Ordinanza cautelare 28 ottobre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03751/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2025, proposto da Cooperativa Sociale Co.Ser. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Adrano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Associazione Ialite Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 53 del 15/9/2025 Reg. Gen. n. 1727/RG del 17/09/2025 con cui si è aggiudicata all'Associazione "Ialite" ONLUS con sede legale in Maniace (CT), Viale S. Andrea n. 56, P.Iva n.0433900871, rappresentata dalla Signora Ciancio Todaro Orietta, Presidente e Legale Rappresentante “il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni disabili - Anno scolastico 2025 - 2026, (…)” (CIG B7E811230C) e della relativa comunicazione della pubblicazione nella piattaforma telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 1, c) del D.lgs. 36/2023 (doc. 15);
- del verbale della seduta riservata del 12 settembre 2025 per procedere all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e degli allegati documenti attribuendo i punteggi a ciascun concorrente riportati nella scheda allegata al verbale (doc. 10);
- della Scheda di valutazione dell'offerta tecnica della Associazione “Ialite” TS (doc. 10);
- del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 13 settembre 2025 contenete la graduatoria finale (doc. 6);
- della nota prot. n. 0037792 del 25 settembre 2025 con cui l'amministrazione comunica che la richiesta presentata dalla Cooperativa Co.Ser. di annullamento in autotutela della aggiudicazione a favore della Associazione Ialite viene rigettata stante che la Stazione appaltante “non rileva presupposti per l'annullamento della determinazione n. 1727/RG del 17/09/2025 che pertanto si conferma” (doc. 16);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con diritto al subentro;
e per l'accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento di uno o più dei motivi proposti, alla aggiudicazione della gara;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni:
in primis in forma specifica, mediante annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati, e solo in subordine per equivalente monetario nell'ipotesi in cui non sia possibile il risarcimento in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adrano e dell’Associazione Ialite Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. UE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 7 ottobre 2025, la ricorrente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro nel rapporto e il risarcimento del danno, ha impugnato:
- la determinazione n. 53 in data 15 settembre 2025 con cui è stata aggiudicata in favore della controinteressata il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione per l’anno scolastico 2025-2026;
- il verbale della seduta riservata in data 12 settembre 2025 con i punteggi tecnici e la scheda di valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata;
- il verbale n. 3 della seduta pubblica in data 13 settembre 2025, recante la graduatoria finale; d) la nota n. 0037792 del 25 settembre 2025 con cui è stata rigettata l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente.
Nel ricorso per quanto di interesse si rappresenta in punto di fatto quanto segue.
In data 7 agosto 2025, il Comune di Adrano bandiva una procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione per alunni disabili, con base d’asta di € 705.285,00 (CIG B7E811230C); presentavano domanda sette operatori economici, tra cui l’Associazione Ialite TS, odierna controinteressata, e la Cooperativa Sociale Co.Ser., odierna ricorrente.
La Commissione di Gara, nella prima seduta del 10 settembre 2025, apriva le buste tecniche e procedeva alla verifica della documentazione ai sensi dell’art. 15 del disciplinare di gara; in seduta riservata esaminava le offerte tecniche e attribuiva i punteggi secondo i criteri previsti dal disciplinare. In data 12 settembre 2025, in seduta pubblica, si aprivano le offerte economiche e si formava la graduatoria finale, che vedeva l’Associazione Ialite TS prima con 94,09 punti e la Cooperativa Sociale Co.Ser. seconda con 93,43 punti; conseguentemente l’appalto veniva aggiudicato alla prima. Veniva rappresentato che il disciplinare prevedeva la valutazione tecnica con un punteggio massimo di 70 punti, suddiviso in 30 punti tabellari fissi e 40 punti discrezionali, e 30 punti per l’offerta economica. Tra i punteggi tabellari fissi vi era il “Rating di Legalità” rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, da attribuirsi in base alla certificazione posseduta, da 1 a 5 punti. La Cooperativa Sociale Co.Ser. risultava iscritta nell’elenco ex art. 8 del regolamento attuativo in materia di rating di legalità e possedeva certificazione con una stella; viceversa, l’Associazione Ialite TS non risultava iscritta e dichiarava un rating con due stelle. Tuttavia, in sede di valutazione tecnica, alla ricorrente venivano attribuiti 2 punti, mentre alla controinteressata venivano attribuiti 3 punti, benché priva di certificazione.
