Ordinanza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 10654 /2024
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Volontaria giurisdizione
Ufficio procedure concorsuali
Il Giudice,
letto il ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 nell'interesse di Parte_1
rappresentata dall'avv. Marco Gambuli, avente ad oggetto: esdebitazione del sovraindebitato ex art. 14-terdecies l. 3/2012;
premesso che la ricorrente, all'esito della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, ha presentato istanza di esdebitazione;
rilevato che il ricorso è stato notificato ai creditori rimasti insoddisfatti;
rilevato che il Liquidatore, dr. ha depositato la propria relazione;
CP_1
rilevato che la ricorrente rappresenta:
che la situazione di sovraindebitamento che aveva determinato l'apertura della procedura era da ricondurre all'ingente debito verso Controparte_2
conseguente all'esercizio di un'attività aziendale che, intestatale solo
[...]
formalmente, era stata esercitata dall'anno 2000 al 2009 dall'ex-marito;
che la liquidazione del proprio patrimonio aveva consentito di soddisfare i creditori prededucibili e parzialmente il creditore privilegiato,
che aveva collaborato con gli organi della procedura, tanto che il patrimonio immobiliare (la casa di abitazione) era stata aggiudicata nell'estate 2023 e che era stato regolarmente versata la parte di stipendio mensile eccedente rispetto al limite del mantenimento;
che sussistevano le condizioni per fare luogo all'esdebitazione;
è risultata pari al 7,71% (12,95% compresi i prededucibili), ancorché non siano stati affatto soddisfatti i creditori chirografari;
ritenuto che l'esdebitazione è condizionata non solo al riscontro delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 terdecies l.3/2012 (applicabile rispetto ad una procedura regolata da tale normativa) ma anche alla valutazione dell'assenza di condizioni ostative soggettive,
attinenti alla non imputabilità di un indebitamento gravemente colpevole (art. 24 terdecies comma 2), trattandosi di applicazione di un principio generale di correttezza a tutela del ceto creditorio giacché, diversamente, un utilizzo strumentale potrebbe prestarsi a comportamenti abusivi;
ritenuto infatti che la valutazione della “meritevolezza” del debitore in condizione di sovraindebitamento, pur non venendo in rilievo al momento dell'apertura della procedura,
deve essere valutata ai fini dell'esdebitazione, allorquando – a mente del citato comma 2
dell'art. 14 terdecies – devono essere valutate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
ritenuto che, nell'ambito della liquidazione del patrimonio, la valutazione della meritevolezza deve considerare che il debitore ha messo a disposizione del ceto creditorio tutto il proprio patrimonio e le utilità future e quota parte del proprio reddito per i quattro anni di durata della procedura (nel caso in esame, proseguita dopo la liquidazione dell'immobile);.
ritenuto che i suddetti elementi sono funzionali allo svolgimento di un apprezzamento dell'affidabilità, o per converso della disinvoltura del debitore, e della diligenza, o per converso della grave colpa se non addirittura della frode, delle sue condotte;
ritenuto che dalla relazione particolareggiata trapela una situazione di fragilità della ricorrente la quale, acconsentendo alle richieste dell'ex-coniuge, era risultata formale intestataria di una impresa sostanzialmente esercitata dallo stesso, sì che a seguito del definitivo deterioramento del rapporto coniugale si era ritrovata gravata da debiti la cui genesi le era ignota;
ritenuto che
è indicativa della buona fede della ricorrente la circostanza, riferita nella relazione particolareggiata, del pagamento integrale delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (comunque liquidata nell'ambito della procedura ex lege
3/2012), sulla quale erano andate comunque a gravare le ipoteche riferibili alla gestione aziendale dell'ex-coniuge;
ritenuto che dalla relazione del Liquidatore emerge il mancato compimento, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, di atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
ritenuto che sussistono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 terdecies (lett. f) in quanto i creditori anteriori sono stati, almeno in parte, soddisfatti in percentuale non irrisoria, non essendo necessario il pagamento di tutte le classi di creditori, ma dovendosi al contrario riscontrare, per escludere l'esdebitazione, che tutti i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria"; ritenuto che l'individuazione della misura di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" il quale ispira la norma interna (anche in ragione della disciplina introdotta dall'art. 280 e 282 CCI) e, come è stato di recente è sottolineato in sede di legittimità, anche con il "favor" per l'omologo istituto unionale, il quale ha indotto il legislatore nazionale ad eliminare il “requisito oggettivo” (
vds. Cass. 25946 del 03/10/2024 e Corte cost. 6/2024);
ritenuto che dalla relazione del Liquidatore emerge la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 terdecis;
rilevato che nessuno dei creditori insoddisfatti si è costituiti e che pertanto le spese della presente fase non sono ripetibili;
P.Q.M.
Concede a (C.F. il beneficio dell'esdebitazione Parte_1 C.F._1
e dichiara inesigibili nei confronti della stessa i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti all'esito della chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio n. 1157/2020 V.G.
Si comunichi
Perugia, 15.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi