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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 249/2019 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Antonio Auletta e Vincenzo Giancaspro, ed elettivamente domiciliato in Matera, presso lo studio legale del difensore, avv. Auletta,
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
e (C.F.: ), in qualità di eredi di C.F._3 CP_3 C.F._4
, (C.F.: ), (C.F.: Persona_1 Controparte_4 C.F._5 CP_5
) e (C.F.: ), in qualità di eredi di C.F._6 CP_6 C.F._7
, (C.F.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2 Parte_3 C.F._8
Francesco Di Caro e Gaetano Di Caro, ed elettivamente domiciliati in Matera, nello studio legale dei difensori, nonché in Potenza, presso lo studio legale dell'avv. Marco Borraccia,
APPELLATI
NONCHÉ (C.F.: ), (C.F.: CP_7 C.F._9 Controparte_8
), (C.F.: ), C.F._10 CP_9 C.F._11 [...]
(C.F.: , C.F.: ), CP_10 C.F._12 CP_11 C.F._13
APPELLATI - CONTUMACI
OGGETTO: divisione ereditaria e pagamento frutti.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 27-28.1.2004 e il 3.2.2004 , nella qualità Persona_1 di erede dei genitori e conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale _1 Persona_2 di Matera, i germani , , e , nonché CP_7 Parte_3 Parte_2 Parte_1 CP_9
e -eredi della premorta sorella per ivi sentirsi accolte le
[...] Controparte_8 Controparte_3 seguenti conclusioni:
“preliminarmente, dichiarare nullo ovvero annullare o comunque dichiarare privo di efficacia, con sentenza parziale, l'atto di donazione del 29.11.1999, per rogito dott. , notaio Persona_3 in Matera, rep. n. 85220, racc. n. 20818, trascritto il 15.12.1999 ai nn. 7748 e 10165, nella parte in cui i donanti [ e hanno disposto [in favore del loro figlio Parte_1 CP_10 [...]
della quota indivisa dei 2/6 del fondo rustico sito in agro di Irsina, esteso circa ha 2.71.70, CP_11 in catasto al foglio 46, part. n. 111;
per l'effetto, reintegrare l'asse ereditario della quota indivisa di 2/6 del detto fondo;
quindi, dichiarare aperte, ab intestato, le successioni di , deceduto il 10.04.1985, e di _1
, deceduta il 18.04.1994; Persona_2
disporre C.T.U. per accertare e stimare la massa ereditaria e, quindi, redigere un comodo progetto di divisione individuando le quote reali, compresi i frutti percetti e percipiendi, spettanti a ciascun coerede, tenuto conto dell'atto di donazione [stipulato in data 3.10.1964, con la quale il de cuius
[...] donava al figlio una civile abitazione sita in Irsina, in catasto alla partita n. _1 Parte_1
3583, foglio 78, particella 84, “per quota di legittima e l'eventuale supero per disponibile, per anticipata successione”];
nominare un notaio in Matera per la stipula dell'atto di divisione con attribuzione a ciascun coerede della quota reale spettantegli, se necessario mediante sorteggio;
in caso di impossibilità, per disaccordo, della divisione ad opera del notaio, disporre la divisione con sentenza, ordinando la trascrizione con esonero del Conservatore da oneri e responsabilità; in ogni caso (e, quindi, anche se si raggiunge la divisione notarile), condannare il coerede che risulterà detenere la quota di beni attribuita [a ] al rilascio immediato della medesima in Persona_1 favore di , nonché al pagamento dei relativi frutti percetti e percipiendi;
Persona_1
porre le spese, diritti e onorari del giudizio, più CAP e IVA, a carico della massa ovvero, in caso di opposizione, ad esclusivo carico di chi soccombe”.
Con successivo atto di citazione notificato il 24.2.2004 il contraddittorio veniva integrato nei confronti di e CP_11 CP_10
Con comparsa di risposta depositata in data 1.4.2004 si costituivano in giudizio , Parte_1 [...]
e i quali deducevano la validità e l'efficacia dell'atto di donazione del CP_10 CP_11
29.11.1999 e chiedevano disporsi CTU per accertare e stimare la massa ereditaria, al fine di redigere un progetto di divisione che tenesse conto dei miglioramenti fondiari apportati da al Parte_1 fondo rustico e ai fabbricati siti in agro di Irsina, al suindicato fg. 48, e da questi detenuti in forza di contratto di affitto registrato del 7.1.1994; quanto alla donazione del 3.10.1964, rappresentavano che la stessa non dovesse essere considerata nel computo totale della massa ereditaria;
deducevano altresì
l'infondatezza della domanda di volta ad ottenere il pagamento dei frutti civili percetti e Persona_1 percipiendi;
, e concludevano affinché il Tribunale Parte_1 CP_10 CP_11
disponesse la divisione del patrimonio relitto con sentenza, vinte le spese e le competenze di giudizio.
All'udienza del 10.7.2009 la causa veniva riservata per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 55/2010, pubblicata il 28.1.2010, il Tribunale di Matera così provvedeva:
“dichiara l'apertura della successione di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto _1 il 01.04.1985 e di , nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 18.04.1994; Persona_2
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di donazione compiuto da
in favore del convenuto con atto pubblico per notar Controparte_13 CP_11
del 29.11.1999 nella parte in cui dispone la cessione in favore di quest'ultimo di 2/6 del Per_3 terreno sito in agro di Irsina, in catasto al fg. 46, part. 111, bene da ricomprendersi nell'asse ereditario di , quota da ricomprendersi nell'asse ereditario di quest'ultima; Persona_2
provvede come da separata ordinanza in merito all'ulteriore corso del giudizio;
spese al definitivo.”
Per effetto della predetta sentenza non definitiva, l'asse ereditario risultava così composto: - fondo rustico, detto “Basentello”, sito in agro di Irsina alla contrada Montemorto, esteso ca. ha.
16.92.95, in catasto al fg. 48, particelle 4, 45, 51, 109, 112, 124, 133, 138, 140, 171, 180, 208 (ex
125), 209 (ex 125), 210 (ex 125);
- fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Serra di Gianni e Spezzaferri, esteso ca. are 29.12, in catasto al foglio 27, particelle 48 e 49;
- fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Fontana, esteso ca. are 39.37, in catasto al foglio
29, particelle 61, 317, 320 e 331;
- fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Piani, esteso ca. are 48.75, in catasto al foglio 42, particella 147;
- quota indivisa di 2/6 del fondo rustico in agro di Irsina alla contrada Serra di Gianni, esteso ca. are
82.80, in catasto al foglio 30, particella 82;
- quota indivisa di 2/6 del fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Calia, esteso ca. ha. 2.71.70, in catasto al foglio 46, particella 111.
Sempre per effetto della sentenza non definitiva, ai fini della formazione della massa da dividere doveva tenersi conto anche della donazione del 3.10.1964, con la quale il de cuius _1 aveva donato al figlio una civile abitazione sita in Irsina, in catasto alla partita n. 3583, Parte_1 foglio 78, particella 84.
Con ordinanza del 28.1.2010 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la predisposizione del progetto di divisione, con incarico peritale affidato al CTU dott.ssa . Persona_4
Una prima relazione peritale, comprendente n. 6 progetti di divisione, veniva depositata il 3.2.2011.
La causa, già introitata in decisione all'udienza del 3.7.2015, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 29.2.2016 affinché il consulente tecnico predisponesse un unico progetto di divisione -in ragione delle plurime contestazioni sollevate dai coeredi su tutti i progetti elaborati-, tenendo altresì conto delle disposizioni di cui agli artt. 718, 720 e 727 c.c..
Con comparsa di risposta depositata il 9.12.2016 si costituivano in giudizio nonché Parte_3 [...]
e qualità di eredi di dichiarando di aderire alla CP_6 Controparte_14 Parte_2
prospettazione difensiva del coerede . Persona_1
Con comparsa di risposta depositata il 20.12.2016 si costituiva in giudizio anche Controparte_15 qualità di erede di dichiarando di aderire alla prospettazione difensiva del coerede Parte_2
. Persona_1 Con ordinanza del 29.2.2026 il Tribunale disponeva un'integrazione peritale e, in data 17.3.2017, il
CTU dr.ssa depositava la relazione peritale integrativa. Per_4
Stanti le difficoltà riscontrate dal CTU nella predisposizione del progetto di divisione, con ordinanza del 28.7.2017, le operazioni divisionali venivano delegate al Notaio da Matera, la Persona_5 quale veniva autorizzata ad avvalersi della collaborazione dell'ing. . Persona_6
All'udienza del 27.6.2018 la causa veniva riservata per la decisione.
Con sentenza definitiva n. 304/2019, pubblicata il 30.3.2019, il Tribunale di Matera così provvedeva:
“accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e dispone la formazione delle quote da attribuirsi agli eredi secondo quanto in parte motiva dettagliatamente indicato;
in riferimento ai terreni, dispone l'attribuzione della quota 3 di cui a pagg.
6-7 del progetto di divisione del CTU, dr.ssa , del 17.3.2017 a;
Per_4 Parte_1
dispone che le quote nn. 1-2-4-5-6 del summenzionato progetto siano assegnate a tutti i condividenti in ragione di una ciascuno per , ed eredi di , e di due per Persona_1 Parte_3 Parte_2
, mediante estrazione a sorte da effettuarsi, a seguito di apposita istanza, all'esito del Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza;
in riferimento ai terreni, condanna a pagare un conguaglio di € 675,00 ciascuno in Parte_1 favore dei condividenti e , nonché di € 1.350,00 in favore di CP_9 Controparte_8 CP_7
, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e sino all'effettivo
[...] soddisfo;
dispone l'assegnazione del fabbricato urbano (foglio 78, particella 84) e dei due fabbricati rurali
(foglio 48, particella 210), oltre alla relativa corte (fg. 48, p.lla 234), a , giusta progetto Parte_1 di divisione di cui a pag. 9 relazione CTU del 17.03.2017;
condanna a pagare, a titolo di conguaglio, € 7.500,00 in favore di ed Parte_1 CP_7
€3.750,00 in favore di e ciascuno, nonché a pagare € 212,71 in Controparte_8 CP_9 favore di , ed eredi di ( , e Persona_1 Parte_3 Parte_2 CP_6 _1
) ciascuno, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e CP_5 sino all'effettivo soddisfo;
dispone l'assegnazione della stalla (foglio 48, particella 209) e della casa colonica (fg. 48, p.lla 235)
e relative corti (foglio 48, particella 234), congiuntamente a , e agli eredi di Persona_1 Parte_3
( , e ), giusta progetto di divisione di cui Parte_2 CP_6 _1 CP_5
a pag. 9 relazione CTU del 17.03.2017; condanna a pagare, a titolo di frutti, € 15.922,85 in favore di , € 20.805,57 Parte_1 Parte_3 in favore di ed € 13.175,26 in favore di , e;
Persona_1 CP_6 _1 CP_5
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., con esonero da ogni responsabilità al riguardo, tranne le proprie;
condanna , e al pagamento in favore di di Parte_1 CP_10 CP_11 Persona_1
½ delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 10.343,00 per compensi ed € 538,45 per esborsi e spese di registrazione della sentenza parziale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP come per legge, compensando tra dette parti il restante 50%;
compensa tra le altre parti integralmente le spese processuali;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutti i condividenti in solido tra loro”.
Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, per quel che rileva ai fini del presente giudizio d'appello, osservava che:
a) in merito al riconoscimento dei frutti su terreni facenti parte della massa ereditaria, doveva prendersi atto delle chiare e puntuali valutazioni -oltre che dei conteggi- operati dal CTU dr.ssa e confermate dall'ing. nella sua relazione;
in particolare, alla luce di quanto Per_4 Per_6 affermato dal consulente d'ufficio, “i frutti F relativi alla proprietà dei germani coinci[devano] Pt_1 col complesso degli aiuti comunitari percepiti attraverso la PAC”, tenuto, altresì, conto del fatto che i redditi aziendali, dati dalla differenza tra produzione lorda vendibile e costi sostenuti, dovevano ritenersi pari a zero (come risultava da pag. 16 della relazione peritale del 17.3.2017); il CTU, valutate le variazioni subite dalla politica agricola comunitaria nell'ultimo decennio, aveva poi elaborato un portafoglio titoli di ciascun coerede, nel quale aveva operato una distinzione tra i titoli che avevano comportato pagamenti su beni in comunione e i titoli che avevano comportato pagamenti su beni diversi (come risultava da pag. 17 della relazione peritale del 17.3.2017);
b) dovevano pertanto ritenersi infondate e superflue le osservazioni del convenuto , il Parte_1 quale aveva contestato le operazioni di calcolo e le valutazioni operate dal consulente d'ufficio: andava infatti osservato che vi è differenza tra i requisiti per il conseguimento del titolo e quelli che danno diritto al pagamento del contributo e in quest'ultimo caso deve farsi riferimento al terreno eleggibile su cui abbinare i titoli;
inoltre, il CTU, chiarita la natura giuridica della scrittura privata del
7.1.1994, aveva precisato che “il sig. era autorizzato esclusivamente alla richiesta e Parte_1 alla riscossione di contributi legati ad opere di miglioramento fondiario, cioè a qualsiasi investimento duraturo di capitale e lavoro attuato sul terreno, che comporti la valorizzazione del fondo e che giuridicamente coincide con modificazioni che aumentano l'utilità o il valore della cosa confondendosi con essa. Il sig. non [era] stato pertanto, con tale scrittura privata, mai Pt_1 autorizzato a riscuotere i contributi, premi o aiuti AGEA, i quali peraltro non sono legati ad opere di miglioramento fondiario” (come risultava da pag. 23 della relazione peritale del 17.3.2017);
c) all'esito di detti calcoli e previo esame della documentazione AGEA agli atti, il CTU aveva definitivamente accertato che “i germani [avevano] complessivamente ricavato per i beni in Pt_1 comunione aiuti comunitari per un importo totale di € 151.289,64; una quota parte di questi aiuti
[era] stata corrisposta per la particella 111 del foglio 46 che, per effetto della sentenza n. 55/2010, è in comproprietà non solo dei sig.ri , , ed ma anche di Parte_1 Per_1 Parte_2 Pt_3 CP_7
CP
e e […]. Quindi, dei € 151.289,64 complessivamente ricevuti, € 8.215,19
[...] CP_9
CP
[dovevano] essere ripartiti , , , e e , Parte_1 Per_1 Parte_2 Pt_3 CP_7 CP_9 mentre la somma di € 143.074,45 [doveva] essere ripartita solo tra i germani , , Parte_1 Per_1
ed (come risultava da pagg. 21-22 della relazione della dott.ssa del Parte_2 Pt_3 Per_4
17.3.2017); pertanto, doveva corrispondere ai coeredi la complessiva somma di € Parte_1
49.903,68 per i contributi AGEA percepiti fino all'anno 2016 ed accertati dal CTU -non potendosi riconoscere quelli successivi, in quanto non oggetto di valutazione peritale e quindi incerti nell'an e nel quantum-, di cui € 15.922,85 in favore di , € 20.805,37 in favore di ed € Parte_3 Persona_1
13.175,26 in favore degli eredi di . Parte_2
3. Con atto di citazione notificato nel maggio 2019 proponeva appello avverso detta Parte_1 sentenza, sostenendo:
3.1 violazione del Regolamento CE n. 1782/2003 e dell'art. 820 c.c.; travisamento dei fatti e falsa presupposizione con motivazione carente e apparente.
Deduceva l'appellante: che il Tribunale aveva errato nel recepire la valutazione fatta dal CTU circa la sussistenza e la quantificazione dei frutti;
che, infatti, i titoli ordinari Agea costituiti in capo a
[...]
dal 2003 in poi erano disciplinati dagli artt. 33, 37 e 38 del Reg. 1782/2003, vigente all'epoca Pt_1 dei fatti, confermato dal successivo art. 33 del Reg. 73/2009 e derivavano, sia per il numero che per il valore unitario, dall'attività agricola-zootecnica svolta in qualità di agricoltore nel triennio 2000-
2002 e dai pagamenti dei contributi comunitari ottenuti dal predetto nel triennio 2000-2002, epoca in cui possedeva in via esclusiva le terre di famiglia in forza della scrittura privata del Parte_1
7.1.1994, efficace sicuramente fino al 2004 -qualificata come comodato dagli attori in primo grado e come affitto da ed utilizzava anche terreni agricoli di sua esclusiva proprietà, Parte_1 svolgendo anche attività zootecniche, del tutto avulse dall'utilizzo dei fondi agricoli in comunione;
che i titoli ordinari, una volta costituiti con le suindicate modalità, dovevano essere utilizzati negli anni successivi in abbinamento a superfici agricole ammissibili -i cd. ettari ammissibili di cui agli artt. 36 e 44 del Reg. 1782/2003 e art. 34 Reg. 73/2009- e aveva abbinati i propri titoli Parte_1 sia a fondi di sua esclusiva proprietà, sia alla propria quota parte dei fondi ereditari, pari al 50%, senza utilizzare la restante quota del 50% appartenente ai coeredi e da questi ultimi utilizzata al fine di presentare domande all'AGEA sugli stessi fondi, in relazione ai titoli personali, di più ridotta entità, che potevano far valere sin dal 2003, sulla base del precedente triennio 2000-2002, come risultava anche dalla CTU e dalle domande AGEA acquisite dal consulente;
la circostanza che i titoli fossero abbinati a superfici non valeva a trasformare le erogazioni percepite in frutti civili delle superfici ammissibili o eleggibili.
3.2 vizio di ultrapetizione, violazione del principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale condannato alla restituzione dei Parte_1 frutti in favore di e degli eredi di , ossia Parte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_6
e . CP_5
Deduceva l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva pronunciato la condanna di Parte_1 al pagamento dei frutti in favore di la somma di € 15.922,85- e di CP_16 Controparte_4
e la complessiva somma di € 13.175,26-, i quali, rimasti contumaci CP_6 Controparte_17 sino alla costituzione in giudizio avvenuta mediante comparse del 9.12.2016 e del 20.12.2016, erano decaduti dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
[...]
, non essendo a tal fine sufficiente, al fine di vedersi riconosciuta la somma per frutti civili, Pt_1
l'adesione, fatta nelle precitate comparse, alla impostazione difensiva del coerede . Persona_1
3.3 erronea valutazione della prova documentale costituita dalla scrittura privata del 7.1.1994, ritualmente prodotta nel fascicolo di parte di primo grado;
violazione della legge 203/1982 sui contratti agrari;
omessa motivazione in ordine alla natura giuridica del contratto stipulato tra le parti, come documentato dalla predetta scrittura privata.
Deduceva l'appellante che il Tribunale aveva errato nel qualificare come comodato, in luogo di affitto, la scrittura privata del 7.1.1994, in forza della quale deteneva i beni ereditari di cui ai Parte_1 fogli di mappa 27 (particelle 48 e 49), 29 (particelle 61, 317, 320 e 331), 42 (particella 147) e 48
(particelle 4, 45, 51, 109, 112, 124, 133, 138, 140, 171, 180, 208, 209, 210), per un totale di ha.
18.10.19; trattandosi di un contratto di fitto, lo stesso aveva durata di 15 anni in base alla legge n.
203/1982, sicché, almeno fino a gennaio 2009, deteneva legittimamente i suddetti fondi, Parte_1 con conseguente mancata maturazione di frutti civili in favore di , e Parte_3 Persona_1 [...]
. Parte_2
agiva pertanto per la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della medesima, chiedendo, in via principale, di rigettare integralmente la domanda di pagamento dei frutti proposta da nell'atto di citazione del 27-28.1- 6.2.2004, Persona_1 in ragione di quanto esposto nel primo motivo d'appello; in via subordinata, chiedeva di dichiarare che nulla era dovuto a e agli eredi di a titolo di frutti, in ragione di Parte_3 Parte_2 quanto esposto nel secondo motivo d'appello; in via ancor più gradata, chiedeva di ridurre la somma a titolo di frutti, conteggiando i contributi AGEA a partire dal 2009 e non dal 2004, in ragione di quanto esposto nel terzo motivo d'appello; in via consequenziale all'accoglimento del gravame,
[...]
chiedeva di dichiarare integralmente compensate -o, in subordine, di ridurre- le spese Pt_1 processuali che in primo grado era stato condannato a pagare in favore di;
con vittoria di Persona_1 spese e accessori del giudizio d'appello.
4. Con comparsa di risposta depositata il 25.9.2019 si costituivano in giudizio , CP_1 [...]
e -in qualità di eredi di , costituito nel giudizio di primo grado-, CP_2 CP_3 Persona_1 nonché e -in qualità di eredi di nonché Controparte_4 CP_6 CP_5 Parte_2
ancora i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ai sensi Parte_3 dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, contestavano gli avversi dedotti e concludevano per il rigetto del gravame, vinte le spese e le competenze di lite.
All'udienza del 12.11.2019 rinunciava all'istanza inibitoria proposta e la causa veniva Parte_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.3.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , CP_7 Controparte_8 CP_9
e i quali, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente CP_10 CP_11
giudizio d'appello.
6. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, formulata dagli appellati costituiti in giudizio, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), la quale, risultando infondata, deve essere rigettata.
Ed invero, occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza. 7. Venendo ora al merito della controversia, occorre in limine chiarire l'ambito del thema decidendum devoluto a questa Corte.
La sentenza non definitiva n. 55/2010, pure oggetto di rituale riserva di appello -cfr. verbale d'udienza del 25.6.2010- non costituisce oggetto di impugnazione, sicché le relative statuizioni risultano coperte dal giudicato.
Quanto invece alla sentenza definitiva n. 304/2019, risultano impugnate unicamente le statuizioni relative alla determinazione dei frutti civili, di talché su tutte le altre questioni inerenti al progetto di divisione e alla formazione delle quote deve dirsi caduto il giudicato, tanto che vi è in atti prova dell'avvenuto sorteggio delle quote 1-2-4-5 e 6 di cui al dispositivo della sentenza in oggetto.
L'appello proposto da è affidato a tre motivi. Parte_1
Per ragioni di ordine logico, saranno esaminati dapprima il secondo motivo, poi il terzo ed, infine, il primo motivo di appello.
7.1. Con il secondo motivo di appello, ha lamentato il vizio di ultrapetizione e la Parte_1 violazione del principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale condannato alla restituzione dei frutti in favore di e degli Parte_1 Parte_3 eredi di , ossia e . Parte_2 Controparte_4 CP_6 CP_5
Ha dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente pronunciato la condanna di
[...]
al pagamento dei frutti in favore di la somma di € 15.922,85- e di Pt_1 CP_16 [...]
e la complessiva somma di € 13.175,26-, i quali, rimasti CP_4 CP_6 Controparte_17
contumaci sino alla costituzione in giudizio avvenuta mediante comparse del 9.12.2016 e del
20.12.2016, erano decaduti dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di , non essendo a tal fine sufficiente, al fine di vedersi riconosciuta la somma Parte_1 per frutti civili, l'adesione, fatta nelle precitate comparse, alla impostazione difensiva del coerede
. Persona_1
Il motivo è fondato.
Ed invero, l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale a condannarlo al pagamento dei frutti in favore di -per la somma di € 15.922,85- e di e Parte_3 Controparte_4 CP_6 CP_5
eredi di , -per la complessiva somma di € 13.175,26-, in mancanza di una
[...] Parte_2 tempestiva domanda di pagamento dei frutti formulata dai predetti nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, osserva la Corte che nonché e -in qualità di eredi Parte_3 CP_6 Controparte_4
di si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata in data 9.12.2016 e che Parte_2 qualità di erede di si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_15 Parte_2 risposta depositata il 20.12.2016.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31857/2018, dopo aver premesso che “E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che sussista autonomia tra il procedimento di divisione e
l'azione di rendiconto. Nell'ambito dei rapporti tra coeredi la resa dei conti può essere inserita nel procedimento divisorio, ai sensi dell'art.723 c.c., con la finalità di definire i rapporti interni inerenti la comunione ma può svolgersi anche indipendentemente dal giudizio di divisione. Si tratta, in questo caso, di un obbligo a sé stante, fondato sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti (Cassazione civile, sez. II, 30/12/2011, n. 30552; Cassazione civile, sez. II,
31/01/2014, n. 2148; Cass. 13 novembre 1984 n. 5720)” e che “nel caso in cui taluni degli eredi agiscano con azione di rendimento nei confronti dei coeredi immessisi nel possesso e nel godimento esclusivo di un bene ereditario fruttifero, per ripetere, nei limiti della quota di loro spettanza, i frutti da costoro percepiti in costanza del rapporto di comunione ereditaria, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri (eventuali) coeredi non possessori, in quanto ad essi nessun concreto pregiudizio potrebbe derivare dalla decisione richiesta. (Cassazione civile, sez. II,
25/02/1995, n. 2162)”, ha concluso che era errata, in presenza di una domanda di rendiconto formulata dall'attore, unitamente alla domanda di divisione, nei confronti di un convenuto, la condanna del detto convenuto al pagamento dei frutti nei confronti degli altri convenuti, in assenza di una domanda di rendiconto (e, quindi, di pagamento dei frutti), formulata dagli altri convenuti nei suoi confronti.
In applicazione del suesposto principio, appare evidente che, essendo la costituzione in giudizio di nonché di , e qualità di eredi di Parte_3 CP_6 Controparte_4 Controparte_15 [...] avvenuta ben oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, Parte_2
i predetti convenuti erano decaduti dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, anche trasversali;
peraltro, essi, costituendosi, si sono limitati a dichiarare di aderire alla prospettazione difensiva del coerede , senza proporre alcuna domanda nei confronti del convenuto Persona_1 [...]
. Pt_1
Ne consegue che la condanna di al pagamento dei frutti in favore di -per la Parte_1 Parte_3 somma di € 15.922,85- e di e , eredi di , Controparte_4 CP_6 CP_5 Parte_2
-per la complessiva somma di € 13.175,26- è stata emessa ultra petita e, pertanto, la sentenza deve essere sul punto riformata.
7.2. Con il terzo motivo di appello, ha lamentato: l'erronea valutazione della prova Parte_1 documentale costituita dalla scrittura privata del 7.1.1994, ritualmente prodotta nel fascicolo di parte di primo grado;
la violazione della legge 203/1982 sui contratti agrari;
l'omessa motivazione in ordine alla natura giuridica del contratto stipulato tra le parti, come documentato dalla predetta scrittura privata.
Ha dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare come comodato, in luogo di affitto, la scrittura privata del 7.1.1994, in forza della quale deteneva i beni ereditari di Parte_1 cui ai fogli di mappa 27 (particelle 48 e 49), 29 (particelle 61, 317, 320 e 331), 42 (particella 147) e
48 (particelle 4, 45, 51, 109, 112, 124, 125, 133, 138, 140, 171, 180), per un totale di ha. 18.10.19; trattandosi di un contratto di fitto, lo stesso aveva durata di 15 anni in base alla legge n. 203/1982, sicché, almeno fino a gennaio 2009, deteneva legittimamente i suddetti fondi, con Parte_1 conseguente mancata maturazione di frutti civili in favore di e Parte_3 Persona_1 [...]
. Parte_2
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale a condannarlo alla restituzione dei frutti percepiti in forza dell'utilizzo esclusivo dei terreni comuni, poiché l'utilizzo dei detti terreni sarebbe avvenuto -almeno fino a gennaio 2009- in forza di un contratto di affitto stipulato con i coeredi.
Ebbene, quanto alla scrittura privata del 7.1.1994, evidenzia la Corte che, pur essendo l'esistenza del detto contratto pacifica tra le parti -come emerge dalla lettura della pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta in appello-, sono tuttavia controverse tra le parti la natura del rapporto scaturito dal detto contratto -che, per l'appellante, è un affitto e, per gli appellati, è un comodato- e la durata dello stesso -che, per l'appellante si è protratta almeno fino a gennaio 2009 e, per gli appellati, era scaduto il 30.9.2003-; ne consegue che solo la tempestiva produzione, nel corso del giudizio di primo grado, della detta scrittura privata avrebbe consentito alla Corte di esaminare la stessa e di effettuare le valutazioni richieste dall'appellante.
Tuttavia, a fronte dell'eccezione formulata dagli appellati di inutilizzabilità del documento, in quanto tardivamente prodotto in primo grado in data 8.3.2017, in allegato alle “osservazioni alla C.T.U. relative al calcolo dei frutti”, l'appellante si è limitato a dedurre che la produzione del documento sarebbe stata “tempestiva perché rientrante tra i documenti che il CTU era chiamato ad acquisire per assolvere all'incarico” -cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale dell'appellante-, così confermando che il documento è stato prodotto dopo il maturare delle preclusioni istruttorie ed, in particolare, in occasione dell'espletamento della CTU, circostanza che risulta anche dalla lettura della sentenza non definitiva n. 55 emessa nel 2010, in cui il Tribunale ha dato atto che “il convenuto non Parte_1 ha mai esibito il contratto di affitto che legittimerebbe la detenzione degli stessi”. Ne consegue la tardività della produzione documentale -non rientrante affatto tra i documenti che il
CTU avrebbe dovuto, anche autonomamente, acquisire ai fini dell'espletamento dell'incarico- e l'inutilizzabilità della stessa per effettuare le valutazioni richieste dall'appellante al fine di qualificare il rapporto intercorso tra le parti come affitto anziché come comodato e di stabilirne la durata sino al
2009 anziché fino al 2003.
7.3. Con il primo motivo di appello, ha lamentato: violazione del Regolamento CE n. Parte_1
1782/2003 e dell'art. 820 c.c.; travisamento dei fatti e falsa presupposizione con motivazione carente e apparente.
Ha dedotto l'appellante: che il Tribunale avrebbe errato nel recepire la valutazione fatta dal CTU circa la sussistenza e la quantificazione dei frutti;
che, infatti, i titoli ordinari Agea costituiti in capo a
[...]
dal 2003 in poi erano disciplinati dagli artt. 33, 37 e 38 del Reg. 1782/2003, vigente all'epoca Pt_1 dei fatti, confermato dal successivo art. 33 del Reg. 73/2009 e derivavano, sia per il numero che per il valore unitario, dall'attività agricola-zootecnica svolta in qualità di agricoltore nel triennio 2000-
2002 e dai pagamenti dei contributi comunitari ottenuti dal predetto nel triennio 2000-2002, epoca in cui possedeva in via esclusiva le terre di famiglia in forza della scrittura privata del Parte_1
7.1.1994, efficace sicuramente fino al 2004 -qualificata come comodato dagli attori in primo grado e come affitto da ed utilizzava altresì terreni agricoli di sua esclusiva proprietà, Parte_1 svolgendo anche attività zootecniche, del tutto avulse dall'utilizzo dei fondi agricoli in comunione;
che i titoli ordinari, una volta costituiti con le suindicate modalità, dovevano essere utilizzati negli anni successivi in abbinamento a superfici agricole ammissibili -i cd. ettari ammissibili di cui agli artt. 36 e 44 del Reg. 1782/2003 e art. 34 Reg. 73/2009- e aveva abbinato i propri titoli Parte_1 sia a fondi di sua esclusiva proprietà, sia alla propria quota parte dei fondi ereditari, pari al 50%, senza utilizzare la restante quota del 50% appartenente ai coeredi e da questi ultimi utilizzata al fine di presentare domande all'AGEA sugli stessi fondi, in relazione ai titoli personali, di più ridotta entità, che potevano far valere sin dal 2003, sulla base del precedente triennio 2000-2002, come risultava anche dalla CTU e dalle domande AGEA acquisite dal consulente;
che la circostanza che i titoli fossero abbinati a superfici non valeva a trasformare le erogazioni percepite in frutti civili delle superfici ammissibili o eleggibili.
Il motivo è fondato, nei limiti che di seguito saranno precisati.
Giova innanzitutto premettere che, in forza di quanto spiegato nei paragrafi che precedono, è pacifico tra le parti che, sino all'anno 2003, abbia utilizzato i beni comuni in forza del titolo Parte_1 contrattuale di cui alla scrittura privata del 7.1.1994. Tenuto conto della circostanza che all'inizio dell'anno 2004 ha notificato l'atto di Persona_1 citazione introduttivo del presente giudizio -contenente la domanda di divisione e quella di pagamento dei frutti- occorre verificare se, a partire dal 2004, sia tenuto al pagamento dei frutti. Parte_1
Ebbene, il Tribunale, correttamente recependo le indicazioni del CTU (pag. 16 della relazione peritale della dr.ssa del 17.3.2017), ha dato atto che i redditi aziendali, dati dalla differenza tra Per_4 produzione lorda vendibile e costi sostenuti, devono ritenersi pari a zero e che i redditi prodotti dai terreni comuni coincidono con gli aiuti comunitari percepiti attraverso la PAC.
Ciò posto, dall'elaborato peritale depositato dal CTU dr.ssa in data 3.2.2011 emerge quanto Per_4 segue.
Relativamente all'anno 2004 le normative comunitarie e nazionali prevedevano il riconoscimento di aiuti accoppiati alla produzione cerealicola.
A partire dal 2005, la normativa comunitaria ha introdotto il pagamento degli aiuti disaccoppiati per le produzioni cerealicole, non più collegati al tipo e alla produzione di coltura praticata, ma consistenti nel riconoscimento di diritti individuali (titoli) a favore di quegli agricoltori che avessero ricevuto nel periodo di riferimento (anni 2000, 2001 e 2002) almeno uno dei pagamenti previsti dalla PAC, avessero acquisito per via ereditaria un'azienda, o parte di essa, da un agricoltore che godeva del medesimo contributo, avessero ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento. Gli aiuti si sono così tramutati in diritti aziendali (titoli) cioè in una quota fissa di contributo che viene erogata di diritto al produttore assegnatario, che utilizzi superfici a coltura ammissibile o eleggibile;
l'ammontare degli aiuti disaccoppiati non è pari al semplice prodotto tra valore del titolo e quantità di titoli, poiché vengono operate delle trattenute attraverso un meccanismo denominato “modulazione”.
Se ne desume -in forza delle previsioni del Reg. 1782/2033 CE (poi abrogato e sostituito senza sostanziali modificazioni dal Reg. 73/2009 UE) ed attuato in Italia con decreto 5 agosto 2004 n. 1787, che ha stabilito l'applicazione immediata della riforma PAC, a partire dal 1° gennaio 2005- il radicale mutamento delle modalità di intervento nel settore agricolo, sostanziatosi nel trasferimento del sostegno dalle produzioni al produttore.
In materia di cd. titoli agli aiuti comunitari, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “pur essendo indiscutibile la possibilità del loro pignoramento, i cd. titoli agli aiuti PAC AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti
e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, a iscrizione nel registro A.G.E.A. ai fini dell'opponibilità a terzi.”
(Cass. Civ., 26115/2021, in motivazione). Ne consegue che i titoli agli aiuti non possono essere considerati frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, godendo di un'autonomia concettuale propria ed essendo pertanto distinti dai terreni in funzione dei quali sono riconosciuti.
