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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Michele Videtta Presidente
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
dr. Alessia D'Alessandro Consigliere
ha pronunziato, all'udienza del 25 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione iscritto al n. 14 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Marina Savastano, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Potenza, alla via Pretoria n. 263; Pt_1
APPELLANTE/RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Santochirico, con il quale elettivamente domiciliata in Matera, al Vico XX Settembre n°6, presso il suo studio;
APPELLATA/RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: rivalutazione contributiva per esposizione a fibre di amianto – appello in riassunzione avverso la sentenza n. 323/2018, depositata il 20/06/2018, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dr. Antonio
Marzario.
CONCLUSIONI Per l'appellata, ricorrente in riassunzione : “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare il CP_1 ricorso in appello introduttivo con conferma della sentenza n. 323/2018 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello originario, del giudizio di legittimità e della fase di riassunzione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellante, resistente in riassunzione in persona del legale rappresentante p.t.: “ Voglia il Pt_1
Giudice adito:- in rito dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione;
- in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio di primo grado: . in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 323/2018, pubblicata il 20/06/2018, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, dott. A. Marzario, ha accolto il ricorso proposto da per il riconoscimento nei confronti dell' CP_1 Pt_1 dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 alla rivalutazione contributiva, per esposizione alle fibre di amianto, per il periodo dal 1965 al 1999, per avere ella lavorato presso lo stabilimento di CP_2
Pisticci Scalo, in condizioni di esposizione alle polveri suddette.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 insistendo in ordine alla prescrizione del diritto e per l'infondatezza della pretesa per carenza della prova dell'esposizione ultradecennale della richiedente.
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 124/2019, del 23/05/2019, ha accolto il gravame, rigettando la domanda azionata dalla ricorrente in primo grado. La Corte territoriale ha ritenuto che, tenuto conto della data di pensionamento della predetta, risalente al gennaio 2001, è quest'ultima che integra, “necessariamente”, il momento ultimo per il perfezionamento dei requisiti costitutivi del beneficio ed anche per la decorrenza del termine di prescrizione, aggiungendo che, pertanto, la domanda dell' Pt_1 fosse stata inoltrata quando il termine decennale di prescrizione era oramai decorso.
Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione ottenendo una CP_1 pronuncia di accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto che veniva affermato dagli ermellini era il seguente: “il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni, conoscenza che può ben maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità”.
A fronte di ciò, il processo veniva riassunto da dinanzi alla Corte di Appello di Potenza, in CP_1 diversa composizione, concludendo come da richieste in epigrafe riportate.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione alla data del 25.11.2025.
Si costituiva nel giudizio di riassunzione l' in persona del legale rappresentante p.t., riportandosi alle Pt_1 conclusioni in epigrafe indicate. All'udienza predetta, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti costituite, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia la tempestività del ricorso in riassunzione iscritto in data 13 febbraio
2025, in quanto avvenuto nel rispetto dei tre mesi previsti dall'art. 392 c.p.c. dalla data di pubblicazione del provvedimento della Corte di Cassazione, avvenuto in data 16 dicembre 2024.
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Sul tema della prescrizione del diritto al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto si sono formati diversi orientamenti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha cassato le sentenze di questo Collegio che ancoravano il dies a quo della prescrizione alla data del pensionamento, affermando, nella parte motiva, essere i ricorsi dei lavoratori
“meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. N.
18254/2019) ma già Cass. N. 29635/2018 e Cass. N. 2856/2017) secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione decennale il cui termine decorre “dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni”.
Ancora, da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito il suo orientamento, cassando con rinvio la sentenza di questa Corte territoriale n. 9/2021 del 11/5/2021, con la seguente affermazione di principio :”[omissis]
Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando- può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. N. 4283 del 2020 in motivazione). La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l'attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione [omissis], così Cass. Sez. L., sent. N. 36561 del 14/12/2022).
Nelle varie sentenze pronunciate da questo Collegio e annullate con rinvio dalla Suprema Corte, era stato evidenziato che “il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza dell'esposizione all'amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, rivolta all' per far valere il suo autonomo diritto, non, dunque, per rivendicare una componente Pt_1 essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato, bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Da ultimo, va all'uopo richiamata l'ordinanza n. 32800/2024, depositata in data 16/12/2024, che ha annullato la sentenza di secondo grado inerente a tale giudizio per i medesimi motivi ed il cui principio di diritto deve essere applicato al caso di specie.
Orbene, se di autonomo diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto si tratta, lo stesso
è soggetto al termine di prescrizione decennale.
