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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2024, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Emma MANZIONNA - Presidente relatore
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Antonello VITALE - Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 492/2023, avverso la sentenza n. 2547/2022 del
Tribunale di Foggia tra
, rappresentato e difeso dall' avv. Gioacchino Pellegrino ed elettivamente Parte_1 domiciliato alla Via T. Schiavone, n. 32, Lucera;
Appellante
e
, nella persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi di Leo Controparte_1 ed elettivamente domiciliato alla Via Piccinni, n. 33, Bari;
Appellato
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 9/01/2018 , in qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia il in Controparte_1
pagina 1 di 8 persona del Sindaco pro tempore, al fine di vederlo dichiarare responsabile dell'infortunio occorso al di lui figlio minore e di sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico, Persona_1 patrimoniale e non patrimoniale patiti, quantificati in Euro 25.079,00.
L'attore deduceva che il giorno 28/07/2015 ( rectius 28.06.2015), verso le ore 19,00, il minore era seduto su uno dei marciapiedi di via Ciro Petrilli, sita nel Comune di Lucera, in compagnia della madre e “si divertiva ad osservare altri bambini che giocavano a pallone, allorquando il pallone veniva calciato in direzione del minore Il minore, vedendo il pallone arrivare verso di lui, si alzava onde calciarlo Persona_1 per ripassarlo agli altri bambini. Nell'eseguire detta azione il piede del minore finiva in un foro della pavimentazione stradale presente vicino al marciapiede, causato dalla rimozione di un palo della luce della pubblica illuminazione che non era stato tappato. In conseguenza di tanto il minore cadeva rovinosamente a terra riportando serie lesioni personali”.
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., contestando il fondamento Controparte_1 della domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 2547/2022 emessa e depositata il 2547/2022, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea e condannava il a rimborsare alla controparte le Pt_1 spese di lite pari ad € 3.545,00 per onorari, i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 16/04/2023 ha proposto appello, innanzi a questa Corte, , chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e istruttoria: a) ammettersi ed espletarsi la prova testimoniale sulle circostanze articolate nella memoria istruttoria dello scrivente legale, ex. art 183 VI comma 2 c.p.c del
12.03.2018, con i testi ivi indicati, essendo la stessa ammissibile e rilevante ai fini della decisione;
b) Ammettersi ctu medico-legale sulla persona del minore come già ritualmente chiesta nel giudizio di primo ed arbitrariamente ed immotivatamente disattesa in tal sede dal giudice di prime cure;
2) nel merito a) dichiarare il CP_2
responsabile esclusivo dell'incidente di cui in premessa;
b) condannare il medesimo
[...] CP_2
all'integrale risarcimento dei danni nella misura di cui all'atto di citazione, o nell'altra che risulterà di
[...] giustizia all'esito dell'espletanda CTU medico-legale oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo;
c) condannare l'appellato alle spese del doppio grado del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, ha chiesto che la condanna fosse limitata in applicazione dell'art.1227 c.c. pagina 2 di 8 *****
A fondamento della decisione di primo grado, il Tribunale di Foggia ha rilevato che la prospettazione dell'evento offerta da parte attrice fosse poco credibile, in quanto a) non v'era coincidenza tra la data dell'occorso sinistro indicata nell'atto di citazione e nella II memoria istruttoria (28/07/2015) e quella
– antecedente – del referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucera (28/06/2015); b) il tipo di lesione riportata (“contusione gomito sinistro, con frattura sovracondiloidea dell'epifisi distale dell'omero con scomposizione posteriore del frammento distale. Escoriazione gomito sinistro”), unitamente alla giovane età del minore (sei anni) ed della vicinanza del nosocomio al luogo dell'incidente, rendevano difficilmente giustificabile l'ampio lasso di tempo (quasi due ore) intercorso tra il momento del riferito sinistro e quello dell'accettazione in Pronto Soccorso.; c) v'era una discrepanza fra le modalità del sinistro narrate nell'atto di citazione (il minore si sarebbe infortunato mettendo il piede in un foro della pavimentazione stradale, mentre era nell'atto di restituire il pallone a dei bambini che stavano giocando a calcio) e quelle riferite dalla madre all'accesso in Pronto Soccorso, risultanti dal referto del
28/06/2015 (ove si legge che il bambino si sarebbe infortunato “mentre giocava a calcio”). Inoltre, al di là delle suesposte circostanze, già tali da minare la credibilità della ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, il Giudice di prime cure ha rilevato l'insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., in ragione della immediata percepibilità del foro che, asseritamente, aveva causato il sinistro, della piena visibilità dei luoghi al momento dell'occorso incidente, nonché della vicinanza della madre che avrebbe dovuto vigilare sul minore ed evitare che corresse pericoli prevedibili (anche in considerazione della familiarità del luogo in cui si era verificato il sinistro, collocato nella stessa strada dell'indirizzo del minore).
I. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato il travisamento e l'arbitraria ricostruzione dei fatti di causa, perché il Giudice di prime cure avrebbe valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, quello che ad un attento esame della documentazione (e, in particolare “1) referto di Pronto Soccorso (che porta come data il 28.06.2015); 2) cartella clinica della casa Sollievo della Sofferenza (che come data di ammissione reca il 28.06.2015); 3) lettera di messa in mora del 20 luglio 2015 (che reca come data del sinistro il giorno
28.06.2015); 4) lettera racc. a mani del 20.10.2016 con allegate dichiarazioni testimoniali;
5) dall'ordine cronologico dell'intera documentazione in atti”) risultava essere un mero refuso di stampa, ossia la discrepanza temporale fra il giorno dell'occorso incidente indicato nell'atto di citazione e nella II pagina 3 di 8 memoria istruttoria ( 28.07.2015) e quello indicato nel referto di Pronto Soccorso in atti (28.06.2015).
Inoltre, a giudizio dell'appellante, il lasso di tempo intercorso tra la verificazione del sinistro e l'accettazione in Pronto Soccorso non sarebbe stato tale da minare la credibilità delle prospettazioni attoree, atteso che il bambino veniva accompagnato in ospedale la sera stessa del sinistro e che il momento dell'accettazione non sempre coincide con quello di arrivo in ospedale (essendo spesso necessario trascorrere del tempo in sala d'attesa prima di passare per l'accettazione).
Infine, l'appellante ha negato sussistere una discrepanza tra le modalità del sinistro prospettate nell'atto introduttivo del giudizio e quelle riportate nel referto del Pronto Soccorso, in quanto il minore si era infortunato nell'atto di calciare un pallone e – ad ogni modo – il referto non poteva certamente contenere una minuziosa descrizione degli accadimenti.
II. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt.
2051 e 2043 c.c., deducendo che il Giudice di prime cure, nel rigettare la richiesta ammissione dei mezzi istruttori, non avrebbe consentito all'odierno appellante di fornire la prova degli elementi costitutivi della responsabilità del finendo per ritenere – erroneamente – che la condotta del CP_1 minore e della di lui madre fossero state tali da interrompere il nesso di causalità.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Nella impugnata sentenza, il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato il fatto allegato nello schema tipico della responsabilità da cose in custodia ex art.2051, posto che il luogo ove si è verificato il sinistro de quo è situato nel centro abitato del comune di Lucera, laddove è certamente configurabile la concreta possibilità di vigilanza e controllo da parte dell'ente comunale.
In base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questa Corte, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità
e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità pagina 4 di 8 della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr.
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858;
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che “… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022,
n. 7173). Tale fattispecie di responsabilità “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “(cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
In relazione al primo motivo, giova precisare che la rappresentazione dei fatti storici prospettata nell'atto introduttivo lascia emergere alcune lacune ed incongruenze, correttamente valorizzate dal primo giudice nella pronuncia impugnata.
Se le giustificazioni offerte dall'appellante in ordine alla rilevata non coincidenza tra il giorno dell'occorso incidente indicato nell'atto di citazione e nella II memoria istruttoria e quello in cui è stato redatto il referto di Pronto Soccorso possono essere effettivamente spiegate alla luce dell'evidenziato refuso di stampa ( così come quelle relative all'eccessivo lasso temporale intercorso tra l'evento e l'accesso al P.S. , non potendosi escludere un periodo di attesa anche prima del triage), lo stesso non può dirsi con riferimento alla discrepanza tra le modalità del sinistro narrate nell'atto introduttivo e quelle riportate nel referto del pronto soccorso. A tale riguardo, non può infatti ritenersi irrilevante la dichiarazione resa dalla madre del minore ai sanitari del Pronto Soccorso laddove dichiarava che il figlio si era fatto male “giocando a pallone” e non già inciampando in una buca. Nel verbale di pronto soccorso, si legge testualmente che “viene a noi accompagnato dalla mamma per contusione accidentale al gomito sinistro avvenuta mentre giocava a calcio”. Identica dichiarazione viene rilasciata dalla madre dell'infortunato anche a distanza di ore in occasione del ricovero presso la struttura “Casa pagina 5 di 8 Sollievo della Sofferenza”, nel diario infermieristico della richiamata struttura, ove viene riportato in data 28.6.2015 ore 23.00 : “la madre riferisce che il bambino mentre giocava a pallone è caduto riportando trauma contusivo al gomito sinistro”. In nessun caso, la madre ha indicato “la buca” quale causa della caduta, buca che compare per la prima volta solo nella richiesta risarcitoria inviata dal legale dell'odierno attore.
