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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 15.10.2025, nel procedimento introdotto da
con il patrocinio dell'avv. Giuditta Alfieri e dell'avv. Francesca Parte_1
Colombo
ricorrente contro
, in persona del con Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 6.10.2025 per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, per le causali tutte esposte in narrativa, previa sospensione del provvedimento impugnato :
1. In via principale , accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla “protezione speciale” di cui all'art.
32, comma 3, d.lgs 25/2008, ricorrendone i presupposti di legge;
2. Comunque, annullare/revocare il provvedimento della Questore di Firenze oggi opposto.
3. Vittoria di spese e competenze professionali
In via istruttoria:
- Fissare l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 35-bis, commi 10 e 11, D.lgs n.25/2008, in quanto essenziale ai fini della decisione;
- Procedere all'audizione della ricorrente;
- Disporre l'eventuale traduzione dei documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana;
”
In caso di riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale, si chiede, inoltre, all'Ill.mo
Tribunale adito di specificare che detto permesso possa essere convertito in “permesso di soggiorno per lavoro”, così come previsto dalla normativa precedente alla riforma attuata dal decreto 20/2023 applicabile nel caso di specie, evitando problematiche in sede di richiesta di conversione presso la Questura.”.
Per la parte convenuta come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso del 07.05.2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/1998 notificato alla ricorrente personalmente in data 08.04.2023, premesso che la ricorrente ha presentato in data 13.04.2023, presso la Questura di , istanza di CP_1
rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 26.03.2024, con decreto
Prot.185/24 notificato alla ricorrente personalmente in data 08.04.2023, il Questore della
Provincia di Firenze ha decretato il rigetto della relativa istanza, in conformità del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Firenze, in data 10.01.2024, la quale ha pagina 2 di 7 evidenziato che “nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto la promessa di assunzione lavorativa non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendo emersi, infatti, dato il breve soggiorno sul territorio, dei particolari legami sociali e culturali dell'istante con il territorio italiano”.
Al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1
normativo che permette la valorizzazione dei legami familiari e dei percorsi di inserimento socio-lavorativo, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base pagina 3 di 7 delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione
pagina 4 di 7 territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni pagina 5 di 7 di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020);
nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente. Infatti, la ricorrente si trova in Italia dal
2022 e qui ha stabilito la propria vita privata e familiare. Dal punto di vista lavorativo, ella ha lavorato da dicembre 2022 fino a dicembre 2023 con contratto di lavoro a tempo determinato, più volte prorogato, presso la società Texas Espress Steak & Coffee S.r.l.
(come dimostrato da CUD 2024 allegato). Successivamente sono stati documentati i rapporti di lavoro dipendente per la MGS srl, e Jessy sas di Hu Linda, e Per_1 Pt_2
quest'ultimo trasformato a tempo indeterminato nell'ottobre 2025 (cfr. buste paga , contratti e UNILAV). Inoltre, deve essere in particolar modo evidenziato che in Italia la ricorrente convive con il marito, al quale è stato già riconosciuto un permesso Parte_3
di soggiorno per protezione speciale da questo Tribunale con la sentenza n. 3082/2024
Repert. n. 5374/2024 registrata il 7.10.24 n. 12165/2024;
in conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, l'allontanamento dal territorio nazionale della ricorrente si qualificherebbe come violazione della sua vita privata e familiare, in ragione del fatto che ciò comporterebbe lo sgretolarsi del nucleo familiare che in Italia ha trovato la sua stabilità;
ne consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1;
assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono pagina 6 di 7 compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertibile in “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 15.10.2025, nel procedimento introdotto da
con il patrocinio dell'avv. Giuditta Alfieri e dell'avv. Francesca Parte_1
Colombo
ricorrente contro
, in persona del con Controparte_1 CP_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 6.10.2025 per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, per le causali tutte esposte in narrativa, previa sospensione del provvedimento impugnato :
1. In via principale , accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla “protezione speciale” di cui all'art.
32, comma 3, d.lgs 25/2008, ricorrendone i presupposti di legge;
2. Comunque, annullare/revocare il provvedimento della Questore di Firenze oggi opposto.
3. Vittoria di spese e competenze professionali
In via istruttoria:
- Fissare l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 35-bis, commi 10 e 11, D.lgs n.25/2008, in quanto essenziale ai fini della decisione;
- Procedere all'audizione della ricorrente;
- Disporre l'eventuale traduzione dei documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana;
”
In caso di riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale, si chiede, inoltre, all'Ill.mo
Tribunale adito di specificare che detto permesso possa essere convertito in “permesso di soggiorno per lavoro”, così come previsto dalla normativa precedente alla riforma attuata dal decreto 20/2023 applicabile nel caso di specie, evitando problematiche in sede di richiesta di conversione presso la Questura.”.
Per la parte convenuta come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso.
Con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso del 07.05.2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 d.lgs 286/1998 notificato alla ricorrente personalmente in data 08.04.2023, premesso che la ricorrente ha presentato in data 13.04.2023, presso la Questura di , istanza di CP_1
rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 26.03.2024, con decreto
Prot.185/24 notificato alla ricorrente personalmente in data 08.04.2023, il Questore della
Provincia di Firenze ha decretato il rigetto della relativa istanza, in conformità del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Firenze, in data 10.01.2024, la quale ha pagina 2 di 7 evidenziato che “nel caso in esame un allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto la promessa di assunzione lavorativa non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendo emersi, infatti, dato il breve soggiorno sul territorio, dei particolari legami sociali e culturali dell'istante con il territorio italiano”.
Al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1
normativo che permette la valorizzazione dei legami familiari e dei percorsi di inserimento socio-lavorativo, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base pagina 3 di 7 delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione
pagina 4 di 7 territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni pagina 5 di 7 di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020);
nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente. Infatti, la ricorrente si trova in Italia dal
2022 e qui ha stabilito la propria vita privata e familiare. Dal punto di vista lavorativo, ella ha lavorato da dicembre 2022 fino a dicembre 2023 con contratto di lavoro a tempo determinato, più volte prorogato, presso la società Texas Espress Steak & Coffee S.r.l.
(come dimostrato da CUD 2024 allegato). Successivamente sono stati documentati i rapporti di lavoro dipendente per la MGS srl, e Jessy sas di Hu Linda, e Per_1 Pt_2
quest'ultimo trasformato a tempo indeterminato nell'ottobre 2025 (cfr. buste paga , contratti e UNILAV). Inoltre, deve essere in particolar modo evidenziato che in Italia la ricorrente convive con il marito, al quale è stato già riconosciuto un permesso Parte_3
di soggiorno per protezione speciale da questo Tribunale con la sentenza n. 3082/2024
Repert. n. 5374/2024 registrata il 7.10.24 n. 12165/2024;
in conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, l'allontanamento dal territorio nazionale della ricorrente si qualificherebbe come violazione della sua vita privata e familiare, in ragione del fatto che ciò comporterebbe lo sgretolarsi del nucleo familiare che in Italia ha trovato la sua stabilità;
ne consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1;
assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono pagina 6 di 7 compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertibile in “permesso di soggiorno per motivi di lavoro” e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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