Si pone quindi il problema di individuare il dies a quo della decorrenza di tale termine. L'art. 2935 c.c. dispone “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Com'è noto, la disposizione deve essere intesa come riferita alla “possibilità legale” di far valere il diritto, a nulla rilevando eventuali ragioni di impossibilità di fatto, tra cui deve certamente annoverarsi l'ignoranza degli elementi costitutivi del diritto.
Diversamente ragionando si finirebbe per attribuire rilevanza dirimente all'attitudine, più o meno consapevole, più o meno attenta alla cura dei propri interessi, del singolo lavoratore, svilendo la funzione di un istituto essenziale alla certezza dei rapporti giuridici.
Nell'ipotesi di riconoscimento della malattia professionale il dies a quo va individuato nel momento in cui le emergenze fattuali diano certezza dello stato morboso o della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, attribuendo pur sempre valore fondante alla manifestazione oggettiva del danno, conoscibile attraverso l'ordinaria diligenza 8così, ad esempio, anche nel caso di indennizzo del danno da emotrasfusioni ex L. n. 210 del 1992).
Un tale ragionamento non può essere applicato nel caso di specie, ove certamente non si controverte del diritto al risarcimento di un danno, ma di una prestazione previdenziale.
Si tratta, infatti, di una situazione giuridica soggettiva attiva che può essere latamente intesa come un diritto di credito (nel senso che nell'ambito del rapporto obbligatorio con l'ente previdenziale il lavoratore vanterebbe un credito consistente nella rivalutazione della contribuzione) riconosciuto dalla legge anche ai lavoratori ancora in attività. Non vi è, in altre parole, nessun “danno” di cui occorra essere consci, perché non si tratta, con la presentazione in esame, di riconoscere un risarcimento.
La possibilità legale di domandare la rivalutazione deve essere riconosciuta sin dall'adozione della disciplina legislativa per i lavoratori ancora in attività all'epoca. Ovviamente, ciò non può significare che il lavoratore sia tenuto a domandare l'accesso al beneficio entro il termine di prescrizione calcolato a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, poiché il diritto alla rivalutazione dei contributi matura di giorno in giorno, cumulandosi progressivamente in relazione al periodo di tempo in cui il lavoratore sia effettivamente esposto all'amianto, sino alla cessazione dell'esposizione.
Allo stesso tempo, non può essere il lavoratore obbligato a domandare il beneficio in epoca anteriore alla cessazione dell'esposizione: ciò perché sino all'ultimo giorno di attività lavorativa potrà far valere un vantaggio incrementale, rappresentando il numero di settimane contributive il coefficiente della moltiplicazione prevista dalla legge.
Il termine ultimo della maturazione del diritto è quello della cessazione dell'esposizione: da allora nessuna altra giornata potrà essere sommata al periodo oggetto di rivalutazione contributiva e pertanto da allora si può ritenere determinata la situazione giuridica soggettiva di vantaggio che dovrà essere esercitata entro il termine prescrizionale e tutto ciò chiaramente assume rilevanza salvo che il ricorrente deduca e provi che la sua consapevolezza di essere stato esposto all'amianto sia avvenuta successivamente al pensionamento.
Nei vari casi esaminati da questo Collegio il pensionamento era avvenuto ben oltre il decennio precedente alla presentazione della domanda all' sempre o quasi la domanda all'INAIL aveva preceduto di pochi Pt_1 mesi quella all' e, circostanza questa assolutamente dirimente, nulla aveva dedotto il ricorrente nel suo Pt_1 atto introduttivo sul momento in cui era intervenuta, successivamente al pensionamento, non sempre questo coincidente con l'effettiva cessazione della sua esposizione all'amianto, di fatto ancora più risalente nel tempo, la sua consapevolezza di essere stato esposto all'amianto.
Tutto ciò, non solo nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma anche alla prima udienza utile, dopo il deposito tempestivo della memoria difensiva da parte dell'istituto che eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale, ancorando il dies a quo del termine prescrizionale al pensionamento. E' ben consapevole il Collegio che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, ma sempre sulla base di prove ritualmente acquisite al processo, prove, come detto, neanche allegate, salvo la generica affermazione di avere avuto notizia di altri lavoratori a cui, per effetto di sentenze di primo grado, le prime risalenti agli anni immediatamente successivi al 2005, era stato riconosciuto lo stesso beneficio, come da allegati precedenti giurisprudenziali o consulenze ambientali espletate nei medesimi luoghi di lavoro.
