Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8209 /2023 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. UVA SAVERIO
RICORRENTE
contro
:
CO con il patrocinio dell'avv. Federico Monni
CP_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Katia Giuliani
Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Katia Giuliani
Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. Katia Giuliani
Controparte_5 con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Giovanardi Pezzaioli
Controparte_6
con il patrocinio degli Avv.ti Simona Benvenuto e
[...]
Controparte_7 con il patrocinio dell'Avv. Amilcare Buceti
CP_8
1
[...]
RESISTENTI nonchè
CO Controparte_9
CP_10
RESISTENTI contumaci
OGGETTO: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.1 co.51 L. 92/12, depositato il 8.3.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza resa in data 6.2.2023 con la quale il Tribunale di Roma, all'esito della fase sommaria di cui all'art. 1 comma 47 L. 92/2012, aveva respinto il ricorso proposto dalla lavoratrice avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 17.9.2021 dal datore di lavoro CO1
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, la ha premesso in fatto: che la famiglia Pt_1 CP_1
svolge storicamente, nella zona di Piazza San Pietro, attività di commercio di opere di arte sacra, artigianato artistico, gioielli, pubblicazioni di carattere storico-turistico, rosari, monete e souvenir di ogni genere nonché gestisce un laboratorio che produce e vende opere musive;
che nel corso del tempo a tali attività si sono aggiunte anche attività di bar/ristorante, di organizzazione e vendita di tour/visite per la città nonché di affitto di
Parte_ immobili di proprietà in zona San Pietro ai dipendenti ed ai turisti con servizi di che tali attività sono state svolte da una serie di società, tutte costituite ed amministrate inizialmente da e dalla moglie e, successivamente, anche Controparte_6 CP_12
dai figli e;
che la ricorrente iniziò a lavorare per la famiglia P_ P_ CP_10 CP_1
sin dal 1992; che in particolare venne assunta da in data 15 gennaio 1992, CO
con inquadramento nel 3° Livello e mansioni di impiegata;
che, sin dalla assunzione, aveva svolto le mansioni di Direttrice del negozio sito in Piazza Pio XII n. 1/2, occupandosi di tutte le attività e gestendo ogni e qualsiasi problematica emergesse, dall'apertura e chiusura del negozio e della cassaforte, alla sistemazione delle merci, al controllo delle casse e degli incassi;
che ella si occupava, altresì, della gestione del personale di CO
organizzando i turni, affidando le mansioni e accordando ferie e permessi, nonché della
2 gestione amministrativa del personale della San Pietro 2000 S.r.l. e della
[...]
che la sede di lavoro era il negozio sito in Piazza Pio XII (sede della Parte_3
datrice di lavoro ma spesso le veniva richiesto di recarsi presso il CO
negozio sito in Via Paolo VI (sede della o in quello sito in Parte_3
Via della Conciliazione (sede della per occuparsi di promuovere la Controparte_5
vendita della merce giacente in magazzino;
che nel corso del 2007, pur rimanendo formalmente alle dipendenze della veniva trasferita stabilmente CO
presso il negozio di Via Paolo VI (sede della e, Parte_3
contestualmente, le veniva riconosciuto il 2° Livello;
che presso tale negozio la ricorrente svolgeva le mansioni di Responsabile della cassa nonché gestiva il settore “Preziosi”
(oggetti in oro e argento); che nel 2013 veniva nuovamente trasferita presso il negozio di
Piazza Pio XII (sede di dove svolgeva la mansione di Responsabile CO
della gestione dei “Preziosi”, occupandosi dell'acquisto, del deposito e dei prezzi degli oggetti d'oro e d'argento; che, nel contempo, le venne assegnato anche l'incarico di
Responsabile della (che aveva sede nel medesimo locale sito in CP_1 Controparte_9
Piazza Pio XII) gestendo la cassa, intrattenendo i contatti con le agenzie, ideando e organizzando servizi aggiuntivi offerti ai turisti e supervisionando l'attività delle altre colleghe;
che nel corso del rapporto di lavoro, inoltre veniva chiamata a sostituire, in caso di necessità, il personale della presso il negozio sito in Via della Controparte_5
Conciliazione e quello della annesso a quello della Controparte_3 CO
di essere sempre stata eterodiretta da dalla moglie e
[...] Controparte_6 CP_12
dai figli e;
che, al pari di tutti gli altri dipendenti, aveva prestato P_ P_ CP_10
l'attività lavorativa indistintamente e contemporaneamente per tutte le società facenti parti del c.d. “Gruppo Savelli”; che in data 17.9.21 le Parte_4
comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per asserita “impossibilità di continuare l'attività sociale” alla luce dell'emergenza “Covid” e delle disposizioni governative;
che oltre a lei, venivano licenziati gli altri 10 dipendenti di ed CO
in data 3.1.2022 licenziava n. 4 dipendenti e Parte_3 [...]
n. 3 dipendenti;
che in data 10.11.2021 veniva sottoscritto un verbale di Controparte_4
conciliazione in sede sindacale con il quale la lavoratrice, a fronte dell'integrale pagamento dell'importo complessivo di € 50.301,00, rinunciava ad ogni e qualsiasi pretesa direttamente
3 o indirettamente riconducibile al rapporto di lavoro intercorso;
che il suddetto verbale prevedeva il pagamento dell'importo complessivo in tre rate di cui la prima di € 6.005,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, altra di € 10.060,00 entro e non oltre il 15 dicembre 2021 ed il saldo di € 40.241,00 entro e non oltre il 30 giugno 2022, stabilendo le parti che, in caso di mancato pagamento, la dipendente avrebbe potuto richiedere l'adempimento forzato o ritenere risolto l'accordo ed agire di nuovo per i titoli di cui al verbale stesso;
che non corrispondeva l'importo di € 10.060,00 entro la data CO
prevista sicchè la lavoratrice ribadiva l'impugnazione del licenziamento, offriva la prestazione lavorativa e sollecitava il pagamento di tutte le somme alla stessa dovute.
Assumendo poi in diritto: la risoluzione dell'accordo sottoscritto in data 10 novembre
2021 per inadempimento del datore di lavoro;
la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro e, dunque, la codatorialità con tutti i convenuti;
la ha dedotto l'illegittimità del licenziamento irrogato rilevando: a) l'insussistenza del Pt_1 giustificato motivo oggettivo, non essendo cessata l'attività imprenditoriale e commerciale del Gruppo Savelli e delle imprese convenute e ben potendo la ricorrente essere ricollocata presso altre imprese del gruppo;
b) la violazione della legge n. 223/1991 e/o, comunque,
l'arbitraria individuazione dei lavoratori da licenziare.
Ciò posto, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, sostenendo l'erronea valutazione delle circostanze di fatto allegate dalla ricorrente, l'omesso esame della documentazione agli atti e l'ingiustificata mancata audizione di informatori.
Rileva in particolare: che la ritenuta recente conflittualità fra i convenuti sarebbe totalmente irrilevante rispetto a quanto verificatosi nei primi 20 anni di rapporto;
che la stessa sussistenza di rivendicazioni reciproche tra società e tra società e persone fisiche dimostrerebbe anzi la assoluta commistione di interessi e patrimoni;
che a differenza di quanto affermato dal primo giudice, le sedi delle resistenti sono solo apparentemente diverse, considerato che e operavano nel CP_1 CP_1 Controparte_3
medesimo locale al quale si accedeva rispettivamente da Piazza Pio XII n. 1/2 (sede legale di e da Largo del Colonnato n. 5 (sede legale di e CO Controparte_3
che pur avendo sede legale in Vicolo del Farinone n. 23, svolgeva la Controparte_9
propria attività unicamente nel medesimo locale di Piazza Pio XII n. 1/2 - Largo del
4 Colonnato n. 5; così come e svolgono tutt'ora Parte_3 Controparte_4
la propria attività nel medesimo locale al quale si accede da due ingressi: Via Paolo VI (sede legale di ) e Piazza del Sant'Uffizio n. 5 (sede di Parte_3 [...]
; che il giudice della fase sommaria aveva totalmente ignorato la missiva Controparte_4
datata 23 luglio 2020 con la quale amministratore di dava Controparte_6 CO
atto che la ricorrente negli ultimi anni aveva collaborato anche nel “settore Organizzazione e
Gestione di Tour Turistici”, attività questa svolta non già dal datore di lavoro
[...]
bensì dalla che ancora dal depliant “ CP_1 Controparte_9 Parte_5
Religious Articles”, depositato in atti, emergerebbe chiaramente l'esistenza di “due
[...] poli di vendita” “ ” in Via Paolo VI e “ in Piazza Parte_3 CO
San Pietro, confermando così l'unicità dell'attività imprenditoriale e la comunione e commistione di interessi;
circostanza questa che emergerebbe anche dall' estratto del sito internet www.savellireligious.com, nonché dall'istruttoria qualora fosse stata correttamente ammessa;
che inoltre aveva errato il giudice della prima fase rilevando che la non Pt_1
avrebbe contestato la cessazione dell'attività lavorativa, avendo invece la ricorrente espressamente allegato che l'attività di vendita di articoli religiosi e oggetti d'arte, così come quella relativa ai tour e alle visite guidate, era proseguita in capo alle altre società riconducibili al Gruppo Savelli.
Sulla scorta di tali allegazioni, rilievi e motivi di opposizione, la ha concluso Pt_1
chiedendo che, in riforma dell'impugnata ordinanza, previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi costituito dai convenuti, fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento con conseguente condanna dei convenuti in solido alla reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €
3.033,57) dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione oltre al connesso versamento contributivo.
In subordine la ha chiesto la condanna dei convenuti in solido, al pagamento di Pt_1
una indennità risarcitoria omnicomprensiva corrispondente a 24 mensilità ovvero, in ulteriore subordine, a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Si costituivano i convenuti di cui in epigrafe contestando l'avversa domanda con articolate argomentazioni.
5 Malgrado la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione, non si costituivano invece e Controparte_9 CP_10 P_
A seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della veniva CO
disposta l'interruzione del giudizio.
Nel giudizio riassunto si costituiva la liquidazione giudiziale di CO
nonché i convenuti già costituiti prima dell'interruzione, riproponendo tutte le eccezioni e che di seguito si esamineranno.
Tentata inutilmente la conciliazione, assegnati termini per la discussione su alcune eccezioni preliminari, modificate le conclusioni del ricorso (con le note depositate il
9.11.203) con riferimento alla posizione della CO3 [...]
, nel senso di rinunciare alla domanda di condanna di pagamento, Parte_4
instando invece per la prosecuzione del giudizio sulla scorta delle domande di mero accertamento, il giudizio veniva nuovamente interrotto a causa dell'intervenuta liquidazione giudiziale della . Parte_6
Nel giudizio riassunto si costituivano i convenuti di cui in epigrafe ad eccezione della
Liquidazione Giudiziale nonché dei convenuti e Controparte_9 P_ CP_10
(già contumaci) e del convenuto prima costituito con gli Avv.ti Simona Controparte_6
Benvenuto e ai quali veniva ritualmente notificato il ricorso in Controparte_7
riassunzione.
Espletata la prova testimoniale ammessa, con memoria del 25.11.2024 si è infine costituito il convenuto deducendo la propria estraneità al rapporto di lavoro P_
della ricorrente ed alle stesse società convenute, rispetto alle quali non detiene più alcuna quota, ad eccezione della partecipazione minoritaria pari ad € 15.444,00 nella
[...]
rispetto alla quale, tuttavia, sussiste un aspro conflitto, attestato sia dal giudizio CP_1
dal medesimo introdotto ex art. 702 bis c.p.c. volto alla rimozione del padre Controparte_6
dalla carica di liquidatore della (poi rigettato dal Tribunale), sia dalla CO
denuncia penale per asserita appropriazione indebita presentata nei suoi confronti da
(Procedimento Penale N. 48145/21 R.G.N.R. - N. GIP. 14439/2022 CO
pendente presso il Tribunale penale di Roma).
Deducendo inoltre di aver eterodiretto la ricorrente nel limitato periodo in cui aveva ricoperto il ruolo di liquidatore della società il convenuto ha CO P_
6 chiesto il rigetto del ricorso.
1.Sull'eccezione preliminare di decadenza per omessa introduzione del giudizio sommario nel termine di 180 giorni dall'impugnazione giudiziale
A fronte dell'impugnazione del licenziamento comunicata via PEC al datore di lavoro in data 10.11.2021, il ricorso giudiziale è stato tempestivamente depositato in data
9.5.2022, come emerge da Consolle del Magistrato, a nulla rilevando la successiva iscrizione a ruolo da parte della cancelleria.
L'eccezione di decadenza così prospettata è pertanto infondata.
2. Sull'eccezione di decadenza ex art. 32 terzo comma lett. a) e quarto comma lett. d) L.183/2010 anche in relazione all'art. 27, primo e secondo comma D.lgs
276/2003.
I convenuti diversi dalla eccepiscono inoltre la Parte_4 CO
decadenza dall'azione spiegata nei loro confronti per omessa impugnazione del licenziamento, essendo l'impugnazione del 10.11.2021 indirizzata nei soli confronti del datore di lavoro CO
L'eccezione è infondata, dovendosi al riguardo richiamare il condivisibile orientamento della S.C. in forza del quale “Il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma
4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nel caso di azione tendente alla costituzione od all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro "occulto", diverso da quello formalmente apparente, pur se appartenente allo stesso gruppo societario, laddove non vi siano atti formali da impugnare riconducibili al primo” (così da ultimo: Cass. 24437/2022).
Nel caso di specie, il licenziamento impugnato è stato comunicato dal formale datore di lavoro sicchè in assenza di comunicazioni formali provenienti dagli altri CO
convenuti, nessuna decadenza è applicabile nei loro confronti.
3. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti in proprio
Anche tale eccezione è infondata, tenuto conto che nella prospettazione attorea tutti i convenuti, compresi i sig.ri , Controparte_6 Controparte_7 CP_12 CP_14
e costituiscono un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro
[...] CP_10
dedotto in giudizio, tanto che la ricorrente chiede la condanna in solido alla reintegra ed al risarcimento del danno e/o al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18 Stat. Lav. anche nei
7 loro confronti. E poiché la legittimazione passiva va ravvisata sulla scorta della domanda per come prospettata in ricorso, sussiste la legittimazione passiva dei convenuti, impregiudicata ogni questione afferente il merito della pretesa.
4. Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto ex art. 1, comma 47 e ss legge 92/2012 (rito Fornero) per mancanza del requisito dimensionale in capo al formale datore di lavoro
Le medesime argomentazioni valgono anche con riferimento a tale eccezione, considerato che nella prospettazione attorea l'invocata tutela reale è applicabile proprio sulla scorta dell'asserita esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto. Sicchè, impregiudicato il merito, è corretta la scelta del rito.
L'accertamento del centro unico di imputazione del rapporto, costituendo la premessa logico-giuridica per l'invocata tutela reale, va assimilato ad una “questione relativa alla qualificazione del rapporto” che rimane attratta nel rito speciale, non sussistendo peraltro alcuna astratta incompatibilità con siffatto rito.
5. Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziale per intervenuta conciliazione in sede sindacale
Con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 10.11.2021, a fronte della contestazione della della legittimità del licenziamento intimato il 12.9.2021 e Pt_1
delle rivendicazioni della dipendente circa il pagamento delle spettanze di fine rapporto,
pur contestando la dedotta illegittimità del licenziamento, al fine di evitare CO
l'alea della prosecuzione della lite, offriva alla la somma si € 6.005,00 a titolo di Pt_1
transazione generale novativa, nonché la somma di € 50.301,00 per le spettanze di fine rapporto. Le parti concordavano il pagamento immediato dell'importo di € 6.005,00, mentre l'importo di € 50.301,00 veniva dilazionato in due rate, la prima, di € 10.060,00 entro il
15.12.2021 e, la seconda di € 40.241,00 entro il 30.6.2022.
Si conveniva inoltre che “in caso di ritardato o mancato pagamento di quanto sopra indicato, costituendo l'Accordo titolo esecutivo, il dipendente potrà richiedere l'adempimento della somma concordata maggiorata degli interessi e della rivalutazione, ovvero, in alternativa all'azione esecutiva, avrà facoltà di ritenere risolto l'Accordo ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di agire di nuovo per i titoli rinunciati con il presente verbale”.
Ebbene, i convenuti sostengono che, stante la duplicità degli impegni assunti da
8 l'espressa natura novativa dell'accordo in merito al licenziamento e CO
l'adempimento della relativa obbligazione da parte di l'inadempimento CO
della distinta obbligazione relativa al pagamento delle spettanze di fine rapporto, potrebbe comportare la risoluzione dell'accordo solo limitatamente a tale distinta obbligazione, mentre non potrebbe determinare la risoluzione dell'accordo novativo relativo al licenziamento, integralmente adempiuto.
La tesi seppure suggestiva non appare convincente non desumendosi dal verbale di conciliazione che le due obbligazioni fossero scindibili e che, dunque, la facoltà di ritenere risolto “il presente Accordo” (così testualmente reca il verbale di conciliazione) si riferisse invece a parte dell'accordo.
6. Sull'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti della
Liquidazione Giudiziale CO5
L'eccezione si fonda sul disposto dell'art. 151 CCII che (specularmente a quanto già dettato dall'art. 52 L.F.) sancisce il principio generale in virtù del quale qualsivoglia pretesa avente contenuto patrimoniale da far valere sul ricavato della Liquidazione Giudiziale, deve essere verificata avanti il Giudice Delegato alla Liquidazione Giudiziale attraverso la procedura di accertamento del passivo e quindi con il particolare rito e le particolari forme disciplinate dagli art.li 198 e ss. CCII. A tale principio generale è poi correlato il divieto di azione esecutive ed individuali in pendenza di Liquidazione Giudiziale (art. 150 CCII).
E' tuttavia consolidato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità,
(seppure nel vigore della Legge fallimentare ma valevole anche rispetto alla nuova disciplina prevista dal CCII, attesa l'assoluta continuità e sovrapponibilità di tale normativa) secondo cui: “In caso di fallimento della società datrice di lavoro, compete al giudice del lavoro la cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e di condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia costitutiva, ma anche su quella di condanna generica al risarcimento dei danni mediante il pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, trattandosi di istanza meramente riproduttiva del contenuto dell'art. 18 Stat.
Lav., e conseguenziale alle richieste principali di dichiarazione di inefficacia del licenziamento” (così esemplificativamente: Cass. 19308/2016).
9 Ancora più recentemente Cass. 16443/2018 ha ribadito i suesposti principi alla luce del novellato art. 18 Stat. Lav. ad opera dell'art. 1 comma 42 L. 92/2018 che ha differenziato le tutele applicabili, affermando, con argomentazioni del tutto condivisibili,
“che anche l'accertamento (ed esso solo) dell'entità dell'indennità risarcitoria spetti al giudice del lavoro”, pur precisando che, “al giudice del lavoro resta ovviamente inibita la pronuncia di condanna. E ciò in quanto, come più sopra argomentato, non si tratta di domanda di condanna ad un pagamento, bensì, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, di insinuazione allo stato passivo fallimentare, nella cognizione esclusiva del giudice fallimentare (artt. 52, 93 ss. I.fall.: richiamati dagli artt. 53 d.Ig. 270/1999 e 4ter d.l.
347/2003, conv. con mod. n I. 39/2004): non tanto di accertamento del credito, nella cognizione per le ragioni dette del giudice del lavoro, quanto di verifica del diritto di
(credito per la) partecipazione al concorso, di cognizione sua propria”.
Inconferente appare poi il richiamo a Cass. 30512/2021, attesa la diversità della fattispecie esaminata in tale giudizio (nella specie si trattava di un licenziamento di dirigente assunto con contratto a termine, in cui dunque era esclusa ogni tutela ex art. 18 Stat. Lav.).
In tale contesto deve affermarsi la procedibilità della domanda attorea spiegata nei confronti della Liquidazione Giudiziale e volta all'accertamento (oltre che dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto) anche dell'illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento intimato e del conseguente diritto alla reintegra ed al risarcimento del danno e/o dell'indennità risarcitoria di cui ai commi 5 e seg. dell'art. 18 Stat. Lav., salva poi l'impossibilità di ottenere una pronuncia di condanna, alla quale la ricorrente ha peraltro rinunciato a seguito dell'eccezione di improcedibilità.
In tale contesto, la questione relativa alla definitiva cessazione dell'attività di impresa di desumibile dalla incontestata circostanza dell'omessa autorizzazione (e CO
prima ancora della richiesta) di esercizio provvisorio, non rileva ai fini della determinazione della “competenza” del giudice del lavoro adito ed alla procedibilità della domanda attorea per come sopra specificata, potendo al più costituire un (mero) fatto ostativo alla reintegra eventualmente disposta nei confronti della Liquidazione Giudiziale.
7. Va dichiarata la contumacia del convenuto che, pur essendosi Controparte_6
ritualmente costituito a seguito della notifica del ricorso originario e del ricorso in riassunzione del 1.8.2023, ha invece omesso di rinnovare la propria costituzione a seguito
10 della rituale notifica del ricorso in riassunzione depositato l'8.8.2024, in applicazione del principio giurisprudenziale richiamato correttamente il principio di cui alla sentenza 2 6 novembre 1991, n. 12638, di questa Corte - secondo cui la parte costituita che non rinnova il proprio atto di costituzione dopo la riassunzione del processo interrotto deve essere dichiarata contumace (Cass. 12638/91, richiamata anche recentemente da Cass.
26372/2014). Tale contumacia, tuttavia, non equivale ad abbandono delle relative domande e difese (Cass. 24331/2008, richiamata da Cass. 26372/2014).
Nel merito, si osserva quanto segue.
8. Dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente è stata assunta da in data 15.1.1992 e che all'epoca del licenziamento la stessa era inquadrata CO
nel II livello con rapporto a tempo parziale (82,50%) (doc. 8 di parte ricorrente).
La assume tuttavia l'unicità del rapporto di lavoro con le varie parti resistenti Pt_1
deducendo: l'esistenza di un gruppo societario desumibile dai collegamenti societari fra le convenute, tutte riconducibili alla famiglia l'unicità dell'attività di impresa;
CP_1
l'utilizzazione contemporanea ed indifferenziata della sua prestazione da parte di tutte le società convenute oltre che delle singole persone fisiche;
l'unicità del soggetto che esercitava l'eterodirezione, ricevendo ella le direttive indistintamente da tutti i membri della famiglia CP_1
9. Dalle visure camerali delle convenute emerge quanto segue:
all'atto del licenziamento della ricorrente, era amministrata dal CO
liquidatore la sede legale è sempre stata in Piazza Pio XII 1-2; la società Controparte_6
risulta essere di proprietà dei convenuti (che detiene la maggior parte del Controparte_6
capitale sociale), la moglie (con una quota minoritaria), ed i figli CP_12 P_
e P_
Amministratore unico della società è stato, sin dal 2000, La società Controparte_6
è stata posta in liquidazione a novembre 2020 ed in tale occasione venne nominato liquidatore poi sostituito dopo un anno dal padre P_ Controparte_6
risulta costituita nel 2000; è di proprietà dei coniugi Controparte_5 CP_12
e (al 50% ciascuno); è stata sempre amministrata da quest'ultimo
[...] Controparte_6
sino al momento dello scioglimento, disposto, su istanza della , con lodo arbitrale del CP_12
25.6.2019 che accertava l'impossibilità di funzionamento a far data dal 2012 e nominava
11 liquidatore il terzo . La sede legale della società era sita in Via della Parte_7
Conciliazione, poi trasferita a giugno 2020 in Via degli Scipioni presso lo studio del liquidatore, mentre la sede operativa era sita in Piazza Pio XII 1/2, ed è stata chiusa il
31.12.2018, a seguito della restituzione dell'immobile al terzo proprietario, in forza di verbale di conciliazione giudiziale. ha sede in Via Paolo VI, oltre ad un'unità locale Parte_3 costituita dal magazzino in Via San Liberio;
ha iniziato l'attività nel 1992; è di proprietà di
(che detiene il 48% del capitale sociale) nonché di e Controparte_7 CP_12
(che detengono ciascuno il restante 26%); è stata gestita da un consiglio di Controparte_6
amministrazione in cui si sono alternati, nella qualità di Presidente e Vicepresidente, nel corso degli anni, tutti i convenuti in proprio, che hanno ricoperto anche la carica di consigliere;
dal settembre 2021 la società risulta invece amministrata dall CP_16
[...]
costituita nel 1987 ed operativa dal 1989, risulta avere sede in Controparte_4
Piazza del Sant'Uffizio; è di proprietà di e, per il 40%, di Parte_3 [...]
; è stata gestita da un consiglio di amministrazione in cui si sono CO1
alternati, nella qualità di Presidente, Vicepresidente e consigliere e P_ P_ CP_10
dal 2018 si sono invece alternati esclusivamente e Controparte_6 P_ P_ CP_10
e da febbraio 2022 la società risulta invece amministrata dall
[...] CP_16
[...]
, costituita nel 1997 ed operativa dal 1998, ha Controparte_3
sede in Largo del Colonnato 5; è di proprietà di CO7 Parte_3
(al 50%); è stata sciolta e posta in liquidazione a febbraio 2020 con la nomina di un liquidatore giudiziario, poi sostituito da luglio 2020 da Amministratore unico CP_10
è stato sino al 2012 poi sostituito da tale ed infine, dal 2018 P_ CP_18
sino allo scioglimento, da Controparte_6
costituita nel novembre 2013, ha sede in Vicolo del Farinone Controparte_9
23 ed ha un'unità locale in Largo degli Alicorni 27; svolge attività di agenzia di viaggio;
è di proprietà esclusiva di che ne è sempre stato l'amministratore. Controparte_6
Tutte le società convenute (ad eccezione di risultano aver Controparte_9
svolto in via prevalente attività di commercio di articoli religiosi e souvenirs.
12 Ebbene le visure depositate in atti attestano effettivamente l'esistenza di un gruppo societario di natura familiare. Circostanza questa avvalorata anche dal depliant pubblicitario di cui al doc. 6 di parte ricorrente e dall'estratto del sito internet di cui al doc. 7 di parte ricorrente.
10. E' tuttavia consolidato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non
è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”. (così esemplificativamente Cass. 2014/2022).
Escluso dunque che l'esistenza di un gruppo e del conseguente collegamento economico-funzionale fra le relative imprese sia indice di simulazione o di preordinazione in frode alla legge del frazionamento fra le diverse imprese di un'unica attività, al fine di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, sarà necessario accertare l'esistenza degli ulteriori indici di simulazione sopra indicati. Indici questi, tutti riconducibili all'esistenza di uno scopo comune e di una unicità di intenti.
11. Va precisato poi che l'asserita codatorialità del rapporto di lavoro viene dedotta dalla ricorrente al fine di radicare l'invocata tutela reale (essendo pacifico fra le parti che il datore di lavoro non avesse i requisiti dimensionali per l'applicabilità CO dell'art. 18 Stat. Lav.), nonché al fine di dedurre l'illegittimità/nullità/inefficacia
13 dell'intimato licenziamento, sia con riferimento all'estensione degli obblighi di repechage, sia con riferimento all'invocata applicazione della L. 223/91.
E' infatti sostanzialmente incontestata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento in capo alla (sola) società tant'è vero che la ricorrente non CO spiega alcuna domanda subordinata per l'ipotesi di negativo accertamento della codatorialità.
In tale contesto, ritiene il giudicante che, così come al fine di applicare la tutela reale in caso di accertata illegittimità del licenziamento, il requisito dimensionale debba sussistere al momento del licenziamento, anche la codatorialità vada accertata ed apprezzata al momento del licenziamento, per quanto rileva nella presente fattispecie.
In sostanza, preso atto che il rapporto di lavoro con si è instaurato nel CO
lontano 1992, ciò che rileva ai fini dell'accertamento della (il)legittimità dell'impugnato licenziamento e dell'invocata tutela reale, è che l'asserita unicità del centro di interessi non solo sia sussistita in passato, ma si sia anche protratta sino al licenziamento, posto che qualora tale unicità, per le più disparate ragioni, sia venuta meno in costanza di rapporto e non permanga all'atto del licenziamento, non potrà estendersi la valutazione della sussistenza del motivo oggettivo addotto con riferimento a soggetti diversi dal formale datore di lavoro;
nè potrà del pari valutarsi l'assolvimento dell'obbligo di repechage con riferimento alle società dell'ipotetico gruppo (così Cass. 11166/2018 secondo cui “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo la figura della "codatorialità" ovvero la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, impone che l'assolvimento dell'obbligo di "repechage" sia valutato in relazione a tutte le società del gruppo, pertanto, ai fini di tale estensione, non è sufficiente la mera deduzione dell'esistenza di un gruppo di imprese); né, infine, potrà valutarsi complessivamente il requisito dimensionale, anche ai fini dell'applicabilità della L. 223/91 e dell'art. 7 cit..
12. Così circoscritto l'ambito temporale rilevante ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, non può non prendersi atto della documentata esistenza di un aspro conflitto esistente da svariati anni tra i vari membri della famiglia e le società a ciascuno di questi riconducibili e/o da CP_1
ciascuno di questi amministrata, sfociato in numerosi contenziosi in sede giudiziale.
Si osserva al riguardo che, se è pur vero che i giudizi RG: n. 27214/2015 (promosso
14 da / , n. 28125/2015 (promosso da Parte_3 CO Parte_3
/ ), e n. 6588/2016 (promosso da e /
[...] Controparte_6 Parte_3 Parte_3
risultano tutti abbandonati nel corso del 2017 a seguito di una verosimile CO
conciliazione extragiudiziale sottoscritta all'esito dei rinvii per conciliazione concessi nel giudizio n. 27214/2015 (si vedano i doc. 2, 3 e 5 depositati dalla convenuta P_
; è altresì vero che successivamente risultano instaurati altri giudizi significativi del
[...]
conflitto esistente ed ancora perdurante fra e la società da Controparte_6 CO questi amministrata, da una parte, ed i restanti membri della famiglia, dall'altra.
Ci si riferisce in particolare: al giudizio RG n.16313/2019 promosso da nei confronti di CO [...]
, ancora attualmente pendente, avente ad oggetto la richiesta di pagamento Parte_3 di due fatture relative all'accordo di distacco del dipendente , sottoscritto in data Per_1
30.5.2014; accordo per effetto del quale tale dipendente della era stato CO
pacificamente distaccato presso dal 30.5.2014 al 31.5.2015 (doc. Parte_3
depositato da con le note del 12.3.2024); Controparte_7
al giudizio cautelare RG n. 66991/2021 promosso da , CP_12 P_
e nella qualità di soci della ,
[...] P_ CO CP_11
finalizzato ad ottenere la revoca di dall'incarico di liquidatore unico della Controparte_6
predetta società, strumentale rispetto all'instauranda azione di responsabilità di CP_6
per gli asseriti atti di mala gestio riferibili a (il
[...] Parte_4
procedimento risulta definito con provvedimento del 12.4.2022 con il quale il Tribunale di
Roma ha rigettato la domanda cautelare) (doc. 6 della convenuta;
Controparte_7
al giudizio arbitrale promosso nel corso del 2018 da nei confronti di CP_12
e finalizzato allo scioglimento e liquidazione della società Controparte_5 Controparte_6
per impossibilità di funzionamento, conclusosi con il lodo arbitrale del 25.6.2019 con il quale è stato dichiarato lo scioglimento della ex art. 2484 comma 1 n. 3 Controparte_5
c.c., e nominato il liquidatore (doc. 1 della convenuta;
Parte_8 Controparte_5
alla denuncia penale sporta in data 13.12.2021 da in qualità di Controparte_6
liquidatore di nei confronti di (doc. 5 depositato da CO P_ [...]
. P_
L'esistenza dei suddetti contenziosi, attesta dunque il conflitto esistente, sin dal 2015
15 ed ancora perdurante al momento del licenziamento della ricorrente, fra le parti convenute ed in particolare fra e da questi sempre amministrata, da Controparte_6 CO una parte e, dall'altra, i restanti membri della famiglia ed in particolare ed CP_12
e, da ultimo, Controparte_7 P_
Tale accertato conflitto consente logicamente di dubitare dell'esistenza, sin dal 2015, di uno scopo comune e di quella unicità di intenti imprescindibile nella “co-datorialità”.
Lo stesso teste escusso nell'ambito del giudizio rg n. 24829/2023 (la cui Tes_1
deposizione è stata depositata dalla stessa ricorrente con le note del 22.3.2024 e che si ritiene di acquisire ai sensi dell'art. 421 c.p.c.), sulla cui attendibilità in merito alle riferite commistioni economiche, amministrative, contabili e di personale fra le varie società del gruppo, vi è comunque motivo di dubitare avendo egli stesso promosso altro identico giudizio pendente avanti il Tribunale di Roma, ha comunque dichiarato che dopo il 2014/15 egli smise di raccogliere le presenze dei dipendenti di tutto il gruppo (mansione questa che peraltro la ricorrente assume di aver svolto ella stessa e che, nel contempo, il teste Pt_1
riferisce fosse svolta anche dalla ricorrente del giudizio sopra richiamato, Tes_1 Tes_2
, adibita al negozio di Via Paolo VI), evidenziando altresì come sin dal 2014/2015 non
[...]
vennero più organizzate le annuali riunioni natalizie alle quali partecipava il personale di tutte le società del gruppo ed i componenti della famiglia , CP_1 CP_6 P_
e e nell'ambito delle quali la famiglia faceva “il punto P_ CP_10 CP_12 CP_1
sull'anno concluso, dava raccomandazioni per l'esercizio a venire, faceva un rinfresco,
c'erano giochi di società a premi”.
13. Va poi evidenziato che il contenzioso instaurato nel 2019 da nei CO
confronti di consente di escludere l'allegata promiscua Parte_3
utilizzazione dei dipendenti da parte delle varie società del gruppo, essendo piuttosto tale utilizzazione e, più nella specie, l'utilizzazione della ricorrente dal 2007 al 2013 nel negozio di Via Paolo VI (sede di ), riconducibile ad un legittimo contratto Parte_3
di distacco intercorso fra il datore di lavoro e CO Parte_3
(amministrata da;
distacco frequentemente praticato dai gruppi societari, Controparte_7 nell'ottica del lecito collegamento economico-funzionale delle imprese infra gruppo.
16 14. Ed ancora: la codatorialità presuppone l'esercizio, da parte delle varie società del gruppo, dei tipici poteri datoriali;
di modo che tutte le singole società diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione” (Cass. 267/2019).
E sotto tale profilo, anche le dichiarazioni (di natura confessoria) rese dalla ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero del 22.2.2024 appaiono significative dell'inesistenza di una codatorialità rispetto alle convenute ed ed alle CP_12 Controparte_7
società convenute a queste riconducibili.
La ricorrente ha infatti riferito che a decorrere dal 2013 (e cioè da quando venne
(ri)adibita al negozio di Piazza Pio XII), ella riceveva le direttive da ovvero Controparte_6
da e che venivano di tanto in tanto negli uffici di Piazza Pio XII;
P_ CP_10
escludendo nel contempo di aver ricevuto le direttive da che, da quella data CP_12
non “aveva più visto”, e da che, da tale periodo, non frequentava più gli Parte_9
uffici di Piazza Pio XII, se non in occasioni di “riunioni familiari con avvocati”. Prosegue poi la ricorrente evidenziando che “Nel marzo 2020 con il covid sono andata in cassa integrazione per circa un anno, un anno e mezzo, poi sono stata licenziata. Prima del licenziamento non sono mai rientrata in azienda, mi sono occupata dell'inventario andando a Piazza Pio XII solo qualche giornata. In quel frangente prendevo le direttive da o P_
(si noti che dalla visura di emerge che da Controparte_6 CO P_
novembre 2020 sino al licenziamento della ricorrente, ricopriva l'incarico di liquidatore di tale società, sicchè le direttive dal medesimo impartite alla dipendente erano Pt_1
legittimamente imputabili al datore di lavoro . CO
15. Del pari significative appaiono le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso del libero interrogatorio che smentiscono l'allegata commistione economica/contabile fra il datore di lavoro e le altre società convenute, ed in particolare CO Parte_3
e
[...] Controparte_4
La ricorrente ha infatti riferito che “presso il negozio di Piazza Pio XII la cassa centrale era dotata di più registratori di cassa e POS che erano intestati uno a CP_1
e l'altro a che noi cassieri utilizzavamo indifferentemente ed a fine
[...] Controparte_3
giornata la chiusura della cassa era unica, cioè si faceva un unico totale. La stessa cosa accadeva anche presso il negozio di Via Paolo VI dove i registratori di cassa ed i POS
17 indifferentemente utilizzati da noi cassieri erano intestati a e Parte_3
. Tali dichiarazioni consentono di escludere ogni commistione contabile, Controparte_4
amministrativa ed economica fra il datore di lavoro da una parte e le CO
convenute e dall'altra. Parte_3 Controparte_4
16. Nel contesto sopra delineato, le allegazioni istruttorie di parte ricorrente
(contenute ai nn. da 1 a 16 della parte in fatto e sostanzialmente riprodotte nei capitoli da a. ad n. delle richieste istruttorie) risultano irrilevanti e/o inammissibili.
Ed infatti:
a)è incontestato che la ricorrente ha svolto la propria prestazione nel negozio di
Piazza Pio XII e, dal 2007 al 2013, in quello di Via Paolo VI. E si è già detto che tale utilizzazione è connessa al contratto di distacco stipulato da e CO Parte_3
.
[...]
La circostanza che nel corso degli anni la ricorrente sia stata occasionalmente adibita al negozio di Via del Colonnato, sede della appare irrilevante, vuoi in Controparte_5
considerazione della confessata occasionalità di tale adibizione, vuoi perché tale utilizzazione può essere stata comunque disposta non oltre il 2018 quando tale locale è stato restituito alla proprietà in forza della conciliazione di cui al doc. 2 della convenuta
[...]
CP_5
b) la circostanza della promiscua utilizzazione dei dipendenti risulta documentalmente smentita come evidenziato al superiore punto 12. L'allegata occasionale sostituzione di personale assente non appare inoltre significativa, stante l'accertamento del collegamento economico-funzionale delle imprese infragruppo.
Inoltre l'assenza di ogni riferimento temporale in merito a tali occasionali sostituzioni di personale, non consente di apprezzarne la rilevanza ai fini del decidere, stante quanto sopra argomentato al superiore punto 10.
Tale rilievo vale altresì con riferimento alle dichiarazioni del teste allegate in Tes_1
atti, ove è assente qualunque riferimento temporale, scontando detta testimonianza (l'errata) impostazione difensiva anche della odierna ricorrente secondo cui l'eventuale accertamento di una comunanza di interessi e scopi comuni limitata ai lontani anni 90 sarebbe di per sé sola sufficiente a comprovare l'esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto all'atto del licenziamento;
18 c-d) esclusa l'asserita commistione economico/contabile fra il datore di lavoro e le convenute e l'allegata CO Parte_3 Controparte_4
organizzazione unitaria della gestione amministrativa del personale delle imprese infragruppo, al pari dell'esistenza di un magazzino merci centralizzato, appare poco significativa;
f) l'allegata eterodirezione da parte di tutte le convenute, con riferimento al periodo successivo al 2013, risulta smentita dalle stesse dichiarazioni confessorie di parte ricorrente;
g) la circostanza secondo cui “tutte le decisioni inerenti le società del Gruppo Savelli sono sempre state prese da e dai figli e è Controparte_6 P_ CP_10 P_
poi assolutamente generica e, per come articolata, del tutto neutra in considerazione dell'accertata esistenza di un gruppo societario di natura familiare, nonché dei ruoli di amministratore (e da ultimo liquidatore) svolti nel tempo dai vari membri della famiglia in seno alle società convenute;
h) la circostanza non è rilevante ai fini dell'accertamento della co-datorialità, quanto piuttosto ai fini dell'accertamento del giustificato motivo addotto a sostegno del licenziamento, in relazione al quale si argomenterà in seguito.
i-n) le circostanze risultano incontestate dalle convenute.
17. In tale contesto, accertata l'esistenza sin dal 2015 dell'aspro conflitto fra il datore di lavoro ed il suo amministratore da una parte, e le CO Controparte_6
convenute nonché ed Parte_3 CP_12 Controparte_7
(amministratrice di detta società e socia maggioritaria); ammesso dalla stessa ricorrente che le convenute ed dal 2013/2014 non esercitarono mai alcun poter CP_12 Controparte_7
datoriale sulla ricorrente;
accertato lo scioglimento e la messa in liquidazione, disposta con lodo arbitrale del giugno 2019, di e l'inattività di tale società quanto meno Controparte_5
a decorrere dal novembre 2018 allorquando venivano restituiti alla proprietà i locali commerciali;
preso atto inoltre della cessazione dell'attività di Controparte_3
, sciolta sin dall'ottobre 2019 e posta in liquidazione volontaria nel febbraio
[...]
2020 e da tale epoca priva di dipendenti (si veda la mail del commercialista dott. Pt_10
depositata dalla società con nota del 10.5.2024); esclusa ogni commistione economica, amministrativa e contabile di con la convenuta che, con CO Controparte_4 sede in Via Paolo VI, costituisce evidentemente altro “polo” rispetto a (per CO
19 citare le significative indicazioni del depliant di cui al doc. 7 di parte ricorrente), tant'è che sin dal 2018 il capostipite è stato “escluso” dalle cariche sociali ed Controparte_6
attualmente risulta amministrata unicamente da in aperto conflitto con il Controparte_7
padre ; preso altresì atto dell'estraneità del convenuto al “Gruppo CP_6 P_
Savelli”, come evincibile sia dalle visure in atti, che da una significativa lettera di saluto ai dipendenti acquisita nel giudizio sommario proposto dal ricorrente e Parte_11
definito con ordinanza di questo giudice del 24.2.2024), nonché dell'aspro conflitto esistente con il padre e la società da questi amministrata Controparte_6 CO
sino alla liquidazione giudiziale, come attestato dalla documentazione acquisita agli atti attestante i contenziosi fra le parti;
ritiene il giudicante di poter escludere l'asserita codatorialità, quanto meno dal 2018 e comunque all'atto del licenziamento, con le convenute: , , Controparte_5 Parte_3 Controparte_4
, , e Controparte_3 CP_12 Controparte_7 P_
18. La ricorrente deduce inoltre di essere stata adibita negli ultimi anni del rapporto a prestare attività lavorativa anche in favore della convenuta quale Controparte_9
responsabile, dell'attività di organizzazione e prenotazione dei tour per la Basilica di San
Pietro e dei Musei Vaticani, della gestione dei rapporti con le agenzie, della organizzazione di servizi aggiuntivi da offrire ai turisti.
La circostanza risulta per certi aspetti avvalorata dalla dichiarazione di CP_6
datata 23.7.2020, di cui al doc. 2 di parte ricorrente.
[...]
Dalla visura in atti emerge che è interamente posseduta da Controparte_9
e da questi è stata sempre unicamente amministrata sino alla Liquidazione Controparte_6
Giudiziale disposta nelle more del presente giudizio.
Il teste escusso nel presente giudizio limitatamente all'allegazione attorea di Tes_1
cui al capitolo e), ha riferito che: “ fu costituita intorno al 2014/2015 e Controparte_9
si occupava della vendita dei biglietti di ingresso dei musei vaticani nonché dei bus turistici.
La sede legale era in Vicolo dei Farinone ma si trattava solo della sede legale, non c'era nulla lì, solo un magazzino inutilizzato che peraltro per un periodo venne utilizzato per la notte da una signora senza fissa dimora. La sede operativa di era Controparte_9
invece in Piazza Pio XII in una parte bene definita del locale ove operava CO per la vendita di oggetti religiosi. Dunque all'interno del locale commerciale di CP_1
[...]
[...] vi era una sorta di reception costituita da un bancone che era appunto dedicato alla Pt_12
vendita di questi servizi”. Il teste ha poi confermato che aveva dei Controparte_9
dipendenti, ricordando i nominativi di che era un Parte_13 Persona_2 Per_3
ragazzo del Gambia, Questi dipendenti si alternavano nei turni sempre nel Per_4 negozio di Piazza Pio XII.” Il teste ha inoltre confermato che la ricorrente era Tes_1
preposta, all'occorrenza, anche alla vendita dei servizi di tour dei musei vaticani esercitata da Precisando altresì che “tale attività di vendita dei tour è stata Controparte_9
svolta nel negozio di Piazza Pio XII solo successivamente alla costituzione di CP_9
.
[...]
Anche il teste dipendente di dal 2013 al 2021, Testimone_3 CO
addetto al negozio di Piazza Pio XII, ha confermato la prospettazione attorea, riferendo che
“qualche anno dopo la mia assunzione, all'interno del negozio di Piazza Pio XII si è iniziata a svolgere anche un'attività di vendita di servizi turistici quali biglietti per i musei, per la basilica di San Pietro, per il Colosseo, servizi di autobus turistici. Esisteva all'interno del negozio uno spazio ad hoc costituito da una sorta di reception con computer. Vi erano addetti una ragazza di nome , poi ricordo e che si occupavano Pt_13 Persona_2 Per_3 principalmente di tale attività, poi c'era anche la che era dedicata a tale attività per Pt_1
quanto in concomitanza con l'attività di Io stesso occasionalmente potevo CO
essere adibito a tale attività.” Il teste ha poi precisato che sia lui che la ricorrente ricevevano le direttive sul lavoro da che era per lo più presente nel locale. Controparte_6
In tale contesto, considerata la titolarità in capo al convenuto sia di Controparte_6
che di quest'ultima peraltro di proprietà esclusiva di CO Controparte_9
detto convenuto che, di fatto, ha amministrato in modo altrettanto esclusivo anche CP_1
quanto meno dagli anni 2000; accertato che pur avendo la
[...] Controparte_9
sede legale in Vicolo del Farinone 23 ed un'unità locale in Largo degli Alicorni 27, tuttavia operava esclusivamente presso il locale di Piazza Pio XII, sede della CO
accertato tramite l'istruttoria orale, che pur avendo quale oggetto sociale CO anche l'attività di “Promozione e realizzazione attività turistiche”, tuttavia, il concreto svolgimento dell'attività di vendita dei tour nei locali di Piazza Pio XII, fu concomitante alla costituzione di sicchè deve ritenersi che l'adibizione della Controparte_9 ricorrente allo svolgimento di tale mansione fosse disposta nell'interesse della neo costituita
21 accertata pertanto la promiscua utilizzazione della ricorrente in Controparte_9
favore di entrambe le società che la eterodirigevano tramite l'unico amministratore di fatto,
ritiene il giudicante che possa ritenersi accertata la codatorialità del Controparte_6
rapporto di lavoro della ricorrente, sin dal 2013, rispetto ai convenuti CO1
e ; codatorialità ancora sussistente al
[...] Parte_6
momento del licenziamento.
Deve invece escludersi la codatorialità del convenuto in proprio non Controparte_6
essendo emersi elementi per ritenere che questi abbia agito, nell'ambito dell'attività di impresa, in proprio e non nella qualità di socio e/o amministratore delle due società su indicate.
19. Ne segue l'applicabilità della tutela reale al rapporto di lavoro della ricorrente, considerato che all'epoca del licenziamento aveva pacificamente in CO
organico 11 dipendenti e che, nel contempo, dalla visura camerale depositata sub doc. 1G di parte ricorrente, emerge che occupava, all'epoca del licenziamento Controparte_9
della ricorrente, 4 dipendenti.
20. L'accertata codatorialità del rapporto di lavoro della ricorrente in capo a CP_1
e consente in ritenere insussistente il giustificato motivo
[...] Controparte_9
addotto a sostegno del licenziamento.
La motivazione addotta in sede di recesso, unica che in questa sede rileva, si riferisce infatti alla cessazione dell'attività della società formale datrice di lavoro, rimanendo invece assente qualunque considerazione e motivo riferibile all'effettivo perimetro di attività dell'impresa (complessiva).
Peraltro, a fronte della contestazione attorea della cessazione dell'attività imprenditoriale, la società nulla ha dedotto nè dimostrato, optando Controparte_9
per la contumacia. Nè la cessazione dell'attività di impresa di detta società risulta documentalmente, emergendo anzi dalla visura camerale in atti alla Controparte_9
data del 31.12.2021, occupasse ancora 4 dipendenti e, risultando, nel contempo, che solo nel
2024 il Tribunale di Roma ha disposto la Liquidazione Giudiziale di detta società, su ricorso iscritto nel 2023.
L'omessa prova della cessazione dell'attività imprenditoriale di CP_9 consente inoltre di ritenere la violazione dell'obbligo datoriale di repechage e,
[...]
22 conseguentemente, la illegittimità del recesso datoriale.
21. Così accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (sotto il duplice profilo della omessa prova della cessazione della complessiva attività imprenditoriale e della violazione dell'obbligo di repechage), deve trovare applicazione la tutela prevista dall'art. 18 comma 7 L. 300/70, come risultante a seguito degli interventi della Corte Costituzionale del 2011 e 2022 (si veda recentemente
Cass. 30143/2023) che, a sua volta, richiama la tutela reintegratoria prevista dal comma 4.
Ne segue l'annullamento del licenziamento intimato in data 17.9.2021.
22.Per quanto attiene alle tutele in concreto applicabili, accertato che, sin dal 2013 ed ancora al tempo del licenziamento per cui è causa, il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso con i co-datori e Tour Operatore;
rilevato che le due CO CP_1
società sono attualmente in Liquidazione Giudiziale, si osserva che la condanna alla reintegra nel posto di lavoro non è concretamente attuabile nei confronti della
[...] che risulta aver definitivamente cessato l'attività CO
imprenditoriale, non essendo stato autorizzato neppure l'esercizio provvisorio.
La reintegra va invece disposta nei confronti della Liquidazione Giudiziale di
[...]
rispetto alla quale non vi è prova della cessazione dell'attività di impresa e, CP_9
conseguentemente, dell'impossibilità di reintegrare la Pt_1
Spetta inoltre alla ricorrente il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (incontestatamente pari ad € 3.033,57), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La sottoposizione delle due società alla procedura di liquidazione giudiziale non consente tuttavia una pronuncia di condanna (solidale), alla quale peraltro parte ricorrente ha rinunciato.
23. Le spese di lite fra la ricorrente ed i convenuti: Parte_3
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e si compensano
[...] Controparte_7 P_ Controparte_6
integralmente fra le parti, tenuto conto sia del rigetto delle numerose eccezioni preliminari sollevate da tali convenuti, sia delle difformi pronunce di merito in identiche fattispecie.
Le spese di lite fra la ricorrente ed i convenuti Liquidazione Giudiziale CP_1
e Liquidazione Giudiziale seguono la soccombenza e si
[...] Controparte_9
23 liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione sino a 52.000) e delle tariffe forensi in vigore aumentate del 50%, attesa la particolare difficoltà della causa, le numerose questioni giuridiche affrontate, la pluralità di parti coinvolte e le ripetute riassunzioni conseguenti alle intervenute procedure liquidatorie di alcune società convenute.
P.Q.M.
Accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro della ricorrente costituito da e e CO CP_1 Controparte_9
annulla il licenziamento intimato da in data 17.9.2021; CO
condanna la Liquidazione Giudiziale alla reintegra della Controparte_9
ricorrente nel posto di lavoro;
accerta il diritto della ricorrente al pagamento, da parte dei co-datori di lavoro in solido, dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
rigetta la domanda attorea nei confronti dei residui convenuti;
condanna i convenuti CO9
in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...]
ricorrente, liquidate in € 13.887,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite fra la ricorrente e le residue parti convenute.
Si comunichi
Roma 4.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
24