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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1474/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv D. Naso
e
Controparte_1
non costituito
: OMESSA NOTIFICA, INDIRIZZO PED ERRATO. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con le note depositate ai sensi dell'art.127 ter parte ricorrente ha chiesto rinvio dell'udienza e nuovo termine per la notificazione deducendo che « il gestore di posta elettronica certificata pur avendo generato la trasmissione di cui si allega busta , non ha elaborato le pec di accettazione e consegna»
2. come rilevato con provvedimento del 4/11/25 il mancato perfezionamento della notifica risulta dovuto ad errore nella indicazione dell'indirizzo del destinatario invece che Email_1 Email_2
3. Si osserva che il difensore avrebbe dovuto controllare l'esito della notifica e quindi avrebbe potuto rendersi conto dell'errore rinnovando di sua iniziativa la notifica, con pagina 1 di 2 ampio margine di tempo laddove avesse rispettato il termine di dieci giorni, di cui all'art 415 cpc espressamente richiamato nel decreto di fissazione dell'Udienza; in ogni caso, effettuando anche una notifica tardiva che in caso di mancata costituzione del convenuto avrebbe potuto essere rinnovata ex art.291 cpc.
4. La notifica tentata presso un indirizzo (di posta elettronica) errato (ovvero non esistente e comunque non incluso tra quelli in qualche modo riconducibili al destinatario) non è invece suscettibile di rinnovazione, in quanto materialmente inesistente (cfr Cass.10671/06, SSUU 20604/08, 7358/10, 21219/16, 11219/21).
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA improcedibile il ricorso
Ancona, 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1474/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv D. Naso
e
Controparte_1
non costituito
: OMESSA NOTIFICA, INDIRIZZO PED ERRATO. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con le note depositate ai sensi dell'art.127 ter parte ricorrente ha chiesto rinvio dell'udienza e nuovo termine per la notificazione deducendo che « il gestore di posta elettronica certificata pur avendo generato la trasmissione di cui si allega busta , non ha elaborato le pec di accettazione e consegna»
2. come rilevato con provvedimento del 4/11/25 il mancato perfezionamento della notifica risulta dovuto ad errore nella indicazione dell'indirizzo del destinatario invece che Email_1 Email_2
3. Si osserva che il difensore avrebbe dovuto controllare l'esito della notifica e quindi avrebbe potuto rendersi conto dell'errore rinnovando di sua iniziativa la notifica, con pagina 1 di 2 ampio margine di tempo laddove avesse rispettato il termine di dieci giorni, di cui all'art 415 cpc espressamente richiamato nel decreto di fissazione dell'Udienza; in ogni caso, effettuando anche una notifica tardiva che in caso di mancata costituzione del convenuto avrebbe potuto essere rinnovata ex art.291 cpc.
4. La notifica tentata presso un indirizzo (di posta elettronica) errato (ovvero non esistente e comunque non incluso tra quelli in qualche modo riconducibili al destinatario) non è invece suscettibile di rinnovazione, in quanto materialmente inesistente (cfr Cass.10671/06, SSUU 20604/08, 7358/10, 21219/16, 11219/21).
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA improcedibile il ricorso
Ancona, 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
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