Se, quindi, per un verso, non può de plano sostenersi che i titoli siano “del tutto avulsi dall'utilizzo dei fondi agricoli in comunione” (così, p. 11 atto di citazione in appello) -essendo necessaria l'esistenza di un terreno eleggibile cui abbinare i titoli-, per altro verso è certamente da escludere che
“il contributo comunitario non [sia] un «ricavato del titolo» in sé, ma [sia] strettamente collegato al terreno (ettari ammissibili) cui viene abbinato il titolo” (così, invece, p. 16 comparsa di costituzione e risposta giudizio d'appello) -tenuto conto della circostanza che solo l'esistenza del titolo, i cui requisiti sono stati innanzi richiamati, consente il percepimento di aiuti comunitari-.
Considerato che il regime dei cd. titoli è entrato in vigore nel 2005, è evidente che non vi siano, nel caso di specie, titoli PAC assegnati a e , deceduti rispettivamente nel _1 Persona_2
1985 e nel 1994, della cui sorte ci si sarebbe dovuti occupare in sede di divisione.
I titoli PAC assegnati a ciascun coerede dei predetti, a partire dal 2005, rientrano dunque nella titolarità esclusiva di ciascun coerede e, non rientrando nella comunione ereditaria, non possono dare luogo alla percezione di frutti in favore degli altri coeredi ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c..
Dall'elaborato peritale è poi emerso che, a partire dal 2005 sino al 2016, , , Parte_1 Parte_3
e hanno tutti ricevuto contributi comunitari in forza di titoli;
in Persona_1 Parte_2 particolare, ognuno di essi risulta aver ricevuto alcuni pagamenti in forza di titoli assegnati a beni personali e altri pagamenti in forza di titoli assegnati a beni comuni.
E' pertanto evidente che i terreni comuni siano stati utilizzati sia da , che da Parte_1 Persona_1
-ed invero anche da e ma la differenza tra gli importi introitati dai Parte_3 Parte_2 predetti a titolo di premi comunitari è da ricollegarsi alla circostanza che essi erano titolari di titoli, associati ai beni comuni, di numero e di valore diverso (cfr. tabella pag. 17 della relazione peritale redatta dal CTU dr.ss il 17.3.2017) e non alla circostanza che -i cui titoli sono Per_4 Parte_1 stati ottenuti in forza dell'attività svolta negli anni precedenti al 2003, quando alcuna forma di dissenso all'utilizzo dei beni comuni era stata manifestata dagli altri coeredi- abbia utilizzato i terreni comuni in via esclusiva o comunque prevalente rispetto agli altri.
Ne consegue che, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2016, non è tenuto al pagamento Parte_1 di frutti;
nè si verte in questa sede nell'ambito di un'azione di ingiustificato arricchimento, trattandosi solo di statuire in materia di pagamento dei frutti. Per quanto attiene al 2004 -ovverosia al periodo antecedente all'entrata in vigore del regime dei cd. titoli agli aiuti comunitari-, essendo gli aiuti comunitari accoppiati alla produzione -e non collegati a titoli disaccoppiati-, la Corte evidenzia quanto segue.
Dall'elaborato peritale redatto è emerso che, per l'anno 2004, con riferimento ai beni comuni e a titolo di aiuti comunitari, ha percepito l'importo di Euro 3.060,11, mentre Parte_1 Parte_3 ha percepito l'importo di Euro 904,11 e ha percepito l'importo di Euro 823,37 (cfr. Parte_2 tabella pag. 20 della relazione peritale redatta dal CTU dr.ss il 17.3.2017). Per_4
In particolare, dai conteggi effettuati dal CTU -cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale redatto il 17.3.2017- si desume che dell'importo totale di Euro 4.787,59 (dato dalla somma di Euro 3.060,11, Euro 904,11 ed Euro 823,37), complessivamente percepito dai coeredi con riferimento a tutti i beni comuni,
l'importo di Euro 406,52 è stato percepito in relazione alla particella 111 del Fg. 46 che, per effetto della sentenza non definitiva n. 55/2010 è in comproprietà non solo di , , Parte_1 Persona_1
e ma anche di , e;
quindi, Parte_2 Parte_3 CP_7 CP_9 CP_8 dell'importo complessivamente ricevuto dai coeredi di Euro 4.787,59, l'importo di Euro 406,52 deve essere ripartito tra , , e ma anche di Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 CP_7
e , mentre l'importo di Euro 4.381,07 (dato dalla differenza tra Euro
[...] CP_9 CP_8
4.787,59 ed Euro 406,52) deve essere ripartito solo tra i germani , , Parte_1 Persona_1 [...]
e . Parte_2 Parte_3
Pertanto, considerato che -da pag. 22 dell'elaborato peritale del 17.3.2017- risulta che , Parte_1
, , e sono titolari del 16,67% ciascuno della Parte_3 Parte_2 Persona_1 CP_7 particella 111 del Fg. 46, mentre e sono titolari dell'8,33% ciascuno della CP_8 CP_9 detta particella, se ne desume che l'importo spettante a titolo di frutti, in relazione alla particella 111 del Fg. 46, è pari, per , , , e ad Euro Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1 CP_7
67,76 ciascuno -ovverosia al 16,67% di Euro 406,52-, mentre l'importo spettante a titolo di frutti, per la predetta particella, è pari, per e ad Euro 33,86 ciascuno -ovverosia CP_8 CP_9 all'8,33% di Euro 406,52-.
Ne consegue che -che ha ricevuto, a titolo di contributi, l'importo di Euro 406,52 per Parte_1 la part. 111 del Fg. 46- dovrà corrispondere a l'importo di Euro 67,76 -pari al 16,67% Persona_1 dell'importo di Euro 406,52-; gli ulteriori importi di Euro 67,76 ciascuno in favore di , Parte_3
e e di Euro 33,86 ciascuno in favore di e Parte_2 CP_7 CP_8 CP_9 non possono costituire oggetto di condanna, stante la mancata proposizione, da parte dei predetti, in primo grado, di una tempestiva domanda di pagamento dei frutti. Inoltre, considerato che -da pag. 22 dell'elaborato peritale del 17.3.2017- risulta che è Parte_1 titolare del 50% di tutte le altre particelle oggetto di causa, mentre , e Parte_3 Parte_2
sono titolari di una quota pari al 16,67% ciascuno delle dette particelle, se ne desume Persona_1 che l'importo spettante a titolo di frutti, in relazione alle particelle diverse dalla particella 111 del Fg.
46, è pari, per ad Euro 2.190,5 -ovverosia al 50% di Euro 4.381,07-, mentre l'importo Parte_1 spettante a , e , per le predette particelle, è pari ad Euro Parte_3 Parte_2 Persona_1
730,3 ciascuno -ovverosia al 16,67% di Euro 4.381,07-.
Ne consegue che, sulle particelle diverse dalla particella 111 del Fg. 46, ha percepito Parte_1
l'importo di Euro 2.653,59 (pari ad Euro 3.060,11 meno Euro 406,52) -pur avendo diritto al minor importo di Euro 2.190,5-, ha percepito l'importo di Euro 904,11 -pur avendo diritto al Parte_3 minor importo di Euro 730,3- e ha percepito l'importo di Euro 823,37 -pur avendo Parte_2 diritto al minor importo di Euro 730,3-; se ne desume che dovrà corrispondere a Parte_1 Per_1
l'importo di Euro 463,0 mentre gli ulteriori importi di Euro 173,81 e di Euro 93,07 -che
[...] Pt_3
e hanno rispettivamente percepito in più rispetto alla quota loro spettante-
[...] Parte_2 non possono costituire oggetto di condanna in favore di , stante la mancata proposizione, Persona_1 da parte di quest'ultimo, di un appello incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale ha implicitamente rigettato la domanda di pagamento dei frutti formulata in primo grado da Persona_1 anche nei confronti di e . Parte_3 Parte_2
8. Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella sola parte in cui ha disposto la condanna di a pagare, a titolo di frutti, € 15.922,85 in favore Parte_1 di , € 20.805,57 in favore di ed € 13.175,26 in favore di , Parte_3 Persona_1 CP_6 [...]
e e, per l'effetto, dovrà essere condannato a pagare, a titolo di _1 CP_5 Parte_1 frutti, in favore di -e, per esso deceduto, in favore dei suoi eredi , Persona_1 CP_1 [...]
e la minor somma di Euro 530,76 (Euro 67,76 più Euro 463,00), nulla CP_2 Controparte_3 dovendo invece corrispondere , a titolo di frutti, in favore di , nonché in favore Parte_1 Parte_3 di , e stante la mancata CP_6 Controparte_4 Controparte_18
proposizione, da parte di questi ultimi, della relativa domanda.
Rimane confermata, per il resto, l'impugnata sentenza.
9. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta parziale riforma della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale del provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ebbene, all'esito del primo grado di giudizio, il Tribunale ha disposto la condanna di , Parte_1
e al pagamento in solido, in favore di , di ½ delle spese di CP_10 _1 Persona_1 lite, in ragione della loro soccombenza rispetto alle domande formulate da al fine di Persona_1 ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione del 29.11.1999 e il pagamento dei frutti;
la restante metà delle spese e le spese delle altre parti è stata compensata tenuto conto della natura, complessità ed esito del giudizio e della concreta attività difensiva espletata.
Ciò posto, osserva la Corte che, anche all'esito del secondo grado di giudizio, sussiste la soccombenza di nei confronti di , con la conseguenza che, tenuto anche conto della Parte_1 Persona_1 mancata specifica impugnazione, da parte di alcuno, della condivisibile statuizione, disposta dal
Tribunale, di compensazione di metà delle spese di lite nei rapporti con , le spese di lite Parte_1 del primo e del secondo grado di giudizio vengono compensate per metà nei rapporti tra Parte_1
e , con condanna di alla rifusione dell'altra metà delle spese sostenute da Persona_1 Parte_1
per il primo grado di giudizio -liquidate nella misura quantificata nella sentenza di primo Persona_1 grado- e dell'altra metà delle spese sostenute da per il secondo grado di giudizio - Persona_1 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore fino ad Euro
1.100,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Quanto ai rapporti tra e , nonché tra e gli eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_1 [...]
, ritine la Corte che, proprio tenuto conto della mancata proposizione in primo grado, da Parte_2 parte di e di , di alcuna domanda di pagamento dei frutti, e considerata Parte_3 Parte_2 anche la mancata impugnazione, da parte di alcuno, della condivisibile statuizione, disposta dal
Tribunale, di compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti con , le spese di Parte_1 lite del primo e del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate nei rapporti tra
[...]
e , nonché nei rapporti tra e gli eredi di . Pt_1 Parte_3 Parte_1 Parte_2
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio quanto agli appellati contumaci, per i quali rimane confermata, per il primo grado di giudizio, la statuizione sulle spese di lite resa dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 304/2019 emessa dal Tribunale di Matera in data 30.3.2019, così provvede: a) dichiara la contumacia di , e CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
; CP_11
b) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, a titolo di frutti, in favore di -e, per esso Parte_1 Persona_1 deceduto, in favore dei suoi eredi , e la somma di Euro CP_1 Controparte_2 Controparte_3
530,76, nulla dovendo corrispondere in favore di nonché in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
e CP_6 Controparte_4 Controparte_18
c) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
d) compensa per ½ le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, nei rapporti tra
[...]
e gli eredi di , e condanna alla rifusione dell'altra metà delle spese Pt_1 Persona_1 Parte_1 di lite sostenute dagli eredi di , liquidate -per il primo grado di giudizio- nella misura già Persona_1 determinata dal Tribunale e -per il secondo grado di giudizio- in misura pari ad Euro 247,00 pari a metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e) compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra e Parte_1 Pt_3
nonché tra e gli eredi di;
[...] Parte_1 Parte_2
f) nulla sulle spese del secondo grado di giudizio per gli appellati contumaci.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 5.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Ettore NESTI presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 249/2019 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Antonio Auletta e Vincenzo Giancaspro, ed elettivamente domiciliato in Matera, presso lo studio legale del difensore, avv. Auletta,
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
e (C.F.: ), in qualità di eredi di C.F._3 CP_3 C.F._4
, (C.F.: ), (C.F.: Persona_1 Controparte_4 C.F._5 CP_5
) e (C.F.: ), in qualità di eredi di C.F._6 CP_6 C.F._7
, (C.F.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2 Parte_3 C.F._8
Francesco Di Caro e Gaetano Di Caro, ed elettivamente domiciliati in Matera, nello studio legale dei difensori, nonché in Potenza, presso lo studio legale dell'avv. Marco Borraccia,
APPELLATI
NONCHÉ (C.F.: ), (C.F.: CP_7 C.F._9 Controparte_8
), (C.F.: ), C.F._10 CP_9 C.F._11 [...]
(C.F.: , C.F.: ), CP_10 C.F._12 CP_11 C.F._13
APPELLATI - CONTUMACI
OGGETTO: divisione ereditaria e pagamento frutti.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 27-28.1.2004 e il 3.2.2004 , nella qualità Persona_1 di erede dei genitori e conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale _1 Persona_2 di Matera, i germani , , e , nonché CP_7 Parte_3 Parte_2 Parte_1 CP_9
e -eredi della premorta sorella per ivi sentirsi accolte le
[...] Controparte_8 Controparte_3 seguenti conclusioni:
“preliminarmente, dichiarare nullo ovvero annullare o comunque dichiarare privo di efficacia, con sentenza parziale, l'atto di donazione del 29.11.1999, per rogito dott. , notaio Persona_3 in Matera, rep. n. 85220, racc. n. 20818, trascritto il 15.12.1999 ai nn. 7748 e 10165, nella parte in cui i donanti [ e hanno disposto [in favore del loro figlio Parte_1 CP_10 [...]
della quota indivisa dei 2/6 del fondo rustico sito in agro di Irsina, esteso circa ha 2.71.70, CP_11 in catasto al foglio 46, part. n. 111;
per l'effetto, reintegrare l'asse ereditario della quota indivisa di 2/6 del detto fondo;
quindi, dichiarare aperte, ab intestato, le successioni di , deceduto il 10.04.1985, e di _1
, deceduta il 18.04.1994; Persona_2
disporre C.T.U. per accertare e stimare la massa ereditaria e, quindi, redigere un comodo progetto di divisione individuando le quote reali, compresi i frutti percetti e percipiendi, spettanti a ciascun coerede, tenuto conto dell'atto di donazione [stipulato in data 3.10.1964, con la quale il de cuius
[...] donava al figlio una civile abitazione sita in Irsina, in catasto alla partita n. _1 Parte_1
3583, foglio 78, particella 84, “per quota di legittima e l'eventuale supero per disponibile, per anticipata successione”];
nominare un notaio in Matera per la stipula dell'atto di divisione con attribuzione a ciascun coerede della quota reale spettantegli, se necessario mediante sorteggio;
in caso di impossibilità, per disaccordo, della divisione ad opera del notaio, disporre la divisione con sentenza, ordinando la trascrizione con esonero del Conservatore da oneri e responsabilità; in ogni caso (e, quindi, anche se si raggiunge la divisione notarile), condannare il coerede che risulterà detenere la quota di beni attribuita [a ] al rilascio immediato della medesima in Persona_1 favore di , nonché al pagamento dei relativi frutti percetti e percipiendi;
Persona_1
porre le spese, diritti e onorari del giudizio, più CAP e IVA, a carico della massa ovvero, in caso di opposizione, ad esclusivo carico di chi soccombe”.
Con successivo atto di citazione notificato il 24.2.2004 il contraddittorio veniva integrato nei confronti di e CP_11 CP_10
Con comparsa di risposta depositata in data 1.4.2004 si costituivano in giudizio , Parte_1 [...]
e i quali deducevano la validità e l'efficacia dell'atto di donazione del CP_10 CP_11
29.11.1999 e chiedevano disporsi CTU per accertare e stimare la massa ereditaria, al fine di redigere un progetto di divisione che tenesse conto dei miglioramenti fondiari apportati da al Parte_1 fondo rustico e ai fabbricati siti in agro di Irsina, al suindicato fg. 48, e da questi detenuti in forza di contratto di affitto registrato del 7.1.1994; quanto alla donazione del 3.10.1964, rappresentavano che la stessa non dovesse essere considerata nel computo totale della massa ereditaria;
deducevano altresì
l'infondatezza della domanda di volta ad ottenere il pagamento dei frutti civili percetti e Persona_1 percipiendi;
, e concludevano affinché il Tribunale Parte_1 CP_10 CP_11
disponesse la divisione del patrimonio relitto con sentenza, vinte le spese e le competenze di giudizio.
All'udienza del 10.7.2009 la causa veniva riservata per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 55/2010, pubblicata il 28.1.2010, il Tribunale di Matera così provvedeva:
“dichiara l'apertura della successione di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto _1 il 01.04.1985 e di , nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 18.04.1994; Persona_2
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di donazione compiuto da
in favore del convenuto con atto pubblico per notar Controparte_13 CP_11
del 29.11.1999 nella parte in cui dispone la cessione in favore di quest'ultimo di 2/6 del Per_3 terreno sito in agro di Irsina, in catasto al fg. 46, part. 111, bene da ricomprendersi nell'asse ereditario di , quota da ricomprendersi nell'asse ereditario di quest'ultima; Persona_2
provvede come da separata ordinanza in merito all'ulteriore corso del giudizio;
spese al definitivo.”
Per effetto della predetta sentenza non definitiva, l'asse ereditario risultava così composto: - fondo rustico, detto “Basentello”, sito in agro di Irsina alla contrada Montemorto, esteso ca. ha.
16.92.95, in catasto al fg. 48, particelle 4, 45, 51, 109, 112, 124, 133, 138, 140, 171, 180, 208 (ex
125), 209 (ex 125), 210 (ex 125);
- fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Serra di Gianni e Spezzaferri, esteso ca. are 29.12, in catasto al foglio 27, particelle 48 e 49;
- fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Fontana, esteso ca. are 39.37, in catasto al foglio
29, particelle 61, 317, 320 e 331;
- fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Piani, esteso ca. are 48.75, in catasto al foglio 42, particella 147;
- quota indivisa di 2/6 del fondo rustico in agro di Irsina alla contrada Serra di Gianni, esteso ca. are
82.80, in catasto al foglio 30, particella 82;
- quota indivisa di 2/6 del fondo rustico sito in agro di Irsina alla contrada Calia, esteso ca. ha. 2.71.70, in catasto al foglio 46, particella 111.
Sempre per effetto della sentenza non definitiva, ai fini della formazione della massa da dividere doveva tenersi conto anche della donazione del 3.10.1964, con la quale il de cuius _1 aveva donato al figlio una civile abitazione sita in Irsina, in catasto alla partita n. 3583, Parte_1 foglio 78, particella 84.
Con ordinanza del 28.1.2010 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la predisposizione del progetto di divisione, con incarico peritale affidato al CTU dott.ssa . Persona_4
Una prima relazione peritale, comprendente n. 6 progetti di divisione, veniva depositata il 3.2.2011.
La causa, già introitata in decisione all'udienza del 3.7.2015, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 29.2.2016 affinché il consulente tecnico predisponesse un unico progetto di divisione -in ragione delle plurime contestazioni sollevate dai coeredi su tutti i progetti elaborati-, tenendo altresì conto delle disposizioni di cui agli artt. 718, 720 e 727 c.c..
Con comparsa di risposta depositata il 9.12.2016 si costituivano in giudizio nonché Parte_3 [...]
e qualità di eredi di dichiarando di aderire alla CP_6 Controparte_14 Parte_2
prospettazione difensiva del coerede . Persona_1
Con comparsa di risposta depositata il 20.12.2016 si costituiva in giudizio anche Controparte_15 qualità di erede di dichiarando di aderire alla prospettazione difensiva del coerede Parte_2
. Persona_1 Con ordinanza del 29.2.2026 il Tribunale disponeva un'integrazione peritale e, in data 17.3.2017, il
CTU dr.ssa depositava la relazione peritale integrativa. Per_4
Stanti le difficoltà riscontrate dal CTU nella predisposizione del progetto di divisione, con ordinanza del 28.7.2017, le operazioni divisionali venivano delegate al Notaio da Matera, la Persona_5 quale veniva autorizzata ad avvalersi della collaborazione dell'ing. . Persona_6
All'udienza del 27.6.2018 la causa veniva riservata per la decisione.
Con sentenza definitiva n. 304/2019, pubblicata il 30.3.2019, il Tribunale di Matera così provvedeva:
“accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e dispone la formazione delle quote da attribuirsi agli eredi secondo quanto in parte motiva dettagliatamente indicato;
in riferimento ai terreni, dispone l'attribuzione della quota 3 di cui a pagg.
6-7 del progetto di divisione del CTU, dr.ssa , del 17.3.2017 a;
Per_4 Parte_1
dispone che le quote nn. 1-2-4-5-6 del summenzionato progetto siano assegnate a tutti i condividenti in ragione di una ciascuno per , ed eredi di , e di due per Persona_1 Parte_3 Parte_2
, mediante estrazione a sorte da effettuarsi, a seguito di apposita istanza, all'esito del Parte_1 passaggio in giudicato della presente sentenza;
in riferimento ai terreni, condanna a pagare un conguaglio di € 675,00 ciascuno in Parte_1 favore dei condividenti e , nonché di € 1.350,00 in favore di CP_9 Controparte_8 CP_7
, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e sino all'effettivo
[...] soddisfo;
dispone l'assegnazione del fabbricato urbano (foglio 78, particella 84) e dei due fabbricati rurali
(foglio 48, particella 210), oltre alla relativa corte (fg. 48, p.lla 234), a , giusta progetto Parte_1 di divisione di cui a pag. 9 relazione CTU del 17.03.2017;
condanna a pagare, a titolo di conguaglio, € 7.500,00 in favore di ed Parte_1 CP_7
€3.750,00 in favore di e ciascuno, nonché a pagare € 212,71 in Controparte_8 CP_9 favore di , ed eredi di ( , e Persona_1 Parte_3 Parte_2 CP_6 _1
) ciascuno, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e CP_5 sino all'effettivo soddisfo;
dispone l'assegnazione della stalla (foglio 48, particella 209) e della casa colonica (fg. 48, p.lla 235)
e relative corti (foglio 48, particella 234), congiuntamente a , e agli eredi di Persona_1 Parte_3
( , e ), giusta progetto di divisione di cui Parte_2 CP_6 _1 CP_5
a pag. 9 relazione CTU del 17.03.2017; condanna a pagare, a titolo di frutti, € 15.922,85 in favore di , € 20.805,57 Parte_1 Parte_3 in favore di ed € 13.175,26 in favore di , e;
Persona_1 CP_6 _1 CP_5
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera la trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., con esonero da ogni responsabilità al riguardo, tranne le proprie;
condanna , e al pagamento in favore di di Parte_1 CP_10 CP_11 Persona_1
½ delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 10.343,00 per compensi ed € 538,45 per esborsi e spese di registrazione della sentenza parziale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP come per legge, compensando tra dette parti il restante 50%;
compensa tra le altre parti integralmente le spese processuali;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutti i condividenti in solido tra loro”.
Il primo giudice, nella già menzionata sentenza, per quel che rileva ai fini del presente giudizio d'appello, osservava che:
a) in merito al riconoscimento dei frutti su terreni facenti parte della massa ereditaria, doveva prendersi atto delle chiare e puntuali valutazioni -oltre che dei conteggi- operati dal CTU dr.ssa e confermate dall'ing. nella sua relazione;
in particolare, alla luce di quanto Per_4 Per_6 affermato dal consulente d'ufficio, “i frutti F relativi alla proprietà dei germani coinci[devano] Pt_1 col complesso degli aiuti comunitari percepiti attraverso la PAC”, tenuto, altresì, conto del fatto che i redditi aziendali, dati dalla differenza tra produzione lorda vendibile e costi sostenuti, dovevano ritenersi pari a zero (come risultava da pag. 16 della relazione peritale del 17.3.2017); il CTU, valutate le variazioni subite dalla politica agricola comunitaria nell'ultimo decennio, aveva poi elaborato un portafoglio titoli di ciascun coerede, nel quale aveva operato una distinzione tra i titoli che avevano comportato pagamenti su beni in comunione e i titoli che avevano comportato pagamenti su beni diversi (come risultava da pag. 17 della relazione peritale del 17.3.2017);
b) dovevano pertanto ritenersi infondate e superflue le osservazioni del convenuto , il Parte_1 quale aveva contestato le operazioni di calcolo e le valutazioni operate dal consulente d'ufficio: andava infatti osservato che vi è differenza tra i requisiti per il conseguimento del titolo e quelli che danno diritto al pagamento del contributo e in quest'ultimo caso deve farsi riferimento al terreno eleggibile su cui abbinare i titoli;
inoltre, il CTU, chiarita la natura giuridica della scrittura privata del
7.1.1994, aveva precisato che “il sig. era autorizzato esclusivamente alla richiesta e Parte_1 alla riscossione di contributi legati ad opere di miglioramento fondiario, cioè a qualsiasi investimento duraturo di capitale e lavoro attuato sul terreno, che comporti la valorizzazione del fondo e che giuridicamente coincide con modificazioni che aumentano l'utilità o il valore della cosa confondendosi con essa. Il sig. non [era] stato pertanto, con tale scrittura privata, mai Pt_1 autorizzato a riscuotere i contributi, premi o aiuti AGEA, i quali peraltro non sono legati ad opere di miglioramento fondiario” (come risultava da pag. 23 della relazione peritale del 17.3.2017);
c) all'esito di detti calcoli e previo esame della documentazione AGEA agli atti, il CTU aveva definitivamente accertato che “i germani [avevano] complessivamente ricavato per i beni in Pt_1 comunione aiuti comunitari per un importo totale di € 151.289,64; una quota parte di questi aiuti
[era] stata corrisposta per la particella 111 del foglio 46 che, per effetto della sentenza n. 55/2010, è in comproprietà non solo dei sig.ri , , ed ma anche di Parte_1 Per_1 Parte_2 Pt_3 CP_7
CP
e e […]. Quindi, dei € 151.289,64 complessivamente ricevuti, € 8.215,19
[...] CP_9
CP
[dovevano] essere ripartiti , , , e e , Parte_1 Per_1 Parte_2 Pt_3 CP_7 CP_9 mentre la somma di € 143.074,45 [doveva] essere ripartita solo tra i germani , , Parte_1 Per_1
ed (come risultava da pagg. 21-22 della relazione della dott.ssa del Parte_2 Pt_3 Per_4
17.3.2017); pertanto, doveva corrispondere ai coeredi la complessiva somma di € Parte_1
49.903,68 per i contributi AGEA percepiti fino all'anno 2016 ed accertati dal CTU -non potendosi riconoscere quelli successivi, in quanto non oggetto di valutazione peritale e quindi incerti nell'an e nel quantum-, di cui € 15.922,85 in favore di , € 20.805,37 in favore di ed € Parte_3 Persona_1
13.175,26 in favore degli eredi di . Parte_2
3. Con atto di citazione notificato nel maggio 2019 proponeva appello avverso detta Parte_1 sentenza, sostenendo:
3.1 violazione del Regolamento CE n. 1782/2003 e dell'art. 820 c.c.; travisamento dei fatti e falsa presupposizione con motivazione carente e apparente.
Deduceva l'appellante: che il Tribunale aveva errato nel recepire la valutazione fatta dal CTU circa la sussistenza e la quantificazione dei frutti;
che, infatti, i titoli ordinari Agea costituiti in capo a
[...]
dal 2003 in poi erano disciplinati dagli artt. 33, 37 e 38 del Reg. 1782/2003, vigente all'epoca Pt_1 dei fatti, confermato dal successivo art. 33 del Reg. 73/2009 e derivavano, sia per il numero che per il valore unitario, dall'attività agricola-zootecnica svolta in qualità di agricoltore nel triennio 2000-
2002 e dai pagamenti dei contributi comunitari ottenuti dal predetto nel triennio 2000-2002, epoca in cui possedeva in via esclusiva le terre di famiglia in forza della scrittura privata del Parte_1
7.1.1994, efficace sicuramente fino al 2004 -qualificata come comodato dagli attori in primo grado e come affitto da ed utilizzava anche terreni agricoli di sua esclusiva proprietà, Parte_1 svolgendo anche attività zootecniche, del tutto avulse dall'utilizzo dei fondi agricoli in comunione;
che i titoli ordinari, una volta costituiti con le suindicate modalità, dovevano essere utilizzati negli anni successivi in abbinamento a superfici agricole ammissibili -i cd. ettari ammissibili di cui agli artt. 36 e 44 del Reg. 1782/2003 e art. 34 Reg. 73/2009- e aveva abbinati i propri titoli Parte_1 sia a fondi di sua esclusiva proprietà, sia alla propria quota parte dei fondi ereditari, pari al 50%, senza utilizzare la restante quota del 50% appartenente ai coeredi e da questi ultimi utilizzata al fine di presentare domande all'AGEA sugli stessi fondi, in relazione ai titoli personali, di più ridotta entità, che potevano far valere sin dal 2003, sulla base del precedente triennio 2000-2002, come risultava anche dalla CTU e dalle domande AGEA acquisite dal consulente;
la circostanza che i titoli fossero abbinati a superfici non valeva a trasformare le erogazioni percepite in frutti civili delle superfici ammissibili o eleggibili.
3.2 vizio di ultrapetizione, violazione del principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale condannato alla restituzione dei Parte_1 frutti in favore di e degli eredi di , ossia Parte_3 Parte_2 Controparte_4 CP_6
e . CP_5
Deduceva l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva pronunciato la condanna di Parte_1 al pagamento dei frutti in favore di la somma di € 15.922,85- e di CP_16 Controparte_4
e la complessiva somma di € 13.175,26-, i quali, rimasti contumaci CP_6 Controparte_17 sino alla costituzione in giudizio avvenuta mediante comparse del 9.12.2016 e del 20.12.2016, erano decaduti dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
[...]
, non essendo a tal fine sufficiente, al fine di vedersi riconosciuta la somma per frutti civili, Pt_1
l'adesione, fatta nelle precitate comparse, alla impostazione difensiva del coerede . Persona_1
3.3 erronea valutazione della prova documentale costituita dalla scrittura privata del 7.1.1994, ritualmente prodotta nel fascicolo di parte di primo grado;
violazione della legge 203/1982 sui contratti agrari;
omessa motivazione in ordine alla natura giuridica del contratto stipulato tra le parti, come documentato dalla predetta scrittura privata.
Deduceva l'appellante che il Tribunale aveva errato nel qualificare come comodato, in luogo di affitto, la scrittura privata del 7.1.1994, in forza della quale deteneva i beni ereditari di cui ai Parte_1 fogli di mappa 27 (particelle 48 e 49), 29 (particelle 61, 317, 320 e 331), 42 (particella 147) e 48
(particelle 4, 45, 51, 109, 112, 124, 133, 138, 140, 171, 180, 208, 209, 210), per un totale di ha.
18.10.19; trattandosi di un contratto di fitto, lo stesso aveva durata di 15 anni in base alla legge n.
203/1982, sicché, almeno fino a gennaio 2009, deteneva legittimamente i suddetti fondi, Parte_1 con conseguente mancata maturazione di frutti civili in favore di , e Parte_3 Persona_1 [...]
. Parte_2
agiva pertanto per la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della medesima, chiedendo, in via principale, di rigettare integralmente la domanda di pagamento dei frutti proposta da nell'atto di citazione del 27-28.1- 6.2.2004, Persona_1 in ragione di quanto esposto nel primo motivo d'appello; in via subordinata, chiedeva di dichiarare che nulla era dovuto a e agli eredi di a titolo di frutti, in ragione di Parte_3 Parte_2 quanto esposto nel secondo motivo d'appello; in via ancor più gradata, chiedeva di ridurre la somma a titolo di frutti, conteggiando i contributi AGEA a partire dal 2009 e non dal 2004, in ragione di quanto esposto nel terzo motivo d'appello; in via consequenziale all'accoglimento del gravame,
[...]
chiedeva di dichiarare integralmente compensate -o, in subordine, di ridurre- le spese Pt_1 processuali che in primo grado era stato condannato a pagare in favore di;
con vittoria di Persona_1 spese e accessori del giudizio d'appello.
4. Con comparsa di risposta depositata il 25.9.2019 si costituivano in giudizio , CP_1 [...]
e -in qualità di eredi di , costituito nel giudizio di primo grado-, CP_2 CP_3 Persona_1 nonché e -in qualità di eredi di nonché Controparte_4 CP_6 CP_5 Parte_2
ancora i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ai sensi Parte_3 dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, contestavano gli avversi dedotti e concludevano per il rigetto del gravame, vinte le spese e le competenze di lite.
All'udienza del 12.11.2019 rinunciava all'istanza inibitoria proposta e la causa veniva Parte_1 rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.3.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , CP_7 Controparte_8 CP_9
e i quali, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente CP_10 CP_11
giudizio d'appello.
6. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, formulata dagli appellati costituiti in giudizio, di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), la quale, risultando infondata, deve essere rigettata.
Ed invero, occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza. 7. Venendo ora al merito della controversia, occorre in limine chiarire l'ambito del thema decidendum devoluto a questa Corte.
La sentenza non definitiva n. 55/2010, pure oggetto di rituale riserva di appello -cfr. verbale d'udienza del 25.6.2010- non costituisce oggetto di impugnazione, sicché le relative statuizioni risultano coperte dal giudicato.
Quanto invece alla sentenza definitiva n. 304/2019, risultano impugnate unicamente le statuizioni relative alla determinazione dei frutti civili, di talché su tutte le altre questioni inerenti al progetto di divisione e alla formazione delle quote deve dirsi caduto il giudicato, tanto che vi è in atti prova dell'avvenuto sorteggio delle quote 1-2-4-5 e 6 di cui al dispositivo della sentenza in oggetto.
L'appello proposto da è affidato a tre motivi. Parte_1
Per ragioni di ordine logico, saranno esaminati dapprima il secondo motivo, poi il terzo ed, infine, il primo motivo di appello.
7.1. Con il secondo motivo di appello, ha lamentato il vizio di ultrapetizione e la Parte_1 violazione del principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale condannato alla restituzione dei frutti in favore di e degli Parte_1 Parte_3 eredi di , ossia e . Parte_2 Controparte_4 CP_6 CP_5
Ha dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente pronunciato la condanna di
[...]
al pagamento dei frutti in favore di la somma di € 15.922,85- e di Pt_1 CP_16 [...]
e la complessiva somma di € 13.175,26-, i quali, rimasti CP_4 CP_6 Controparte_17
contumaci sino alla costituzione in giudizio avvenuta mediante comparse del 9.12.2016 e del
20.12.2016, erano decaduti dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di , non essendo a tal fine sufficiente, al fine di vedersi riconosciuta la somma Parte_1 per frutti civili, l'adesione, fatta nelle precitate comparse, alla impostazione difensiva del coerede
. Persona_1
Il motivo è fondato.
