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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/07/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1689/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Crescenzo Alfredo (C.F. Parte_1 P.IVA_1 ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'Anna Parte_2 C.F._2 Raffaele (C.F. ); C.F._3 APPELLATO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – impugnava la sentenza n. 786/2018, pubblicata dal Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano D'Arco in data 13.11.2018, con la quale veniva accolta la domanda formulata da
. Parte_2
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure citava in giudizio Parte_2 Parte_1
e , esponendo quanto segue:
[...] Controparte_1
• è proprietario della autovettura Smart tg. DY799SG;
• in data 04.03.2016, alle ore 16.20 circa, in Pomigliano D'Arco, alla via Nazionale delle
Puglie, il veicolo Smart, giunto all'altezza del pastificio Russo, veniva urtato, al lato posteriore sinistro, dal veicolo CI Y tg. BR144ZL, di proprietà di , Controparte_1 intento a sorpassarlo;
• a seguito dell'urto, la vettura Smart veniva sospinta contro un muretto posto alla destra del suo senso marcia;
• in particolare, l'automobile attorea riportava danni diretti al parafango posteriore sinistro e danni indiretti al paraurti e parafango anteriore destro.
Pertanto, l'attore chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco accoglieva la domanda in questione e condannava la e , in solido, al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 819,32, a titolo di risarcimento dei danni, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, impugnava la decisione in questione, alla Parte_1 luce dei seguenti motivi:
• omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e
148 comma 3 del d.lgs. 209/05;
• erronea valutazione della CTU e della CTP, nella parte in cui evidenziano le differenze tra il veicolo ispezionato dal perito assicurativo e quello risultante dai rilievi fotografici prodotti successivamente;
• erronea valutazione della CTU, con riferimento alla compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro e omessa pronuncia sulle note critiche del consulente di parte;
• erronea valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce dell'inattendibilità del teste escusso, che riferisce dell'esistenza di un muro, la cui presenza non è stata riscontrata dal CTU in sede di sopralluogo;
• errata quantificazione del danno.
2 Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto della domanda formulata dall'attore e condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.
1.4 – Si costituiva in giudizio , argomentando in merito all'infondatezza Parte_2 dell'appello e chiedendone il rigetto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; inoltre, evidenziava il difetto di procura in capo alla difesa dell'appellante.
1.5 – , benché regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio e, Controparte_1 pertanto, deve essere dichiarato contumace.
1.6 – Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In seguito, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.; successivamente, dato atto della mancata acquisizione del fascicolo, le parti veniva autorizzate alla ricostruzione del medesimo.
All'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata in data 13.11.2018 e la notificazione dell'atto di appello si è perfezionata in data 18.03.20219 nei confronti di . Inoltre, l'impugnazione è Parte_2 procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 07.03.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di procura alle liti, sollevata dall'appellato all'interno della comparsa di costituzione.
3.1 – In effetti, risulta allegata all'atto d'appello notificato agli appellati la procura alle liti sottoscritta dal Dott. e dal Dott. , in qualità di rappresentati della Controparte_2 CP_3
(deposito del 03.04.2019). Parte_1
3 A seguito delle contestazioni sollevate da parte appellata, l'appellante ha prodotto la procura speciale conferita dal Dott. , in qualità di Amministratore delegato e Persona_1
Direttore generale di al Dott. con atto per Notaio Dott. Parte_1 Controparte_2 [...] del 15.03.2012 (deposito del 25.10.2024). La produzione di tale documento non può Per_2 considerarsi tardiva, poiché esso non concerne la prova del sinistro, bensì la regolarità della procura e, pertanto, avrebbe potuto essere prodotto anche su ordine del Giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c..
3.2 – Peraltro, la visura camerale depositata da parte appellata non incide sulla validità della procura in questione: dalla stessa, infatti, si evince che, al momento della proposizione dell'appello, gli organi rappresentativi della erano mutati, rispetto al momento Parte_1 del rilascio della procura;
tale circostanza, tuttavia, non incide sui poteri del procuratore, che restano fermi fino a una eventuale revoca, la cui esistenza, nel caso di specie, non è provata. Del resto, dalla visura non è neppure possibile desumere che il Dott. non rivestiva la CP_3 qualifica di Dirigente o funzionario della compagnia assicuratrice.
Conseguentemente, occorre affermare la regolarità della procura alle liti rilasciata al difensore dell'appellante.
