Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 7799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7799 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Roberto Galetto, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Solaro (MI),
Corso Europa n. 64, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e con l'impegno ad evitare qualunque situazione pregiudizievole per i figli;
2) la casa familiare sita in Misinto (MB), Via Fiume n. 36, di comune accordo, viene abitata sino alla sua vendita, in uno a tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti, dalla OR
; Parte_2
3) il Signor ha già rilasciato, di comune accordo con la moglie, la casa familiare Parte_1 asportando i propri effetti personali;
4) la casa familiare sita in Misinto (MB), Via Fiume n. 36, di proprietà esclusiva del Signor
[...] composta da tre piani collegati tra loro da una scala interna, composta da un locale, cucina Pt_1
e bagno al piano terreno, sottotetto al piano primo, locale cantina al piano interrato, con giardino
Comune di Misinto come segue:
a) Foglio 9, Mappale 264, Sub. 10, Via Fiume, piano T-1-S1, catg. A/7, Classe 6, Vani 4,5, R.C. Euro
348.61;
b) Foglio 9, Mappale 264, Sub. 22, Via Fiume, piano S1, catg. C/6, Classe 2, mg. 23, R.C. Euro
57,02; entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso verrà venduta ed il ricavato al netto delle spese ivi comprese quelle dell'Agenzia Immobiliare incaricata, dell'estinzione del mutuo e dei finanziamenti in essere contratti con Intesa Sanpaolo S.p.A., verrà interamente versato dal
Signor alla OR;
Parte_1 Parte_2
5) la OR tratterrà in proprietà esclusiva anche tutti gli arredi, suppellettili ed Parte_2 elettrodomestici presenti nella casa familiare;
6) sino alla vendita il Signor provvederà a proprie integrali spese al pagamento di Parte_1 ogni spesa relativa alla predetta unità immobiliare ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi delle utenze (luce, acqua, gas. telefono, ecc.);
7) i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1 Persona_2
8) i coniugi sposteranno la residenza anagrafica dei figli e presso Persona_1 Persona_2
l'abitazione della madre non appena la stessa si trasferirà presso altra unità immobiliare;
9) i genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà dei rapporti dei figli Persona_1
e con entrambi;
Persona_2
10) il padre terrà con sé i figli due weekend alternati al mese andandoli a prendere presso l'abitazione della OR il venerdì sera verso le 20:00 (compatibilmente con gli Parte_2 orari di lavoro) e riportandoli presso l'abitazione della madre la domenica sera alle ore 20:00 dopo aver cenato;
11) il padre, inoltre, compatibilmente gli impegni lavorativi, terrà con sé i figli il mercoledì andandoli a prendere presso l'abitazione della OR verso le 18:00 e riportandoli presso Parte_2
l'abitazione della madre alle ore 21:00 dopo aver cenato;
12) i figli staranno ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre il 25.12 e il 26.12;
13) nel periodo Natalizio i figli staranno ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre dal 27.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01;
14) la giornata di Pasqua e la giornata del Lunedi dell'Angelo i figli staranno ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre;
15) nelle festività del 25 aprile, l maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre i figli staranno ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre;
16) i figli staranno per un periodo consecutivo non inferiore a giorni 15 (quindici) nel periodo delle vacanze estive con il padre o con la madre secondo tempi e modalità da concordare tra i genitori entro il mese di aprile di ciascun anno;
17) i genitori trascorreranno possibilmente insieme il compleanno dei figli e;
Per_1 Per_2
18) restano comunque salvi diversi e migliori accordi direttamente tra le parti ricorrenti;
19) resta inteso tra le parti, in quanto entrambi i genitori affidatari dei figli, che indipendentemente dalla residenza dei minori, verrà garantita ad entrambi ogni frequentazione e relazione di vita con i figli;
20) resta, altresì, inteso che i coniugi si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario in relazione ad eventuali esigenze contingenti -come, a titolo meramente esemplificativo, malattia o impegni professionali o familiari dell'uno o dell'altro genitore- nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con i figli;
21) in caso di malattia dei figli, presso l'uno o l'altro dei genitori, questi fin d'ora s'impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse dei figli ed a consentirsi l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare i figli;
22) resta inteso, infine, che entrambi i genitori si assicurino incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con i figli, tenendo in preminente considerazione le esigenze e le preferenze dei ragazzi;
23) 1l Signor corrisponderà l'importo mensile di € 1.500,00= a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli e entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione ISTAT Per_1 Per_2 in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita. nonché contribuirà nella misura del 50% alle spese che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema:
• spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio al Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
t) fondo cassa richiesto dalla scuola: g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per frequentazione di istituti privati: b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria: spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola: b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati dalle scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue: b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter: D viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori: E spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni): h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
24) per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque in un massimo di giorni 10: in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
25) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore o con ricevuta scritta la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni: il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
26) i coniugi danno atto di aver definito ogni questione attinente alla suddivisione dei conti correnti;
27) il Signor e la OR dichiarano che nulla hanno a pretendere Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e cosi viceversa;
28) i coniugi dichiarano di aver definito, di comune accordo, i loro rapporti economico-finanziari di rispettivo dare ed avere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, motivo c/o causa ad esclusione del ricavato della vendita della casa familiare che andrà nella misura del
100% alla OR;
Parte_2
29) i coniugi danno il reciproco consenso affinché i figli minori e vengano iscritti Per_1 Per_2 nei reciproci passaporti;
30) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Le parti congiuntamente rinunciano sin d'ora a promuovere appello alla sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 12 marzo 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in OV MA (MB) il 7 settembre 2008
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OV MA, anno 2008, n. 19, Parte
II, Serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli (27.06.2010) e (08.10.2013) Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (12 marzo 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 7799/2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in OV MA (MB) il 7 settembre 2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OV MA, anno 2008, n. 19, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di OV MA (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 13 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi