Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 114/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 114/2023 R.G. promossa da:
C.F. con sede in Genova, via SS. Giacomo Parte_1 P.IVA_1
e Filippo n.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Lopez de Gonzalo del foro di Genova, PEC
e dall'avv. Maria Cleme Bartesaghi del Email_1 foro di Genova, PEC presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliata, in Genova, piazza Dante n. 6/4
- APPELLANTE -
CONTRO
, CF. con sede in via Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
IV Novembre n.132, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
[...] Controparte_3
C.F. con sede in Lugagnano (PC), via Piacenza snc, in persona
[...] P.IVA_3
1
con sede in Piacenza (PC), via Torricella n.1, in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore CP_6 Parte_2
, CF. con sede NO BB (PC), via Pilastro n.2,
[...] P.IVA_5 in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_7 [...]
, CF. , con sede in Nibbiano Val Tidone (PC), Località CP_8 P.IVA_6
Vascellino, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_9
, CF. con sede in ZA (PC), via Controparte_10 P.IVA_7
Roma n.150, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_9 [...]
, CF. con sede in Controparte_11 P.IVA_8
Borgonovo Val Tidone (PC), strada per Bilegno n.63, in persona del legale rappresentante pro tempore , CF. con sede CP_12 CP_13 P.IVA_9 in via F. di Borbone n. 223, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
, CF. con sede in Cadeo (PC), strada S. Parte_3 CP_14 P.IVA_10
Anna n.10, in persona del legale rappresentante pro tempore ES HI,
, CF. con sede in San Rocco al Porto (LO), via Controparte_15 P.IVA_11
Piacenza n.20, in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_16 CP_17
, CF. con sede in Agazzano (PC), strada Rivasso n.37, in persona
[...] P.IVA_12 del legale rappresentante pro tempore CF. CP_18 CP_19
con sede in San Nicolò a Trebbia (PC), località Cattagnina, via P.IVA_13
Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_20 CP_21
, CF. con sede in , via del Commercio n.91/97, in persona
[...] P.IVA_14 CP_1 del legale rappresentante pro tempore Controparte_22 [...]
, CF. con sede in NO BB Controparte_23 P.IVA_15
(PC), via Gragnanino snc, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_24
, CF. con sede in Milano, via A. Saffi n.34,
[...] CP_25 P.IVA_16 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_26 CP_27
, C.F. con sede in ZA (PC), via F. Petrarca n. 4, in persona
[...] P.IVA_17 del legale rappresentante pro tempore CP_28 Controparte_29
C.F. con sede in Bagno di Romagna, Fraz. San Silvestro, via P.IVA_18
Campospedale n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_30
C.F. con sede in Piacenza (PC), via
[...] Controparte_31 P.IVA_19
Bubba n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_32
CF. con sede in Gariga di ZA (PC), località I CP_33 P.IVA_20
Casoni, via 1° Maggio n. 103, in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_4
, C.F. , con sede in Castellazzo Bormida
[...] Parte_5 P.IVA_21
(AL) via Carlo Mussa n.266, in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_6
, C.F. con sede in NO BB
[...] CP_34 P.IVA_22
2 (PC), località Pilastro di Gragnanino, in persona del legale rappresentante pro tempore
C.F. e P.IVA con sede in Milano, Parte_7 Parte_8 P.IVA_23 via Vittor Pisani n. 8/A, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
e , C.F. e P.IVA Parte_9 Parte_10 P.IVA_24 con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 8/A, in persona del legale rappresentante pro tempore tutti Parte_9 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Roberto Rovero del foro di
PEC presso il cui studio sono CP_1 Email_3 elettivamente domiciliati, in via Sant'Eufemia, n.28 CP_1
- APPELLATI -
E NEI CONFRONTI DI
C.F./P. IVA con sede in Gariga di ZA Controparte_35 P.IVA_25
(PC), via Galileo Galilei n. 11\13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Claudio Perrucci, PEC
e dall'avv. Stefania Malagodi, PEC Email_4
entrambi del foro di Modena, presso il cui Email_5 studio è elettivamente domiciliata, in Vignola (MO), viale Vittorio Veneto n. 236
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2023, Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 4824/2022, emessa il 14 dicembre
2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata il 19 dicembre 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Condanna A pagare ai soggetti sottoindicati i seguenti importi: Parte_1 uro 46587,61 Controparte_3
euro 10180,41+IVA euro 1017,98 Controparte_36
euro 27360,00+IVA euro 2736,00 Parte_2
euro 16904,62+IVA euro 1690,40 Controparte_8
euro 46275,41 Controparte_10
euro 25244,93+IVA euro 2524,48 Controparte_11
euro 6840,00+IVA euro 684,00 CP_13
euro 61902,64+IVA euro 12,05 CP_14
euro 27264,00+IVA euro 2726,40 Controparte_15
euro 54597,80 CP_17
3 euro 25795,08+IVA euro 2579,49 CP_19
euro 49680,00+IVA euro 4968,00 CP_21
euro 27360,00+IVA euro 2736,00 Controparte_23 euro 19235,48+IVA euro 795,86 CP_25
euro 20357,24+IVA 502,76 CP_27 euro 27360,00+IVA euro 5586,00MOTRIDAL SPA euro Controparte_29
9308,37+IVA euro 357,00
euro 4560,00 CP_33
euro 27264,00 Parte_11 euro 53695,20+IVA euro 5369,51 CP_34
SPA euro 17.048,55 (di cui euro 1.549,87 per IVA) CP_35
euro 14.904,96= + IVA euro 1.490,49 Parte_12
euro 9,21= + IVA euro 0,92. Parte_8
Oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 14.598,00 (di cui euro 2304,00 per fase studio, euro 1520,00 per fas introduttiva, euro 6767,00 per fase istruttoria ed euro 4007,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte intervenuta + 1 Spa le spese CP_35 di lite, che si liquidano in euro 2540,00 (di cui euro 460,00 per fase studio, euro 389,00 per fas introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte intervenuta e Parte_12 Parte_8 le spese di lite, che si liquidano in euro 2540,00 (di cui euro 460,00 per fase studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale), oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“In via principale: in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Torino recante condanna di al pagamento nei confronti delle ricorrenti ed intervenute -odierne appellate Parte_1 delle somme in linea capitale per ciascuna di esse indicate in dispositivo, oltre a interessi e spese di lite e quindi:
1a) respingere integralmente le domande delle ricorrenti ed intervenute -odierne appellate -nei confronti di e Parte_1
1b) condannare le ricorrenti ed intervenute -odierne appellate- alla restituzione a Parte_1 delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado, maggiorate di interessi.
[...]
2) In via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di integrazione del contradditorio proposta da CP_37
[.. con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi:
[...]
2a) disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contradditorio nei confronti degli
[...]
meglio specificati nelle conclusioni del giudizio di primo Controparte_38 Parte_13 grado, e
2b) rimettere conseguentemente la causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c. per veder pronunciare la condanna dell' di Parma, Reggio Emilia e Parte_14
. Ciascuna per quanto di sua spettanza, a manlevare e tenere indenne di quanto CP_1 Parte_1 essa avesse pagato o fosse tenuta a pagare per l'accoglimento delle domande delle ricorrenti ed intervenute -odierne appellate-.
3) In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del settimo motivo di impugnazione, limitare
l'eventuale condanna al solo importo in linea capitale.
4) in via ulteriormente subordinata, sospendere il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza in data 26 ottobre 2023
5) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte Appellata Controparte_35
“Rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia la Corte di Appello, per le ragioni illustrate nella parte espositiva del presente atto, confermare la sentenza impugnata e, per
l'effetto, definitivamente condannare la società appellante al pagamento della somma di euro
17.048,55 (di cui euro 1.549,87 per IVA) oltre ad interessi come per legge dalla richiesta giudiziale al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per gli Appellati , Controparte_1 [...]
(già Controparte_3 Controparte_39
, (già
[...] Controparte_5 Controparte_40 [...]
Parte_2 Controparte_8 [...]
, , , CP_10 Controparte_11 CP_13
, , , CP_14 Controparte_15 CP_17 CP_19 CP_21
, , Controparte_23 CP_25 CP_27
Controparte_29 Controparte_31 CP_33 Parte_5
, :
[...] CP_34 Parte_8 Parte_10
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'avversa impugnazione e conseguentemente confermare integralmente la sentenza oggetto di gravame per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21 ottobre 2021,
[...]
e le imprese consorziate, come in epigrafe indicate, hanno Controparte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino, Parte_1
allegando e sostenendo quanto segue:
- di aver stipulato in data 16 novembre 2010 un contratto di somministrazione di energia elettrica con impresa fornitrice di energia Parte_1
elettrica, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e durata sino al 31 dicembre 2011,
i cui clienti finali erano le imprese consorziate
[...]
(già Controparte_3 Controparte_39
CP_
, (già ,
[...] Controparte_5 Controparte_40 [...]
, , Parte_2 Controparte_8 [...]
, , CP_10 Controparte_11
, , , , CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_17 CP_19
, CP_21 Controparte_23 CP_25
; CP_33
- di aver, quindi, provveduto a fatturare mensilmente la fornitura a ciascuna azienda, sulla base dei rispettivi consumi;
- che, diversamente, le imprese CP_27 Controparte_29
avevano invece Controparte_31 Parte_5 CP_34
stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica direttamente con
[...]
con medesime durata e condizioni economiche del contratto Parte_1
stipulato dal;
Controparte_1
- che, come emerge dalle fatture emesse dall'impresa fornitrice relative agli importi regolarmente versati dalle aziende, in relazione al periodo di fornitura dell'anno 2011, addebitava alle imprese clienti, a titolo Parte_1
di rivalsa, anche il pagamento dell'imposta addizionale provinciale all'accisa
6 sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 d.l. n. 511 del 28 novembre 1988 al tempo vigente;
- che il versamento di quell'accisa aveva carattere indebito, ponendosi in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con la direttiva n. 2008/118/C, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, adottata a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 marzo 2015, causa
C-553/13, e del 25 luglio 2018, causa C-103/17, secondo le quali le norme interne che istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, come è
appunto quella dell'art. 6 comma 2 del d.l. 511/88, sono in contrasto con il diritto dell'Unione e in particolare con la Direttiva n. 2008/118/CE;
- di aver, dunque, alla luce della accertata non conformità delle addizionali in questione alla normativa comunitaria, alla quale necessariamente consegue la disapplicazione con efficacia retroattiva del d.l. n.511/88 art. 6, chiesto ad
[...]
la restituzione di quanto dalla medesima indebitamente Parte_1
fatturato a titolo di addizionale provinciale alle accise nelle annualità 2010 e
2011, con formali lettere di costituzione in mora inviate a mezzo PEC nel gennaio 2020;
- che a tali lettere non seguiva alcun riscontro da parte dell'impresa fornitrice, salva la manifestata volontà da parte della stessa, in relazione alla richiesta inoltrata da alcune singole aziende, di eventualmente agire in via giudiziale;
- che era tenuta a restituite non solo quanto Parte_1
indebitamente percepito a titolo di addizionale provinciale sulle accise, ma altresì l'importo corrisposto a titolo di IVA sul costo delle addizionali stesse, in quanto, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione
7 dell'IVA versata in via di rivalsa e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario;
domandando, su queste basi, accertarsi il diritto di ripetizione dell'indebito e condannarsi alla restituzione delle somme indebitamente Parte_1
percepite, pari complessivamente a euro 649.282,92, con il favore delle spese di lite.
si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, Parte_1
per un verso, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
Milano, , Alessandria e le Province di Controparte_41 CP_42 CP_43
Parma, Reggio Emilia e, per altro verso, di disporre un rinvio pregiudiziale CP_1
alla Corte di Giustizia europea, o sollevare questione di legittimità costituzionale o sospendere il giudizio in attesa delle relative pronunce sulle questioni già sottoposte alle predette Autorità giudiziarie.
Ha, poi, contestato le allegazioni in fatto delle ricorrenti in relazione ai conteggi delle somme addebitate e con riguardo alla debenza degli interessi di mora, nonché in relazione agli importi addebitati a titolo di IVA, essendo deducibile e scaricabile,
chiedendo che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva essendo gli
Enti percipienti i soggetti tenuti a versare l'imposta all'amministrazione pubblica, dai quali chiedeva, in subordine, di essere manlevata.
Quindi, ha contestato il fondamento delle domande delle Ricorrenti, allegando e sostenendo quanto segue:
- che, anzitutto, il complessivo importo di cui le ricorrenti chiedevano la restituzione, pari a euro 649.282,92 era errato, per un verso, in relazione a quanto addebitato a titolo di IVA e, per altro verso, con riguardo agli addebiti alle imprese consorziate CP_13 Controparte_3
e
[...] CP_17
- che la pretesa avanzata da era illegittima, atteso che Parte_1
l'asserita contrarietà della normativa italiana sull'addizionale con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la Direttiva 2008/2018, non sussiste e,
8 comunque, non potrebbe essere accertata nel presente giudizio, in quanto, in caso contrario, si finirebbe per attribuire alla stessa “efficacia orizzontale”, esclusa dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia;
- che, infatti, l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, posta a fondamento della domanda delle ricorrenti, non è condivisa dall' CP_38
riferendosi le sentenze della Corte di Giustizia ad altre imposte di altri
[...]
Stati, con presupposti e caratteristiche diverse;
- l'addizionale deve, dunque, essere considerata legittima, con la conseguente infondatezza della domanda di parte Ricorrente, in quanto, come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione, l'addizionale non è sostanzialmente altro che “un mero inasprimento dell'accisa”, costituendo una componente dell'accisa armonizzata e non presuppone una “finalità specifica”;
- che, in caso di condanna alla restituzione del predetto importo, era legittimata a chiedere il rimborso agli Enti percipienti secondo il meccanismo di cui all'art. 14 TU accise che si pone in contrasto con il diritto dell'UE e della Carta
Costituzionale, per cui chiedeva di sollevare questione di illegittimità
costituzionale, nonché di rimettere la questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
chiedeva, dunque, su tali basi, il rigetto delle domande avversarie, eventualmente previa disapplicazione dell'art. 14 T.U. Accise e previo rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale.
All'udienza del 9 marzo 2022, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, rigettando l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata da Parte_1
[...]
Con comparsa ex art. 105 c.p.c., sono intervenute nel giudizio Controparte_35
e , imprese consorziate del Parte_8 Controparte_44
, in virtù della sottoscrizione del predetto contratto datato Controparte_1
9 ripetizione dell'indebito e condannarsi alla restituzione delle Parte_1
somme indebitamente percepite.
Il Tribunale di Torino, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, respinte le questioni relative al difetto di efficacia orizzontale delle direttive europee e di carenza di legittimazione passiva di nonché le eccezioni di Parte_1
incostituzionalità e la richiesta di sollevare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in accoglimento del ricorso presentato da
[...]
e dalle imprese consorziate come in epigrafe indicate, ha Controparte_1
condannato al pagamento, a titolo di restituzione di indebito, Parte_1
degli importi di cui al sopra riportato dispositivo., “oltre interessi di legge dalla domanda al saldo”, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello articolando Parte_1
sette motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Erronea valutazione in merito alla pretesa illegittimità della norma istitutiva dell'Addizionale”;
- “Erronea interpretazione ed applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione europea in tema di efficacia delle direttive”.
- “Erronea valutazione in merito alla sussistenza della legittimazione passiva di
[...]
”; Pt_1
- “Erronea valutazione della domanda di manleva di nei confronti Parte_1
dell' – Erronea valutazione in merito alla necessità di Controparte_38
integrazione del contradditorio”;
- “Erronea interpretazione dell'art. 14 T.U. Accise – Omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale”;
- “Omessa pronuncia di ordinanza di sospensione del giudizio”;
- “Erronea decisione in tema di interessi”.
e tutte le imprese consorziate, come in Controparte_1
epigrafe indicate, unitamente alle intervenute e Parte_8 [...]
[... si sono costituite in giudizio, chiedendo l'integrale Controparte_45
rigetto del gravame, con vittoria delle spese anche del secondo grado di giudizio.
si è costituita a sua volta in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_46
integrale dell'appello, con vittoria delle spese anche del secondo grado di giudizio.
2. INDEBITO – SUSSISTENZA - ASSERITA ERRONEA INTERPRETAZIONE E
APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IN
TEMA DI EFFICACIA DELLE DIRETTIVE ED ERRONEA VALUTAZIONE SULLA
ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ADDIZIONALE SULL'ACCISA –
INFONDATEZZA
Il primo e il secondo motivo d'impugnazione avanzati da Parte_1
risultano tra loro collegati e, pertanto, appare opportuno esaminarli congiuntamente.
L'Appellante, in primo luogo, lamenta l'erronea valutazione in merito all'illegittimità dell'addizionale, nonché l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Torino sul punto. lamenta che i precedenti della Cassazione, richiamati Parte_1
dal primo Giudice a fondamento dell'accoglimento delle domande avanzate dalle
Ricorrenti, sarebbero fondati su una “superficiale ed erronea” lettura di due sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare, laddove ha sostenuto che
“la Suprema Corte ha affermato il principio per cui in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia … La stessa Suprema Corte ha, quindi, evidenziato che le addizionali sull'energia per cui è causa sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n.
511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, §
2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2 della direttiva n. 2008/118/CE
e che è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate. In particolare, evidenzia la Corte che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre … la sussistenza di una finalità specifica … La citata Suprema Corte, pertanto, tenuto conto delle sentenze
11 della Corte di Giustizia menzionate, ha accertato come non possa essere ritenuta finalità specifica la destinazione … delle imposte addizionali ad assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
Sostiene, invece, l'Appellante che, anzitutto, non vi è mai stata una decisione della
Corte di Giustizia su tale addizionale, essendo le pronunce dei casi ST e La SS
RA relative ad imposte di altri Stati - Estonia e Francia - con caratteristiche e presupposti diversi.
Peraltro, le pronunce della Cassazione, richiamate dal Tribunale a fondamento della propria tesi, sarebbero state smentite dall' nelle difese svolte in Controparte_38
“cause parallele”, laddove, sulla base di una puntuale ricostruzione dei precedenti della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si è pervenuti a ritenere che l'addizionale, in quanto componente di un'accisa armonizzata, non necessiterebbe del requisito della finalità specifica.
Questo si ricaverebbe chiaramente dalla sentenza SS RA, precedente dal quale emergerebbe che la “finalità specifica” non sarebbe richiesta per le accise armonizzate, requisito del quale il Tribunale si è limitato a verificare la sussistenza, senza, tuttavia, valutarne, prima ancora, la necessità o l'ammissibilità.
Secondo l'Appellante l'addizionale altro non sarebbe quindi che un “inasprimento” dell'accisa e non un tributo autonomo, non necessiterebbe, pertanto, del requisito della finalità specifica.
Strettamente connesso a questo risulta il secondo motivo di gravame, con il quale l'Appellante censura una ritenuta erronea interpretazione e applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'Unione Europea in tema di efficacia delle direttive.
Ad avviso di il Tribunale di Torino avrebbe disatteso i Parte_1
principi del diritto dell'Unione Europea, ritenendo la direttiva 2008/118/CE direttamente applicabile nei rapporti tra privati e sostenendo che “l'art. 6, comma 2, del d.l. 511 del 1988, indipendentemente dal qualsiasi questione sul carattere self-
executing della direttiva n. 2008/118/CE, … va disapplicato in ossequio al principio
12 per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della
UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” .
L'Appellante ricorda, sul punto, che la Corte di Giustizia non si sarebbe mai pronunciata sull'addizionale, e che l'interpretazione invocata dal primo Giudice si riferirebbe a norme del tutto diverse, altresì evidenziando come, in ogni caso, “una direttiva 'interpretata' resta pur sempre una direttiva”, con quanto ne deriva in ordine
“alla impossibilità di attribuirle efficacia orizzontale”.
Nessuna di tali ragioni di doglianza risulta condivisibile.
L'imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 28 novembre 1988, convertito dalla l. 27 gennaio 1989, n. 20, anche dopo la sua riformulazione operata dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, recante attuazione della direttiva 2003/96/CE, differentemente da quanto sostenuto da Parte_1
è distinta e aggiuntiva rispetto all'accisa armonizzata sull'energia elettrica. È
[...]
diverso il soggetto “attivo” dell'imposta, sono diverse le esenzioni dalla stessa. Vi è il dato letterale di cui al comma 3 di quella stessa disposizione, con cui si prevede che venga liquidata e riscossa “con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”. Lo dimostra indirettamente anche il fatto che il legislatore abbia abrogato tale addizionale all'accisa sull'energia elettrica, con il disposto dell'art. 4, comma 10, d.l. 2 marzo
2012, n. 16, per eliminare le ragioni di contrasto con il diritto dell'Unione europea, precisando che l'abrogazione avveniva “al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativa al regime generale delle accise”. Nulla prova in senso contrario il fatto che il legislatore abbia poi aumentato l'accisa erariale, così realizzando sì un effetto di
“inasprimento” dell'accisa, ma non contrastante con il diritto dell'Unione, in quanto incidente solo sulla modulazione dell'aliquota.
