Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n.135-1/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Terza Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Gabriella PERRONE Presidente
Dott. Italo Mirko DE PASQUALE Giudice
Dott. Antonio BARBETTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale della
[...]
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore dott. , (P.I.: – pec: Controparte_2 P.IVA_1 Email_1 con sede in Veglie (LE) – 73010 - alla Via Carmiano n.3, esercente l'attività di vigilanza e guardiania (cfr. visura ordinaria del Registro delle Imprese in atti);
FATTO E DIRITTO
• vista la richiesta di liquidazione giudiziale presentata in data 21.06.2024 da
(C.F.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Pt_2 C.F._2
e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procure in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio SCALCIONE (P.E.C. – fax Email_2
0832.247893) ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo PEC
Email_2
• esaminati gli atti;
• a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025;
• udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
• udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
• esaminata la documentazione posta a fondamento della istanza di liquidazione giudiziale;
• ritenuta la propria competenza perché nella sua circoscrizione si trova la sede principale ed effettiva dell'impresa;
• ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto;
• rilevato che la parte debitrice, ritualmente convocata, si è costituita non contestando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
• ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura concorsuale in quanto:
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a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma l lett. d) atteso l'omesso deposito dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni (ultimo deposito anno 2021);
b) i debiti scaduti e non pagati (euro 31.000,00 circa per i creditori istanti, oltre i debiti INPS e Agenzia delle Entrate per circa euro 85.000,00) sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, del nuovo Codice della Crisi d'impresa;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della ditta debitrice, rinvenibile anche dal disinteresse della società, che non le consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
visti ed applicati gli artt. 2082 c.c e 49 d.lgs n.14/2019;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore
[...] dott. , (P.I.: – pec: con sede Controparte_2 P.IVA_1 Email_1 in Veglie (LE) – 73010 - alla Via Carmiano n.3, esercente l'attività di vigilanza e guardiania (cfr. visura ordinaria del Registro delle Imprese in atti);
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Antonio Barbetta;
NOMINA Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale il deposito in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39;
FISSA l'udienza dell'11 settembre 2025, ore 9:30 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della società in liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione mediante trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
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SEGNALA al curatore che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
ORDINA al Curatore entro il 30 gg. di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società ai sensi dell'art. 130 co. 1 D.Lgs n.14/2019;
RILEVA che, a norma dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., “Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento”. Per quanto precede autorizza sin da ora il curatore, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e/o a quelle alle quali le stesse possono accedere, all'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti, riferite alla posizione dell'impresa fallita.
MANDA ALLA CANCELLERIA perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al P.M. e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Lecce per l'annotazione di cui all'art.45 d.lgs n.14/2019;
AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità. La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Antonio Barbetta dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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