Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1621 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2125/22, pubblicata il 26 Settembre 2022; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 18 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) e comunicata in data 3 Marzo 2025 – causa pendente tra:
(C.F.: , in persona dell'amm.tore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Angelo Carbone
( ) con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
Appellante
E
1
atti), dall'avv. Brigida Marra , con la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente C.F._2 indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata ed appellante incidentale
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 18 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 6 Febbraio 2017, la società esponeva di avere sottoscritto un contratto di CP_2
appalto con il sedente in Poggiomarino. Controparte_1
L'appalto aveva ad oggetto lavori di ordinaria manutenzione, recupero edilizio e riqualificazione architettonica delle parti comuni, nonché la fornitura e posa in opera di materiali.
Il committente si era reso inadempiente agli obblighi previsti in contratto. CP_1
I lavori eseguiti ammontavano ad euro 354.337,02; il aveva corrisposto in acconto l'importo di CP_1
euro 279.802,97, ragion per cui restava debitore di residui euro 74.534,05.
In particolare il geometra (amm.tore p.t. del Condominio) in data 14 Luglio 2016 aveva Controparte_3
inoltrato alla ditta appaltatrice una missiva dal seguente tenore:…il sottoscritto nella qualità di amministratore, in riscontro della Vs., conferma che i lavori da voi eseguiti ammontano ad euro 354.337,02 e che vi è stato corrisposto un acconto di euro 279.802,97, con un saldo a Vs. credito ad oggi pari ad euro
74.534,05. Considerata la non intenzione dei condòmini di dare seguito alle ulteriori opere, Vi comunico la volontà di risolvere il contratto d'appalto di cui all'oggetto…..
Sulla base di queste premesse chiedeva ingiungersi al il pagamento, in suo CP_2 Controparte_1
favore, della somma di euro 74.534,05, oltre interessi e spese della procedura.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Torre Annunziata, giusta d.i. n. 345/17, pubblicato il 10 Febbraio
2017 e notificato il 3 Maggio 2017 (insieme con il precetto), ingiungeva al il Controparte_1 pagamento, in favore della srl ricorrente, della somma di euro 74.534,05, oltre accessori e spese della procedura (d.i. concesso provvisoriamente esecutivo).
2 La ragione creditoria scaturiva dal mancato pagamento della fattura n. 1/17, emessa dalla a saldo dei CP_2
lavori di ristrutturazione del suddetto Condominio.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto , con citazione notificata CP_1 in data 12 Giugno 2017 nei confronti di CP_2
Il Condominio chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto.
Altresì, in via riconvenzionale, chiedeva di dichiararsi il contratto di appalto risolto per inadempimento dell'appaltatrice (con pedissequa condanna, a carico di al risarcimento danni). CP_2
In via gradata, il Condominio ingiunto chiedeva di condannarsi all'eliminazione dei denunziati vizi e CP_2
difformità dell'opera, ovvero alla diminuzione del prezzo pattuito per l'esecuzione dell'opera medesima, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cc..
In data 25 Ottobre 2017 si costituiva l'opposta chiedendo, in via preliminare, di confermarsi la CP_2
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito chiedeva di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto. La CP_2
Con società chiedeva rigettarsi anche la domanda riconvenzionale, contenuta nell'atto di opposizione.
Il G.I., giusta ordinanza resa il 27 Novembre 2017, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU;
in particolare l'ausiliario arch. provvedeva a Persona_1 depositare l'elaborato in telematico in data 15 Giugno 2020 (tra gli allegati risulta la bozza dell'elaborato, datata 14 Maggio 2020).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2125/22, pubblicata il 26
Settembre 2022.
Il primo Giudice, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il d.i. opposto;
altresì ha condannato il al pagamento, in favore di della somma di euro 73.986,42, oltre Controparte_1 CP_2 interessi legali dall'11.7.2016 al saldo (in sostanza il G.M. ha riconosciuto il credito di nella misura di CP_2 euro 73.986,42, anziché gli euro 74.534,05, portati dal provvedimento monitorio).
Ancora, il G.M. di Torre Annunziata ha condannato all'esecuzione dei lavori indicati dettagliatamente CP_2
nel computo metrico allegato alla CTU – lavori volti ad eliminare alcuni vizi e difetti (in sostanza il Tribunale oplontino ha riconosciuto la sussistenza di alcuni dei vizi denunciati dal opponente, epperò non CP_1
li ha ritenuti di portata tale da determinare la risoluzione per inadempimento della srl appaltatrice).
3 Altresì il G.M. ha condannato il al pagamento della metà delle spese del giudizio – metà liquidata CP_1
in euro 203,30 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
al contempo, ha compensato le spese del giudizio tra le medesime parti, quanto alla residua metà.
