TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2279 /2022 da:
L'avv. DE NARDO CRISTINA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2279 del RGC dell'anno 2022 avente ad og getto domanda di risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Sommario
ATTORI
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina De Nardo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. sul presupposto di essere proprietario di un appartamento al terzo e ultimo Parte_1 piano dell'immobile condominiale, ha convenuto il , Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno subito a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto, nonché di ordinare l'esecuzione dei lavori necessari a porvi rimedio.
1.2. Si è costituito il condominio, eccependo, in via preliminare , l'omesso esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, ai fini che qui interessano, che l'attore non è proprietario dell'appartamento, il quale appartiene alla società CP_2
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità, in quanto la causa non ha ad oggetto rapporti condominiale, bensì domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
3. Nel merito, la domanda attorea va respinta per difetto di titolarità della posizio ne giuridica attiva, non avendo l'attore dimostrato, a seguito dell'eccezione proposta dal convenuto, di essere
1 proprietario dell'appartamento che avrebbe subito danni a causa delle infiltrazioni lamentate (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 22 aprile 2025, n. 1043 5, secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte conv enuta, che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Cristina De nardo.
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Umile Terranova addetto all'Ufficio per il
Processo
Così deciso in Castrovillari, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
2
L'avv. DE NARDO CRISTINA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2279 del RGC dell'anno 2022 avente ad og getto domanda di risarcimento del danno e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Sommario
ATTORI
E
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina De Nardo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. sul presupposto di essere proprietario di un appartamento al terzo e ultimo Parte_1 piano dell'immobile condominiale, ha convenuto il , Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno subito a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto, nonché di ordinare l'esecuzione dei lavori necessari a porvi rimedio.
1.2. Si è costituito il condominio, eccependo, in via preliminare , l'omesso esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, ai fini che qui interessano, che l'attore non è proprietario dell'appartamento, il quale appartiene alla società CP_2
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità, in quanto la causa non ha ad oggetto rapporti condominiale, bensì domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
3. Nel merito, la domanda attorea va respinta per difetto di titolarità della posizio ne giuridica attiva, non avendo l'attore dimostrato, a seguito dell'eccezione proposta dal convenuto, di essere
1 proprietario dell'appartamento che avrebbe subito danni a causa delle infiltrazioni lamentate (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 22 aprile 2025, n. 1043 5, secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte conv enuta, che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Cristina De nardo.
Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Umile Terranova addetto all'Ufficio per il
Processo
Così deciso in Castrovillari, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
2