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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa EN Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2651/2024 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
25 luglio 1996, residente a Teramo, in via del Porticato, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Getullio n. 22, presso e nello studio dell'Avv.
AR De Santis, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: ) nata a [...] il giorno 21 Controparte_1 C.F._2 febbraio 1995, residente a Campli (TE), in via Strada Vecchia, elettivamente domiciliata a Teramo, Piazza Martiri della Libertà 24/a, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Scandurra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 15 dicembre 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il sig. – premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con la sig.ra dalla quale è nato il Controparte_1
29 luglio 2020 il figlio – ha adito l'intestato Tribunale per chiedere Per_1 di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso l'abitazione della madre, regolamentare il proprio diritto di visita come indicato nel ricorso e porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante somma mensile di € 200,00, nonché a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, all'uopo rappresentando che:
- nel periodo in cui ha intrattenuto la relazione sentimentale con la sig.ra
, esso ricorrente stava attraversando un momento di fragilità CP_1 dovuto ad un trascorso di tossicodipendenza, motivo per cui nel 2020 ha intrapreso un percorso di riabilitazione, spinto soprattutto dalla nascita del figlio e quindi, di comune accordo con la madre, ha deciso di Per_1 entrare in una comunità a Belluno, ove è rimasto sino al mese di settembre
2022, specificando che, durante tutto il periodo in cui è stato in comunità, ha sempre provveduto al mantenimento del minore, lavorando all'interno della predetta struttura;
- nell'ottobre del 2022, esso ricorrente è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per un provvedimento definitivo, con conseguente reclusione nella casa circondariale di OG (Teramo), per cui, in quell'anno, la relazione sentimentale con la sig.ra è terminata ed il minore è CP_1 andato a vivere con la madre (la sig.ra ), il marito ed il fratellino, CP_1 nato dalla nuova unione della donna;
2 - a seguito dell'esperienza carceraria, il 19 giugno 2023 esso ricorrente è entrato nella comunità “La Torre” di Atri per un nuovo percorso di riabilitazione e disintossicazione, concluso in maniera positiva il 18 giugno
2024 e, uscito dalla comunità, ha iniziato a lavorare per la stagione estiva, corrispondendo mensilmente la somma di € 150,00 per il mantenimento del bambino;
- nel corso del tempo, la sig.ra ha permesso ad esso ricorrente di CP_1 vedere il figlio solo ed esclusivamente in presenza sua o di altri Per_1 familiari, adducendo a giustificazione la fragilità, anche dopo essere stato dimesso dalla comunità, di esso ricorrente, il quale, dopo essersi disintossicato, ha chiesto in diverse occasioni alla madre di avere un rapporto più assiduo con il figlio e di poter partecipare alle scelte relative alla sua crescita, richiesta risultata vana, con conseguente attivazione dell'odierno procedimento.
Con comparsa del 4 marzo 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1
, allegando che:
[...]
- il rapporto con il sig. si è frantumato a causa del suo carattere Pt_1 irascibile, intemperante, ingiurioso e violento, che ha determinato una rottura insanabile del loro rapporto, compromettendo la fiducia nei confronti suoi e del bambino, tanto che la stessa ha deciso di interrompere la loro relazione sentimentale già al secondo mese di gravidanza;
- il sig. ha sempre frequentato comunità per risolvere problemi di Pt_1 tossicodipendenza in questi dodici anni, essendosi reso responsabile nel corso degli anni di numerosi episodi di violenza nei confronti di essa resistente, tra cui uno, particolarmente grave narrato in comparsa, riferito immediatamente alla Polizia, che le aveva consigliato, data la giovane età, di non sporgere denuncia nei confronti del sig. in quanto all'epoca Pt_1 minorenne;
- uscito dalla comunità, di recente, il sig. voleva costringere essa Pt_1 resistente a fargli vedere il figlio da solo (dato che la stessa gli ha sempre sempre consentito di vedere solo in sua presenza), ma, per i Per_1 gravi fatti accaduti nel corso degli anni, essa resistente lo ha impedito, per assenza di fiducia e per l'instabilità mentale derivante dall'assunzione da
3 parte del sig. di sostanze stupefacenti, come dal medesimo affermato Pt_1
e documentato;
- il figlio è molto confuso e in qualche occasione ha avuto Per_1 episodi di enuresi notturna per la situazione di conflittualità che si è venuta a creare con la richiesta paterna di affido congiunto;
- non solo il ricorrente non è stato in grado di instaurare un sano rapporto con la madre del suo unico figlio, ma ha altresì manifestato ripetutamente condotte aggressive nei confronti della stessa, che attualmente è sposata con il sig. , con il quale ha avuto un altro figlio, Controparte_2 Per_2 nato il [...].
Pertanto, la sig.ra ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- A) CP_1 valutare gli atti commissivi ed omissivi della sig. e per l'effetto Parte_1 dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre per i gravi motivi esposti, o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti del figlio anche previa CTU, che con il presente atto Per_1 formalmente si richiede, atta a valutare gli atti commessi dal sig. nei Parte_1
confronti della figlio e della sig.ra e la reale capacità genitoriale dello Controparte_1 stesso, nonché il pregiudizio reale (o futuro) patito dal minore a causa degli atteggiamenti paterni, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c.; o in subordine disporre
l'affidamento esclusivo del minore alla resistente;
- B) quanto al regime di Per_1 visita, la resistente ritiene opportuno che il sig. possa vedere il figlio Parte_1 una volta al mese di pomeriggio ed esclusivamente in presenza di un'assistente sociale, escludendosi per il momento sia pernottamenti del minore con il padre, sia periodi continuativi, in occasione di vacanze o altro;
ovvero ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto dal Giudice istruttore;
- C) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1 con la corresponsione di una somma mensile che il Giudice riterrà Per_1 opportuna ed equa, rivalutabile, annualmente, secondo gli indici ISTAT nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, ludiche, sportive
e scolastiche) in regime del 50% con la resistente, come da Protocollo del Tribunale di
Teramo”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 25 marzo 2025, il giudice relatore, dopo aver proceduto all'interrogatorio libero
4 delle parti, delibando sulla richiesta avanzata dalla sig.ra di dichiarare CP_1 la decadenza, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., del padre/ricorrente dalla responsabilità genitoriale sul minore , ha osservato che, in base al Per_1 disposto di cui all'art. 38, primo comma disp. att. c.c., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “riforma Cartabia”), di regola, la competenza in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. spetta al Tribunale per i minorenni, con possibilità di vis attractiva in favore del Tribunale ordinario - ma solo - nel caso in cui pende o è instaurato successivamente, fra le stesse parti, procedimento di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o per il riconoscimento di un figlio ad opera di un genitore nel caso in cui l'altro rifiuti il consenso (art. 250, co. VI c.c.), o di impugnazione del riconoscimento (art. 268 c.c.), o per provvedimenti della sentenza dichiarativa della filiazione (art. 277, co. II c.c.) o in tema di responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) o di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi (art. 710
c.p.c.) o di assegno divorziale (art. 9 9 L. 898/1970), e ha quindi rilevato che, nel caso di specie, pende, fra le odierne parti, il presente procedimento (in tema di responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c.), che, come tale, rientra nel novero di quelli, appena menzionati, che giustificano la vis attractiva in favore del Tribunale ordinario ai fini della dichiarazione ex art. 330 c.c.; ciò precisato, il giudice relatore ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (di Campli), incaricandoli in particolare di “(i) verificare le condizioni di vita personali, sociali e familiari sia dei genitori sia del minore (nato il [...]), oltre che lo stato di Per_1 benessere di quest'ultimo, (ii) descrivere quali e come siano i rapporti del minore con entrambi i genitori, evidenziando eventuali situazioni di disagio del primo nei confronti delle figure genitoriali, (iii) rilevare la sussistenza di condotte del padre ovvero della madre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico della prole e/o ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore, (iv) individuare, in relazione alle richieste avanzate dalle parti, l'ambiente più idoneo alla permanenza, alla crescita ed allo sviluppo della prole, e, quindi, (v) suggerire la soluzione organizzativa più adeguata
e maggiormente rispondente al best interest del piccolo , con relazione Per_1 che è stata depositata dai Servizi Sociali in data 6 giugno 2025.
5 All'udienza del 7 luglio 2025, il procuratore di parte resistente ha insistito per le richieste avanzate nella nota depositata il 23 giugno 2025, di (i) ottenere, avendo appreso che pende nei confronti dell'odierno ricorrente altro procedimento penale presso il Tribunale Penale di Teramo, la cui parte offesa
è il fratello autorizzazione ad estrapolare ex art. 335 c.p.p. CP_3 tutte le comunicazioni a disposizione della Procura di Teramo per quanto riguarda le notizie di reato compiuti o in essere, (ii) incaricare gli assistenti sociali di sottoporre il sig. agli esami del capello e a tutti quegli Parte_1 esami clinici necessari affinché si faccia luce sulla sua condizione di salute relativa alla assunzione di sostanze stupefacenti, dal momento che secondo quanto riportato ha avuto un altro ricovero in comunità e (iii) appurare se il sig. sia, ancora, affetto da epatite virale o se la stessa sia in Parte_1 evoluzione sempre allo scopo di tutela della salute fisica del minore, facendo infine presente di aver presentato denuncia querela, dopo aver appreso della relazione dei Servizi Sociali e delle dichiarazioni fatte dal sig. in merito Pt_1 alla sua presunta tossicodipendenza in passato.
Quindi, sempre in occasione della predetta udienza, il giudice relatore, delibando, anche alla luce dell'esame della relazione depositata dai Servizi
Sociali incaricati, sulle predette richieste di parte resistente, ha osservato che:
(i) non si rende necessaria l'acquisizione delle comunicazioni a disposizione della Procura di Teramo per le notizie di reati compiuti o in essere a carico del ricorrente, esulando dal thema decidendum dell'odierno procedimento;
(ii) il sig. non può essere obbligato – ma più semplicemente invitato – a Pt_1 sottoporsi ad aggiornati esami clinici necessari volti ad accertarne la condizione di salute relativa alla - perdurante ovvero cessata - assunzione di sostanze stupefacenti come richiesto dalla controparte, in quanto l'ordinamento consente solo nel caso di trattamenti sanitari obbligatori la coattiva sottopozione ad interventi medici e sanitari, anche se finalizzati al solo accertamento, per cui la mancata prestazione del consenso della parte interessata per l'effettuazione degli accertamenti sanitari disposti, certificata da struttura pubblica, costituirebbe un elemento di giudizio per l'adozione di provvedimenti inerenti l'esercizio ovvero la titolarità della responsabilità genitoriale sulla prole, dovendosi precisare tuttavia che, nel caso di specie, la sottoposizione ad eventuali esami da parte del ricorrente si rivelerebbe invero
6 superflua, alla luce del contenuto della relazione dei Servizi Sociali, dalla cui lettura si apprende la consapevolezza della persona interessata del proprio attuale stato di tossicodipendenza, fissando così, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 23 settembre 2025 ed assegnando i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., udienza che è stata successivamente ricalendarizzata con la prima data utile compatibile con il dettato dell'art. 473-bis.28 c.p.c., con conseguente rinvio dell'udienza di rimessione della causa in decisione al 15 dicembre 2025 e nuova assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Quindi, alla predetta udienza celebrata mediante il deposito di sintetiche note scritte ex art. 127-ter c.p.c., verificato l'avvenuto deposito del triplice scritto difensivo ex art. 473-bis.28 c.p.c. e lette le note di trattazione scritta depositate, il magistrato delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Anzitutto, è doveroso evidenziare che mentre parte ricorrente, nella propria comparsa conclusionale, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note per la precisazione delle conclusioni, diversamente parte resistente, in sede di comparsa conclusionale
(le cui conclusioni sono state espressamente richiamate anche nella memoria di replica depositata), ha chiesto al Tribunale di “- A) disporre l'affidamento esclusivo alla madre”, senza riproporre invece la richiesta di dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, con il corollario per cui la stessa deve intendersi almeno in questa sede rinunciata.
Ciò precisato, è opportuno rammentare che, con riferimento al regime di affidamento della prole, la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 155, co. III c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole.
7 In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337-ter c.p.c. può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo, che deve essere preferito soltanto nell'ipotesi in cui l'affido congiunto risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c.: infatti, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori a crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto
i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, n.
977 del 17 gennaio 2017), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI-1, n. 24526 del
2 dicembre 2010)”. (cfr. ex multis Cass. civ. ordinanza n. 16738 del 26 giugno
2018).
Ora, dal momento che non sono state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato”, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c. introdotto dal d.lgs. 154/2013 (già art. 155 bis, co. I c.c.).