4 – Con il primo motivo d'appello, la compagnia assicuratrice ha evidenziato l'omessa pronuncia del Giudice di Pace, in merito all'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt.
145 e 148 comma 3 del d.lgs. 209/05.
Tale doglianza non può essere condivisa.
4.1 – In effetti, è pacifico che il danneggiato ha trasmesso una richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice e che, all'esito della stessa, un perito incaricato dalla ha Parte_1 esaminato il veicolo per cui è causa, che era già stato riparato.
L'odierna appellante non ha dimostrato di aver comunicato alla controparte l'inidoneità della documentazione trasmessa e dell'ispezione effettuata, né la mancata produzione dei preventivi di riparazione del veicolo;
pertanto, il termine dilatorio di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale non può considerarsi sospeso (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n.
32919).
La domanda, dunque, è proponibile.
4 5 – Nel merito, il gravame è fondato, nella parte in cui l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle prove raccolte in primo grado, con riferimento alle dichiarazioni testimoniali e alle risultanze della CTU espletata.
5.1 – In particolare, il teste escusso, , ha riferito: “Ricordo che, all'improvviso, la Testimone_1
CI Y elefantino tamponava nella parte posteriore sinistra la Smart al lato posteriore, per poi sbandare e collidere con il muro di cinta del pastificio Russo, posto a destra del senso di marcia della Smart”.
Il teste, dunque, riferendosi alla CI Y, ha affermato che la stessa tamponava la Smart e poi impattava contro il muro di cinta del pastificio Russo;
non ha sostenuto che il veicolo attoreo ha urtato contro un muretto.
Tale testimonianza è intrinsecamente contraddittoria, poiché, da un lato, afferma che la Smart è stata soltanto tamponata nella parte posteriore sinistra, ma, dall'altro lato, sostiene che il medesimo veicolo aveva riportato danni al lato anteriore destro della carrozzeria, senza spiegarne la causa.
Inoltre, la dinamica del sinistro descritta da contraddice quella prospettata Testimone_1 all'interno dell'atto di citazione, secondo cui la Smart di proprietà dell'attore (e non la CI Y), dopo essere stata tamponata dalla CI Y, ha impattato contro un muretto.
Tali significative contraddizioni costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità del teste (cfr.
Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988), poiché generano incertezze in ordine alla dinamica del sinistro per cui è causa, di cui sono state prospettate svariate versioni, l'una differente dall'altra.
Siffatta incertezza è accresciuta dal fatto che, dalla relazione depositata dal CTU nominato dal
Giudice di prime cure, emerge che, nel corso del sopralluogo effettuato, l'attore ha offerto una ulteriore ricostruzione del sinistro, affermando che il veicolo di sua proprietà ha impattato contro un elemento in cemento armato presente sul marciapiedi e non contro un muretto;
secondo il
CTU, peraltro, tale elemento in cemento armato non sarebbe compatibile con i danni riportati dal veicolo e non era neppure presente sui luoghi di causa, all'epoca del sinistro.
Un'ulteriore dinamica dell'incidente, poi, è stata delineata dal difensore dell'odierno appellato, all'interno delle osservazioni critiche trasmesse al CTU, in cui è stato evidenziato che i danni
5 riportati dal veicolo attoreo sarebbero compatibili con un impatto contro il marciapiedi presente sul luogo del sinistro.
In sintesi, dunque, dall'istruttoria espletata in primo grado non è emersa in modo chiaro la dinamica del sinistro, per cui non risulta soddisfatto l'onere della prova gravante a carico dell'attore.
6 – Per giunta, occorre considerare che l'appello è fondato, anche nella parte cui è stata lamentata la mancanza di prova dei danni patiti dal veicolo.
6.1 – In effetti, il CTU non ha potuto ispezionare la vettura danneggiata, poiché la stessa risulta alienata;
i danni non sono stati riscontrati neppure dal CTP della compagnia assicuratrice, poiché il veicolo era già stato riparato al momento dell'ispezione. Essi emergono soltanto dalle fotografie versate in atti da parte attrice, che non sono state sottoposte al teste escusso, il quale, quindi, non le ha riconosciute.
Deve evidenziarsi, al riguardo, che il veicolo ritratto in tali rilievi fotografici, pur riportando il numero di targa DY799SG, presenta cerchi in lega e cruscotto differenti rispetto al veicolo recante lo stesso numero di targa, che parte attrice ha sottoposto all'ispezione del perito assicurativo (cfr. fotografie allegate alla CTP), che indicava lo stesso numero di telaio riportato sulla carta di circolazione.
