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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4096 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FORTUNATO) RICORRENTE
contro
CP_1
RREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP - Indennità di accompagnamento
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. la sig.ra Parte_1 chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Resiste in giudizio il convenuto chiedendo confermarsi le conclusioni, a CP_1 sé favorevoli, assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, si è ritenuto opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, la consulente nominata dal giudice ha osservato quanto segue:
“Presa visione della storia clinica, pur in soggetto certamente fragile da tempo, si conferma l'assenza dei requisiti medico legali idonei alla concessione dell'indennità di accompagnamento alla data della domanda amministrativa e della CTU medico legale stilata dalla dr.ssa Per_1
Tenuto conto della storia clinica e del dato anamnestico, visitata la ricorrente e sentiti i familiari, si deve affermare come il quadro clinico sia ulteriormente peggiorato nel tempo, sia per ciò che concerne l'autonomia che i disturbi cognitivi, in plurime cadute accidentali, in paziente certamente non più autonomo nelle comuni incombenze della vita quotidiana, ancorchè semplici e personali.
Con criterio clinico si ritiene che tale situazione di gravissimo scadimento dell'autonomia prestazionale sia in atto almeno dal 01.06.2024.
In conclusione, ai proposti quesiti, ritengo di dover rispondere nei termini seguenti: dal 1° giugno 2024 nel caso della signora sussistono Parte_1 le condizioni mediche previste dall'art. 1 L. 18/1980 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, può dirsi acclarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari indispensabili per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ma con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono suscettibili di integrale compensazione, poichè il requisito sanitario controverso è venuto in essere in data successiva non soltanto alla domanda amministrativa, ma altresì al deposito del ricorso per ATP e del ricorso in opposizione (11/05/2024) che ha dato avvio alla presente fase di giudizio.
Quanto alle spese di C.T.U. delle due fasi, invece, le stesse non possono gravare sulla ricorrente che, come nel caso di specie, si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., “salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria” (Cass., Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016). Di esse, dunque, dovrà farsi carico per intero l' CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari indispensabili per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1,
L. 18/1980, con decorrenza dall' 1/6/2024;
compensa le spese di lite;
pone le spese di C.T.U. di entrambe le fasi a carico dell' ai sensi dell'art. CP_1
152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4096 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FORTUNATO) RICORRENTE
contro
CP_1
RREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP - Indennità di accompagnamento
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. la sig.ra Parte_1 chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Resiste in giudizio il convenuto chiedendo confermarsi le conclusioni, a CP_1 sé favorevoli, assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, si è ritenuto opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, la consulente nominata dal giudice ha osservato quanto segue:
“Presa visione della storia clinica, pur in soggetto certamente fragile da tempo, si conferma l'assenza dei requisiti medico legali idonei alla concessione dell'indennità di accompagnamento alla data della domanda amministrativa e della CTU medico legale stilata dalla dr.ssa Per_1
Tenuto conto della storia clinica e del dato anamnestico, visitata la ricorrente e sentiti i familiari, si deve affermare come il quadro clinico sia ulteriormente peggiorato nel tempo, sia per ciò che concerne l'autonomia che i disturbi cognitivi, in plurime cadute accidentali, in paziente certamente non più autonomo nelle comuni incombenze della vita quotidiana, ancorchè semplici e personali.
Con criterio clinico si ritiene che tale situazione di gravissimo scadimento dell'autonomia prestazionale sia in atto almeno dal 01.06.2024.
In conclusione, ai proposti quesiti, ritengo di dover rispondere nei termini seguenti: dal 1° giugno 2024 nel caso della signora sussistono Parte_1 le condizioni mediche previste dall'art. 1 L. 18/1980 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, può dirsi acclarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari indispensabili per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ma con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono suscettibili di integrale compensazione, poichè il requisito sanitario controverso è venuto in essere in data successiva non soltanto alla domanda amministrativa, ma altresì al deposito del ricorso per ATP e del ricorso in opposizione (11/05/2024) che ha dato avvio alla presente fase di giudizio.
Quanto alle spese di C.T.U. delle due fasi, invece, le stesse non possono gravare sulla ricorrente che, come nel caso di specie, si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., “salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria” (Cass., Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016). Di esse, dunque, dovrà farsi carico per intero l' CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari indispensabili per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1,
L. 18/1980, con decorrenza dall' 1/6/2024;
compensa le spese di lite;
pone le spese di C.T.U. di entrambe le fasi a carico dell' ai sensi dell'art. CP_1
152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo