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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2067/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2067/2023 tra
Parte_1
e
Parte_2 CP_1
Oggi 19 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. SAPUPPO ROSARIO, oggi sostituito dall'avv. Giorgio Carlini che si Parte_1 riporta all'atto di appello
Per l'avv. VECCHIOLI VANNI e l'avv. NATALE Parte_3 ANTON si riporta alla propria comparsa Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. r.g. 2067/2023, promossa da: (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 SAP IO APPELLANTE contro
(C.F. Parte_3 C.F._1
e dell ELLA APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 350/2023 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_3 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Macera accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni “Piaccia all'Illustrissimo Signor Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, -accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla cancellazione, senza preavviso, del volo n. VDTFX6 con partenza in data 24/01/2022, alle ore 21,30, da Lagos (Nigeria), tratta Lagos-Roma Fiumicino, scalo a Istanbul;
- accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in ordine alla perdita della orto di Istanbul con partenza alle ore 09,20; -accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea linee aeree Parte_1 turche, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine all'omessa assiste 01/2022 presso l'aeroporto di Lagos (Nigeria) sia in data 25/01/2022 presso l'aeroporto di Istanbul (Turchia) sia in data 26/01/2022 presso l'aeroporto di Roma Fiumicino;
-accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea linee aeree turche, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla dovuta fruizione Parte_1
o dal 26/01/2022 al 07/01/2022, da parte del Sig. determinati dall'arrivo, in Parte_3 ritardo, a destinazione (Roma Fiumicino), ovvero in data 26/01/2022 anziché in data 25/01/2022 ore 09,55, a causa della cancellazione del volo VDTFX6 del 24/01/2022 e della perdita della coincidenza del 25/01/2022 presso l'aeroporto di Istanbul;
per l'effetto, -condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore della parte attrice, della com ia, per la cancellazione del volo VDTFX6, tratta Lagos-Roma Fiumicino, via Istanbul, con partenza in data 24/01/2022 dall'aeroporto di Lagos (Nigeria), ore 21,30, che si quantifica, prima facie, in € 600,00, trattandosi di volo internazionale di distanza superiore ai 3.500 Km, ai sensi della Convenzione di Montreal e del Regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11/02/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale L. pagina 2 di 6 46/1 del 17/2/2004, - condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, Controparte_3 in favore dell'attore, per l'omessa assistenza a terra nei giorni del 24/01/2022, del 25/01/2022 e del 26/01/2022, ovvero pasti, telefonate, camera d'albergo, che si quantifica, prima facie, in € 500,00, -condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dell'attore della somma di € 500,00 per la fruizione da parte del sig. di n. 2 giornate di ferie, ovvero dal 26/01/2022 al 07/01/2022, a causa dell'arrivo, in ritardo, Parte_4 a destinazione (Roma Fiumicino), ovvero in data 26/01/2022, anziché in data 25/01/2022, ore 09,55, a causa della cancellazione del volo VDTFX6 del 24/01/2022 e della perdita della coincidenza del 25/01/2022 presso l'aeroporto di Istanbul, e, pertanto, al pagamento della complessiva somma di € 1.600,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo effettivo, e/o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o, comunque, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo o da quella data diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo e, comunque, sempre nei limiti di valore della propria competenza, somma da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese anticipate e competenze di avvocato di cui i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora antistatari”. In fatto esponeva: che esso attore stipulava con la convenuta un contratto di trasporto aereo per la tratta Lagos (Nigeria) – Roma Fiumicino, con scalo ad Istambul, con partenza in data 24.01.2022 alle ore 21:30 da Lagos, con volo n. VDTFX6, scalo a Istambul, partenza da Istambul alle ore 9:20 del 25.01.02022 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 9:50; che dopo essersi recato in aeroporto ed aver eseguito il check-in veniva avvisato della cancellazione del volo senza spiegazione e preavviso alcuno;
che, vista l'ora tarda, esso attore si vedeva costretto a trascorrere la notte in aeroporto;
che esso attore ripartiva da Lagos in data 25.01.2022, alle ore 8:30 ma, a causa della cancellazione del volo, perdeva la coincidenza con il volo Istambul – Roma e si trovava costretto a trascorrere nuovamente la notte in aeroporto;
che esso attore ripartiva alle ore 17:10 del 26.01.2022 e giungeva a Roma nel tardo pomeriggio e non riuscendo a reperire un posto sul treno per giungere a Potenza Picena si vedeva costretto a trascorreva una nuova notte in aeroporto;