Al riguardo, il Collegio evidenzia che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis, cfr.
Cass. Civ. n. 26587 del 17 dicembre 2009). Nel solco del predetto orientamento
8 della giurisprudenza di legittimità, si pone anche quella di merito: infatti,
“deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta
l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve ritenersi che sussistano, nei confronti del padre, profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato che il padre non vede e non sente il figlio minore regolarmente né provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario e che la madre appare l'unica figura genitoriale di riferimento per lo stesso, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del minore medesimo […] e rispetto alla quale non sono emerse evidenti limitazioni della capacità' genitoriale” (cfr. Tribunale di Roma, sez. I, sentenza depositata il 15 ottobre 2020).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre/ricorrente tali da escludere l'affido condiviso del piccolo (di cinque anni) e legittimare invece, alla Per_1 luce delle considerazioni che seguono, il suo affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore.
Infatti, a discapito della relazione datata 12 novembre 2024 di
“Conclusione programma terapeutico residenziale” della comunità “La Torre” di
Atri ove il sig. ha intrapreso, in data 19 giugno 2023, il percorso di Pt_1 riabilitazione e disintossicazione (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) a seguito di precedente altro percorso riabilitativo svolto dal 2020 a settembre 2022 a
Belluno come affermato nel ricorso, è, invero, emerso lo stato perdurante ed attuale di dipendenza da sostanze stupefacenti del sig. che è stato Pt_1 riferito, come già evidenziato all'udienza del 7 luglio 2025, proprio dallo stesso in occasione dell'incontro del 17 aprile 2025 con i Servizi Sociali (nella cui relazione, infatti, si legge che il sig. “rappresenta la sua attuale Pt_1 condizione di difficoltà legate ai suoi problemi di dipendenza da sostanze. Racconto del suo vissuto in comunità di recupero dal 2014 al 2018 e di quanto gli manchi il piccolo anche se vissuto poco. A breve sarà inserito nuovamente presso Per_1
9 una comunità per ricominciare un percorso mirato (…) purtroppo le problematiche di dipendenza lo costringono nuovamente ad un inserimento in comunità.”, avendo lo stesso spontaneamente dichiarato ai Servizi Sociali che “Andremo [n.d.r.: il sig.
e la sua nuova compagna] a vivere insieme non appena termino il periodo di Pt_1 riabilitazione”), e che induce a ritenere ragionevolmente impedita la possibilità per il sig. di espletare in maniera congrua la sua funzione genitoriale, Pt_1 non potendosi presumere la necessaria ed imprescindibile adeguatezza del ricorrente nel seguire con maturità, lucidità e costanza sufficienti la crescita del piccolo , denotando l'assenza, almeno allo stato - e salvo Per_1
l'auspicabile iniziativa dallo stesso riferita di intraprendere un nuovo percorso di disintossicazione presso una comunità - della necessaria capacità di prendersi responsabilmente cura della propria persona e del piccolo.
Tale dirimente dimostrata e confessata circostanza induce il Collegio a formulare, con riferimento al sig. un giudizio prognostico in termini di Pt_1 inidoneità dello stesso, quanto meno sino alla definitiva riabilitazione, a svolgere i propri compiti di genitore.
Senonché, considerato che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una duplice motivazione, non solo in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza del genitore non affidatario, ma anche in positivo sulla idoneità di quello affidatario (cfr. Cass. civ., n. 16738 del 26 giugno 2018; Cass. civ. n. 6535 del 6 marzo 2019), osserva il Collegio, in relazione alla idoneità della sig.ra quale unico genitore CP_1 su cui graverà la responsabilità genitoriale del minore, che la stessa appare l'unica figura di riferimento per quest'ultimo, essendosi da sempre occupata della crescita, dell'educazione e della cura del piccolo . Per_1
Si appalesano infatti generiche ed indimostrate le mere affermazioni fatte dal sig. ai Servizi Sociali in merito alla presunta tossicodipendenza Pt_1 in passato (ossia anteriormente al periodo di gestazione) anche della sig.ra
(avendo lo stesso testualmente riferito: “Entrambi facevamo uso di CP_1 sostanze, sia eroina sia cocaina. Io facevo uso più frequente e un uso più CP_1 moderato. I miei genitori, che sono ristoratori nel teramano da tanti anni, mi hanno fatto seguire in varie comunità invece si è allontanata da me e non so come CP_1 abbia gestito la sua dipendenza”), la quale il 6 luglio 2025 ha sporto, in ragione delle riportate dichiarazioni, querela per il reato di diffamazione (allegata con
10 la prima difesa utile, i.e. le note di precisazione delle conclusioni depositate il
15 ottobre 2025), dovendosi, peraltro, precisare che le stesse si rivelerebbero finanche in realtà irrilevanti, dal momento che lo stesso sig. ha riferito Pt_1 sempre ai Servizi Sociali che “il bimbo nasce nel 2020 voluto da entrambi ed entrambi non facevamo più uso di sostanze”, confessando poi che “Purtroppo ho avuto subito una ricaduta e non ho mai visto la mia ex compagna incinta”, quindi alludendo, in maniera generica e non provata, in caso, soltanto ad un passato di tossicodipendenza della sig.ra , ossia anteriore alla nascita, nel 2020, CP_1 del piccolo . Per_1
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario e quindi del sig.
considerata la tenera età del figlio e tenuto conto, da un lato, delle Pt_1
“problematiche di dipendenza [che] lo [il sig. costringono nuovamente ad un Pt_1 inserimento in comunità” e, dall'altro, della possibilità caldeggiata sempre dal
Servizio Sociale incaricato di “affiancamento alla diade padre/figlio di una figura professionale che supporti il padre e renda serena la madre. Tali incontri potrebbero essere svolti sia in spazi aperti sia in contesti protetti” (cfr. relazione dei Servizi
Sociali in atti), il Collegio ritiene di dover disporre che gli incontri padre-figlio si svolgano con le modalità e le cadenze ritenute più opportune dai Servizi
Sociali, che il padre avrà l'onere di contattare, sempre alla presenza e sotto la vigilanza di un assistente sociale ed in spazio neutro, sentiti entrambi i genitori, senza forzatura del minore e tenuto conto dei suoi tempi di reattività.
Infine, in punto di misura dell'obbligo di mantenimento, invece, rileva il Collegio, al lume del criterio delle risorse economiche dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma IV c.c., che l'importo a tal fine richiesto dalla resistente per la somma di € 350,00 non risulti congruo rispetto alle acquisizioni processuali, avendo infatti il ricorrente riferito e documentato di essere stato assunto - con contratto a tempo determinato - come operaio di VI livello presso All. Coop. Società Cooperativa Agricola Amadori.
Pertanto, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni in atti, scrutinate alla luce dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. – e quindi tenuto conto dell'età e delle attuali esigenze della minore e delle risorse economiche del genitore collocatario, ritiene il Collegio congruo riconoscere in capo al sig.
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di Pt_1 mantenimento per dell'importo di € 200,00 entro il giorno 16 di ogni Per_3
11 mese, con decorrenza a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria, con la precisazione che entrambi i genitori dovranno provvedere alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo adottato dall'adito Tribunale in data 5 dicembre 2018.
Quanto alle spese di lite, queste sono regolate dal criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'IO
(risultando la sig.ra ammessa in via anticipata e provvisoria Controparte_1 al patrocinio a spese dello Stato di cui D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da provvedimento n. 3329 del 18 marzo 2025del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Teramo, in atti), facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI,
D.M. n. 55/2014, dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I del citato D.M., tenuto conto dei parametri ivi indicati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 2651/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo del minore in favore Persona_4 della madre , presso la quale è attualmente collocato;
Controparte_1
2) DISPONE che il diritto di visita del genitore non collocatario, ossia il padre sia così regolamentato: gli incontri padre-figlio si Parte_1 svolgeranno con le modalità e le cadenze ritenute più opportune dai
Servizi Sociali incaricati, che il padre avrà l'onere di contattare, sempre alla presenza e sotto la vigilanza di un assistente sociale ed in spazio neutro, sentiti entrambi i genitori, senza forzatura del minore e tenuto conto dei suoi tempi di reattività;
3) PONE a carico del padre a decorrere dalla data della Parte_1 domanda, un assegno dell'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore , da versare Per_1
12 entro il giorno 16 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo adottato il 5 dicembre 2018;
4) CONDANNA il ricorrente alla refusione, in favore Parte_1 dell'IO, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma complessiva di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa EN Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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