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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10611 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 22076/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mantello e con lui Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfo Apolloni 19 presso ass.ne
A.P.I.C.I., come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma presso la sede di Roma Flaminio rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal Direttore della Sede di Roma Flaminio, depositata in atti CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 18/06/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la declaratoria del diritto alla CP_1
corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
12.02.2024, conformemente alle statuizioni del decreto di omologa del
30.12.2024 reso nel procedimento n. 18529/24, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi nella misura di legge. CP_2 Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese compensate, in considerazione della liquidazione della prestazione.
All'udienza del 22/10/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa (si rimanda agli allegati contenenti la comunicazione dell'avvenuta liquidazione).
Parte ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere richiesta dall' , insistendo CP_2
tuttavia per il favore delle spese, essendo il pagamento intervenuto nel mese di settembre 2025, dunque in epoca successiva alla notifica del ricorso.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in via amministrativa, sia CP_1
pure se tardivamente.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 22076/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 550,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma 22.10.2025 Il Giudice del lavoro
2 Dott.ssa Maria De Renzis
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