Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026REG.PROV.COLL.
N. 01009/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2023, proposto da
MA LU, rappresentata e difesa dagli avvocati IA Beatrice Miceli e Armando Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
NT EL, ND PI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1202/2023 pubblicata l’11 aprile 2023, resa tra le parti (r.g. n. 2209/2017), che ha respinto il ricorso proposto da MA LU per l'esecuzione della sentenza TAR Sicilia – Palermo n. 522/2004 (confermata dal CGA con sentenza n. 498/2014) e, comunque, per la declaratoria di nullità o per l'annullamento:
a) della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-A.U.C./1260/AV D/. datata 16 giugno 2017 e spedita, al solo procuratore della ricorrente, in data 19 giugno 2017;
b) del verbale del Consiglio di Amministrazione per gli Affari del Personale della Polizia di Stato datato 20 maggio 2015, mai conosciuto e trasmesso in allegato alla nota di cui alla lettera a);
c) del verbale della commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato datato 30 aprile 2015, mai conosciuto e trasmesso in allegato alla nota di cui alla lettera a);
d) ove occorra, della scheda valutativa della dott.ssa MA LU;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Nonché per la condanna ai sensi degli artt. 29, 30, 32, e 34 e anche a titolo di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, cpa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. IA CA CH e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo di primo grado l’odierna appellante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti già indicati in epigrafe.
2. L’odierna appellante impugnava in primo grado i suddetti atti in quanto, a suo avviso, adottati in violazione ed elusione della sentenza del TAR Sicilia-Palermo, sez. I^, n. 522/2004, confermata da questo Consiglio con sentenza n. 498/2014, di annullamento della delibera del Consiglio di amministrazione per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, adottata nella seduta del 15 gennaio 2001, con la quale si era proceduto all’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, per n. 69 posti, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, escludendone la ricorrente.
3. Con la sentenza n. 1202 dell’11aprile 2023, il TAR ha respinto il ricorso.
4. Tale sentenza è appellata dalla parte soccombente, la quale – dopo avere ricostruito la vicenda controversa e il processo di primo grado – articola motivi di doglianza, così rubricati:
1) Erroneità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, meramente apparente;
2) Erroneità della sentenza appellata sotto altro profilo – nullità ex art. 21/septies l. n. 241/90 – violazione ed elusione della sentenza del TAR Sicilia - Palermo n. 522/2004 confermata da CGA n. 498/2014 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n.241/90 e 97 Cost. – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria – erroneità dei presupposti – illogicità – contraddittorietà;
3) Erroneità della sentenza appellata sotto ulteriore profilo – elusione del giudicato sotto ulteriore profilo – eccesso di potere per illogicità manifesta – eccesso di potere sotto il profilo del grave vizio della motivazione – contraddittorietà – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – violazione dell'art. 97 cost – violazione dell'art. 40, comma 7, lettere da a) a d) del dpr n. 335/82 (all'epoca vigente) – irragionevolezza.
4.1. Chiede pertanto la corretta e puntuale esecuzione delle citate sentenze, con assegnazione al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un termine per ottemperare e chiede che sia disposta sin d'ora, per il caso di inadempienza, la nomina di un Commissario ad acta con l'incarico di provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari per dare corretta esecuzione al giudicato a spese dell'intimata Amministrazione, precisando che a seguito dell'insediamento del Commissario gli organi dell'Amministrazione non potranno più disporre in ordine al dovuto adempimento e dovranno invece collaborare con il Commissario nell'espletamento del suo incarico; in ogni caso, chiede la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, c.p.a.
5. Per resistere al proposto gravame si sono costituite le amministrazioni intimate indicate in epigrafe (in data 10 novembre 2023), che hanno presentato memoria in data 8 gennaio 2026, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata con ogni altra conseguenziale statuizione.
6. L’appellante ha presentato memoria di replica in data 21 gennaio 2026.
7. Nell’udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Rileva la ricorrente che il nucleo della questione all’esame riguarda essenzialmente l’assolvimento (o, in tesi, meno), da parte del Ministero dell’Interno, dell’onere di motivazione nel rinnovo dell’esercizio del potere che era stato imposto con la sentenza TAR Sicilia - Palermo n. 522/2004, confermata in appello da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con decisione n. 498/2014.
In particolare, la sentenza del TAR, dopo aver rilevato come nella 3^ categoria la ricorrente avesse conseguito un punteggio complessivo inferiore a quello massimo attribuibile di 24 punti e alla media riportata dai concorrenti che la precedevano in graduatoria, aveva posto in evidenza la netta divergenza tra tale giudizio e quello, massimo, conseguito nella prima categoria (“ rapporti informativi e giudizi complessivi ”). Tale scostamento, in sostanza, si rivelava immotivato, atteso che quest’ultima categoria di titoli concerneva elementi obiettivi risultanti dal fascicolo personale sostanzialmente omogenei a quelli meno favorevolmente valutati nella terza categoria.