Ed invero, l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale a condannarlo al pagamento dei frutti in favore di -per la somma di € 15.922,85- e di e Parte_3 Controparte_4 CP_6 CP_5
eredi di , -per la complessiva somma di € 13.175,26-, in mancanza di una
[...] Parte_2 tempestiva domanda di pagamento dei frutti formulata dai predetti nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, osserva la Corte che nonché e -in qualità di eredi Parte_3 CP_6 Controparte_4
di si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata in data 9.12.2016 e che Parte_2 qualità di erede di si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_15 Parte_2 risposta depositata il 20.12.2016.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31857/2018, dopo aver premesso che “E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che sussista autonomia tra il procedimento di divisione e
l'azione di rendiconto. Nell'ambito dei rapporti tra coeredi la resa dei conti può essere inserita nel procedimento divisorio, ai sensi dell'art.723 c.c., con la finalità di definire i rapporti interni inerenti la comunione ma può svolgersi anche indipendentemente dal giudizio di divisione. Si tratta, in questo caso, di un obbligo a sé stante, fondato sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti (Cassazione civile, sez. II, 30/12/2011, n. 30552; Cassazione civile, sez. II,
31/01/2014, n. 2148; Cass. 13 novembre 1984 n. 5720)” e che “nel caso in cui taluni degli eredi agiscano con azione di rendimento nei confronti dei coeredi immessisi nel possesso e nel godimento esclusivo di un bene ereditario fruttifero, per ripetere, nei limiti della quota di loro spettanza, i frutti da costoro percepiti in costanza del rapporto di comunione ereditaria, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri (eventuali) coeredi non possessori, in quanto ad essi nessun concreto pregiudizio potrebbe derivare dalla decisione richiesta. (Cassazione civile, sez. II,
25/02/1995, n. 2162)”, ha concluso che era errata, in presenza di una domanda di rendiconto formulata dall'attore, unitamente alla domanda di divisione, nei confronti di un convenuto, la condanna del detto convenuto al pagamento dei frutti nei confronti degli altri convenuti, in assenza di una domanda di rendiconto (e, quindi, di pagamento dei frutti), formulata dagli altri convenuti nei suoi confronti.
In applicazione del suesposto principio, appare evidente che, essendo la costituzione in giudizio di nonché di , e qualità di eredi di Parte_3 CP_6 Controparte_4 Controparte_15 [...] avvenuta ben oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, Parte_2
i predetti convenuti erano decaduti dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, anche trasversali;
peraltro, essi, costituendosi, si sono limitati a dichiarare di aderire alla prospettazione difensiva del coerede , senza proporre alcuna domanda nei confronti del convenuto Persona_1 [...]
. Pt_1
Ne consegue che la condanna di al pagamento dei frutti in favore di -per la Parte_1 Parte_3 somma di € 15.922,85- e di e , eredi di , Controparte_4 CP_6 CP_5 Parte_2
-per la complessiva somma di € 13.175,26- è stata emessa ultra petita e, pertanto, la sentenza deve essere sul punto riformata.
7.2. Con il terzo motivo di appello, ha lamentato: l'erronea valutazione della prova Parte_1 documentale costituita dalla scrittura privata del 7.1.1994, ritualmente prodotta nel fascicolo di parte di primo grado;
la violazione della legge 203/1982 sui contratti agrari;
l'omessa motivazione in ordine alla natura giuridica del contratto stipulato tra le parti, come documentato dalla predetta scrittura privata.
Ha dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare come comodato, in luogo di affitto, la scrittura privata del 7.1.1994, in forza della quale deteneva i beni ereditari di Parte_1 cui ai fogli di mappa 27 (particelle 48 e 49), 29 (particelle 61, 317, 320 e 331), 42 (particella 147) e
48 (particelle 4, 45, 51, 109, 112, 124, 125, 133, 138, 140, 171, 180), per un totale di ha. 18.10.19; trattandosi di un contratto di fitto, lo stesso aveva durata di 15 anni in base alla legge n. 203/1982, sicché, almeno fino a gennaio 2009, deteneva legittimamente i suddetti fondi, con Parte_1 conseguente mancata maturazione di frutti civili in favore di e Parte_3 Persona_1 [...]
. Parte_2
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale a condannarlo alla restituzione dei frutti percepiti in forza dell'utilizzo esclusivo dei terreni comuni, poiché l'utilizzo dei detti terreni sarebbe avvenuto -almeno fino a gennaio 2009- in forza di un contratto di affitto stipulato con i coeredi.
Ebbene, quanto alla scrittura privata del 7.1.1994, evidenzia la Corte che, pur essendo l'esistenza del detto contratto pacifica tra le parti -come emerge dalla lettura della pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta in appello-, sono tuttavia controverse tra le parti la natura del rapporto scaturito dal detto contratto -che, per l'appellante, è un affitto e, per gli appellati, è un comodato- e la durata dello stesso -che, per l'appellante si è protratta almeno fino a gennaio 2009 e, per gli appellati, era scaduto il 30.9.2003-; ne consegue che solo la tempestiva produzione, nel corso del giudizio di primo grado, della detta scrittura privata avrebbe consentito alla Corte di esaminare la stessa e di effettuare le valutazioni richieste dall'appellante.
Tuttavia, a fronte dell'eccezione formulata dagli appellati di inutilizzabilità del documento, in quanto tardivamente prodotto in primo grado in data 8.3.2017, in allegato alle “osservazioni alla C.T.U. relative al calcolo dei frutti”, l'appellante si è limitato a dedurre che la produzione del documento sarebbe stata “tempestiva perché rientrante tra i documenti che il CTU era chiamato ad acquisire per assolvere all'incarico” -cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale dell'appellante-, così confermando che il documento è stato prodotto dopo il maturare delle preclusioni istruttorie ed, in particolare, in occasione dell'espletamento della CTU, circostanza che risulta anche dalla lettura della sentenza non definitiva n. 55 emessa nel 2010, in cui il Tribunale ha dato atto che “il convenuto non Parte_1 ha mai esibito il contratto di affitto che legittimerebbe la detenzione degli stessi”. Ne consegue la tardività della produzione documentale -non rientrante affatto tra i documenti che il
CTU avrebbe dovuto, anche autonomamente, acquisire ai fini dell'espletamento dell'incarico- e l'inutilizzabilità della stessa per effettuare le valutazioni richieste dall'appellante al fine di qualificare il rapporto intercorso tra le parti come affitto anziché come comodato e di stabilirne la durata sino al
2009 anziché fino al 2003.
7.3. Con il primo motivo di appello, ha lamentato: violazione del Regolamento CE n. Parte_1
1782/2003 e dell'art. 820 c.c.; travisamento dei fatti e falsa presupposizione con motivazione carente e apparente.
Ha dedotto l'appellante: che il Tribunale avrebbe errato nel recepire la valutazione fatta dal CTU circa la sussistenza e la quantificazione dei frutti;
che, infatti, i titoli ordinari Agea costituiti in capo a
[...]
dal 2003 in poi erano disciplinati dagli artt. 33, 37 e 38 del Reg. 1782/2003, vigente all'epoca Pt_1 dei fatti, confermato dal successivo art. 33 del Reg. 73/2009 e derivavano, sia per il numero che per il valore unitario, dall'attività agricola-zootecnica svolta in qualità di agricoltore nel triennio 2000-
2002 e dai pagamenti dei contributi comunitari ottenuti dal predetto nel triennio 2000-2002, epoca in cui possedeva in via esclusiva le terre di famiglia in forza della scrittura privata del Parte_1
7.1.1994, efficace sicuramente fino al 2004 -qualificata come comodato dagli attori in primo grado e come affitto da ed utilizzava altresì terreni agricoli di sua esclusiva proprietà, Parte_1 svolgendo anche attività zootecniche, del tutto avulse dall'utilizzo dei fondi agricoli in comunione;
che i titoli ordinari, una volta costituiti con le suindicate modalità, dovevano essere utilizzati negli anni successivi in abbinamento a superfici agricole ammissibili -i cd. ettari ammissibili di cui agli artt. 36 e 44 del Reg. 1782/2003 e art. 34 Reg. 73/2009- e aveva abbinato i propri titoli Parte_1 sia a fondi di sua esclusiva proprietà, sia alla propria quota parte dei fondi ereditari, pari al 50%, senza utilizzare la restante quota del 50% appartenente ai coeredi e da questi ultimi utilizzata al fine di presentare domande all'AGEA sugli stessi fondi, in relazione ai titoli personali, di più ridotta entità, che potevano far valere sin dal 2003, sulla base del precedente triennio 2000-2002, come risultava anche dalla CTU e dalle domande AGEA acquisite dal consulente;
che la circostanza che i titoli fossero abbinati a superfici non valeva a trasformare le erogazioni percepite in frutti civili delle superfici ammissibili o eleggibili.
Il motivo è fondato, nei limiti che di seguito saranno precisati.
Giova innanzitutto premettere che, in forza di quanto spiegato nei paragrafi che precedono, è pacifico tra le parti che, sino all'anno 2003, abbia utilizzato i beni comuni in forza del titolo Parte_1 contrattuale di cui alla scrittura privata del 7.1.1994. Tenuto conto della circostanza che all'inizio dell'anno 2004 ha notificato l'atto di Persona_1 citazione introduttivo del presente giudizio -contenente la domanda di divisione e quella di pagamento dei frutti- occorre verificare se, a partire dal 2004, sia tenuto al pagamento dei frutti. Parte_1
Ebbene, il Tribunale, correttamente recependo le indicazioni del CTU (pag. 16 della relazione peritale della dr.ssa del 17.3.2017), ha dato atto che i redditi aziendali, dati dalla differenza tra Per_4 produzione lorda vendibile e costi sostenuti, devono ritenersi pari a zero e che i redditi prodotti dai terreni comuni coincidono con gli aiuti comunitari percepiti attraverso la PAC.
Ciò posto, dall'elaborato peritale depositato dal CTU dr.ssa in data 3.2.2011 emerge quanto Per_4 segue.
Relativamente all'anno 2004 le normative comunitarie e nazionali prevedevano il riconoscimento di aiuti accoppiati alla produzione cerealicola.
A partire dal 2005, la normativa comunitaria ha introdotto il pagamento degli aiuti disaccoppiati per le produzioni cerealicole, non più collegati al tipo e alla produzione di coltura praticata, ma consistenti nel riconoscimento di diritti individuali (titoli) a favore di quegli agricoltori che avessero ricevuto nel periodo di riferimento (anni 2000, 2001 e 2002) almeno uno dei pagamenti previsti dalla PAC, avessero acquisito per via ereditaria un'azienda, o parte di essa, da un agricoltore che godeva del medesimo contributo, avessero ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento. Gli aiuti si sono così tramutati in diritti aziendali (titoli) cioè in una quota fissa di contributo che viene erogata di diritto al produttore assegnatario, che utilizzi superfici a coltura ammissibile o eleggibile;
l'ammontare degli aiuti disaccoppiati non è pari al semplice prodotto tra valore del titolo e quantità di titoli, poiché vengono operate delle trattenute attraverso un meccanismo denominato “modulazione”.
Se ne desume -in forza delle previsioni del Reg. 1782/2033 CE (poi abrogato e sostituito senza sostanziali modificazioni dal Reg. 73/2009 UE) ed attuato in Italia con decreto 5 agosto 2004 n. 1787, che ha stabilito l'applicazione immediata della riforma PAC, a partire dal 1° gennaio 2005- il radicale mutamento delle modalità di intervento nel settore agricolo, sostanziatosi nel trasferimento del sostegno dalle produzioni al produttore.
In materia di cd. titoli agli aiuti comunitari, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “pur essendo indiscutibile la possibilità del loro pignoramento, i cd. titoli agli aiuti PAC AGEA non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti
e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, a iscrizione nel registro A.G.E.A. ai fini dell'opponibilità a terzi.”
(Cass. Civ., 26115/2021, in motivazione). Ne consegue che i titoli agli aiuti non possono essere considerati frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, godendo di un'autonomia concettuale propria ed essendo pertanto distinti dai terreni in funzione dei quali sono riconosciuti.