che la convenuta aveva omesso di prestare la dovuta assistenza a terra sia a Lagos che a Istambul che a Roma;
che, a causa dei ritardi, esso attore aveva dovuto chiedere due giorni di ferie al proprio datore di lavoro, Comune di Osimo;
che esso attore aveva diritto alla compensazione pecuniaria nella misura di € 600,00ex art 7 del reg. 261/2001, nonché al risarcimento del danno per omessa assistenza a terra, quantificato nella somma di € 300,00 nonché al risarcimento dell'ulteriore danno, quantificato nella somma di €500,00 per aver dovuto usufruire di due giorni di ferie. giunto in aeroporto Si costituiva la che contestava le avverse domande chiedendone il rigetto. In Parte_1 particolare, in fatto, eccepiva di aver dovuto ritardare il volo da Lagos a Istambul a causa di una nevicata eccezionale che aveva bloccato tutti voli sull'aeroporto di Istambul, fatto rientrante nella nozione di causa maggiore. Eccepiva, quindi, l'inapplicabilità del regolamento comunitario ai sensi dell'art 3, lett b) non costituendo essa convenuta un vettore comunitario e la conseguente infondatezza della domanda di pagamento della compensazione pecuniaria ex art 7 del reg. 261/2004 e di risarcimento del danno per mancata assistenza a terra ex art 9 del reg. 261/2004. Eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Macerata poer essere competente il tribunale di Roma, quale tribunale del domicilio del vettore, ovvero il Tribunale di Civitavecchia, quale tribunale del luogo di destinazione. Quindi, contestava la domanda risarcitoria eccependo: a) che la eccezionalità delle nevicate aveva impedito tutti voli su Istambul nelle giornate del 24 e del 25 gennaio 2022, siccome risultante dalle testate giornalistiche e dall'estratto Flightstats (motore di ricerca ufficiale che registra il traffico aereo internazionale) relativo ai voli in arrivo e in partenza da Istambul tra il 24 ed il 25 gennaio 2022. Con sentenza n. 350/2023 il Giudice di pace, respinta la eccezione di incompetenza territoriale, ritenuta inapplicabile la disciplina di cui al reg. CE 261/2004, ritenuta non provata la ricorrenza della forza maggiore, accoglieva la domanda attorea con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore di un indennizzo per il costo di alloggio, quantificato nella somma di € 500,00 e delle spese di lite. Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello lamentando la erroneità della sentenza A) per aver omesso di c raordinario della nevicata che aveva colpito Istambul tra il 24 ed il 25 gennaio 2022, siccome emergente dalla documentazione probatoria;
B) per aver il giudice di Pace ritenuto essa appellante responsabile, C) per aver liquidato il danno in difetto di allegazione e prova.
pagina 3 di 6 Si costituiva l'appellato che contestava la fondatezza dell'atto di appello e ne chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.03.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che, come appurato dal Giudice di Pace, i rapporti tra le parti sono regolati dalla Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999), ratificata da entrambi gli Stati ai quali appartengono le parti contraenti, la compagnia aerea turca, da una parte, e l'attore dall'altra. Ai sensi dell'art. 1 della predetta Convenzione, infatti, “1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”. Nel caso di specie, l'appellato ha subito il ritardo nel corso di uno scalo a Istambul nel percorso che lo riportava in Italia da Lagos.. Non si applica il Regolamento Ce n. 261 del 2004, non facendo evidentemente la Turchia parte della Unione Europa. Non si applica neppure la Convenzione di Varsavia del 1929, superata dalla sottoscrizione da parte di entrambi gli Stati di appartenenza della Convenzione di Montreal ed avente ormai portata residuale, nel senso che essa continua ad applicarsi ai contratti di trasporto internazionali di cui siano parti quegli Stati che non hanno inteso ratificare la successiva Convenzione di Montreal, come la Federazione Russa Come statuito dalla suprema Corte di cassazione (v. Cass. n. 9474 del 2021), in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3 del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione. Il Regolamento offre una compensazione pecuniaria in difetto di prova del danno (in evidente funzione preventiva e alternativa rispetto alle molte possibili small claims dovute ai piccoli e frequenti ritardi), la Convenzione, invece, disciplina la responsabilità del vettore aereo in varie ipotesi – danni alle persone – cancellazione – ritardo del volo – perdita del bagaglio - e non dà luogo da alcuna compensazione pecuniaria. Stabilisce solo, con l'art. 19, una ipotesi di responsabilità aggravata, indicando poi il contenuto della prova liberatoria. Come osservato già da Cass. n. 4424 del 2024, il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 Reg. CE 261/2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in ciò distinguendosi dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal. Ciò trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e ELFAA, punti 43- 46).
pagina 4 di 6 Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della Convenzione di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento per i danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti. Inoltre la citata ordinanza n. 4424 del 2024 aggiunge che le considerazioni che precedono trovano conferma anche nel diverso regime della prova liberatoria riconosciuta al vettore, il quale, in applicazione dell'art. 19 della Convenzione di Montreal deve dare prova non già della non imputabilità del ritardo bensì di avere posto in essere nel caso concreto tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente al ritardo, laddove la compensazione, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto “eccezionali” (come affermato da Corte di Giustizia, in causa C- 315/15) Tanto esposto il primo motivo di appello è infondato, non avendo Compagnia aerea fornito idonea prova del fatto che il ritardo maturato dall'appellato nel viaggio da Lagos a Roma con scalo programmato ad Istanbul non le fosse imputabile, in quanto dovuto a circostanze eccezionali, e segnatamente alle condizioni meteorologiche avverse che le avevano impedito l'atterraggio presso detto aeroporto all'orario previsto: la parte appellante si è limitata a produrre testate giornalistiche che documentavano la cancellazione di numerosi voli in partenza e/o in arrivo da Istambul nel giorno tra il 24 e 25 gennaio 2016 nonché estratto dal sito “Flightstats” (comunque inidoneo a fornire riscontro ufficiale della circostanza) dal quale desumere che numerosi altri voli diretti ad Istanbul nello stesso giorno erano stati cancellati. Nessuno dei documenti menzionati era però idoneo a comprovare il fatto che la situazione meteorologica avesse effettivamente indotto le Autorità preposte al controllo del traffico aereo a non consentire l'atterraggio del volo in questione all'aeroporto di Istanbul all'orario previsto, circostanza che la Compagnia avrebbe invece potuto agevolmente provare mediante produzione in atti di documenti ufficiali reperibili presso gli scali aeroportuali interessati;
tale prova si rendeva del resto necessaria a comprovare che le condizioni meteo avessero determinato effettivamente le conseguenze descritte dalla Compagnia sull'operatività dello scalo aeroportuale di Istanbul. Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza impugnata per aver Parte_1 ritenuto provato il danno allegato dall'appellato. Il motivo è fondato. L'art. 19 della convenzione di Montreal, pur stabilendo una presunzione di responsabilità del vettore in caso di ritardo nel trasporto, non configura alcun diritto a ottenere un indennizzo analogo a quello previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, sicché il passeggero che alleghi la ritardata partenza del vettore aereo (danno-evento) non è esonerato dall'osservanza delle normali regole sull'onere probatorio previste dal nostro ordinamento in tema di risarcimento del danno, le quali gli allocano il dovere di dimostrare i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti (danno- conseguenza) quale effetto del ritardo, nonché il nesso di causalità giuridica che lega le tue tipologie di danno. Come chiaramente rilevato anche dalla Suprema Corte, “Il riconoscimento di un indennizzo per compensare i danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento del contratto di trasporto, indipendentemente dalla allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di tali danni, non è principio generale del nostro ordinamento che al contrario, all'art. 1223 c.c., stabilisce la regola per cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento e, all'art. 2697 c.c., onera colui il quale vanta un credito risarcitorio della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, in particolare, vertendosi in tema di danni derivanti da ritardato adempimento, della prova del danno e - trattandosi, come si dirà, di danni consequenziali o estrinseci - anche del suo collegamento causale con la condotta del debitore secondo nesso di c.d. causalità giuridica. Ne discende che la disciplina comunitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg. CE n. 261/04 dell'11 febbraio 2004 per il caso
pagina 5 di 6 di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza Europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che, come tale, prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pur in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa, pertanto, non è applicabile al di fuori dei casi contemplati” (Cass. civ., sez. III, sent. del 09.04.2021, n. 9474; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 31.5.2024, n. 15352).