Non può pertanto ritenersi che la predetta addizionale fosse da ritenersi sottratta al
13 vaglio in ordine all'esistenza o meno di “finalità specifiche”, al cui soddisfacimento fosse diretta (in conformità, per inciso, a costante giurisprudenza di legittimità, per quanto, in dottrina, il punto sia stato controverso). Vaglio al cui esito non può che concludersi in senso negativo, ovvero per l'inesistenza di finalità specifiche e quindi per il contrasto con la norma comunitaria.
È quanto la Corte di Cassazione ha già in più occasioni ritenuto, esprimendo il principio di diritto che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere a una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n.
511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”
(così C. Cass, Sez. 5, sentenza n. 15198 del 4/06/2019, Rv. 654134 – 01; nello stesso senso, ex multis, C. Cass. Sez. 5, sentenza n. 27101 del 23/10/2019, Rv. 655544 – 01;
C. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 8399 del 25 marzo 2021). Pronunce al cui principio di diritto il Tribunale di Torino si è richiamato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, d'altronde, ha espresso un costante indirizzo interpretativo (cfr. sentenza 27 febbraio 2014, causa C-82/12, Transportes
Jordi Besora, punto 22; sentenza 5 marzo 2015, C-553/13, ST Fuel & Retail, punti
35-36; sentenza 25 luglio 2018, C-103/17, , punti 35 ss.), cui la Controparte_47
Corte di Cassazione si è a sua volta richiamata, in casi certo riferibili a imposte diverse, istituite da Stati diversi, in contesti diversi, ma analoghi al presente (avendo a oggetto imposte applicate alla vendita di combustibili, di prodotti energetici e di elettricità, per le quali la Corte UE ha stabilito che il contribuente può richiedere il rimborso di quanto pagato qualora la destinazione dei tributi non risponda a finalità specifiche) ma tutti decisi, ed è quanto qui rileva, fornendo un'omogenea interpretazione del predetto art. 1 della direttiva de quo e in specie della nozione di
14 “finalità specifiche”.
La Corte dell'Unione europea ha individuato – come ripreso dalla Corte di
Cassazione - quali requisiti concorrenti, necessari affinché gli Stati membri possano istituire imposte indirette aggiuntive alle accise già armonizzate (come quella sul consumo di energia elettrica, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2003/96/CE), non solo
“il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta”, ma soprattutto “l'esistenza di una o più finalità specifiche che l'imposizione indiretta dovrebbe soddisfare”, dovendosi ritenere sussistere una specifica finalità impositiva, ad esempio, se l'imposta aggiuntiva sia stata istituita "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta” o a quello “di promuovere la coesione territoriale e sociale”, di modo che sussista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Per contro, "un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro non può, in quanto tale,
costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può
decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese".
Nelle more della decisione della presente causa è inoltre intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea, dell'11 aprile 2024, nella causa C-
316/22, avente a oggetto proprio un caso analogo a quello qui in esame, relativo all'imposta addizionale applicata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988. Non si ritiene, per le ragioni di seguito esposte, che tale sentenza apporti elementi in contrasto con le conclusioni già raggiunte in primo grado nella presente causa, è semmai già indicativo osservare, fra l'altro, che, pur non trattando la Corte europea espressamente tale questione, la sussistenza di un contrasto fra la previsione di tale addizionale e la direttiva 2008/188/CE in tal caso è stata assunta come indiscussa.
Il Tribunale di Torino, poi, richiamando anche al riguardo plurime pronunce della
15 Corte di Cassazione, ha ritenuto infondato l'argomento relativo al difetto di efficacia orizzontale della direttiva europea.
Le censure avanzate dall'Appellante non conducono a una diversa conclusione.
Va innanzitutto rilevato che la questione dell'efficacia orizzontale diretta del disposto self executing di una direttiva inerisce le direttive in ordine al cui adattamento all'ordinamento interno uno Stato membro dell'Unione Europea non abbia provveduto, o vi abbia provveduto trasponendole in modo non corretto o non adeguato.
Nel nostro ordinamento, con il d.lgs. 29 marzo 2010 n. 48, si è provveduto ad
“adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni” della direttiva n.
2008/112/CE, e questo, può aggiungersi, in forza della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”, con cui è stato delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, fra l'altro, alla direttiva n. 2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, direttiva che imponeva agli Stati membri di dare alla stessa adattamento entro il 1 gennaio 2010. Successivamente, si è altresì
provveduto ad abrogare espressamente la previsione di tale addizionale provinciale, con il disposto di cui all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile alle Regioni a statuto ordinario con decorrenza dal 1 gennaio 2012, e poi con il d.l. 2
marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 2012, n. 44,
applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, dal 1 aprile 2012.
Ove comunque si volesse ritenere che, sul punto, vi sia stato un adattamento tardivo alla direttiva, facendolo corrispondere solo alla data di espressa abrogazione della previsione dell'addizionale provinciale, va tenuto presente che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che, nell'operare la dovuta interpretazione “adeguatrice” al diritto UE, il giudice interno può e deve ricorrere anche a un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione recepite in ritardo (cfr., ad es., sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, . Per_1
16 Anche a prescindere, poi, da tali disposizioni di adattamento, il disposto dell'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE costituisce senz'altro un precetto compiuto e non condizionato, come tale self executing, e se, per un verso, non vi è dubbio (in conformità a un indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quantomeno dalla sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini che dalle Per_2
direttive, di per sé, essendo fonti del diritto che prescrivono obblighi in capo agli Stati
membri e non ai singoli, pur quando contengono disposizioni self executing, non possano immediatamente discendere obblighi o diritti azionabili da privati nei confronti di altri privati e che pertanto tali direttive non possano essere fatte valere in quanto tali, ovvero che alle stesse non possano essere attribuiti effetti diretti
“orizzontali”, per altro verso è principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza
UE che dalle direttive derivi comunque un effetto “oppositivo” (in dottrina per alcuni si tratterebbe di un'efficacia indiretta, per altri di un'efficacia diretta “oppositiva”), nel senso che producono, in capo ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione delle norme nazionali in conformità alle stesse (cfr., ad es., sentenza 19 gennaio 2010, nella causa C-555/07, in cui, in difformità non con le conclusioni ma con il Persona_3
percorso motivazionale sostenuto dall'Avvocato generale Bot, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare che non si tratta in questi casi di un precluso “effetto orizzontale”, poiché il fondamento dell'invocabilità della direttiva da parte del singolo è da individuarsi nella violazione di un obbligo commessa da parte dello Stato e non in un comportamento del privato, e da questo consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve in ogni caso procedere, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima). In altri termini, l'effetto
“oppositivo” consiste nell'esclusione di una norma nazionale che sia in violazione del diritto UE, il che prescinde dall'attribuzione diretta di una posizione giuridica individuale derivante dalla norma europea: il singolo non risulta ovvero immediatamente destinatario di posizioni giuridiche favorevoli riconosciute nell'ordinamento dell'Unione, non fa valere una norma UE per azionare un diritto ivi
17 riconosciuto, ma per richiedere e ottenere un controllo di legittimità di una norma di diritto interno.
Si parla al riguardo, oltre che di obbligo di interpretazione conforme, anche di un effetto c.d. “triangolare” dell'applicazione del diritto UE (menzionato nella giurisprudenza della Corte di giustizia sin dalla sentenza 22 giugno 1989, in causa C-
103/88, Fratelli Costanzo), a seguito del quale un soggetto privato si avvale appunto non della disposizione contenuta nel diritto UE in sé, ma della modifica della situazione normativa interna conseguente alla produzione di effetti oppositivi determinata dall'applicazione del diritto dell'Unione europea, come parametro di illegittimità del diritto nazionale incompatibile.
In questo senso correttamente il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che, dalla non applicabilità della previsione dell'addizionale nel rapporto fra fornitore e amministrazione finanziaria, in quanto incompatibile con una norma self executing di una direttiva UE, di cui quindi è stata così esaminata l'efficacia “verticale”, discenda, secondo le regole civilistiche ordinarie del diritto italiano, l'indebito addebito dell'addizionale nelle bollette a carico dei consumatori finali, che dunque possono agire in ripetizione non già in correlazione a un'ipotizzata riconosciuta efficacia
“orizzontale” della direttiva, ma in forza dell'art. 2033 c.c.. Va ovvero ritenuta irrilevante la problematica relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva
2008/118/CE, perché la questione dedotta in giudizio non attiene al rapporto fra
Stato/ente impositore e soggetto passivo dell'imposta/fornitore, ma al rapporto tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo, il quale chiede, in ambito meramente privatistico (unica via praticabile per recuperare l'esborso), la ripetizione di quanto pagato.
La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22 (che -per inciso- ha giudicato sul presupposto, dalla Corte del
Lussemburgo da assumersi per tale, di una data ricostruzione del diritto nazionale proposta dal giudice rimettente che questa Corte non ritiene invece esatta), non ha fatto altro che ribadire un principio già noto, ovvero che il giudice nazionale non può
18 disapplicare una norma nazionale contraria al disposto di una direttiva non trasposta o non direttamente trasposta, essendo tale direttiva priva di efficacia orizzontale, dopo aver peraltro precisato, per un verso, che questo “non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva”, prevedendo che le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva, anche se “non trasposta o non correttamente trasposta”, possano comunque essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo, obbligo, peraltro, che in tal caso deriva “dal diritto nazionale” e non dal diritto dell'Unione Europea, così consentendo al giudice nazionale “di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore”, per altro verso che tali disposizioni di direttive non trasposte possono essere in ogni caso invocate dai singoli nei confronti di soggetti “che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti fra privati” (ipotesi particolare, anche quest'ultima, di applicazione dell'efficacia
“verticale” della direttiva).
Nel presente caso, come detto, già è dubbio possa parlarsi di direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, inoltre è dall'efficacia verticale della direttiva e dalle sue conseguenze per il diritto interno che discende la non sussistenza, per il fornitore, dell'obbligo di pagare l'addizionale. La norma tributaria, che prevede l'obbligo del fornitore/soggetto passivo dell'imposta di pagare l'addizionale sulle accise, è contraria alla disciplina comunitaria;
pertanto dalla scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/118/CE, lo Stato non poteva più pretendere il pagamento dell'addizionale ed il fornitore era liberato dall'obbligo tributario;
si tratta di efficacia verticale della direttiva, considerato che la norma della direttiva riguarda il rapporto tra
Stato e privato e limita/esclude la facoltà dello Stato di esercitare una certa pretesa nei confronti del privato. Ne deriva, altresì, che l'addebito in fattura dell'addizionale, operato in rivalsa dal fornitore, fra l'altro esercitando una mera facoltà, ex art. 56, comma 1, T.U. Accise, scelta comprensibile ma non obbligata, e il suo pagamento da parte dell'utente, hanno determinato il configurarsi di un indebito oggettivo, per
19 assenza di titolo, con conseguente diritto dell'utente di “ripetere ciò che ha pagato”, ex art. 2033 c.c..
A fronte di queste stesse considerazioni risultano altresì infondati il quinto e il sesto motivo di impugnazione avanzati dall'Appellante, con cui si lamenta sia un'omessa pronuncia di ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla
Corte Costituzionale, in caso di una data interpretazione dell'art. 14 TU Accise, sia il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio in attesa di una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonché della decisione della
Corte Costituzionale su quanto esposto in ordinanza di rimessione da parte della Corte arbitrale di Vicenza: nessun pregiudizio alla “libera iniziativa economica”, né alcun
“irragionevole e arbitrario” presunto “obbligo”, che non pare sussistente, “di sostenere una difesa giudiziale”, appare collegato al pagamento di importi indebitamente percepiti, né appare ravvisabile alcuna violazione di norme costituzionali.
Riguardo alla asserita sussistenza di vizi di legittimità costituzionale dell'art. 14
T.U. accise, nella parte in cui prevede determinati limiti e condizioni alla richiesta di rimborso avanzata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto obbligato al pagamento dell'accisa (il fornitore) che, al termine di un procedimento giurisdizionale, sia condannato alla restituzione a terzi (clienti finali) di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, ma il rapporto di imposta, tra fornitore ed amministrazione tributaria, e il rapporto di rivalsa, tra fornitore e consumatore, per quanto fra loro collegati, rimangono autonomi e distinti,
l'Amministrazione finanziaria non è parte nel presente processo, e il punto è estraneo al thema decidendum del presente giudizio: difetterebbe, quindi, anche la rilevanza di tale questione di costituzionalità.
3. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI – SUSSISTENZA - Parte_1
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANLEVA DI Parte_1
– INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – INFONDATEZZA
[...]
Con un terzo motivo d'impugnazione, lamenta che sia Parte_1
20 stata erroneamente ritenuta la sua legittimazione passiva, esponendo, invece, di essere un mero “collettore d'imposta”, riscuotendo le accise per conto dell'Erario.
Precisa, sul punto, l'Appellante, che i rapporti utente/fornitore e fornitore/dogana, seppur distinti, sarebbero comunque strettamente collegati, come statuito, peraltro, dalla Corte di Giustizia UE “il diritto alla ripetizione dell'indebito è inteso a rimediare alle conseguenze della incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente gravato l'operatore che, in definitiva, lo ha sopportato” e, “nella sua qualità di collettore di imposta per conto dello Stato, l'imprenditore deve essere sgravato interamente dell'onere dell'imposta dovuta o pagata nell'ambito delle sue attività economiche (sent. CGUE 20.10.2011, causa C-94/10; sent. CGUE 23.11.2017, causa C-246/16)”.
Per tali ragioni, non solo il fornitore ma anche l'utente finale sarebbe del tutto legittimato a proporre l'azione di ripetizione direttamente nei confronti dell'
[...]
posto che la scelta legislativa di prevedere un meccanismo “a due fasi” CP_38
(utente/fornitore e fornitore/Erario) non deriva da una necessità logico-giuridica ma da una valutazione di mera opportunità, atteso che, peraltro, il meccanismo a due fasi di cui all'art. 14 T.U. accise si pone in contrasto con il principio di effettività e di non discriminazione, come previsto dalla stessa Direttiva 2008/118/CE, al considerando
10, laddove prevede che “Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell'accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbero pertanto essere informate a criteri non discriminatori”.
Anche tale motivo di doglianza risulta infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che, del tutto correttamente, la pretesa restitutoria è
stata esercitata dal e dalle imprese consorziate Controparte_1
nei confronti di in quanto accipiens relativamente alle Parte_1
somme oggetto di causa.
Non vi è poi dubbio che, in caso di impossibilità o eccessiva difficoltà di esercitare l'azione di recupero nei confronti del fornitore, l'utente finale possa agire dei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione del principio di effettività più volte
21 ribadito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europa, da ultimo anche nella già richiamata sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22. Ma tale principio attribuisce al consumatore finale una facoltà, nell'interesse di questi, non gli impone invece alcun obbligo, tantomeno attribuisce diritti al fornitore o esenta questi da responsabilità, come invece ritiene l'Appellante, conseguenza questa che, paradossalmente, ove ritenuta, finirebbe con il rivelarsi in danno, anziché nell'interesse del consumatore, che invece il principio di effettività mira a tutelare, consentendogli un più agevole recupero delle somme addebitategli a titolo di rivalsa. È
quindi del tutto erroneo ritenere che le Appellanti dovessero e potessero solo agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Il e le consorziate non hanno esercitato tale Controparte_1
facoltà, ma hanno agito nei confronti di soggetto che ha Parte_1
materialmente percepito le somme indebitamente pagate, dunque, la legittimazione passiva dell'Appellata senz'altro sussiste.
Trattandosi, poi, di una facoltà, di agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, eccezionalmente prevista in favore del consumatore finale, non hanno rilievo le argomentazioni attinenti al “rapporto tributario”, non oggetto del presente giudizio.
Va, infatti, ulteriormente rammentato che il soggetto passivo dell'addizionale d'imposta è il fornitore, non l'utente finale. L'art. 56, comma 1 T.U. Accise prevedeva, anche al riguardo, la mera facoltà per il fornitore, in questo caso nell'interesse di questi, di esercitare un diritto di rivalsa sull'utente finale, non altro.
Tale rivalsa era altresì relativa non all'imposta in sé, ma a una somma equivalente quale componente del prezzo, dovendosi distinguere il “rapporto di imposta”, che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria, dal “rapporto di rivalsa”, che intercorre tra fornitore e consumatore finale: rapporti fra loro autonomi, ancorché collegati, l'uno avente rilievo sul paino tributario, l'altro sul piano civilistico (come precisato dalla Suprema Corte, da ultimo, con la sentenza C. Cass., 21 luglio 2020, n.
15506, con la quale sono stati richiamati plurimi precedenti, fra cui, ad es., C. Cass.,
22 SS.UU., 31/12/2018, n. 33687).
Proprio per questa ragione il consumatore finale, cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, solo nei confronti di questi può usualmente esercitare l'azione di ripetizione di indebito, salvo che dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, solo in tal caso avendo la facoltà, appunto, e non l'obbligo, di chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio di diritto dell'Unione europea di effettività della tutela.
Il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta invece, altrimenti, al solo fornitore.
Parimenti infondato risulta, quindi, il quarto motivo d'impugnazione, con il quale si duole dell'erronea valutazione della domanda di manleva Parte_1
nei confronti dell' nonché dell'aver il Tribunale di Torino Controparte_38
ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
. CP_38
Il Tribunale di Torino ha, infatti, del tutto correttamente rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti dell Parte_1 CP_38
nonché la domanda di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei
[...]
confronti dell'amministrazione, ritenendo le due posizioni – tra e Pt_1 CP_38
e tra la prima e il , unitamente alle imprese consorziate – di diversa
[...] CP_1
natura, evidenziando, peraltro, come la cognizione delle vicende relative al rapporto tra fornitore e l appartenga alla giurisdizione tributaria. Controparte_38
E ciò, per tutte le ragioni già esposte in relazione all'insussistenza di un unico rapporto tra amministrazione tributaria, fornitore e utente finale.
4. ERRONEITÀ DELLA CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI –
INFONDATEZZA
Con un ultimo motivo d'impugnazione, si duole della Parte_1
condanna, da parte del Tribunale di Torino, al pagamento degli interessi a far data dalla domanda giudiziale, oltre che alle spese del giudizio, così trascurando l'art. 14
23 TU Accise laddove consente al fornitore di ottenere il rimborso dell' CP_38
solo sulla base di una sentenza passata in giudicato.
[...]
Espone, dunque, che non avrebbe potuto effettuare un pagamento spontaneo sulla base di una mera richiesta stragiudiziale, poiché in tal caso avrebbe perso il diritto al rimborso.
Tale motivo è infondato sotto diversi profili.
Anche in relazione a tale motivo di doglianza, come già detto, l'Appellante sembrerebbe erroneamente ragionare in termini di unitario rapporto trilaterale o di rapporti collegati - della cui insussistenza si è già argomentato – al fine di far discendere dalla disciplina che regola il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, effetti sulla costituzione in mora avvenuta nell'ambito del rapporto privatistico tra fornitore, che ha addebitato un importo poi risultato indebito, e utente finale, effetti che non possono invece che essere regolati dalle ordinarie norme civilistiche.
Allega, poi, a fondamento della propria censura, un'asserita “impossibilità” giuridica ad adempiere spontaneamente, pena la perdita del diritto al rimborso.
Oltre a non essere escluso un pagamento con riserva di ripetizione da parte del fornitore, pendente il giudizio o prima dell'instaurazione del giudizio, invero, l'art. 14
T.U. Accise non prevede affatto quanto sostenuto dall'Appellante.
Tale disposizione si limita a indicare qual è il termine ultimo, stabilito a pena di decadenza, entro il quale l'obbligato alla restituzione può chiedere il rimborso, qualora sia stato a ciò condannato in forza di un provvedimento giurisdizionale, ovvero novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza prevedere alcun termine iniziale, a partire dal quale la richiesta di rimborso può essere inoltrata dal fornitore che abbia provveduto alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite.
5. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Non risultano essere stati avanzati specifici motivi di doglianza in punto di
24 statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con riguardo alle spese di lite del presente grado di giudizio, l'Appellante è indubbiamente soccombente.
Peraltro, per quanto l'orientamento giurisprudenziale espresso in questa sentenza sia conforme al generale orientamento di questa Corte d'Appello, da ultimo, i principi espressi dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
2024, sono stati interpretati in modo talora difforme, rispetto a quanto qui ritenuto, da alcune seguenti pronunce di merito e di legittimità.
Il che, pur non potendo qualificarsi in senso stretto come un “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, perché con la presente pronuncia ci si discosta da un dato indirizzo interpretativo, ma si conferma quello sinora espresso da questa Corte d'Appello, si ritiene integri un'eccezionale ragione, nel senso indicato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, assimilabile a tale “mutamento della giurisprudenza”, atto a giustificare un'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite, relativamente al presente grado di giudizio.
A fronte dell'integrale reiezione dell'impugnazione, deve invece darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma integralmente la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio d'appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
25 Così deciso il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. Roberto Rivello
Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 dicembre 2010 per la fornitura di energia elettrica, chiedendo accertarsi il diritto di