Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02784/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2025, proposto da
Associazione Riccardo nel Cuore , con sede legale in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 386, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Scirè, quest’ultimo anche come procuratore di se stesso, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Comune di Villabate, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 417/2025, reso il 28.01.2025 dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento portante numero di R.G. 89/2025, reso provvisoriamente esecutivo, notificato in forma esecutiva a mezzo pec in data 28.01.2025 e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 60/2025 del 31.03.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AR ON e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Piazza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé gravame ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale, i ricorrenti, agendo congiuntamente, hanno domandato in forza del titolo, di cui all’epigrafe a ) d’ingiungere entro un termine fissato all’uopo all’Amministrazione intimata di pagare tanto la somma di € 23.853,56 a favore dell’associazione ricorrente, oltre la tassa di registrazione e gli ulteriori interessi moratori maturandi; quanto l’ulteriore somma di € 1.220,87 a favore dell’avvocato Scirè; b ) di nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’eventualità d’inerzia dell’Amministrazione; c ) di condannare quest’ultima al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla definitiva esecutorietà del titolo, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.”;
Considerato che, in ragione della regola della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario e liquidate, data la non particolare complessità delle questioni trattate, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
AR ON, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ON | ER TI |
IL SEGRETARIO