Veniva evidenziato che la controinteressata non presente nell’elenco dell’Autorità, aveva dichiarato due stelle, ottenendo 3 punti mediante avvalimento dalla società San RN, in virtù di un contratto recante un corrispettivo pari allo 0,1% del valore dell’appalto (€ 705,00).
Veniva dedotto che la stazione appaltante attribuiva alla controinteressata il punteggio sul rating di legalità mediante avvalimento in assenza di una previsione che consentisse tale attribuzione;
In conclusione, deduceva che l’aggiudicazione fosse illegittima in quanto non si sarebbe dovuto attribuire alcun punto alla controinteressata per il criterio “Rating di Legalità” ; pertanto, nella graduatoria corretta, la Cooperativa Sociale Co.Ser. avrebbe dovuto risultare prima con 93,43 punti quale legittima aggiudicataria.
Con il primo motivo di ricorso (rubricato «violazione dell’art. 17 del disciplinare. esclusione dell’avvalimento per comprovare il rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato» ), la ricorrente deduce che, dalla lettura coordinata della dichiarazione dei punteggi tecnici tabellari e dell’art. 17 del disciplinare di gara, emerge l’inapplicabilità dell’istituto dell’avvalimento ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al rating di legalità, essendo tale punteggio previsto come automaticamente attribuibile sulla base della mera dichiarazione del concorrente corredata dalla documentazione rilasciata dall’Autorità competente. La ricorrente richiama, altresì, l’art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 62 del 2012, nonché il Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, al fine di evidenziare che il rating di legalità può essere richiesto esclusivamente dall’impresa legittimata in proprio, secondo un procedimento personale e non surrogabile, con la conseguenza che la controinteressata non avrebbe potuto comprovare il relativo requisito né conseguire il punteggio mediante ricorso all’avvalimento.
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato «nullità del contratto di avvalimento. violazione dell’art. 104 d.lgs. n. 36/2023. violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.» ), la ricorrente deduce che, anche a voler ritenere astrattamente ammissibile l’avvalimento ai fini del conseguimento del punteggio relativo al rating di legalità, il contratto di avvalimento stipulato dalla controinteressata risulterebbe comunque nullo per genericità e indeterminatezza dell’oggetto, in violazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni civilistiche richiamate. In particolare, veniva rappresentato che l’accordo si limiterebbe a prevedere un generico impegno dell’impresa ausiliaria alla “trasmissione di buone pratiche” , nonché allo svolgimento di attività di formazione e consulenza, senza alcuna puntuale individuazione delle risorse materiali, delle dotazioni tecniche, delle strutture organizzative e delle risorse umane concretamente messe a disposizione, né dell’ambito e delle modalità del prestito. Tale carenza di specificità, secondo la prospettazione della ricorrente, priverebbe il contratto dei requisiti essenziali di determinatezza e concretezza richiesti dalla normativa vigente, risolvendosi in un avvalimento meramente formale e cartolare; anche la modestia del corrispettivo pattuito, pari a euro 705,00, secondo la ricorrente, costituirebbe ulteriore indice sintomatico della natura meramente nominale dell’accordo, incapace di assicurare un effettivo trasferimento di capacità e requisiti dall’impresa ausiliaria all’impresa ausiliata.
Si costitutiva in giudizio con atto di mera forma depositato in data 13 ottobre 2025, la contro-interessata Associazione Ialite ONLUS.
Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, si costituiva in giudizio il Comune di Adrano che rilevava quanto segue.
L’Amministrazione locale osservava che l’art. 7 del disciplinare di gara, rubricato “Avvalimento” , riproduceva il contenuto dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e consentiva al concorrente di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari sia ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione sia per il miglioramento dell’offerta, vietando l’avvalimento esclusivamente per i requisiti di ordine generale e per l’iscrizione alla Camera di Commercio. Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, il rating di legalità non rientrava tra i requisiti di ordine generale, ma costituiva un elemento premiale afferente all’offerta tecnica.
Veniva evidenziato che l’art. 17.1 del disciplinare prevedeva l’attribuzione di punteggi predeterminati per il rating di legalità a fronte della presentazione di idonea documentazione e non richiedeva espressamente il possesso diretto della certificazione in capo al concorrente. L’Amministrazione rilevava altresì che l’art. 17.2 del disciplinare non introduceva alcun divieto, neppure implicito, di ricorso all’avvalimento e che una diversa interpretazione avrebbe determinato una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio del favor partecipationis , come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5345 del 2025, che aveva affermato come il nuovo Codice dei contratti pubblici avesse liberalizzato l’avvalimento premiale, estendendone l’operatività salvo i casi espressamente esclusi.