In altri termini, quindi, il veicolo ritratto nelle fotografie attoree, di cui non è possibile stabilire il numero di telaio, presenta elementi diversi dalla vettura riportante il numero di telaio indicato sulla carta di circolazione, ispezionata dal CTP;
l'odierno appellato ha giustificato tale divergenza evidenziando di aver sostituito tale elementi, poiché danneggiati, a seguito dell'incidente; tale motivazione, tuttavia, è destituita di fondamento, poiché le parti in esame (cruscotto e cerchi in lega) non sono coinvolte nel lamentato sinistro;
del resto, anche il teste escusso ha riferito di aver accompagnato l'odierno appellato in officina, per sostituire soltanto i pezzi danneggiati.
Alla luce di tali elementi discordanti, non è possibile affermare con certezza che le fotografie depositate dall'attore in primo grado sono riferibili al veicolo di sua proprietà.
Conseguentemente, non è possibile ritenere che i danni sano stati provati.
7 – In definitiva, l'istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente prospettata all'interno dell'atto di citazione e i danni patiti dal veicolo attoreo;
in altri termini, l'attore non ha soddisfatto l'onere di provare l'esistenza del
6 sinistro in questione e i pregiudizi conseguenti, che gravava a suo carico, ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto e la domanda formulata in primo grado dall'attore deve essere rigettata.
7.1 – In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, l'appellato deve essere condannato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della medesima pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
8 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste integralmente a carico e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia I del Parte_2
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
8.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia I Parte_2 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 196,90 per spese vive, comprensive di spese di iscrizione a ruolo e di notificazione, spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
6.2 – Le spese di CTU, come liquidate del Giudice di Pace, sono poste definitivamente a carico di
, alla luce della soccombenza. Parte_2
7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- condanna alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
- condanna al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, che si Parte_2 liquidano in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 196,90 per spese vive e € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_2
Nola, 17/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1689/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Crescenzo Alfredo (C.F. Parte_1 P.IVA_1 ; C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. D'Anna Parte_2 C.F._2 Raffaele (C.F. ); C.F._3 APPELLATO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
19.06.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – impugnava la sentenza n. 786/2018, pubblicata dal Giudice di Pace di Parte_1
Pomigliano D'Arco in data 13.11.2018, con la quale veniva accolta la domanda formulata da
. Parte_2
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure citava in giudizio Parte_2 Parte_1
e , esponendo quanto segue:
[...] Controparte_1
• è proprietario della autovettura Smart tg. DY799SG;
• in data 04.03.2016, alle ore 16.20 circa, in Pomigliano D'Arco, alla via Nazionale delle
Puglie, il veicolo Smart, giunto all'altezza del pastificio Russo, veniva urtato, al lato posteriore sinistro, dal veicolo CI Y tg. BR144ZL, di proprietà di , Controparte_1 intento a sorpassarlo;
• a seguito dell'urto, la vettura Smart veniva sospinta contro un muretto posto alla destra del suo senso marcia;
• in particolare, l'automobile attorea riportava danni diretti al parafango posteriore sinistro e danni indiretti al paraurti e parafango anteriore destro.
Pertanto, l'attore chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco accoglieva la domanda in questione e condannava la e , in solido, al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo di € 819,32, a titolo di risarcimento dei danni, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, impugnava la decisione in questione, alla Parte_1 luce dei seguenti motivi:
• omessa pronuncia sull'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e
148 comma 3 del d.lgs. 209/05;
• erronea valutazione della CTU e della CTP, nella parte in cui evidenziano le differenze tra il veicolo ispezionato dal perito assicurativo e quello risultante dai rilievi fotografici prodotti successivamente;
• erronea valutazione della CTU, con riferimento alla compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro e omessa pronuncia sulle note critiche del consulente di parte;
• erronea valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce dell'inattendibilità del teste escusso, che riferisce dell'esistenza di un muro, la cui presenza non è stata riscontrata dal CTU in sede di sopralluogo;
• errata quantificazione del danno.
2 Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto della domanda formulata dall'attore e condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.
1.4 – Si costituiva in giudizio , argomentando in merito all'infondatezza Parte_2 dell'appello e chiedendone il rigetto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; inoltre, evidenziava il difetto di procura in capo alla difesa dell'appellante.
1.5 – , benché regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio e, Controparte_1 pertanto, deve essere dichiarato contumace.
1.6 – Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. In seguito, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.; successivamente, dato atto della mancata acquisizione del fascicolo, le parti veniva autorizzate alla ricostruzione del medesimo.
All'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata in data 13.11.2018 e la notificazione dell'atto di appello si è perfezionata in data 18.03.20219 nei confronti di . Inoltre, l'impugnazione è Parte_2 procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 07.03.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di procura alle liti, sollevata dall'appellato all'interno della comparsa di costituzione.
3.1 – In effetti, risulta allegata all'atto d'appello notificato agli appellati la procura alle liti sottoscritta dal Dott. e dal Dott. , in qualità di rappresentati della Controparte_2 CP_3
(deposito del 03.04.2019). Parte_1
3 A seguito delle contestazioni sollevate da parte appellata, l'appellante ha prodotto la procura speciale conferita dal Dott. , in qualità di Amministratore delegato e Persona_1
Direttore generale di al Dott. con atto per Notaio Dott. Parte_1 Controparte_2 [...] del 15.03.2012 (deposito del 25.10.2024). La produzione di tale documento non può Per_2 considerarsi tardiva, poiché esso non concerne la prova del sinistro, bensì la regolarità della procura e, pertanto, avrebbe potuto essere prodotto anche su ordine del Giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c..
3.2 – Peraltro, la visura camerale depositata da parte appellata non incide sulla validità della procura in questione: dalla stessa, infatti, si evince che, al momento della proposizione dell'appello, gli organi rappresentativi della erano mutati, rispetto al momento Parte_1 del rilascio della procura;
tale circostanza, tuttavia, non incide sui poteri del procuratore, che restano fermi fino a una eventuale revoca, la cui esistenza, nel caso di specie, non è provata. Del resto, dalla visura non è neppure possibile desumere che il Dott. non rivestiva la CP_3 qualifica di Dirigente o funzionario della compagnia assicuratrice.
Conseguentemente, occorre affermare la regolarità della procura alle liti rilasciata al difensore dell'appellante.
4 – Con il primo motivo d'appello, la compagnia assicuratrice ha evidenziato l'omessa pronuncia del Giudice di Pace, in merito all'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt.
145 e 148 comma 3 del d.lgs. 209/05.
Tale doglianza non può essere condivisa.
4.1 – In effetti, è pacifico che il danneggiato ha trasmesso una richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice e che, all'esito della stessa, un perito incaricato dalla ha Parte_1 esaminato il veicolo per cui è causa, che era già stato riparato.
L'odierna appellante non ha dimostrato di aver comunicato alla controparte l'inidoneità della documentazione trasmessa e dell'ispezione effettuata, né la mancata produzione dei preventivi di riparazione del veicolo;
pertanto, il termine dilatorio di sessanta giorni per la proposizione della domanda giudiziale non può considerarsi sospeso (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n.
32919).
La domanda, dunque, è proponibile.
4 5 – Nel merito, il gravame è fondato, nella parte in cui l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle prove raccolte in primo grado, con riferimento alle dichiarazioni testimoniali e alle risultanze della CTU espletata.
5.1 – In particolare, il teste escusso, , ha riferito: “Ricordo che, all'improvviso, la Testimone_1
CI Y elefantino tamponava nella parte posteriore sinistra la Smart al lato posteriore, per poi sbandare e collidere con il muro di cinta del pastificio Russo, posto a destra del senso di marcia della Smart”.
Il teste, dunque, riferendosi alla CI Y, ha affermato che la stessa tamponava la Smart e poi impattava contro il muro di cinta del pastificio Russo;
non ha sostenuto che il veicolo attoreo ha urtato contro un muretto.
Tale testimonianza è intrinsecamente contraddittoria, poiché, da un lato, afferma che la Smart è stata soltanto tamponata nella parte posteriore sinistra, ma, dall'altro lato, sostiene che il medesimo veicolo aveva riportato danni al lato anteriore destro della carrozzeria, senza spiegarne la causa.
Inoltre, la dinamica del sinistro descritta da contraddice quella prospettata Testimone_1 all'interno dell'atto di citazione, secondo cui la Smart di proprietà dell'attore (e non la CI Y), dopo essere stata tamponata dalla CI Y, ha impattato contro un muretto.
Tali significative contraddizioni costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità del teste (cfr.
Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988), poiché generano incertezze in ordine alla dinamica del sinistro per cui è causa, di cui sono state prospettate svariate versioni, l'una differente dall'altra.
Siffatta incertezza è accresciuta dal fatto che, dalla relazione depositata dal CTU nominato dal
Giudice di prime cure, emerge che, nel corso del sopralluogo effettuato, l'attore ha offerto una ulteriore ricostruzione del sinistro, affermando che il veicolo di sua proprietà ha impattato contro un elemento in cemento armato presente sul marciapiedi e non contro un muretto;
secondo il
CTU, peraltro, tale elemento in cemento armato non sarebbe compatibile con i danni riportati dal veicolo e non era neppure presente sui luoghi di causa, all'epoca del sinistro.
Un'ulteriore dinamica dell'incidente, poi, è stata delineata dal difensore dell'odierno appellato, all'interno delle osservazioni critiche trasmesse al CTU, in cui è stato evidenziato che i danni
5 riportati dal veicolo attoreo sarebbero compatibili con un impatto contro il marciapiedi presente sul luogo del sinistro.
In sintesi, dunque, dall'istruttoria espletata in primo grado non è emersa in modo chiaro la dinamica del sinistro, per cui non risulta soddisfatto l'onere della prova gravante a carico dell'attore.
6 – Per giunta, occorre considerare che l'appello è fondato, anche nella parte cui è stata lamentata la mancanza di prova dei danni patiti dal veicolo.
6.1 – In effetti, il CTU non ha potuto ispezionare la vettura danneggiata, poiché la stessa risulta alienata;
i danni non sono stati riscontrati neppure dal CTP della compagnia assicuratrice, poiché il veicolo era già stato riparato al momento dell'ispezione. Essi emergono soltanto dalle fotografie versate in atti da parte attrice, che non sono state sottoposte al teste escusso, il quale, quindi, non le ha riconosciute.
Deve evidenziarsi, al riguardo, che il veicolo ritratto in tali rilievi fotografici, pur riportando il numero di targa DY799SG, presenta cerchi in lega e cruscotto differenti rispetto al veicolo recante lo stesso numero di targa, che parte attrice ha sottoposto all'ispezione del perito assicurativo (cfr. fotografie allegate alla CTP), che indicava lo stesso numero di telaio riportato sulla carta di circolazione.
In altri termini, quindi, il veicolo ritratto nelle fotografie attoree, di cui non è possibile stabilire il numero di telaio, presenta elementi diversi dalla vettura riportante il numero di telaio indicato sulla carta di circolazione, ispezionata dal CTP;
l'odierno appellato ha giustificato tale divergenza evidenziando di aver sostituito tale elementi, poiché danneggiati, a seguito dell'incidente; tale motivazione, tuttavia, è destituita di fondamento, poiché le parti in esame (cruscotto e cerchi in lega) non sono coinvolte nel lamentato sinistro;
del resto, anche il teste escusso ha riferito di aver accompagnato l'odierno appellato in officina, per sostituire soltanto i pezzi danneggiati.
Alla luce di tali elementi discordanti, non è possibile affermare con certezza che le fotografie depositate dall'attore in primo grado sono riferibili al veicolo di sua proprietà.
Conseguentemente, non è possibile ritenere che i danni sano stati provati.
7 – In definitiva, l'istruttoria espletata in primo grado non ha consentito di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente prospettata all'interno dell'atto di citazione e i danni patiti dal veicolo attoreo;
in altri termini, l'attore non ha soddisfatto l'onere di provare l'esistenza del
6 sinistro in questione e i pregiudizi conseguenti, che gravava a suo carico, ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto e la domanda formulata in primo grado dall'attore deve essere rigettata.
7.1 – In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, l'appellato deve essere condannato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della medesima pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
8 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste integralmente a carico e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia I del Parte_2
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
8.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia I Parte_2 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 196,90 per spese vive, comprensive di spese di iscrizione a ruolo e di notificazione, spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
6.2 – Le spese di CTU, come liquidate del Giudice di Pace, sono poste definitivamente a carico di
, alla luce della soccombenza. Parte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
Parte_2
- condanna alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in Parte_2 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento;
- condanna al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, che si Parte_2 liquidano in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 196,90 per spese vive e € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_2
Nola, 17/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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