A fronte del descritto impianto motivazionale, non potendosi aggiungere altro a quanto già illustrato e cassato dalla Suprema Corte, ritenendo, quindi, di non poter effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale decennale (la lavoratrice, come detto, non ha allegato una diversa data di acquisizione della consapevolezza, eventualmente antecedente rispetto a quella desumibile dalla presentazione della domanda amministrativa), l'appello va respinto.
Infatti, la ricorrente ha presentato domanda amministrativa all' in data 17/02/2017. Al fine del dies a Pt_1 quo utile per il decorso della prescrizione, tale data è determinante come giorno da cui la prescrizione comincia a decorrere.
La successiva domanda giudiziale è stata proposta in data 11/10/2017, dunque, nel rispetto del termine decennale previsto per tale diritto.
Anche nel merito, la domanda dell' non può essere accolta. Pt_1
Infatti, il ricorrente ha effettivamente provato, tramite il curriculum vitae depositato in primo grado di giudizio, di aver lavorato alle dipendenze della nello stabilimento di Pisticci, nel periodo dal CP_3 giugno 1965 al luglio 1999.
Al riguardo, risulta provata l'esposizione della alle fibre di amianto, essendo stata accertata la CP_1 presenza delle stesse nei luoghi dove la predetta ha svolto la propria attività lavorativa ed anche l'esposizione di altri lavoratori, con posizioni similari alla ricorrente, alle medesime.
In effetti, dalla lettura della CTU, a firma del dott. Carta, depositata nel corso del procedimento di primo grado e relativa ad altro giudizio relativo ai medesimi luoghi dove la ricorrente ha svolto attività lavorativa,
è stata certificata l'esposizione a tali di fibre dei lavoratori prestanti le medesime attività lavorative, con rischio di contrazione di patologie al di sopra della soglia di rischio consentita.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., connesse alla complessità della vicenda in esame e al contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di merito, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
14 del ruolo generale dell'anno 2025, all'esito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, promosso da in persona del legale rappresentante p.t. (appellante - resistente in riassunzione) nei confronti di Pt_1
(appellata - ricorrente in riassunzione), avverso la sentenza n. 323/2018, pubblicata il CP_1
20/06/2018, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento del doppio contributo unificato.
Potenza, 25 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Michele Videtta
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Michele Videtta Presidente
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
dr. Alessia D'Alessandro Consigliere
ha pronunziato, all'udienza del 25 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione iscritto al n. 14 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Marina Savastano, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Potenza, alla via Pretoria n. 263; Pt_1
APPELLANTE/RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Santochirico, con il quale elettivamente domiciliata in Matera, al Vico XX Settembre n°6, presso il suo studio;
APPELLATA/RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: rivalutazione contributiva per esposizione a fibre di amianto – appello in riassunzione avverso la sentenza n. 323/2018, depositata il 20/06/2018, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, dr. Antonio
Marzario.
CONCLUSIONI Per l'appellata, ricorrente in riassunzione : “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare il CP_1 ricorso in appello introduttivo con conferma della sentenza n. 323/2018 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello originario, del giudizio di legittimità e della fase di riassunzione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellante, resistente in riassunzione in persona del legale rappresentante p.t.: “ Voglia il Pt_1
Giudice adito:- in rito dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione;
- in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande introduttive del giudizio di primo grado: . in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 323/2018, pubblicata il 20/06/2018, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, dott. A. Marzario, ha accolto il ricorso proposto da per il riconoscimento nei confronti dell' CP_1 Pt_1 dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 alla rivalutazione contributiva, per esposizione alle fibre di amianto, per il periodo dal 1965 al 1999, per avere ella lavorato presso lo stabilimento di CP_2
Pisticci Scalo, in condizioni di esposizione alle polveri suddette.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 insistendo in ordine alla prescrizione del diritto e per l'infondatezza della pretesa per carenza della prova dell'esposizione ultradecennale della richiedente.
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 124/2019, del 23/05/2019, ha accolto il gravame, rigettando la domanda azionata dalla ricorrente in primo grado. La Corte territoriale ha ritenuto che, tenuto conto della data di pensionamento della predetta, risalente al gennaio 2001, è quest'ultima che integra, “necessariamente”, il momento ultimo per il perfezionamento dei requisiti costitutivi del beneficio ed anche per la decorrenza del termine di prescrizione, aggiungendo che, pertanto, la domanda dell' Pt_1 fosse stata inoltrata quando il termine decennale di prescrizione era oramai decorso.
Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione ottenendo una CP_1 pronuncia di accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla
Corte di Appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto che veniva affermato dagli ermellini era il seguente: “il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni, conoscenza che può ben maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità”.