Tali incongruenze nella rappresentazione dei fatti storici non possono essere considerate prive di rilevanza, incombendo sulla parte attrice l'onere di specifica allegazione e prova della dinamica dell'evento nonché delle modalità della caduta e dell'effettiva idoneità della cosa alla causazione del sinistro (Cfr. Corte di Appello di Bari, Terza Civile, n. 1621/2022; Cassazione civile sez. VI,
01/02/2021, n.2184).
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, il comportamento tenuto dal minore nel caso di specie è stato tale da interrompere il nesso di causalità, configurando un caso fortuito attribuibile al fatto del danneggiato.
In particolare, deve ritenersi che il foro presente sul manto stradale (come risulta dai rilievi fotografici in atti) fosse pienamente visibile nelle circostanze di tempo in cui si asserisce sia occorso il sinistro (le ore 19 del 28/06/2015), tanto più che, in base alla stessa prospettazione difensiva, il minore sarebbe stato seduto sul marciapiede prima di alzarsi per calciare la palla e quindi non poteva non notare
l'esistenza della buca, posta proprio a ridosso del cordolo del marciapiede. La giovane età della vittima non può infatti condurre a valutare con minor rigore la rispondenza del comportamento dallo stesso tenuto alle comuni regole di prudenza. Ai fini dell' applicazione del comma primo dell'art. 1227
c.c., deve valutarsi esclusivamente se il danneggiato abbia tenuto o meno un comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive ovvero dettata dalla comune prudenza, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacità naturale, ed a prescindere altresì dalla condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza. (cfr. Cass. 1 febbraio 2018,
n. 2483; conf. Cass. 19 febbraio 2020, n. 4178; Cass. civ. sez. III, 13.02.2020, n. 3557).
Ne consegue che l'allegata situazione di rischio sarebbe stata agevolmente rilevabile con l'ordinaria diligenza dal danneggiato e di chi su di lui doveva vigilare (la madre che, secondo la prospettazione difensiva attorea, si trovava nelle immediate vicinanze), tanto più che l'incidente è avvenuto nella stessa via in cui risiedeva il minore e quindi presumibilmente in un luogo da lui abitualmente frequentato, circostanza quanto meno indicativa della prevedibilità del danno (Cass. 11526/ 2017, pagina 6 di 8 App. Bari, Terza Civile, n. 1621/2022; id sez. n. 143/2022; id sez. n. 1300/2021; Cassazione civile sez.
III, 31/05/2019, n.14908) .
Pertanto, anche qualora – al di là delle riscontrate lacune ed incongruenze – si volesse aderire pienamente alla ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante, la causa esclusiva del sinistro verificatosi andrebbe comunque individuata nella condotta incauta del minore, il quale “vedendo il pallone arrivare verso di lui, si alzava onde calciarlo per ripassarlo agli altri bambini”, senza prestare adeguata attenzione al contesto ambientale circostante.
Tali considerazioni sono coerenti con il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui, “… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173).
L'appellante ha insistito, poi, nella richiesta di assunzione delle prove testimoniali non ammesse in primo grado, richiesta che deve ritenersi inammissibile in quanto riproposta solo genericamente in questo grado del giudizio. Infatti, come precisato dai giudici di legittimità, l'osservanza del principio di specificità dei motivi di appello esige che “anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Cass., n. 16420/2023).
Da quanto innanzi esposto, consegue il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
L'appellante soccombente, sig. , è tenuto a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, spese che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147 del 13.08.2022 in vigore dal 23.10.2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni trattate.
Per l'effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte di , Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis d.P.R. n.115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione del 16/04/2023 da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 2547/2022 emessa e depositata il 21/10/2022 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Condanna l'appellante a rimborsare al le spese processuali Parte_1 Controparte_1 relative a questo grado di giudizio, liquidate, in complessivi €. 2.906,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte di
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis d.P.R. Parte_2
n.115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2024.
Il Presidente estensore
Dr. Emma Manzionna
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