Infine, le spese dell'espletata CTU sono state poste in via solidale a carico di entrambe le parti.
Il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda creditoria di sia pure per la minor somma di euro CP_2
73.986,42.
Al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale del committente, di risoluzione del CP_1
contratto di appalto ex art. 1668 cc., per il preteso inadempimento della srl appaltatrice.
Piuttosto, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, si sia addivenuti ad una risoluzione anticipata del contratto (per comune volontà delle parti) – risoluzione anticipata intervenuta, allorquando le opere previste nel contratto erano state quasi completate.
Inoltre, il G.M. ha ritenuto fondata la domanda subordinata, avanzata dal opponente, di CP_1
condanna, a carico di all'eliminazione di alcuni riscontrati vizi e difformità delle opere (condanna da CP_2
intendersi, quale risarcimento danni in forma specifica, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cc.).
Il primo giudicante, nell'impugnata sentenza (e prima ancora nell'ordinanza istruttoria del 6 Dicembre 2018), si è occupato delle contrastanti posizioni espresse dalle parti, con riferimento alla succitata missiva del 14
Luglio 2016, a firma dell'amm.tore p.t. geometra , contenente ricognizione del debito per Controparte_3
residui euro 74.534,05 nei confronti dell'appaltatrice (documento allegato in copia al ricorso CP_2
monitorio).
Il Condominio ingiunto, nell'atto di opposizione a d.i. in primo grado, ha disconosciuto la sottoscrizione
“ ”, in calce alla missiva del 14 Luglio 2016. Controparte_3
L'opposta ha replicato a tale disconoscimento, avanzando istanza di verificazione;
inoltre, all'udienza CP_2
del 29 Novembre 2018, ha esibito l'originale della missiva del 14.7.2016.
A questo punto il non ha insistito nel disconoscimento della sottoscrizione “ ”; CP_1 Controparte_3
piuttosto, ha dedotto l'abusivo riempimento (operato dalla società del documento, sottoscritto “in CP_2
bianco” dal geometra – vale a dire un abusivo riempimento absque pactis. CP_3
Ebbene il G.M. oplontino, nell'impugnata sentenza, sul punto ha osservato come (per consolidata giurisprudenza) la denuncia di abusivo riempimento, absque pactis, di un documento sottoscritto in bianco, richieda la formulazione di querela di falso (nel caso di specie non presentata).
Dunque il Giudice Monocratico ha conferito un pregnante rilievo probatorio alla ricognizione di debito per euro 74.534,05, di cui alla suddetta missiva del 14 Luglio 2016.
4 Peraltro, il Tribunale ha interpretato il documento testè citato, in maniera coordinata con le risultanze dell'espletata CTU.
L'ausiliario di primo grado (anche esaminati i computi metrici in atti) è addivenuto ad una quantificazione delle opere eseguite dalla ditta nella misura di euro 354.337,02 (confermando, in tal modo, la CP_2
quantificazione risultante dalla lettera del 14 Luglio 2016).
E' pacifico tra le parti che il committente abbia versato acconti per euro 279.802,97. Di CP_1
conseguenza, il residuo impagato è pari ad euro 74.535,05 (appunto, euro 354.337,02 – euro 279.802,97).
Dopodichè il G.M. non ha confermato il debito residuo di cui alla ricognizione di debito, avendo condannato il al pagamento della somma di euro 73.986,42 (anziché gli euro 74.534,05 portati dal CP_1 provvedimento monitorio).
Infatti, in adesione alle indicazioni del ctu, si è espunto l'importo di euro 547,63, relativo a lavori conteggiati nei computi metrici, ma in realtà non eseguiti.
E' d'uopo ribadire come, nell'ottica del primo giudicante, il contratto di appalto si sia risolto per comune volontà delle parti, prima che le opere fossero completate (e quindi, per il Tribunale, non può disconoscersi il diritto, in capo all'appaltatrice, di essere compensata per i lavori eseguiti, fino al momento in cui non sia intervenuta la risoluzione).
Peraltro, è opportuno ribadire come la pronuncia di primo grado (sempre in adesione alle risultanze della
CTU) abbia anche accolto parzialmente le ragioni del committente – avendo riconosciuto che CP_1
alcune delle opere eseguite fossero caratterizzate da vizi e difformità, sia pure non tali da determinare la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore.
Ed infatti, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, l'opposta è stata condannata CP_2
all'esecuzione (a sua cura e spese) dei lavori, analiticamente riportati nei fogli da 19 a 22 dell'elaborato peritale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il con citazione notificata in Controparte_1 data 27 Marzo 2023.
Il Condominio, nell'atto di gravame, ribadisce la doglianza, relativa al valore probatorio (di ricognizione di debito) che attribuisce alla missiva dell'amm.tore condominiale p.t. del 14 Luglio 2016 – CP_2
prospettazione avvalorata dal Tribunale nell'impugnata sentenza.
