Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 12/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Sforza, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Farini, 37;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Ferrara del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, che ha respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, cittadino del Gambia entrato in Italia nel 2006, all’età di sedici anni, ha ottenuto prima un permesso di soggiorno per motivi umanitari, poi convertito in uno per motivi di lavoro e, ad oggi, lavora con contratto a tempo indeterminato producendo un reddito superiore ai 24.000 euro.
In ragione di tutto ciò, egli ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il quale gli è stato negato per essere stato condannato, nel 2020, per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990.
Al fine di sostenere l’illegittimità di tale provvedimento, parte ricorrente, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023, ha invocato la mancata considerazione della durata del soggiorno in Italia (nove anni), la lievità dei fatti per cui il ricorrente è stato condannato e la risalenza della condanna al 2020. Ha dedotto, inoltre, anche la lesione dell’affidamento in lui ingenerato dall’aver ottenuto, per due volte, il rinnovo del titolo anche dopo la condanna.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Il Collegio non ravvisa, infatti, ragione di discostarsi dalle conclusioni cui è addivenuto questo Tribunale laddove, con sentenza n.-OMISSIS- del 2025, ha avuto modo di affermare che il diniego di rilascio di un titolo di soggiorno “rafforzato”, che, per i suoi effetti particolarmente favorevoli, non può negarsi avere un carattere, sia pur latamente, premiale “impone, specie in sede di rilascio, un attento bilanciamento dei valori in gioco, non potendosi ammettere il riconoscimento di un titolo di soggiorno, quale quello in esame, ad uno straniero che si renda colpevole di fatti profondamente incidenti su valori fondamentali tutelati dalla Costituzione quali diritti inviolabili della persona”.
Non può, quindi, ravvisarsi la dedotta illegittimità del provvedimento che ha, ragionevolmente, escluso la concessione del titolo “premiale” a fronte del precedente penale che attinge colui che lo ha richiesto, correlato a un reato ritenuto di particolare allarme sociale dal legislatore italiano (lo spaccio di stupefacenti).
Né nessuna illogicità, incoerenza o lesione dell’affidamento può essere ravvisata in ragione del fatto che la stessa condanna che ha fondato il giudizio di pericolosità sociale ostativo al rilascio del titolo richiesto non ha impedito il rinnovo del titolo ordinario.
Ciò risulta perfettamente rispondente ai principi in materia individuati dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, orientata da quella della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale che lo stesso ricorrente invoca, l’applicazione dei quali ha consentito - in un’ottica di bilanciamento tra la gravità del reato commesso, da un lato, e i fattori positivi evidenziati nel ricorso dall’altro - gli ultimi due rinnovi del titolo a tempo determinato, che hanno assicurato allo straniero la regolare permanenza sul territorio nazionale e la possibilità di proseguire nel suo inserimento sociale, anche in un’ottica di futura aspirazione al titolo di soggiorno ambito.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.