TAR Roma, sez. 2B, sentenza 07/04/2026, n. 6217
TAR
Sentenza 11 marzo 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell’accertamento di abusività in quanto la concessione statale costituisce titolo di occupazione autonomo

    La concessione statale costituisce un titolo autonomo ed esaustivo per l'occupazione. L'infrastruttura autostradale, essendo bene demaniale statale, non può essere considerata suolo comunale assoggettabile a concessione comunale. La mera interferenza fisica tra beni demaniali diversi non crea un rapporto di utilizzazione del bene comunale.

  • Accolto
    Illegittimità dell’accertamento di abusività in quanto la localizzazione e costruzione dell’autostrada discendono da leggi statali

    La costruzione dell'infrastruttura autostradale e la pianificazione del suo tracciato sono state stabilite da leggi statali, sottraendo le aree all'uso generale per destinarle alla rete autostradale nazionale. Pertanto, mancano i presupposti impositivi del COSAP.

  • Accolto
    Perseguimento di finalità di interesse generale da parte di Autostrade per l'Italia nella gestione dell'infrastruttura

    L'attività di gestione autostradale da parte del concessionario è diretta al perseguimento di interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio. L'occupazione di aree comunali da parte di un concessionario di opera pubblica si considera effettuata direttamente dallo Stato.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti per l'accertamento di abusività per assenza di sacrificio imposto alla collettività

    L'occupazione del suolo pubblico deve comportare un'effettiva sottrazione all'uso collettivo. I viadotti autostradali, posti ad altezza tale da non arrecare intralcio alla circolazione stradale, non cagionano una reale sottrazione di suolo comunale.

  • Accolto
    Esistenza di una causa di esclusione della responsabilità per adempimento di un dovere o esercizio di facoltà legittima

    L'occupazione connessa alle opere autostradali, essendo esercizio di una facoltà pienamente legittima derivante dalla concessione statale, esclude la configurabilità di una violazione amministrativa.

  • Accolto
    Violazione del principio dell'affidamento legittimo

    La mancata contestazione per un lungo periodo, nonostante l'introduzione del COSAP, ha ingenerato un legittimo affidamento sulla regolarità delle opere, violato dall'avviso di accertamento.

  • Accolto
    Duplicazione del canone versato allo Stato

    Le tratte autostradali sono già considerate nel calcolo delle somme dovute allo Stato, pertanto imporre il COSAP determinerebbe una duplicazione ingiustificata.

  • Accolto
    Illegittimità del Regolamento nella parte in cui prescrive concessione e accertamento di occupazione abusiva anche in ipotesi di esonero dal canone

    Le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo riguardo all'illegittimità dell'accertamento di abusività sono riproposte. La concessione statale è titolo pieno e autonomo che legittima l'attraversamento del territorio comunale senza necessità di ulteriore concessione comunale. Il COSAP non può gravare sulle infrastrutture autostradali in quanto beni demaniali statali.

  • Accolto
    Illegittimità del Regolamento per mancata esclusione del potere sanzionatorio in presenza di causa di esclusione della responsabilità

    La gestione dell'infrastruttura autostradale in virtù di concessione statale costituisce esercizio di una facoltà legittima, incompatibile con la configurazione di una violazione amministrativa. Il Regolamento, non escludendo il potere sanzionatorio in tali casi, è illegittimo.

  • Accolto
    Illegittimità del Regolamento per violazione dell'art. 19, comma 9-bis, d.l. n. 78/2009 (duplicazione del canone versato allo Stato)

    L'imposizione del COSAP per gli stessi tratti autostradali per cui sono già dovuti versamenti allo Stato determinerebbe una duplicazione ingiustificata, in contrasto con il sistema concessorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 07/04/2026, n. 6217
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6217
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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