TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
i Sig.ri e rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalinda Parte_1 Parte_2
Mangiapane del Foro di Trapani
ATTORI
CONTRO
i Sig.ri ZI rappresentati e difesi, sia uniti sia divisi, dagli CP_1 Controparte_2 avvocati Rosario Papania ed Angelo Gruppuso del foro di Trapani
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio gli attori convenivano in giudizio i coniugi
[...]
, deducendo che, con atto pubblico di compravendita del 14.07.2004 a Controparte_3 rogito del Notaio avevano a questi ceduto un appartamento allo stato grezzo posto, al Per_1 secondo piano del maggiore edificio sito in Alcamo nella Via Monte Bonifato, 144, dalla superficie utile di circa mq 110 circa;
con pertinente quota di metà terrazzo posto al terzo piano e con vano garage al piano terra.
Successivamente all'acquisto i convenuti chiedevano agli odierni attori la possibilità di utilizzare l'acqua corrente, in quanto avendo acquistato l'immobile allo stato grezzo, era privo di condutture idriche allacciate a quelle pubbliche e stante le spese per il completamento dell'immobile e l'esoso costo per l'allaccio alla rete pubblica, lamentavano difficoltà economiche. Gli attori, pertanto, gli concedevano per un breve periodo di tempo, la possibilità di utilizzare la propria condotta idrica collegata a quella pubblica, attingendo direttamente dal recipiente di loro proprietà posta all'interno della loro abitazione posta al primo piano, attraverso una conduttura che era stata all'uopo realizzata. Tale modalità di adduzione dell'acqua nell'immobile dei convenuti, nata esclusivamente per breve lasso di tempo, in realtà, è durato per diversi anni creando agli attori un condizionamento, in quanto qualsiasi intervento sull'impianto utilizzato dai convenuti, posto all'interno dell'immobile degli attori, necessitava della loro presenza per consentire l'accesso all'interno della propria abitazione.
Esperita la mediazione obbligatoria, questa non sortiva l'esito sperato.
Concludevano quindi di accertare e dichiarare che le attuali fonti di acqua, ovvero contratto di fornitura, intero impianto e recipiente, appartengono esclusivamente ai signori ed Parte_1
e per l'effetto onerare -i Signori e al distacco Parte_2 CP_2 Controparte_3 dalla conduttura e dal recipiente di esclusiva proprietà dei;
- Condannare i convenuti al Pt_1 risarcimento del danno, nella misura che si terrà di giustizia, per l'uso abusivo del sistema idrico poiché da diversi anni ne fanno uso arbitrariamente e senza più il consenso dei signori . Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si costituivano i convenuti, contestando quanto asserito da parte avversa, evidenziavano che coniugi realizzavano al piano terra del predetto edificio un grande recipiente d'acqua e Parte_3 contestualmente creavano un impianto idrico con la presenza di un'unica colonna d'acqua alla quale venivano agganciati tutti i piani dell'intero edificio, ossia il piano terra, il piano primo, il piano secondo e la terrazza. Ritenevano quindi, che la cisterna, situata all'interno dell'immobile degli attori, e l'impianto idrico fossero diventati beni condominiali, poiché realizzati prima della compravendita del 2004, e non successivamente come asserito da controparte.
Evidenziavano altresì, che durante le trattative finalizzate alla vendita dell'anno 2004 gli attori avevano mostrato loro, l'esistenza di un recipiente interrato e collocato nella loro proprietà che, grazie alla realizzazione di un'unica colonna alla quale era collegato ogni piano dell'intero edificio, l'acqua veniva servita in ogni appartamento, compresa la terrazza. Stando così le cose, con la suddetta vendita il recipiente e l'impianto idrico in questione sono diventati parti comuni dell'intero edificio. Evidenziavano infine che dopo pochi mesi dalla stipula dell'atto, i convenuti avviarono i lavori di completamento della loro unità abitativa e così, grazie alla realizzazione del predetto impianto, sfruttarono l'acqua già presente sia nel piano secondo sia nella terrazza.
Successivamente, stante la presenza di due famiglie (Renda-Eterno) nella palazzina, queste collocavano un rilevatore di luce condominiale, a tutt'oggi operativo, che presenta due interruttori (relativi al piano 1 e piano 2) che ad anni alterni rileva il consumo elettrico dell'autoclave. Dall'anno 2004 fino ad oggi tutte le spese relative al funzionamento dell'autoclave, all'intero impianto idrico e alla pulitura del recipiente sono state sostenute dai convenuti al 50% con gli attori, così come il pagamento delle fatture relative al consumo dell'acqua. Affermavano inoltre che dalla stipula dell'atto di compravendita ad oggi, i convenuti hanno utilizzato ininterrottamente l'acqua presente nel recipiente realizzato dagli attori, esercitando dunque il diritto alla presa d'acqua continua ex art. 1080 c.c. Tale diritto differisce da quello di attingimento poiché è continuo (utilizzo ininterrotto dell'acqua) ed apparente (presenza di opere stabili di canalizzazioni).
Eccepivano infine, la costituzione in favore dei convenuti di una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. Concludevano chiedendo il rigetto della richiesta di provvisorio distacco della rete idrica a servizio del piano secondo (e pertinenze) dall'intero impianto idrico di proprietà e nel merito, ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto, per i motivi Parte_4 indicati nel corpo in via subordinata, ritenere e dichiarare, per quanto descritto in narrativa, che si è costituita in favore dei convenuti una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Chiesti termini ex art.183 cpc la causa veniva istruita sia documentalmente che con l'assunzione di prove orali;
la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Ciò posto si osserva nel merito della vicenda, si discute sulla proprietà esclusiva o condominiale di un bene, a servizio di più unità immobiliari, ovvero della conduttura d'acqua realizzata a servizio di due unità immobiliari -facenti parte di unica palazzina-.
La prima, posta a piano terra di proprietà di parte attrice;
la seconda, posta al secondo piano di proprietà convenuta, così come risulta dall'atto di compravendita prodotto da parte attrice.
Sostiene, questa, che detto impianto idrico venne di fatto realizzato su richiesta di parte convenuta dopo l'acquisto dell'immobile per avere la possibilità di utilizzare l'acqua corrente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
durante la realizzazione dei lavori di definizione, stante lo stato “grezzo” in cui era stato acquistato. Sostiene parte convenuta che l'impianto era già stato realizzato in epoca antecedente all'acquisto. Poiché tale circostanza non emerge dall'atto di compravendita in atti, dal quale risulta che detto appartamento era venduto allo stato “grezzo”, parte attrice sul punto ha offerto la prova orale, con i testi appresso indicati.
Il teste , ha riferito che utilizzava l'acqua che proveniva dal piano inferiore;
affermava Tes_1 infatti:” So solo che, quando ho fatto dei lavori al secondo piano prendevo l'acqua al piano di sotto”
Nulla sapeva se il sistema idrico fosse di esclusiva pertinenza dei o meno. Confermava la Pt_1 presenza all'interno dell'appartamento di parta attrice posto al primo piano, della presenza di un recipiente interrato nel vano cucina. Anche gli altri due testi di parte attrice, e , hanno Tes_2 Tes_3 confermato sulla presenza all'interno del vano cucina, di un recipiente interrato. Nulla sapevano riferire sull'uso esclusivo da parte dell'attore dell'impianto idrico. Il Teste riferiva che non Tes_2 vi erano impianti;
il teste riferiva inoltre che il gli chiese di realizzare una nuova Tes_3 Pt_1 colonna idrica per addurre l'acqua pubblica nell'appartamento dei nulla sapeva di accordi tra CP_2 le parti sul punto.
Parte convenuta, di contro, ha offerto prove orali al fine di dimostrare l'esistenza dell'impianto idrico già al momento dell'acquisto. A tal fine ha indicato i testi e , Testimone_4 Tes_5 rispettivamente padre e fratello della convenuta . Il primo ha confermato di Controparte_3 aver partecipato alle trattative per l'acquisto dell'immobile, durante le quali il ha mostrato la Pt_1 cisterna interrata nel vano cucina e inoltre confermava “presenza di un'unica colonna alla quale era collegato ogni piano dell'intero edificio, l'acqua veniva servita in ogni appartamento, compresa la terrazza”. Conferma le foto esibite relative alla colonna che portava l'acqua ai piani superiori, e inoltre dell'esistenza di un impianto elettrico condominiale e infine delle divisioni dei pagamenti relativi alla fornitura dell'acqua e della luce e della pulitura dell'impianto idrico. Anche il teste
, interrogato su medesimi capitoli, li confermava. Tes_5
Ritiene il giudice che i testi escussi siano tutti credibili e attendibili atteso che tutti di fatto hanno confermato l'esistenza dell'impianto idrico servente tutta la palazzina, al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti.
Il teste ha confermato che acqua proveniva dal piano terra ove esisteva il recipiente;
Tes_2 anche gli altri due testi hanno confermato dell'esistenza del recipiente al piano terra, l' inoltre Tes_3 riferiva sulla richiesta da parte del di realizzare una nuova colonna idrica per l'appartamento Pt_1 dei Tali testi confermano di fatto l'esistenza della colonna idrica al momento della CP_2 realizzazione dei lavori edili nell'appartamento dei dopo l'acquisto dell'appartamento. CP_3
Tale circostanza è stata esplicitamente confermata dai testi di parte convenuta come sopra riportato.
Ciò posto si può affermare quindi dell'esistenza della colonna idrica a servizio dei piani superiori al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti. Conseguentemente tale impianto, realizzato originariamente dal – , unici proprietari, è stato dallo stesso Pt_1 Pt_2 destinato a servizio di adduzione dell'acqua ai piani sovrastanti, e come tale al momento della compravendita del piano secondo a favore degli odierni convenuti, è divenuto parte comune dell'edificio ex art.1117 n°3 c.c..
La presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. postula la destinazione, delle cose elencate in tale norma, al godimento o al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia e indipendenza e pertanto non legato da una
Tribunale di Trapani Sezione Civile
destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale. Secondo una costante giurisprudenza della suprema Corte la presunzione di comunione ex art.1117 c.c., essendo una presunzione legale relativa, juris tantum, può essere vinta dal titolo contrario;
con questo si intende non solo l'ipotesi in cui il titolo convenzionale, che dà luogo alla nascita del condominio, includa, espressamente o implicitamente, un dato bene nell'ambito della proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma anche l'ipotesi in cui, all'atto del frazionamento dell'edificio, un dato bene, sia pur rientrante nell'ambito di quelli elencati nell'art. 1117 c.c., abbia una sua specifica destinazione a servizio di un appartamento in proprietà esclusiva.
Con l'Ordinanza n. 20555 del 19/07/2021 resa dalla S.C. ha ribadito tale principio affermando in un caso analogo che “con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione”. Nel caso di specie l'attore non è stato in grado di dimostrare che l'impianto idrico dallo stesso realizzato per l'intera palazzina, fosse destinato al servizio esclusivo del proprio appartamento, non avendolo specificato nell'atto di compravendita. Pertanto, l'impianto idrico consistente nella colonna di adduzione dell'acqua che si dirama dalla cisterna interrata nel vano cucina di proprietà degli attori sino ai piani superiori si presume essere ex art.1117 cc parte comune dell'edificio e quindi condominiale.
A conferma di quanto affermato si sottolinea che tutte le spese relative sia al consumo dell'acqua che di pulizia della cisterna e del consumo di energia elettrica sono state divise al cinquanta per cento per stessa ammissione delle parti.
La domanda degli attori va pertanto rigettata, non essendo fondata.
Le spese di lite seguono il rigetto della domanda e parte attrice andrà condannata alla rifusione di queste a favore dei convenuti e vengono liquidate a favore degli stessi, ai sensi del D.M. 55 del
2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e tenendo conto del valore dichiarato dalle parti - €.5.100,00- nella somma di €.2.552,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
Rigetta la domanda formulata dai coniugi e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti.
Condanna i coniugi e al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1 Parte_2 dei convenuti che vengono liquidate nella somma di Controparte_3 CP_2
€.2.552,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al
15%.
Così deciso in Tarpani, in data 17/01/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
i Sig.ri e rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalinda Parte_1 Parte_2
Mangiapane del Foro di Trapani
ATTORI
CONTRO
i Sig.ri ZI rappresentati e difesi, sia uniti sia divisi, dagli CP_1 Controparte_2 avvocati Rosario Papania ed Angelo Gruppuso del foro di Trapani
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio gli attori convenivano in giudizio i coniugi
[...]
, deducendo che, con atto pubblico di compravendita del 14.07.2004 a Controparte_3 rogito del Notaio avevano a questi ceduto un appartamento allo stato grezzo posto, al Per_1 secondo piano del maggiore edificio sito in Alcamo nella Via Monte Bonifato, 144, dalla superficie utile di circa mq 110 circa;
con pertinente quota di metà terrazzo posto al terzo piano e con vano garage al piano terra.
Successivamente all'acquisto i convenuti chiedevano agli odierni attori la possibilità di utilizzare l'acqua corrente, in quanto avendo acquistato l'immobile allo stato grezzo, era privo di condutture idriche allacciate a quelle pubbliche e stante le spese per il completamento dell'immobile e l'esoso costo per l'allaccio alla rete pubblica, lamentavano difficoltà economiche. Gli attori, pertanto, gli concedevano per un breve periodo di tempo, la possibilità di utilizzare la propria condotta idrica collegata a quella pubblica, attingendo direttamente dal recipiente di loro proprietà posta all'interno della loro abitazione posta al primo piano, attraverso una conduttura che era stata all'uopo realizzata. Tale modalità di adduzione dell'acqua nell'immobile dei convenuti, nata esclusivamente per breve lasso di tempo, in realtà, è durato per diversi anni creando agli attori un condizionamento, in quanto qualsiasi intervento sull'impianto utilizzato dai convenuti, posto all'interno dell'immobile degli attori, necessitava della loro presenza per consentire l'accesso all'interno della propria abitazione.
Esperita la mediazione obbligatoria, questa non sortiva l'esito sperato.
Concludevano quindi di accertare e dichiarare che le attuali fonti di acqua, ovvero contratto di fornitura, intero impianto e recipiente, appartengono esclusivamente ai signori ed Parte_1
e per l'effetto onerare -i Signori e al distacco Parte_2 CP_2 Controparte_3 dalla conduttura e dal recipiente di esclusiva proprietà dei;
- Condannare i convenuti al Pt_1 risarcimento del danno, nella misura che si terrà di giustizia, per l'uso abusivo del sistema idrico poiché da diversi anni ne fanno uso arbitrariamente e senza più il consenso dei signori . Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si costituivano i convenuti, contestando quanto asserito da parte avversa, evidenziavano che coniugi realizzavano al piano terra del predetto edificio un grande recipiente d'acqua e Parte_3 contestualmente creavano un impianto idrico con la presenza di un'unica colonna d'acqua alla quale venivano agganciati tutti i piani dell'intero edificio, ossia il piano terra, il piano primo, il piano secondo e la terrazza. Ritenevano quindi, che la cisterna, situata all'interno dell'immobile degli attori, e l'impianto idrico fossero diventati beni condominiali, poiché realizzati prima della compravendita del 2004, e non successivamente come asserito da controparte.
Evidenziavano altresì, che durante le trattative finalizzate alla vendita dell'anno 2004 gli attori avevano mostrato loro, l'esistenza di un recipiente interrato e collocato nella loro proprietà che, grazie alla realizzazione di un'unica colonna alla quale era collegato ogni piano dell'intero edificio, l'acqua veniva servita in ogni appartamento, compresa la terrazza. Stando così le cose, con la suddetta vendita il recipiente e l'impianto idrico in questione sono diventati parti comuni dell'intero edificio. Evidenziavano infine che dopo pochi mesi dalla stipula dell'atto, i convenuti avviarono i lavori di completamento della loro unità abitativa e così, grazie alla realizzazione del predetto impianto, sfruttarono l'acqua già presente sia nel piano secondo sia nella terrazza.
Successivamente, stante la presenza di due famiglie (Renda-Eterno) nella palazzina, queste collocavano un rilevatore di luce condominiale, a tutt'oggi operativo, che presenta due interruttori (relativi al piano 1 e piano 2) che ad anni alterni rileva il consumo elettrico dell'autoclave. Dall'anno 2004 fino ad oggi tutte le spese relative al funzionamento dell'autoclave, all'intero impianto idrico e alla pulitura del recipiente sono state sostenute dai convenuti al 50% con gli attori, così come il pagamento delle fatture relative al consumo dell'acqua. Affermavano inoltre che dalla stipula dell'atto di compravendita ad oggi, i convenuti hanno utilizzato ininterrottamente l'acqua presente nel recipiente realizzato dagli attori, esercitando dunque il diritto alla presa d'acqua continua ex art. 1080 c.c. Tale diritto differisce da quello di attingimento poiché è continuo (utilizzo ininterrotto dell'acqua) ed apparente (presenza di opere stabili di canalizzazioni).
Eccepivano infine, la costituzione in favore dei convenuti di una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. Concludevano chiedendo il rigetto della richiesta di provvisorio distacco della rete idrica a servizio del piano secondo (e pertinenze) dall'intero impianto idrico di proprietà e nel merito, ritenere e dichiarare infondate in fatto e diritto, per i motivi Parte_4 indicati nel corpo in via subordinata, ritenere e dichiarare, per quanto descritto in narrativa, che si è costituita in favore dei convenuti una servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Chiesti termini ex art.183 cpc la causa veniva istruita sia documentalmente che con l'assunzione di prove orali;
la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Ciò posto si osserva nel merito della vicenda, si discute sulla proprietà esclusiva o condominiale di un bene, a servizio di più unità immobiliari, ovvero della conduttura d'acqua realizzata a servizio di due unità immobiliari -facenti parte di unica palazzina-.
La prima, posta a piano terra di proprietà di parte attrice;
la seconda, posta al secondo piano di proprietà convenuta, così come risulta dall'atto di compravendita prodotto da parte attrice.
Sostiene, questa, che detto impianto idrico venne di fatto realizzato su richiesta di parte convenuta dopo l'acquisto dell'immobile per avere la possibilità di utilizzare l'acqua corrente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
durante la realizzazione dei lavori di definizione, stante lo stato “grezzo” in cui era stato acquistato. Sostiene parte convenuta che l'impianto era già stato realizzato in epoca antecedente all'acquisto. Poiché tale circostanza non emerge dall'atto di compravendita in atti, dal quale risulta che detto appartamento era venduto allo stato “grezzo”, parte attrice sul punto ha offerto la prova orale, con i testi appresso indicati.
Il teste , ha riferito che utilizzava l'acqua che proveniva dal piano inferiore;
affermava Tes_1 infatti:” So solo che, quando ho fatto dei lavori al secondo piano prendevo l'acqua al piano di sotto”
Nulla sapeva se il sistema idrico fosse di esclusiva pertinenza dei o meno. Confermava la Pt_1 presenza all'interno dell'appartamento di parta attrice posto al primo piano, della presenza di un recipiente interrato nel vano cucina. Anche gli altri due testi di parte attrice, e , hanno Tes_2 Tes_3 confermato sulla presenza all'interno del vano cucina, di un recipiente interrato. Nulla sapevano riferire sull'uso esclusivo da parte dell'attore dell'impianto idrico. Il Teste riferiva che non Tes_2 vi erano impianti;
il teste riferiva inoltre che il gli chiese di realizzare una nuova Tes_3 Pt_1 colonna idrica per addurre l'acqua pubblica nell'appartamento dei nulla sapeva di accordi tra CP_2 le parti sul punto.
Parte convenuta, di contro, ha offerto prove orali al fine di dimostrare l'esistenza dell'impianto idrico già al momento dell'acquisto. A tal fine ha indicato i testi e , Testimone_4 Tes_5 rispettivamente padre e fratello della convenuta . Il primo ha confermato di Controparte_3 aver partecipato alle trattative per l'acquisto dell'immobile, durante le quali il ha mostrato la Pt_1 cisterna interrata nel vano cucina e inoltre confermava “presenza di un'unica colonna alla quale era collegato ogni piano dell'intero edificio, l'acqua veniva servita in ogni appartamento, compresa la terrazza”. Conferma le foto esibite relative alla colonna che portava l'acqua ai piani superiori, e inoltre dell'esistenza di un impianto elettrico condominiale e infine delle divisioni dei pagamenti relativi alla fornitura dell'acqua e della luce e della pulitura dell'impianto idrico. Anche il teste
, interrogato su medesimi capitoli, li confermava. Tes_5
Ritiene il giudice che i testi escussi siano tutti credibili e attendibili atteso che tutti di fatto hanno confermato l'esistenza dell'impianto idrico servente tutta la palazzina, al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti.
Il teste ha confermato che acqua proveniva dal piano terra ove esisteva il recipiente;
Tes_2 anche gli altri due testi hanno confermato dell'esistenza del recipiente al piano terra, l' inoltre Tes_3 riferiva sulla richiesta da parte del di realizzare una nuova colonna idrica per l'appartamento Pt_1 dei Tali testi confermano di fatto l'esistenza della colonna idrica al momento della CP_2 realizzazione dei lavori edili nell'appartamento dei dopo l'acquisto dell'appartamento. CP_3
Tale circostanza è stata esplicitamente confermata dai testi di parte convenuta come sopra riportato.
Ciò posto si può affermare quindi dell'esistenza della colonna idrica a servizio dei piani superiori al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti. Conseguentemente tale impianto, realizzato originariamente dal – , unici proprietari, è stato dallo stesso Pt_1 Pt_2 destinato a servizio di adduzione dell'acqua ai piani sovrastanti, e come tale al momento della compravendita del piano secondo a favore degli odierni convenuti, è divenuto parte comune dell'edificio ex art.1117 n°3 c.c..
La presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. postula la destinazione, delle cose elencate in tale norma, al godimento o al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia e indipendenza e pertanto non legato da una
Tribunale di Trapani Sezione Civile
destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale. Secondo una costante giurisprudenza della suprema Corte la presunzione di comunione ex art.1117 c.c., essendo una presunzione legale relativa, juris tantum, può essere vinta dal titolo contrario;
con questo si intende non solo l'ipotesi in cui il titolo convenzionale, che dà luogo alla nascita del condominio, includa, espressamente o implicitamente, un dato bene nell'ambito della proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma anche l'ipotesi in cui, all'atto del frazionamento dell'edificio, un dato bene, sia pur rientrante nell'ambito di quelli elencati nell'art. 1117 c.c., abbia una sua specifica destinazione a servizio di un appartamento in proprietà esclusiva.
Con l'Ordinanza n. 20555 del 19/07/2021 resa dalla S.C. ha ribadito tale principio affermando in un caso analogo che “con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione”. Nel caso di specie l'attore non è stato in grado di dimostrare che l'impianto idrico dallo stesso realizzato per l'intera palazzina, fosse destinato al servizio esclusivo del proprio appartamento, non avendolo specificato nell'atto di compravendita. Pertanto, l'impianto idrico consistente nella colonna di adduzione dell'acqua che si dirama dalla cisterna interrata nel vano cucina di proprietà degli attori sino ai piani superiori si presume essere ex art.1117 cc parte comune dell'edificio e quindi condominiale.
A conferma di quanto affermato si sottolinea che tutte le spese relative sia al consumo dell'acqua che di pulizia della cisterna e del consumo di energia elettrica sono state divise al cinquanta per cento per stessa ammissione delle parti.
La domanda degli attori va pertanto rigettata, non essendo fondata.
Le spese di lite seguono il rigetto della domanda e parte attrice andrà condannata alla rifusione di queste a favore dei convenuti e vengono liquidate a favore degli stessi, ai sensi del D.M. 55 del
2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e tenendo conto del valore dichiarato dalle parti - €.5.100,00- nella somma di €.2.552,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
Rigetta la domanda formulata dai coniugi e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti.
Condanna i coniugi e al pagamento delle spese di lite a favore Parte_1 Parte_2 dei convenuti che vengono liquidate nella somma di Controparte_3 CP_2
€.2.552,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al
15%.
Così deciso in Tarpani, in data 17/01/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile