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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BE SS, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
AG OL, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1. affidare le figlie minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, con obbligo di entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza;
2. porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, in favore della CP_1
signora e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma Pt_1
mensile pari ad euro 800,00 (e cioè euro 400,00 per ciascuna figlia)
direttamente sul conto corrente intestato alla ricorrente a far data dal mese di giugno 2025 con adeguamento automatico e annuale all'ISTAT;
3. disporsi che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla signora Pt_1
4. determinare il diritto – dovere di visita del signor in favore delle figlie CP_1
secondo le seguenti modalità:
• un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
• sempre due pomeriggi infrasettimanali indicativamente nelle giornate del mercoledì e del venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento;
5. - durante le festività religiose o nazionali tradizionali con pernottamento
(festività Ognissanti, dell' , 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) Per_3
secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze di Carnevale e Pasqua, le vacanze scolastiche infra-
annuali, le altre festività e i c.d. ponti scolastici verranno trascorsi secondo il criterio dell'alternanza;
- un anno la settimana dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
6. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di eventuali soggiorni, concordando con anticipo i periodi;
7. ciascun genitore presta il proprio consenso all'espatrio dei figli minori accompagnati dall'altro genitore;
8. ciascun genitore si impegna a fornire il proprio consenso e la propria collaborazione per il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per i figli minori, così come per altri documenti che si rendano necessari per la gestione operativa dei figli minori;
9. disporsi che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50%
ciascuno alle spese scolastiche, extra-scolastiche, ludico-sportive, sanitarie,
così come previsto dal Protocollo di famiglia del Tribunale di Verona;
10. darsi atto che la signora ha rimesso la denuncia – querela Pt_1
presentata presso il Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano
(VR) in data 17.01.2025 relativa al reato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” che ha dato avvio al procedimento penale nr.
1620/2025 R.G.N.R.;
pagina 3 di 4 11. darsi atto che le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta dep. 29/09/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Per_ rilevato che con nota dep. 10/12/25, il CTU nominato Dr.ssa informata dalle parti dell'intervenuto accordo, ha dichiarato di non avere svolto alcuna attività;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 CP_1
alle condizioni sopra riportate.
[...]
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/12/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BE SS, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
AG OL, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1. affidare le figlie minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, con obbligo di entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza;
2. porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, in favore della CP_1
signora e a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma Pt_1
mensile pari ad euro 800,00 (e cioè euro 400,00 per ciascuna figlia)
direttamente sul conto corrente intestato alla ricorrente a far data dal mese di giugno 2025 con adeguamento automatico e annuale all'ISTAT;
3. disporsi che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla signora Pt_1
4. determinare il diritto – dovere di visita del signor in favore delle figlie CP_1
secondo le seguenti modalità:
• un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
• sempre due pomeriggi infrasettimanali indicativamente nelle giornate del mercoledì e del venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento;
5. - durante le festività religiose o nazionali tradizionali con pernottamento
(festività Ognissanti, dell' , 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) Per_3
secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze di Carnevale e Pasqua, le vacanze scolastiche infra-
annuali, le altre festività e i c.d. ponti scolastici verranno trascorsi secondo il criterio dell'alternanza;
- un anno la settimana dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
6. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di eventuali soggiorni, concordando con anticipo i periodi;
7. ciascun genitore presta il proprio consenso all'espatrio dei figli minori accompagnati dall'altro genitore;
8. ciascun genitore si impegna a fornire il proprio consenso e la propria collaborazione per il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per i figli minori, così come per altri documenti che si rendano necessari per la gestione operativa dei figli minori;
9. disporsi che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50%
ciascuno alle spese scolastiche, extra-scolastiche, ludico-sportive, sanitarie,
così come previsto dal Protocollo di famiglia del Tribunale di Verona;
10. darsi atto che la signora ha rimesso la denuncia – querela Pt_1
presentata presso il Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano
(VR) in data 17.01.2025 relativa al reato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” che ha dato avvio al procedimento penale nr.
1620/2025 R.G.N.R.;
pagina 3 di 4 11. darsi atto che le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta dep. 29/09/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Per_ rilevato che con nota dep. 10/12/25, il CTU nominato Dr.ssa informata dalle parti dell'intervenuto accordo, ha dichiarato di non avere svolto alcuna attività;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 CP_1
alle condizioni sopra riportate.
[...]
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/12/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4