Secondo la difesa dell’Amministrazione, il richiamo all’art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012 e alla delibera AGCM n. 28361 del 2020 dimostrava che il rating di legalità era connesso al possesso di determinati requisiti dimensionali e di un fatturato minimo, con una conseguente preclusione di fatto per le imprese di nuova costituzione o di ridotte dimensioni. Pertanto, in assenza di avvalimento, tali operatori sarebbero stati penalizzati nell’attribuzione dei punteggi premiali.
L’Amministrazione comunale rilevava inoltre che non poteva condividersi la tesi della nullità del contratto di avvalimento, poiché esso non si risolveva in un mero prestito cartolare ma individuava in modo puntuale il contributo esecutivo dell’impresa ausiliaria. Quest’ultima si impegnava infatti a trasmettere all’ausiliata le buone pratiche organizzative che avevano consentito il rilascio della certificazione AGCM mediante attività di assistenza diretta, consulenza strategica, formazione, predisposizione di linee guida, condivisione di documentazione, svolgimento di incontri periodici e verifiche congiunte, tutte finalizzate all’implementazione di modelli organizzativi, politiche di trasparenza, procedure di compliance e sistemi di gestione aziendale conformi ai requisiti del rating di legalità.
Veniva infine evidenziato che tali obblighi delineavano in modo determinato strumenti, modalità e obiettivi del trasferimento del know how e assicuravano un’effettiva messa a disposizione di risorse immateriali per l’intera durata dell’appalto, in coerenza con il modello di avvalimento premiale previsto dall’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e dalla giurisprudenza. L’Amministrazione comunale richiamava, a sostegno del proprio assunto difensivo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5345 del 2025, che aveva censurato esclusivamente i contratti di avvalimento fondati su mere formule di stile prive di contenuto concreto, rilevando altresì che il corrispettivo pattuito doveva considerarsi quale fisiologico compenso per la prestazione resa dall’ausiliaria e indice dell’effettività dell’impegno assunto.
Con memoria depositata in data 21 ottobre 2025, la controinteressata IT rilevava quanto segue.
Secondo la difesa della controinteressata, l’allegato 5 al disciplinare di gara, relativo alla “dichiarazione dei punteggi tecnici tabellari” , nel richiedere di allegare l’attestazione ovvero la domanda di rilascio del rating di legalità, disciplinava esclusivamente le modalità di prova del requisito e non imponeva il possesso diretto del rating in capo al concorrente, né introduceva un divieto espresso di ricorso all’avvalimento. La controinteressata osservava altresì che l’art. 7 del disciplinare, nel riprodurre il contenuto dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, vietava l’avvalimento unicamente per i requisiti di ordine generale e per l’iscrizione alla Camera di Commercio e che il rating di legalità costituiva un elemento premiale afferente all’offerta tecnica.
Per la controinteressata, la stazione appaltante non avrebbe potuto introdurre in via interpretativa ulteriori cause di esclusione o limitazioni all’avvalimento, in violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis . A sostegno di tale assunto, la controinteressata richiamava la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare le sentenze n. 5345 del 2025 e n. 7105 del 2025, che riconoscono all’avvalimento premiale una autonoma funzione pro-concorrenziale e affermano che i limiti previsti dall’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 hanno carattere eccezionale e sono pertanto suscettibili di interpretazione restrittiva.
Per la controinteressata, inoltre, l’art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012 e la delibera AGCM n. 28361 del 2020 collegavano il rilascio del rating di legalità al possesso di requisiti dimensionali e di fatturato che molte piccole imprese non potevano soddisfare, sicché un divieto di avvalimento avrebbe avuto carattere discriminatorio nei confronti di tali operatori economici.
La controinteressata evidenziava altresì che il contratto di avvalimento stipulato risultava conforme all’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto l’impresa ausiliaria si era obbligata a fornire un concreto contributo esecutivo mediante il trasferimento delle buone pratiche aziendali consistenti in modelli organizzativi, politiche di trasparenza, procedure interne e standard etici che avevano consentito il rilascio del rating di legalità. Secondo la prospettazione difensiva, il contratto specificava strumenti e modalità di tale messa a disposizione, prevedendo attività di assistenza diretta, consulenza strategica, sessioni di formazione del personale di IT, predisposizione di linee guida documentali, supporto operativo continuativo e verifiche periodiche congiunte.
Veniva rilevato, infine, che il contratto richiamava espressamente la responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria e dell’impresa ausiliata nei confronti della stazione appaltante e individuava in modo puntuale le risorse immateriali messe a disposizione, quali il know how, le strutture organizzative e i sistemi di compliance. La controinteressata osservava che il rating di legalità attestava standard etico-organizzativi e che, pertanto, l’oggetto dell’avvalimento doveva essere individuato nel trasferimento di prassi e procedure interne. Quanto al corrispettivo pattuito, la difesa evidenziava che l’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 qualifica il contratto di avvalimento come normalmente oneroso, ammettendo espressamente la gratuità quando l’operazione risponda anche a un interesse dell’ausiliaria, sicché la causa del contratto avrebbe potuto consistere anche in un interesse non immediatamente economico dell’impresa ausiliaria.
Con memoria depositata in data 28 novembre 2025, la parte ricorrente precisava ulteriormente le proprie difese nei termini che seguono.
L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, imponeva che il contratto di avvalimento non potesse risolversi in generiche “lezioni di legalità” , ma richiedeva la concreta e puntuale messa a disposizione del compendio aziendale che aveva consentito all’impresa ausiliaria di conseguire la certificazione, comprensivo di uffici, strutture organizzative, personale e risorse specificamente individuate. Parte ricorrente richiamava, a tal fine, la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione II, n. 588 del 2023.
Secondo la difesa della ricorrente, risultava necessaria una rigorosa specificazione dell’oggetto del contratto di avvalimento e del compendio aziendale effettivamente messo a disposizione, al fine di evitare forme abusive di avvalimento meramente formale. A sostegno di tale assunto venivano richiamate le pronunce del T.A.R. Umbria, Sezione I, n. 667 del 2025, del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5345 del 2025, e del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7105 del 2025.
Parte ricorrente osservava, inoltre, che il contratto di avvalimento oggetto di causa si limitava ad evocare il trasferimento di “ buone pratiche ” mediante attività di formazione, predisposizione di linee guida, incontri periodici e un non meglio specificato supporto operativo, senza tuttavia indicare l’organizzazione aziendale dell’impresa ausiliaria né individuare uffici, personale, procedure strutturate o altri fattori della produzione concretamente messi a disposizione dell’impresa ausiliata. Secondo la difesa attorea, tale accordo si sarebbe pertanto risolto in un mero impegno di formazione e di educazione alla legalità, privo di effettiva concretezza sul piano delle risorse aziendali, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Con memoria depositata in data 2 dicembre 2025, il Comune di Adrano, nel ribadire le proprie difese, esponeva quanto segue.
L’oggetto del contratto di avvalimento non poteva consistere nella messa a disposizione di mezzi materiali, ma poteva avere ad oggetto la sola trasmissione del know how, inteso come insieme delle buone pratiche aziendali che avevano consentito all’impresa ausiliaria il rilascio della certificazione.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, la valutazione della determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento doveva essere rapportata alla tipologia del requisito prestato, atteso che, per i requisiti di natura materiale, sarebbe occorsa la puntuale indicazione dei beni e del personale messi a disposizione, mentre, per i requisiti soggettivi di carattere premiale, sarebbe stato sufficiente che il contratto individuasse in modo chiaro il trasferimento del know how e delle procedure aziendali, con l’indicazione delle modalità attraverso cui tale trasferimento si sarebbe realizzato.
Veniva evidenziato che, nel caso di specie, le clausole contrattuali descrivevano in modo specifico il contributo dell’impresa ausiliaria e la messa a disposizione delle risorse immateriali richieste dall’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023.
Per l’Amministrazione, l’avvalimento di un requisito soggettivo non avrebbe potuto che articolarsi attraverso attività di formazione, predisposizione di linee guida, condivisione di documentazione, incontri periodici, verifiche congiunte, assistenza diretta e consulenza strategica, tutte finalizzate all’implementazione di modelli organizzativi conformi.
L’Amministrazione rilevava infine che tali elementi, espressamente previsti nel contratto, integravano la causa concreta dell’operazione e che il trasferimento delle buone pratiche risultava reso effettivo dalla previsione di controlli periodici e dalla responsabilità dell’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, sicché non si sarebbe stati in presenza di un mero prestito cartolare del titolo.
