Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Vincenzina Andricciola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4295/2022 RGAC, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Napoli alla Via del Parco Margherita n 31, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
,in persona del suo legale rappresentante Controparte 1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Falco e dall'avv. Rossella
Agostina di Falco, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in Pozzuoli alla via Campania n. 268, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la Parte 1 proponeva opposizione- dinanzi all'Intestato Tribunale- avverso la ed Parte 1
procedura esecutiva presso terzi intrapresa nei suoi confronti dalla
[...]
[...]
A sostegno della proposta opposizione deduceva parte ricorrente che il credito azionato dalla pignorante era fondato su D.I. n. 877/2016 emesso dal G.U. presso il
Tribunale di Benevento che era stato revocato, quanto al riconoscimento dell'iva e degli interessi moratori, dal medesimo Tribunale con sentenza n. 564/2020, e che, ciò nonostante, la creditrice aveva inteso agire esecutivamente per la riscossione dell'intero importo di cui al provvedimento monitorio, senza tener conto di quanto statuito con la predetta sentenza, per una somma complessiva non dovuta di €
36.242,63.
Il G.E., sentite le parti, rigettava l'opposizione assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva instaurato dalla debitrice al fine di sentir accogliere la proposta opposizione. Nelle more veniva avanzata opposizione anche avverso l'ordinanza di assegnazione e il provvedimento impugnato veniva sospeso dal G.E.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la
Controparte 1 la quale insisteva per il rigetto della domanda come proposta.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato che restava contumace, all'udienza del 16.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa era assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELL DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ritualmente citato e non comparso. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta- opposta di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione al ruolo. Ed invero l'atto di citazione veniva notificato alla convenuta in data 15.11.2022, il temine abbreviato di 5gg per la iscrizione al ruolo scadeva, quindi, il 20.11.2022, ossia di domenica, prorogato di diritto al primo giorno non festivo il 21.11.2022, nel quale effettivamente risulta depositato telematicamente l'atto di citazione per la iscrizione al ruolo, non rilevando la successiva data di accettazione dell'atto da parte della cancelleria del 23 novembre. La iscrizione al ruolo, pertanto, è avvenuta tempestivamente. Relativamente, poi, alla sussistenza di altra opposizione agli atti esecutivi avverso l' ordinanza di assegnazione non risulta espressamente né indicato né allegato dalle parti l'esistenza del correlativo giudizio di merito che, eventualmente, per ragioni di economia processuale, poteva essere riunito al presente giudizio. Nel merito va rilevato che, effettivamente, il D.I. azionato nella opposta procedura esecutiva è stato revocato con sentenza passata in giudicato escludendosi, nel computo della somma dovuta in favore del ricorrente, quanto richiesto a titolo di iva e di interessi moratori.
Ogni questione inerente dunque la riconoscibilità degli interessi de quo ed alla quantificazione degli stessi è stata definitivamente risolta dal Tribunale e non può essere in alcun modo rimessa in discussione a maggior ragione nell'ambito di un giudizio esecutivo come quello oggetto del giudizio. A ciò deve aggiungersi che la
Corte di cassazione a Sezioni Unite. con riguardo specificatamente alla individuazione del tipo di interessi da riconoscere, tra quelli considerati al primo e al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., in sede di esecuzione di un titolo giudiziale di condanna che indichi genericamente dovuti gli interessi legali dalla domanda- ha, in primo luogo, rammentato che i poteri del giudice dell'esecuzione sono, anche sul punto, di mera identificazione del contenuto del titolo esecutivo. Nel verificare se questo ha inteso far riferimento all'uno piuttosto che all'altro tipo di interessi legali, va poi tenuto conto che quelli di cui al quarto comma, facendo riferimento alla legislazione speciale relativa alle transazioni commerciali, presuppongono ulteriori requisiti costitutivi rispetto a quelli generali di cui al primo comma (fonte dell'obbligazione: contrattuale, extracontrattuale, credito di lavoro etc;
assenza di un accordo tra le parti sul saggio degli interessi). La conseguenza è che, nel silenzio del titolo quanto all'accertamento di tali requisiti ulteriori, gli interessi dal momento della domanda genericamente liquidati non possono che essere quelli di cui al primo comma, mentre quelli di cui al quarto comma potranno essere posti in esecuzione solo se nella sentenza ne risulti l'accertamento della spettanza, ciò in quanto, appunto, se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati. Deriva da quanto detto che l'opposizione deve essere accolta, avendo appunto nel caso di specie il Giudice della cognizione escluso espressamente il riconoscimento degli interessi di cui al comma 4 art. 1284 c.c. dalla data del deposito del ricorso al soddisfo, dunque, deve acclararsi che la Controparte_1 non ha diritto di procedere in via esecutiva nei riguardi della Parte 1 per ottenere il pagamento coattivo dell'importo di € 36242,63,
[...]
ma del solo pagamento degli interessi legali dal deposito del ricorso.
Le spesedi lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla Parte 1
[...] così provvede: dichiara la contumacia della Controparte_2
[...], in persona del legale rappresentante pro tempore;
accoglie la opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara che la
[...]
non ha diritto di agire in via esecutiva per l'importo Controparte 1 richiesto a titolo di interessi moratori ex dlgs 231/02 per la complessiva somma di €
36242,63, ma del solo importo dovuto a titolo di interessi legali ex art. 1284 1 comma c.c. dal deposito del ricorso monitorio al soddisfo;
al pagamento in favore della condanna la Controparte 1
Parte 1 delle spese di lite liquidate in € ed Parte 1
4200,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 09.01.2025
IL GIUDICE dott.ssa Vincenzina Andricciola