A fronte di ciò, il processo veniva riassunto da dinanzi alla Corte di Appello di Potenza, in CP_1 diversa composizione, concludendo come da richieste in epigrafe riportate.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione alla data del 25.11.2025.
Si costituiva nel giudizio di riassunzione l' in persona del legale rappresentante p.t., riportandosi alle Pt_1 conclusioni in epigrafe indicate. All'udienza predetta, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti costituite, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia la tempestività del ricorso in riassunzione iscritto in data 13 febbraio
2025, in quanto avvenuto nel rispetto dei tre mesi previsti dall'art. 392 c.p.c. dalla data di pubblicazione del provvedimento della Corte di Cassazione, avvenuto in data 16 dicembre 2024.
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Sul tema della prescrizione del diritto al riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto si sono formati diversi orientamenti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha cassato le sentenze di questo Collegio che ancoravano il dies a quo della prescrizione alla data del pensionamento, affermando, nella parte motiva, essere i ricorsi dei lavoratori
“meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. N.
18254/2019) ma già Cass. N. 29635/2018 e Cass. N. 2856/2017) secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione decennale il cui termine decorre “dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni”.
Ancora, da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito il suo orientamento, cassando con rinvio la sentenza di questa Corte territoriale n. 9/2021 del 11/5/2021, con la seguente affermazione di principio :”[omissis]
Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando- può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. N. 4283 del 2020 in motivazione). La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l'attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione [omissis], così Cass. Sez. L., sent. N. 36561 del 14/12/2022).
Nelle varie sentenze pronunciate da questo Collegio e annullate con rinvio dalla Suprema Corte, era stato evidenziato che “il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza dell'esposizione all'amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, rivolta all' per far valere il suo autonomo diritto, non, dunque, per rivendicare una componente Pt_1 essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato, bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Da ultimo, va all'uopo richiamata l'ordinanza n. 32800/2024, depositata in data 16/12/2024, che ha annullato la sentenza di secondo grado inerente a tale giudizio per i medesimi motivi ed il cui principio di diritto deve essere applicato al caso di specie.
Orbene, se di autonomo diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto si tratta, lo stesso
è soggetto al termine di prescrizione decennale.
Si pone quindi il problema di individuare il dies a quo della decorrenza di tale termine. L'art. 2935 c.c. dispone “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Com'è noto, la disposizione deve essere intesa come riferita alla “possibilità legale” di far valere il diritto, a nulla rilevando eventuali ragioni di impossibilità di fatto, tra cui deve certamente annoverarsi l'ignoranza degli elementi costitutivi del diritto.
Diversamente ragionando si finirebbe per attribuire rilevanza dirimente all'attitudine, più o meno consapevole, più o meno attenta alla cura dei propri interessi, del singolo lavoratore, svilendo la funzione di un istituto essenziale alla certezza dei rapporti giuridici.
Nell'ipotesi di riconoscimento della malattia professionale il dies a quo va individuato nel momento in cui le emergenze fattuali diano certezza dello stato morboso o della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, attribuendo pur sempre valore fondante alla manifestazione oggettiva del danno, conoscibile attraverso l'ordinaria diligenza 8così, ad esempio, anche nel caso di indennizzo del danno da emotrasfusioni ex L. n. 210 del 1992).
Un tale ragionamento non può essere applicato nel caso di specie, ove certamente non si controverte del diritto al risarcimento di un danno, ma di una prestazione previdenziale.
Si tratta, infatti, di una situazione giuridica soggettiva attiva che può essere latamente intesa come un diritto di credito (nel senso che nell'ambito del rapporto obbligatorio con l'ente previdenziale il lavoratore vanterebbe un credito consistente nella rivalutazione della contribuzione) riconosciuto dalla legge anche ai lavoratori ancora in attività. Non vi è, in altre parole, nessun “danno” di cui occorra essere consci, perché non si tratta, con la presentazione in esame, di riconoscere un risarcimento.
La possibilità legale di domandare la rivalutazione deve essere riconosciuta sin dall'adozione della disciplina legislativa per i lavoratori ancora in attività all'epoca. Ovviamente, ciò non può significare che il lavoratore sia tenuto a domandare l'accesso al beneficio entro il termine di prescrizione calcolato a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, poiché il diritto alla rivalutazione dei contributi matura di giorno in giorno, cumulandosi progressivamente in relazione al periodo di tempo in cui il lavoratore sia effettivamente esposto all'amianto, sino alla cessazione dell'esposizione.
