiva da parte del VE.
Pertanto, non può procedersi al discarico del conto giudiziale n.
65756, VE 2020, al pagamento in favore del Comune di Urbino 999,00, pari alle somme non riversate a titolo di imposte di soggiorno, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza versamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli Il medesimo VE TO è, altresì, tenuto al pagamento di 300,00, a titolo di sanzione pecuniaria, che è già stata irrogata a suo carico con il richiamato decreto f.u. n. 147/2024, versata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
- dichiara irregolare il conto giudiziale n. 65756 VE TO, in qualità di gestore della , al pagamento in favore del Comune di Urbino di , pari alle imposte di soggiorno non riversate 2020, importo da maggiorarsi di versamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da tale ultima Il VE è, altresì, tenuto al pagamento in favore dello Stato della somma di 300,00, a titolo di sanzione pecuniaria, che è già stata irrogata a suo carico con il decreto f.u. n. 147/2024, emesso dal Giudice designato di questa Corte in data 5/9/2024, 2020 e 2021.
infine, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, a cura Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Guido Petrigni ER IL EL RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)