Il Consiglio dì Giustizia Amministrativa, con la citata sentenza n. 498 del 2014, ha confermato la sussistenza del dedotto vizio della motivazione in quanto: « la necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli, impone all’amministrazione stessa l’obbligo di una puntuale motivazione idonea a giustificare l’attribuzione di punteggi microscopicamente differenti nella valutazione di categorie di titoli analoghi ed omogenei .» La riedizione del potere da parte dell’Amministrazione secondo la stessa sentenza impone “… un rafforzato obbligo di idonea motivazione onde dar conto degli elementi presi effettivamente in considerazione e idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito ”.
Sempre ad avviso dell’appellante, il Ministero avrebbe dovuto rendere coerente il punteggio da lei conseguito nella 1^ categoria con quello conseguito dalla stessa nella 3^ categoria, in ragione della sostanziale omogeneità degli elementi di valutazione. Sarebbe assente, peraltro, anche la valutazione comparativa tra la posizione dell’appellante e quella degli altri colleghi scrutinati e risultati vincitori, ritenuta essenziale dalla stessa amministrazione procedente. Deduce perciò l’appellante che l’attività dell’amministrazione si sarebbe limitata sostanzialmente a una riproposizione acritica e fuorviante del punteggio già assegnato, identico a quello precedente e disancorato da qualsivoglia valutazione comparativa con gli altri candidati, con conseguente palese illogicità e sussistenza di macroscopici errori.
8.1. Con il secondo motivo l’appellante deduce la nullità dei provvedimenti impugnati per essere stati adottati in violazione del giudicato, essendo evidente che l'Amministrazione resistente, obbligata a “ rinnovare lo scrutinio ”, ha invece esercitato la medesima potestà pubblica già esercitata in precedenza e già censurata dal giudice.
8.2. Con il terzo motivo l’appellante lamenta che gli atti adottati a seguito della rinnovazione dello scrutinio disposta dal Giudice Amministrativo risultano affetti sostanzialmente dagli stessi vizi che avevano condotto all’annullamento dei precedenti.
9. Il Collegio ritiene che il ricorso – i cui motivi, in ragione della loro stretta sovrapposizione, possono essere trattati congiuntamente – sia fondato.
10. Nel giudizio di cognizione è stato accertato che « gli elementi di valutazione della cat. 3^ riguardano, per la massima parte, elementi obiettivi risultanti dal fascicolo personale (funzioni svolte, sedi, organizzazione e gestione del personale, stima e prestigio e personalità), sostanzialmente omogenei rispetto a quelli della cat. 1^ (concernenti gli stessi elementi), eccezion fatta per l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire e per la valutazione della complessiva carriera dei funzionari scrutinandi, così che, pur non potendo logicamente – oltre che giuridicamente – postularsi l’identità delle due categorie, l’eventuale differenza dei punteggi ad esse concretamente assegnati deve fondarsi su di un’apposita motivazione, ancorata a concreti e verificabili elementi di fatto, tanto più puntuale quanto più macroscopica è la differenza dei predetti punteggi fermo restando il principio della ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in tema di scrutinio di promozione per merito comparativo, la necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli, impone all’amministrazione stessa l’obbligo di una puntuale motivazione idonea a giustificare l’attribuzione di punteggi macroscopicamente differenti nella valutazione di categorie di titoli analoghi ed omogenei ».
Sebbene la delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione degli atti della Commissione impugnata dichiari, nelle premesse, che – in asserita ottemperanza alle prescrizioni della sentenza di cognizione – la Commissione abbia rinnovato con adeguata motivazione la valutazione della ricorrente e che lo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente sia avvenuto ora per allora, in tesi adeguatamente e dettagliatamente supportando il profilo “ motivatorio ”, è agevole per il Collegio riscontrare che così in realtà non è stato.
Pur se dalla lettura di tale ultimo atto, invero, emerge come anche la stessa amministrazione resistente, in sede di ottemperanza, reputava necessario che si procedesse alla rinnovazione dello scrutinio della posizione dell’appellante, così come dalla stessa dedotto in questa sede, nessuna effettiva rinnovazione della valutazione ha avuto luogo.
Infatti, nonostante le superiori affermazioni contenute nelle premesse della delibera del Consiglio di amministrazione, nella parte introduttiva della stessa delibera, così come nel verbale della Commissione per la progressione in carriera traspare che l’attività espletata dall’amministrazione in relazione alla valutazione del funzionario è consistita invece sostanzialmente nella mera apposizione di una motivazione al punteggio (il medesimo, fino alla seconda cifra decimale) che già era stato attribuito all’appellante in correlazione ai parametri di riferimento per il periodo considerato. Ciò che emerge con piena evidenza, appunto, dall’attribuzione (che è una sostanziale conferma di un giudizio non rinnovato, ma solo ripetuto tal quale) all’appellante dell’identico punteggio di 14,94 riferito alla 3^ categoria, ritenuto solo labialmente “congruo” dalla Commissione.