Allo stesso tempo, non può essere il lavoratore obbligato a domandare il beneficio in epoca anteriore alla cessazione dell'esposizione: ciò perché sino all'ultimo giorno di attività lavorativa potrà far valere un vantaggio incrementale, rappresentando il numero di settimane contributive il coefficiente della moltiplicazione prevista dalla legge.
Il termine ultimo della maturazione del diritto è quello della cessazione dell'esposizione: da allora nessuna altra giornata potrà essere sommata al periodo oggetto di rivalutazione contributiva e pertanto da allora si può ritenere determinata la situazione giuridica soggettiva di vantaggio che dovrà essere esercitata entro il termine prescrizionale e tutto ciò chiaramente assume rilevanza salvo che il ricorrente deduca e provi che la sua consapevolezza di essere stato esposto all'amianto sia avvenuta successivamente al pensionamento.
Nei vari casi esaminati da questo Collegio il pensionamento era avvenuto ben oltre il decennio precedente alla presentazione della domanda all' sempre o quasi la domanda all'INAIL aveva preceduto di pochi Pt_1 mesi quella all' e, circostanza questa assolutamente dirimente, nulla aveva dedotto il ricorrente nel suo Pt_1 atto introduttivo sul momento in cui era intervenuta, successivamente al pensionamento, non sempre questo coincidente con l'effettiva cessazione della sua esposizione all'amianto, di fatto ancora più risalente nel tempo, la sua consapevolezza di essere stato esposto all'amianto.
Tutto ciò, non solo nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma anche alla prima udienza utile, dopo il deposito tempestivo della memoria difensiva da parte dell'istituto che eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale, ancorando il dies a quo del termine prescrizionale al pensionamento. E' ben consapevole il Collegio che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, ma sempre sulla base di prove ritualmente acquisite al processo, prove, come detto, neanche allegate, salvo la generica affermazione di avere avuto notizia di altri lavoratori a cui, per effetto di sentenze di primo grado, le prime risalenti agli anni immediatamente successivi al 2005, era stato riconosciuto lo stesso beneficio, come da allegati precedenti giurisprudenziali o consulenze ambientali espletate nei medesimi luoghi di lavoro.
A fronte del descritto impianto motivazionale, non potendosi aggiungere altro a quanto già illustrato e cassato dalla Suprema Corte, ritenendo, quindi, di non poter effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale decennale (la lavoratrice, come detto, non ha allegato una diversa data di acquisizione della consapevolezza, eventualmente antecedente rispetto a quella desumibile dalla presentazione della domanda amministrativa), l'appello va respinto.
Infatti, la ricorrente ha presentato domanda amministrativa all' in data 17/02/2017. Al fine del dies a Pt_1 quo utile per il decorso della prescrizione, tale data è determinante come giorno da cui la prescrizione comincia a decorrere.
La successiva domanda giudiziale è stata proposta in data 11/10/2017, dunque, nel rispetto del termine decennale previsto per tale diritto.
Anche nel merito, la domanda dell' non può essere accolta. Pt_1
Infatti, il ricorrente ha effettivamente provato, tramite il curriculum vitae depositato in primo grado di giudizio, di aver lavorato alle dipendenze della nello stabilimento di Pisticci, nel periodo dal CP_3 giugno 1965 al luglio 1999.
Al riguardo, risulta provata l'esposizione della alle fibre di amianto, essendo stata accertata la CP_1 presenza delle stesse nei luoghi dove la predetta ha svolto la propria attività lavorativa ed anche l'esposizione di altri lavoratori, con posizioni similari alla ricorrente, alle medesime.
In effetti, dalla lettura della CTU, a firma del dott. Carta, depositata nel corso del procedimento di primo grado e relativa ad altro giudizio relativo ai medesimi luoghi dove la ricorrente ha svolto attività lavorativa,
è stata certificata l'esposizione a tali di fibre dei lavoratori prestanti le medesime attività lavorative, con rischio di contrazione di patologie al di sopra della soglia di rischio consentita.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., connesse alla complessità della vicenda in esame e al contrasto giurisprudenziale esistente nella giurisprudenza di merito, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
14 del ruolo generale dell'anno 2025, all'esito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, promosso da in persona del legale rappresentante p.t. (appellante - resistente in riassunzione) nei confronti di Pt_1
(appellata - ricorrente in riassunzione), avverso la sentenza n. 323/2018, pubblicata il CP_1
20/06/2018, del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento del doppio contributo unificato.
Potenza, 25 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Michele Videtta