Con memoria depositata in data 4 dicembre 2025, la parte ricorrente, nel ribadire le proprie difese, esponeva quanto segue: anche nell’ipotesi di avvalimento di un requisito soggettivo, l’istituto richiedeva la messa a disposizione di tutto o di parte del complesso aziendale che aveva consentito all’impresa ausiliaria di conseguire il rating di legalità. Secondo la prospettazione della ricorrente, ne conseguiva che l’oggetto del contratto avrebbe dovuto consentire quantomeno l’individuazione delle funzioni che l’ausiliaria avrebbe svolto in concreto e dei parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione, non risultando sufficiente un generico impegno alla fornitura di attività di formazione, di linee guida, di documentazione e di supporto operativo.
A sostegno di tale impostazione, la ricorrente richiamava la recente sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione III, n. 3051 del 2025, nella quale si affermava che dal testo del contratto di avvalimento doveva emergere con chiarezza l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che avrebbe indotto l’impresa ausiliaria ad assumere, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo irrisorio, gli obblighi e le responsabilità derivanti dall’avvalimento, pena la nullità dell’accordo per difetto di causa.
Secondo la difesa di parte ricorrente, l’onerosità del contratto costituiva un indice dell’effettiva concessione delle risorse, mentre la mancata remunerazione, ove non accompagnata dall’emersione di un interesse patrimoniale dell’impresa ausiliaria, sarebbe stata sintomatica della scarsa affidabilità dell’impegno assunto.
Con memoria in data 5 dicembre 2025 la controinteressata ulteriormente precisava le proprie difese, anche alla luce delle ultime deduzioni e della giurisprudenza indicata dalla parte ricorrente.
All’udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, per l’effetto deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’illegittimità del punteggio attribuito alla controinteressata, sostenendo che il disciplinare di gara escluderebbe la possibilità di ricorrere all’avvalimento per il rating di legalità, in quanto la lex specialis prescriverebbe il possesso diretto del requisito.
La censura è destituita di fondamento.
In particolare, dalla lettura dell’art. 7 emerge chiaramente che l’avvalimento per requisiti premiali è ammesso: e, infatti, tale disposizione regolamentare riproduce il contenuto dell’art. 104 D.Lgs. 36/2023, consentendo espressamente l’avvalimento premiale, ossia l’utilizzo di un requisito o certificazione al fine di migliorare l’offerta tecnica. Il rating di legalità rientra tra i requisiti premiali valutabili in sede di attribuzione del punteggio e, pertanto, può essere oggetto di avvalimento, sempreché il contratto tra ausiliaria e ausiliata specifichi le modalità operative con cui l’apporto sarà fornito.
La giurisprudenza consolidata (vedi fra tutte Consiglio di Stato, n. 5345/2025 richiamata da Consiglio di Stato 7105/2025) ha avuto modo di affermare che l’avvalimento premiale è pienamente ammissibile per certificazioni che attestano standard organizzativi e procedurali come il rating di legalità, consentendo all’operatore economico di migliorare la propria offerta senza possedere direttamente il requisito; in particolare, ha avuto modo di specificare al riguardo che:
a) "deve ritenersi ammissibile, alla luce del diritto interno ed eurounitario, il ricorso da parte di un operatore economico all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale […]";
b) "il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) ha operato un 'cambio di impostazione' spostando l’asse della sua disciplina e ricomprendendo 'nell’ambito dell’avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento c.d. premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti' (così la Relazione di accompagnamento al Codice, pag. 153).";
c) "ciò ha determinato la 'liberalizzazione' dell’avvalimento c.d. 'premiale' anche nella sua versione c.d. 'pura' [...] ossia del 'prestito' di dotazioni e risorse da parte di un’impresa ('ausiliaria') a favore di altro operatore economico che partecipa a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, operato al fine di consentire a quest’ultimo – come oggi recita l’articolo 104 del nuovo codice – di 'migliorare la propria offerta'.";
d) "l’avvalimento cd. 'premiale' risulta dotato di un’'autonoma funzione pro-concorrenziale', qualitativamente distinta rispetto all’avvalimento partecipativo, e che consiste [...] nella possibilità per l’operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione al fine di ottenere maggiore spazio sul mercato ed incrementare la propria efficienza produttiva e i propri livelli di redditività.";
e) "costituendo l’avvalimento anche nella sua versione 'premiale', istituto servente alla realizzazione del fondamentale principio di matrice eurounitaria della concorrenza [...] i giudici nazionali sono tenuti a prediligere [...] le soluzioni ermeneutiche che ne consentano l’operatività o che, comunque, ne assicurino il più vasto campo di applicazione.";
f) "l’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 [...] ammettono in generale il ricorso all’avvalimento cd. 'premiale' prevedendo solo taluni specifici e puntuali limiti [...] all’operatività dell’istituto dell’avvalimento tout court inteso, i quali, avendo natura eccezionale, vanno letti ex art. 14 disp. prel. cc. in chiave necessariamente restrittiva.";
g) "fuori dall’ambito dei requisiti generali [...] va per converso, sempre ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, sia esso di tipo 'partecipativo' ovvero 'premiale'.";
h) "il ricorso all’avvalimento è stato espressamente ammesso dalla giurisprudenza di questo Consiglio in relazione alle certificazioni di qualità [...]" ;
i) "La certificazione de qua, rilasciata da organismi accreditati, attesta [...] l’adozione all'interno di un'azienda di un sistema di gestione conforme ad una specifica prassi […] ed attiene [...] all’organizzazione ed ai processi aziendali […]";
j) "l’art. 108, comma 7, ultimo periodo, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici [...] si limita a imporre alle stazioni appaltanti la previsione di un criterio premiale di aggiudicazione legato al possesso della certificazione […], tuttavia, prescriverne il necessario possesso diretto.".
Alla luce di quanto sopra, non sussiste alcun divieto normativo di avvalersi di un’impresa ausiliaria per il conseguimento del punteggio relativo al rating di legalità; pertanto, la stazione appaltante ha legittimamente attribuito il punteggio relativo al rating di legalità, anche se acquisito tramite avvalimento, senza violare i principi di trasparenza, imparzialità e automatismo nell’attribuzione dei punteggi. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la nullità del contratto di avvalimento stipulato tra IT TS e Coop. Soc. San RN per presunta genericità, è destituito di fondamento.
Il contratto di avvalimento non presuppone necessariamente la messa a disposizione di strutture materiali, essendo il contenuto dell’obbligazione strettamente dipendente dal tipo di requisito che si intende “prestare” :
- avvalimento tecnico-operativo: l’impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata risorse utili per l’esecuzione del contratto, materiali o non materiali (personale qualificato, know-how, procedure, organizzazione), con indicazione specifica delle risorse, così da consentire alla stazione appaltante di verificare l’impiego concreto;
- avvalimento sui requisiti premiali: non è necessaria la concreta messa a disposizione di mezzi o risorse, purché il contratto specifichi le modalità di esecuzione dell’accordo. È questo il caso di specie, in cui l’ausiliaria fornisce un apporto concreto sotto forma di trasferimento di “buone pratiche aziendali” e supporto operativo per il mantenimento del punteggio premiale relativo al rating di legalità.
Nel contratto in esame, l’impresa ausiliaria si impegna a trasferire all’impresa ausiliata un contributo concreto, misurabile e specifico, mediante:
- trasmissione delle “buone pratiche aziendali” che hanno consentito l’ottenimento del rating di legalità;
- assistenza diretta e consulenza strategica per l’implementazione di modelli organizzativi, procedure interne e politiche di trasparenza;
- formazione, linee guida e supporto operativo per garantire l’adozione effettiva delle pratiche trasferite;
- verifiche periodiche congiunte per controllare l’effettiva applicazione delle procedure e dei modelli organizzativi.
Tali obblighi risultano determinati nei contenuti, nelle modalità operative e nei risultati attesi, garantendo la concreta operatività del requisito premiale e la possibilità di controllo da parte della stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art. 104 D.Lgs. 36/2023.
Il contratto, quindi, non è generico né indeterminato, ma conforme all’art. 104 D.Lgs. 36/2023 e alla giurisprudenza formatasi in materia.
Il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza sopra richiamata (Cons. Stato n. 5345/2025 e Cons. Stato n. 7105/2025) espressasi sulla “certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni” è pienamente applicabile nella fattispecie de qua : infatti, anche il rating di legalità attesta standard organizzativo e procedurale, e non processi produttivi diretti, sicché il percorso operativo previsto dal contratto in esame soddisfa i requisiti di concretezza e misurabilità richiesti dalla giurisprudenza.
Infine, il corrispettivo simbolico previsto (0,1% del valore dell’appalto) non incide sulla validità del contratto, essendo consentito l’avvalimento a titolo gratuito o simbolicamente oneroso, purché esista un interesse causale dell’ausiliaria.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tenuto conto della complessità e della novità delle questioni giuridiche trattate, in particolare in materia di avvalimento premiale per il rating di legalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
UE IN, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE IN | EL ZI |
IL SEGRETARIO