Il Collegio ritiene di dover stigmatizzare siffatto modo di ottemperare solo in modo meramente apparente il giudicato amministrativo: giacché un annullamento per difetto di motivazione – affinché esso non si risolva in un simulacro di tutela giurisdizionale del tutto priva di qualsiasi effettività – postula che sia integralmente rinnovato l’intero giudizio; non che di esso siano tenute apoditticamente ferme le conclusioni, senza disponibilità alcuna a ogni riponderazione.
A seguito di un annullamento per difetto di motivazione, di nessuna utilità sarebbe per la parte ricorrente un effetto conformativo che si risolvesse nella mera prescrizione di ribadire la decisione annullata con nuove argomentazioni di tardivo sostegno confermativo.
Al contrario, ogni volta che un provvedimento sia annullato per difetto motivazionale, l’effetto conformativo della decisione di annullamento postula che (almeno) la fase decisoria sia integralmente ripetuta ex novo – senza alcun precondizionamento del relativo esito e non già per ineluttabilmente confermare quest’ultimo in termini di equivalenza con quello precedente, unicamente implementando le affermazioni di supporto a esso – affinché da tale reiterazione incondizionata possa scaturire verosimilmente un’effettiva utilità per la parte vittoriosa.
Ciò che maggiormente rileva, nella specie, è la mancata evidenza – nell’ambito delle motivazioni che vorrebbero sorreggere il medesimo esito degli atti impugnati e già annullati per la ridetta causale – delle ragioni che giustificano “ l’attribuzione di punteggi macroscopicamente differenti nella categorie di titoli analoghi e omogenei ”, come espressamente statuito dalla sentenza ottemperanda.
Fermo restando il principio dell’ampia discrezionalità in siffatte procedure, non è possibile né credibile che una nuova valutazione delle risultanze procedimentali pervenga – in ciò scorgendosi una sorta di metus nei confronti del primo decisore – allo stesso risultato identico di quello precedente; senza, peraltro, farsi carico di chiarire davvero, ossia senza ricorrere a mere clausole di stile, ciò che la sentenza ottemperanda imponeva di spiegare, in ordine alla necessaria correlazione logica che avrebbe dovuto “ intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli ”, per “ giustificare l’attribuzione di punteggi maicroscopicamente differenti nella valutazione di categorie di titoli analoghi ed omogenei ”.
Neppure è riscontrabile, in siffatte asserite motivazioni, alcuna valutazione comparativa “ in relazione alla posizione, ritenuta congrua e non affetta da vizi dal giudice amministrativo, dei funzionari promossi ”, nonostante, come correttamente evidenziato dall’appellante, nel verbale del 30 aprile 2015, ai fini dell’analisi della posizione della ricorrente, veniva evidenziata come necessaria, sotto un profilo metodologico, la considerazione in chiave comparativa, delle posizioni degli altri colleghi scrutinati, e, in maniera particolare, dei funzionari promossi.
10. Conclusivamente, il Collegio – che in questa materia dell’ottemperanza è fornito dei più ampi poteri di merito, potendo quindi entrare funditus nelle valutazioni, qui invero solo dichiarative, dell’amministrazione – condivide le censure reiterate dall’appellante, poiché l’amministrazione, lungi dal procedere a una doverosa “ rivisitazione della posizione valutativa ” della ricorrente in ottemperanza alle più volte citate sentenze, ha sostanzialmente reimposto il punteggio già assegnato.
11. Il ricorso è dunque fondato, non essendo stato correttamente ottemperato il giudicato cognitorio.
La posizione dell’appellante dovrà pertanto essere rivalutata nel termine di sessanta giorni, nel rispetto, oltre che di quelle rinvenienti dall’effetto conformativo del giudicato ottemperando, anche delle ulteriori indicazioni in questa sede fornite, restando inibita l’attribuzione di un punteggio uguale o minore di quello annullato.
In caso di persistente inottemperanza - nonché in caso di contestazioni dell’appellante rispetto ai contenuti dell’ulteriore attività ottemperativa, e altresì, ove occorra, ai fini del saldo delle spese di lite qui liquidate - nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma in carica alla data di pubblicazione della presente sentenza – con facoltà di delegare tale munus a un ex appartenente alla Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore in quiescenza da non oltre un anno alla predetta data – il quale si insedierà dopo il decorso del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta della parte privata al Prefetto.
Oneri e spese secondo soccombenza, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ordina l’ottemperanza nei sensi e termini di cui in motivazione, nominando ove occorra il Commissario ad acta secondo quanto ivi specificato.
Dispone che al Commissario o al delegato sia corrisposto – all’atto del suo insediamento – un acconto di € 4.000 (a valere anche come saldo, ove non sopravvengano difficoltà particolari e impreviste nello svolgimento del munus ), a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni del solo Ministero.
Spese del doppio grado a carico del Ministero dell’Interno, liquidate in € 6.000, oltre s.g. e accessori di legge, con rifusione dei c.u. versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
IA CA CH, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CA CH | NO de RA |
IL SEGRETARIO