Se, quindi, per un verso, non può de plano sostenersi che i titoli siano “del tutto avulsi dall'utilizzo dei fondi agricoli in comunione” (così, p. 11 atto di citazione in appello) -essendo necessaria l'esistenza di un terreno eleggibile cui abbinare i titoli-, per altro verso è certamente da escludere che
“il contributo comunitario non [sia] un «ricavato del titolo» in sé, ma [sia] strettamente collegato al terreno (ettari ammissibili) cui viene abbinato il titolo” (così, invece, p. 16 comparsa di costituzione e risposta giudizio d'appello) -tenuto conto della circostanza che solo l'esistenza del titolo, i cui requisiti sono stati innanzi richiamati, consente il percepimento di aiuti comunitari-.
Considerato che il regime dei cd. titoli è entrato in vigore nel 2005, è evidente che non vi siano, nel caso di specie, titoli PAC assegnati a e , deceduti rispettivamente nel _1 Persona_2
1985 e nel 1994, della cui sorte ci si sarebbe dovuti occupare in sede di divisione.
I titoli PAC assegnati a ciascun coerede dei predetti, a partire dal 2005, rientrano dunque nella titolarità esclusiva di ciascun coerede e, non rientrando nella comunione ereditaria, non possono dare luogo alla percezione di frutti in favore degli altri coeredi ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c..
Dall'elaborato peritale è poi emerso che, a partire dal 2005 sino al 2016, , , Parte_1 Parte_3
e hanno tutti ricevuto contributi comunitari in forza di titoli;
in Persona_1 Parte_2 particolare, ognuno di essi risulta aver ricevuto alcuni pagamenti in forza di titoli assegnati a beni personali e altri pagamenti in forza di titoli assegnati a beni comuni.
E' pertanto evidente che i terreni comuni siano stati utilizzati sia da , che da Parte_1 Persona_1
-ed invero anche da e ma la differenza tra gli importi introitati dai Parte_3 Parte_2 predetti a titolo di premi comunitari è da ricollegarsi alla circostanza che essi erano titolari di titoli, associati ai beni comuni, di numero e di valore diverso (cfr. tabella pag. 17 della relazione peritale redatta dal CTU dr.ss il 17.3.2017) e non alla circostanza che -i cui titoli sono Per_4 Parte_1 stati ottenuti in forza dell'attività svolta negli anni precedenti al 2003, quando alcuna forma di dissenso all'utilizzo dei beni comuni era stata manifestata dagli altri coeredi- abbia utilizzato i terreni comuni in via esclusiva o comunque prevalente rispetto agli altri.
Ne consegue che, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2016, non è tenuto al pagamento Parte_1 di frutti;
nè si verte in questa sede nell'ambito di un'azione di ingiustificato arricchimento, trattandosi solo di statuire in materia di pagamento dei frutti. Per quanto attiene al 2004 -ovverosia al periodo antecedente all'entrata in vigore del regime dei cd. titoli agli aiuti comunitari-, essendo gli aiuti comunitari accoppiati alla produzione -e non collegati a titoli disaccoppiati-, la Corte evidenzia quanto segue.
Dall'elaborato peritale redatto è emerso che, per l'anno 2004, con riferimento ai beni comuni e a titolo di aiuti comunitari, ha percepito l'importo di Euro 3.060,11, mentre Parte_1 Parte_3 ha percepito l'importo di Euro 904,11 e ha percepito l'importo di Euro 823,37 (cfr. Parte_2 tabella pag. 20 della relazione peritale redatta dal CTU dr.ss il 17.3.2017). Per_4
In particolare, dai conteggi effettuati dal CTU -cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale redatto il 17.3.2017- si desume che dell'importo totale di Euro 4.787,59 (dato dalla somma di Euro 3.060,11, Euro 904,11 ed Euro 823,37), complessivamente percepito dai coeredi con riferimento a tutti i beni comuni,
l'importo di Euro 406,52 è stato percepito in relazione alla particella 111 del Fg. 46 che, per effetto della sentenza non definitiva n. 55/2010 è in comproprietà non solo di , , Parte_1 Persona_1
e ma anche di , e;
quindi, Parte_2 Parte_3 CP_7 CP_9 CP_8 dell'importo complessivamente ricevuto dai coeredi di Euro 4.787,59, l'importo di Euro 406,52 deve essere ripartito tra , , e ma anche di Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 CP_7
e , mentre l'importo di Euro 4.381,07 (dato dalla differenza tra Euro
[...] CP_9 CP_8
4.787,59 ed Euro 406,52) deve essere ripartito solo tra i germani , , Parte_1 Persona_1 [...]
e . Parte_2 Parte_3
Pertanto, considerato che -da pag. 22 dell'elaborato peritale del 17.3.2017- risulta che , Parte_1
, , e sono titolari del 16,67% ciascuno della Parte_3 Parte_2 Persona_1 CP_7 particella 111 del Fg. 46, mentre e sono titolari dell'8,33% ciascuno della CP_8 CP_9 detta particella, se ne desume che l'importo spettante a titolo di frutti, in relazione alla particella 111 del Fg. 46, è pari, per , , , e ad Euro Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1 CP_7
67,76 ciascuno -ovverosia al 16,67% di Euro 406,52-, mentre l'importo spettante a titolo di frutti, per la predetta particella, è pari, per e ad Euro 33,86 ciascuno -ovverosia CP_8 CP_9 all'8,33% di Euro 406,52-.
Ne consegue che -che ha ricevuto, a titolo di contributi, l'importo di Euro 406,52 per Parte_1 la part. 111 del Fg. 46- dovrà corrispondere a l'importo di Euro 67,76 -pari al 16,67% Persona_1 dell'importo di Euro 406,52-; gli ulteriori importi di Euro 67,76 ciascuno in favore di , Parte_3
e e di Euro 33,86 ciascuno in favore di e Parte_2 CP_7 CP_8 CP_9 non possono costituire oggetto di condanna, stante la mancata proposizione, da parte dei predetti, in primo grado, di una tempestiva domanda di pagamento dei frutti. Inoltre, considerato che -da pag. 22 dell'elaborato peritale del 17.3.2017- risulta che è Parte_1 titolare del 50% di tutte le altre particelle oggetto di causa, mentre , e Parte_3 Parte_2
sono titolari di una quota pari al 16,67% ciascuno delle dette particelle, se ne desume Persona_1 che l'importo spettante a titolo di frutti, in relazione alle particelle diverse dalla particella 111 del Fg.
46, è pari, per ad Euro 2.190,5 -ovverosia al 50% di Euro 4.381,07-, mentre l'importo Parte_1 spettante a , e , per le predette particelle, è pari ad Euro Parte_3 Parte_2 Persona_1
730,3 ciascuno -ovverosia al 16,67% di Euro 4.381,07-.
Ne consegue che, sulle particelle diverse dalla particella 111 del Fg. 46, ha percepito Parte_1
l'importo di Euro 2.653,59 (pari ad Euro 3.060,11 meno Euro 406,52) -pur avendo diritto al minor importo di Euro 2.190,5-, ha percepito l'importo di Euro 904,11 -pur avendo diritto al Parte_3 minor importo di Euro 730,3- e ha percepito l'importo di Euro 823,37 -pur avendo Parte_2 diritto al minor importo di Euro 730,3-; se ne desume che dovrà corrispondere a Parte_1 Per_1
l'importo di Euro 463,0 mentre gli ulteriori importi di Euro 173,81 e di Euro 93,07 -che
[...] Pt_3
e hanno rispettivamente percepito in più rispetto alla quota loro spettante-
[...] Parte_2 non possono costituire oggetto di condanna in favore di , stante la mancata proposizione, Persona_1 da parte di quest'ultimo, di un appello incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale ha implicitamente rigettato la domanda di pagamento dei frutti formulata in primo grado da Persona_1 anche nei confronti di e . Parte_3 Parte_2
8. Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella sola parte in cui ha disposto la condanna di a pagare, a titolo di frutti, € 15.922,85 in favore Parte_1 di , € 20.805,57 in favore di ed € 13.175,26 in favore di , Parte_3 Persona_1 CP_6 [...]
e e, per l'effetto, dovrà essere condannato a pagare, a titolo di _1 CP_5 Parte_1 frutti, in favore di -e, per esso deceduto, in favore dei suoi eredi , Persona_1 CP_1 [...]
e la minor somma di Euro 530,76 (Euro 67,76 più Euro 463,00), nulla CP_2 Controparte_3 dovendo invece corrispondere , a titolo di frutti, in favore di , nonché in favore Parte_1 Parte_3 di , e stante la mancata CP_6 Controparte_4 Controparte_18
proposizione, da parte di questi ultimi, della relativa domanda.
Rimane confermata, per il resto, l'impugnata sentenza.
9. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta parziale riforma della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale del provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ebbene, all'esito del primo grado di giudizio, il Tribunale ha disposto la condanna di , Parte_1
e al pagamento in solido, in favore di , di ½ delle spese di CP_10 _1 Persona_1 lite, in ragione della loro soccombenza rispetto alle domande formulate da al fine di Persona_1 ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione del 29.11.1999 e il pagamento dei frutti;
la restante metà delle spese e le spese delle altre parti è stata compensata tenuto conto della natura, complessità ed esito del giudizio e della concreta attività difensiva espletata.
Ciò posto, osserva la Corte che, anche all'esito del secondo grado di giudizio, sussiste la soccombenza di nei confronti di , con la conseguenza che, tenuto anche conto della Parte_1 Persona_1 mancata specifica impugnazione, da parte di alcuno, della condivisibile statuizione, disposta dal
Tribunale, di compensazione di metà delle spese di lite nei rapporti con , le spese di lite Parte_1 del primo e del secondo grado di giudizio vengono compensate per metà nei rapporti tra Parte_1
e , con condanna di alla rifusione dell'altra metà delle spese sostenute da Persona_1 Parte_1
per il primo grado di giudizio -liquidate nella misura quantificata nella sentenza di primo Persona_1 grado- e dell'altra metà delle spese sostenute da per il secondo grado di giudizio - Persona_1 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore fino ad Euro
1.100,00) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Quanto ai rapporti tra e , nonché tra e gli eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_1 [...]
, ritine la Corte che, proprio tenuto conto della mancata proposizione in primo grado, da Parte_2 parte di e di , di alcuna domanda di pagamento dei frutti, e considerata Parte_3 Parte_2 anche la mancata impugnazione, da parte di alcuno, della condivisibile statuizione, disposta dal
Tribunale, di compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti con , le spese di Parte_1 lite del primo e del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate nei rapporti tra
[...]
e , nonché nei rapporti tra e gli eredi di . Pt_1 Parte_3 Parte_1 Parte_2
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio quanto agli appellati contumaci, per i quali rimane confermata, per il primo grado di giudizio, la statuizione sulle spese di lite resa dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 304/2019 emessa dal Tribunale di Matera in data 30.3.2019, così provvede: a) dichiara la contumacia di , e CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
; CP_11
b) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, a titolo di frutti, in favore di -e, per esso Parte_1 Persona_1 deceduto, in favore dei suoi eredi , e la somma di Euro CP_1 Controparte_2 Controparte_3
530,76, nulla dovendo corrispondere in favore di nonché in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
e CP_6 Controparte_4 Controparte_18
c) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
d) compensa per ½ le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, nei rapporti tra
[...]
e gli eredi di , e condanna alla rifusione dell'altra metà delle spese Pt_1 Persona_1 Parte_1 di lite sostenute dagli eredi di , liquidate -per il primo grado di giudizio- nella misura già Persona_1 determinata dal Tribunale e -per il secondo grado di giudizio- in misura pari ad Euro 247,00 pari a metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
e) compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra e Parte_1 Pt_3
nonché tra e gli eredi di;
[...] Parte_1 Parte_2
f) nulla sulle spese del secondo grado di giudizio per gli appellati contumaci.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 5.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Ettore Nesti