Nel caso di specie, il giudice di Pace ha riconosciuto un indennizzo “ tenuto conto dei giorni di ritardo della partenza e del costo verosimile di un alloggio”, benchè l'appellato non abbia fornito alcuna prova né in ordine al danno patrimoniale, non emergendo evidenze documentali (non prodotte) o orali (non richieste) che dimostrino la sopportazione di costi o la perdita di guadagni in conseguenza della ritardata partenza del volo, né in ordine all'esistenza di un danno non patrimoniale da intendersi come lesione di un diritto inviolabile della persona di rilevanza costituzionale, non essendo possibile procedere al risarcimento di pregiudizi consistenti in meri fastidi o disagi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 26973/2008), come si presume siano stati, in assenza di diversa allegazione e, appunto, di prova, quelli patiti dall'appellato. Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, deve darsi seguito al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7616/2021, Cass. civ., sez. III, sent. n. 27606/2019). Considerata l'integrale riforma della sentenza di primo grado, interamente modificativa dell'esito complessivo della lite, e stante la necessità di operare una corretta applicazione del principio di soccombenza, è potere di questo giudice, alla luce dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte, procedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali, comprese dunque quelle del primo grado, anche in assenza di un motivo d'appello ad hoc. Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 così come aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per entrambi i gradi di giudizio della riduzione massima consentita, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello i difetto dio espletamento della relativa attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_3
2) conda a rimborsare alla parte appellante le spese di Parte_3 lite del doppio grado, che si liquidano, con riferimento al primo grado, in € 633,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e, con riferimento al presente grado di appello, in € 852,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, ed € 174,00 per anticipazioni Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 19 marzo 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2067/2023 tra
Parte_1
e
Parte_2 CP_1
Oggi 19 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. SAPUPPO ROSARIO, oggi sostituito dall'avv. Giorgio Carlini che si Parte_1 riporta all'atto di appello
Per l'avv. VECCHIOLI VANNI e l'avv. NATALE Parte_3 ANTON si riporta alla propria comparsa Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. r.g. 2067/2023, promossa da: (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 SAP IO APPELLANTE contro
(C.F. Parte_3 C.F._1
e dell ELLA APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 350/2023 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_3 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Macera accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni “Piaccia all'Illustrissimo Signor Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte in narrativa, -accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla cancellazione, senza preavviso, del volo n. VDTFX6 con partenza in data 24/01/2022, alle ore 21,30, da Lagos (Nigeria), tratta Lagos-Roma Fiumicino, scalo a Istanbul;
- accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in ordine alla perdita della orto di Istanbul con partenza alle ore 09,20; -accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea linee aeree Parte_1 turche, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine all'omessa assiste 01/2022 presso l'aeroporto di Lagos (Nigeria) sia in data 25/01/2022 presso l'aeroporto di Istanbul (Turchia) sia in data 26/01/2022 presso l'aeroporto di Roma Fiumicino;
-accertata e ritenuta la responsabilità della compagnia aerea linee aeree turche, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine alla dovuta fruizione Parte_1
o dal 26/01/2022 al 07/01/2022, da parte del Sig. determinati dall'arrivo, in Parte_3 ritardo, a destinazione (Roma Fiumicino), ovvero in data 26/01/2022 anziché in data 25/01/2022 ore 09,55, a causa della cancellazione del volo VDTFX6 del 24/01/2022 e della perdita della coincidenza del 25/01/2022 presso l'aeroporto di Istanbul;
per l'effetto, -condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 pagamento, in favore della parte attrice, della com ia, per la cancellazione del volo VDTFX6, tratta Lagos-Roma Fiumicino, via Istanbul, con partenza in data 24/01/2022 dall'aeroporto di Lagos (Nigeria), ore 21,30, che si quantifica, prima facie, in € 600,00, trattandosi di volo internazionale di distanza superiore ai 3.500 Km, ai sensi della Convenzione di Montreal e del Regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11/02/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale L. pagina 2 di 6 46/1 del 17/2/2004, - condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, Controparte_3 in favore dell'attore, per l'omessa assistenza a terra nei giorni del 24/01/2022, del 25/01/2022 e del 26/01/2022, ovvero pasti, telefonate, camera d'albergo, che si quantifica, prima facie, in € 500,00, -condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dell'attore della somma di € 500,00 per la fruizione da parte del sig. di n. 2 giornate di ferie, ovvero dal 26/01/2022 al 07/01/2022, a causa dell'arrivo, in ritardo, Parte_4 a destinazione (Roma Fiumicino), ovvero in data 26/01/2022, anziché in data 25/01/2022, ore 09,55, a causa della cancellazione del volo VDTFX6 del 24/01/2022 e della perdita della coincidenza del 25/01/2022 presso l'aeroporto di Istanbul, e, pertanto, al pagamento della complessiva somma di € 1.600,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo effettivo, e/o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o, comunque, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo o da quella data diversa che risulterà provata e di giustizia al saldo e, comunque, sempre nei limiti di valore della propria competenza, somma da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese anticipate e competenze di avvocato di cui i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora antistatari”. In fatto esponeva: che esso attore stipulava con la convenuta un contratto di trasporto aereo per la tratta Lagos (Nigeria) – Roma Fiumicino, con scalo ad Istambul, con partenza in data 24.01.2022 alle ore 21:30 da Lagos, con volo n. VDTFX6, scalo a Istambul, partenza da Istambul alle ore 9:20 del 25.01.02022 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 9:50; che dopo essersi recato in aeroporto ed aver eseguito il check-in veniva avvisato della cancellazione del volo senza spiegazione e preavviso alcuno;
che, vista l'ora tarda, esso attore si vedeva costretto a trascorrere la notte in aeroporto;
che esso attore ripartiva da Lagos in data 25.01.2022, alle ore 8:30 ma, a causa della cancellazione del volo, perdeva la coincidenza con il volo Istambul – Roma e si trovava costretto a trascorrere nuovamente la notte in aeroporto;
che esso attore ripartiva alle ore 17:10 del 26.01.2022 e giungeva a Roma nel tardo pomeriggio e non riuscendo a reperire un posto sul treno per giungere a Potenza Picena si vedeva costretto a trascorreva una nuova notte in aeroporto;
che la convenuta aveva omesso di prestare la dovuta assistenza a terra sia a Lagos che a Istambul che a Roma;
che, a causa dei ritardi, esso attore aveva dovuto chiedere due giorni di ferie al proprio datore di lavoro, Comune di Osimo;
che esso attore aveva diritto alla compensazione pecuniaria nella misura di € 600,00ex art 7 del reg. 261/2001, nonché al risarcimento del danno per omessa assistenza a terra, quantificato nella somma di € 300,00 nonché al risarcimento dell'ulteriore danno, quantificato nella somma di €500,00 per aver dovuto usufruire di due giorni di ferie. giunto in aeroporto Si costituiva la che contestava le avverse domande chiedendone il rigetto. In Parte_1 particolare, in fatto, eccepiva di aver dovuto ritardare il volo da Lagos a Istambul a causa di una nevicata eccezionale che aveva bloccato tutti voli sull'aeroporto di Istambul, fatto rientrante nella nozione di causa maggiore. Eccepiva, quindi, l'inapplicabilità del regolamento comunitario ai sensi dell'art 3, lett b) non costituendo essa convenuta un vettore comunitario e la conseguente infondatezza della domanda di pagamento della compensazione pecuniaria ex art 7 del reg. 261/2004 e di risarcimento del danno per mancata assistenza a terra ex art 9 del reg. 261/2004. Eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Macerata poer essere competente il tribunale di Roma, quale tribunale del domicilio del vettore, ovvero il Tribunale di Civitavecchia, quale tribunale del luogo di destinazione. Quindi, contestava la domanda risarcitoria eccependo: a) che la eccezionalità delle nevicate aveva impedito tutti voli su Istambul nelle giornate del 24 e del 25 gennaio 2022, siccome risultante dalle testate giornalistiche e dall'estratto Flightstats (motore di ricerca ufficiale che registra il traffico aereo internazionale) relativo ai voli in arrivo e in partenza da Istambul tra il 24 ed il 25 gennaio 2022. Con sentenza n. 350/2023 il Giudice di pace, respinta la eccezione di incompetenza territoriale, ritenuta inapplicabile la disciplina di cui al reg. CE 261/2004, ritenuta non provata la ricorrenza della forza maggiore, accoglieva la domanda attorea con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore di un indennizzo per il costo di alloggio, quantificato nella somma di € 500,00 e delle spese di lite. Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello lamentando la erroneità della sentenza A) per aver omesso di c raordinario della nevicata che aveva colpito Istambul tra il 24 ed il 25 gennaio 2022, siccome emergente dalla documentazione probatoria;
B) per aver il giudice di Pace ritenuto essa appellante responsabile, C) per aver liquidato il danno in difetto di allegazione e prova.
pagina 3 di 6 Si costituiva l'appellato che contestava la fondatezza dell'atto di appello e ne chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.03.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che, come appurato dal Giudice di Pace, i rapporti tra le parti sono regolati dalla Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999), ratificata da entrambi gli Stati ai quali appartengono le parti contraenti, la compagnia aerea turca, da una parte, e l'attore dall'altra. Ai sensi dell'art. 1 della predetta Convenzione, infatti, “1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato”. Nel caso di specie, l'appellato ha subito il ritardo nel corso di uno scalo a Istambul nel percorso che lo riportava in Italia da Lagos.. Non si applica il Regolamento Ce n. 261 del 2004, non facendo evidentemente la Turchia parte della Unione Europa. Non si applica neppure la Convenzione di Varsavia del 1929, superata dalla sottoscrizione da parte di entrambi gli Stati di appartenenza della Convenzione di Montreal ed avente ormai portata residuale, nel senso che essa continua ad applicarsi ai contratti di trasporto internazionali di cui siano parti quegli Stati che non hanno inteso ratificare la successiva Convenzione di Montreal, come la Federazione Russa Come statuito dalla suprema Corte di cassazione (v. Cass. n. 9474 del 2021), in tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3 del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione. Il Regolamento offre una compensazione pecuniaria in difetto di prova del danno (in evidente funzione preventiva e alternativa rispetto alle molte possibili small claims dovute ai piccoli e frequenti ritardi), la Convenzione, invece, disciplina la responsabilità del vettore aereo in varie ipotesi – danni alle persone – cancellazione – ritardo del volo – perdita del bagaglio - e non dà luogo da alcuna compensazione pecuniaria. Stabilisce solo, con l'art. 19, una ipotesi di responsabilità aggravata, indicando poi il contenuto della prova liberatoria. Come osservato già da Cass. n. 4424 del 2024, il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 Reg. CE 261/2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in ciò distinguendosi dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal. Ciò trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e ELFAA, punti 43- 46).
pagina 4 di 6 Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della Convenzione di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento per i danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti. Inoltre la citata ordinanza n. 4424 del 2024 aggiunge che le considerazioni che precedono trovano conferma anche nel diverso regime della prova liberatoria riconosciuta al vettore, il quale, in applicazione dell'art. 19 della Convenzione di Montreal deve dare prova non già della non imputabilità del ritardo bensì di avere posto in essere nel caso concreto tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente al ritardo, laddove la compensazione, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto “eccezionali” (come affermato da Corte di Giustizia, in causa C- 315/15) Tanto esposto il primo motivo di appello è infondato, non avendo Compagnia aerea fornito idonea prova del fatto che il ritardo maturato dall'appellato nel viaggio da Lagos a Roma con scalo programmato ad Istanbul non le fosse imputabile, in quanto dovuto a circostanze eccezionali, e segnatamente alle condizioni meteorologiche avverse che le avevano impedito l'atterraggio presso detto aeroporto all'orario previsto: la parte appellante si è limitata a produrre testate giornalistiche che documentavano la cancellazione di numerosi voli in partenza e/o in arrivo da Istambul nel giorno tra il 24 e 25 gennaio 2016 nonché estratto dal sito “Flightstats” (comunque inidoneo a fornire riscontro ufficiale della circostanza) dal quale desumere che numerosi altri voli diretti ad Istanbul nello stesso giorno erano stati cancellati. Nessuno dei documenti menzionati era però idoneo a comprovare il fatto che la situazione meteorologica avesse effettivamente indotto le Autorità preposte al controllo del traffico aereo a non consentire l'atterraggio del volo in questione all'aeroporto di Istanbul all'orario previsto, circostanza che la Compagnia avrebbe invece potuto agevolmente provare mediante produzione in atti di documenti ufficiali reperibili presso gli scali aeroportuali interessati;
tale prova si rendeva del resto necessaria a comprovare che le condizioni meteo avessero determinato effettivamente le conseguenze descritte dalla Compagnia sull'operatività dello scalo aeroportuale di Istanbul. Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza impugnata per aver Parte_1 ritenuto provato il danno allegato dall'appellato. Il motivo è fondato. L'art. 19 della convenzione di Montreal, pur stabilendo una presunzione di responsabilità del vettore in caso di ritardo nel trasporto, non configura alcun diritto a ottenere un indennizzo analogo a quello previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, sicché il passeggero che alleghi la ritardata partenza del vettore aereo (danno-evento) non è esonerato dall'osservanza delle normali regole sull'onere probatorio previste dal nostro ordinamento in tema di risarcimento del danno, le quali gli allocano il dovere di dimostrare i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti (danno- conseguenza) quale effetto del ritardo, nonché il nesso di causalità giuridica che lega le tue tipologie di danno. Come chiaramente rilevato anche dalla Suprema Corte, “Il riconoscimento di un indennizzo per compensare i danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento del contratto di trasporto, indipendentemente dalla allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di tali danni, non è principio generale del nostro ordinamento che al contrario, all'art. 1223 c.c., stabilisce la regola per cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento e, all'art. 2697 c.c., onera colui il quale vanta un credito risarcitorio della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, in particolare, vertendosi in tema di danni derivanti da ritardato adempimento, della prova del danno e - trattandosi, come si dirà, di danni consequenziali o estrinseci - anche del suo collegamento causale con la condotta del debitore secondo nesso di c.d. causalità giuridica. Ne discende che la disciplina comunitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg. CE n. 261/04 dell'11 febbraio 2004 per il caso
pagina 5 di 6 di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza Europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che, come tale, prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pur in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa, pertanto, non è applicabile al di fuori dei casi contemplati” (Cass. civ., sez. III, sent. del 09.04.2021, n. 9474; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 31.5.2024, n. 15352).
Nel caso di specie, il giudice di Pace ha riconosciuto un indennizzo “ tenuto conto dei giorni di ritardo della partenza e del costo verosimile di un alloggio”, benchè l'appellato non abbia fornito alcuna prova né in ordine al danno patrimoniale, non emergendo evidenze documentali (non prodotte) o orali (non richieste) che dimostrino la sopportazione di costi o la perdita di guadagni in conseguenza della ritardata partenza del volo, né in ordine all'esistenza di un danno non patrimoniale da intendersi come lesione di un diritto inviolabile della persona di rilevanza costituzionale, non essendo possibile procedere al risarcimento di pregiudizi consistenti in meri fastidi o disagi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 26973/2008), come si presume siano stati, in assenza di diversa allegazione e, appunto, di prova, quelli patiti dall'appellato. Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, deve darsi seguito al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7616/2021, Cass. civ., sez. III, sent. n. 27606/2019). Considerata l'integrale riforma della sentenza di primo grado, interamente modificativa dell'esito complessivo della lite, e stante la necessità di operare una corretta applicazione del principio di soccombenza, è potere di questo giudice, alla luce dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte, procedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali, comprese dunque quelle del primo grado, anche in assenza di un motivo d'appello ad hoc. Pertanto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 così come aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per entrambi i gradi di giudizio della riduzione massima consentita, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria per il grado di appello i difetto dio espletamento della relativa attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_3
2) conda a rimborsare alla parte appellante le spese di Parte_3 lite del doppio grado, che si liquidano, con riferimento al primo grado, in € 633,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge e, con riferimento al presente grado di appello, in € 852,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, ed € 174,00 per anticipazioni Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 19 marzo 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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