Da qui la richiesta (contenuta nell'atto di impugnazione) di autorizzazione alla presentazione di querela di falso in via incidentale (pedissequamente alle argomentazioni esposte in sentenza, circa le ragioni preclusive all'accoglimento della denuncia di abusivo riempimento, absque pactis, di foglio firmato in bianco).
5 Altresì il appellante invoca la rinnovazione della CTU di primo grado. CP_1
Dunque il reitera la richiesta principale, già avanzata in primo grado in sede di opposizione a d.i., CP_1 di declaratoria della risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'appaltatrice con la conseguente CP_2 condanna, a carico di alla restituzione di tutte le somme versate da parte committente a titolo di CP_2
acconto sul prezzo complessivo dell'appalto); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo di comparsa depositata il 4 Luglio 2023, si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il CP_2
gravame principale, proposto dal . CP_1
Altresì, nella medesima comparsa, propone appello incidentale, con cui si duole del capo della CP_2
sentenza di prime cure a sé sfavorevole (trattasi del capo del dispositivo, con cui è stata condannata CP_2 all'esecuzione dei lavori indicati dal ctu, volti a porre rimedio ai vizi ed alle parziali difformità riscontrate).
Quindi invoca, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'integrale rigetto della domanda CP_2
riconvenzionale proposta dal Condominio ingiunto-opponente (vale a dire, il rigetto anche dell'istanza subordinata).
In particolare deduce come le opere parzialmente viziate, indicate dal ctu arch. , non siano ad CP_2 Per_1
essa addebitabili (essendo state eseguite da altre imprese).
La Corte, giusta ordinanza collegiale pubblicata il 6 Settembre 2023, ha rigettato l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, avanzata dal Condominio appellante principale.
Altresì, nella medesima ordinanza, la causa è stata rinviata in prosieguo di trattazione, dinanzi al C.I., all'udienza del 14 Novembre 2023 (in particolare, ai fini della delibazione delle istanze istruttorie). Infatti il
Collegio ha statuito in quella sede, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 Settembre 2023, quando si era ancora nel periodo del cd. “distacco e rientro” (risultando quindi tabellarmente preclusa la delibazione di istanze ulteriori rispetto a quella ex art. 283 cpc, di natura cautelare).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 17 Novembre 2023 (all'esito della trattazione scritta del 14
Novembre 2023), non ha autorizzato la presentazione di querela di falso in via incidentale;
di conseguenza, ha denegato la richiesta di emissione di provvedimento sospensivo del presente procedimento, ex art. 355 cpc (nelle more della definizione della querela di falso in via incidentale, ove autorizzata).
Ancora il C.I. ha respinto le ulteriori istanze istruttorie, avanzate dal appellante principale (tra CP_1
cui l'istanza di rinnovazione dell'espletata CTU).
Infine il C.I., con la medesima ordinanza del 17 Novembre 2023, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 18 Febbraio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
6 Nell'ambito della trattazione scritta del 18 Febbraio 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 3 Marzo 2025 (all'esito dell'udienza del 18 Febbraio
2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale del Controparte_1
L'appello principale, proposto dal è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Controparte_1
Invero il Collegio ritiene di dover integralmente ribadire le osservazioni espresse dal C.I. nella succitata ordinanza del 17 Novembre 2023.
Quindi si ribadisce il diniego alla richiesta di autorizzazione, alla presentazione di querela di falso in via incidentale, avverso la suddetta dichiarazione stragiudiziale dell'amministratore p.t. del CP_1
(indirizzata ad e ricognitiva del debito per euro 74.534,05). CP_2
Come già osservato, la richiesta di autorizzazione è stata avanzata in sede di appello principale.
Ebbene, la procura ad lites del 27 Marzo 2023, allegata all'atto di gravame, non contempla anche la procura speciale, necessaria ai fini della proposizione di querela di falso.
In ogni caso, la querela risulta inammissibile ed irrilevante, stante l'intrinseca contraddittorietà delle difese di volta in volta assunte dal odierno appellante principale. CP_1
Nell'atto di opposizione a d.i. il aveva disconosciuto la sottoscrizione ” CP_1 Controparte_3
(amministratore p.t.), in calce alla missiva del 14 luglio 2016.
Orbene nel costituirsi l'opposta (oltre a chiedere tempestivamente la verificazione della scrittura CP_2 disconosciuta) aveva esibito l'originale della lettera del 14 Luglio (allegata solo in copia al ricorso monitorio).
A questo punto il non aveva più disconosciuto la sottoscrizione ”; piuttosto, CP_1 Controparte_3
aveva denunciato l'abusivo riempimento del documento, firmato in bianco (abusivo riempimento absque pactis).
Tuttavia, in modo del tutto contraddittorio il , nell'atto di impugnazione, ha nuovamente CP_1
disconosciuto anche la sottoscrizione “ ”. Controparte_3
Pertanto, il Collegio ribadisce il diniego all'istanza di autorizzazione alla presentazione della querela in via incidentale.
7 Pedissequamente, non vi è luogo per l'invocata sospensiva ex art. 355 cpc, né per l'ammissione della prova per testi, articolata parimenti nell'atto di appello, sempre a sostegno dell'ammissibilità della querela di falso.
In definitiva – contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante principale – il Tribunale ha correttamente valorizzato il riconoscimento del debito, insito nella dichiarazione dell'amministratore p.t. del 14 CP_3
Luglio 2016.
Al riguardo, il deduce come l'amministratore sia un mero mandatario, sprovvisto del potere di CP_1
ricognizione di debito ex art. 1988 cc.; ad avviso dell'appellante principale, le scelte gestorie dell'amministratore e la relativa rendicontazione debbono sempre essere approvate e legittimate dall'assemblea condominiale.
Ebbene, osserva il Collegio come l'amministratore p.t. interloquisse con il legale rapp.te di Controparte_3
in sede di esecuzione del contratto di appalto (in copia in atti), ritualmente stipulato il 5 Giugno 2013 CP_2
(stipula avvenuta perchè l'assemblea straordinaria condominiale del 30 Marzo 2011 aveva espressamente autorizzato l'amministratore, ed altresì l'assemblea aveva ritualmente approvato l'esecuzione dei lavori di manutenzione).
Il contratto di appalto contemplava altresì la precisa quantificazione dei lavori, nella misura di euro
245.853,71 oltre IVA, come da computo metrico.
Il ctu di primo grado ha quantificato i lavori concretamente eseguiti dalla in euro 354.337,02; e questo CP_2 perché – circostanza pacifica tra le parti – su richiesta di parte committente, ha eseguito lavori in CP_2
variante, per ulteriori euro 77.230,00.
Per giunta, la quantificazione del debito residuo, gravante sul committente, in euro 74.534,05 CP_1
(quantum “ammesso” dall'amministratore p.t. nella missiva del 14 Luglio 2016), è stata sostanzialmente riscontrata dal ctu di primo grado.
Infatti l'ausiliario, nel suo elaborato, ha quantificato le opere eseguite dalla ditta in euro 354.337,02 CP_2
(vale a dire, ha confermato la quantificazione espressa dall'amministratore nella lettera del Luglio 2016).
Nulla quaestio sul fatto che parte committente abbia erogato acconti per euro 279.802,97.
Da qui la conclusione circa la debitoria residua, da quantificarsi in euro 74.534,05 (vale a dire, esattamente l'importo di cui alla ricognizione di debito).
Peraltro, si è già precisato come il Tribunale, correttamente (in adesione alla CTU), abbia rideterminato la debitoria residua in euro 73.986,42, avendo espunto euro 547,63 (relativi a lavori conteggiati nei computi metrici, ma in realtà non eseguiti).
8 Dunque il Collegio ritiene di aderire integralmente alle conclusioni raggiunte dal ctu di primo grado, pienamente esaustive, nonché coerenti con le risultanze istruttorie ed immuni da qualsivoglia censura.
Trattasi, appunto, di conclusioni non scalfite dalle deduzioni del appellante principale, che si CP_1 limita a ribadire la prospettazione già respinta dal primo Giudice.
Ergo, va confermata la succitata ordinanza del C.I. del 17 Novembre 2023, anche laddove si è rigettata l'istanza, avanzata dal Condominio appellante principale, di rinnovazione della CTU di primo grado.
La pronuncia del Tribunale oplontino va condivisa, anche con riferimento alla conclusione per cui – allorquando si è determinata la risoluzione del rapporto contrattuale – le opere previste in contratto erano state in gran parte eseguite.
Vale a dire, come risulta proprio dalla lettera del 14.7.2016, il rapporto contrattuale si è risolto per “mutuo dissenso”, senza che possa in alcun modo condividersi la tesi della risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice (tesi sostenuta dal ). CP_1
La circostanza del mancato completamento, nonché la riscontrata sussistenza di alcuni vizi e difformità, non sono tali da determinare la risoluzione per inadempimento.
A seguito dei lavori il fabbricato condominiale risultava senz'altro abitabile e fruibile.
Del resto, risulta per tabulas come, nel contraddittorio delle parti, ed alla presenza del Direttore dei Lavori, le opere siano state assentite ed asseverate come eseguite a regola d'arte (cfr. i verbali di visita, relazione e certificato di collaudo del 6 Luglio 2014 e del 26 Ottobre 2014, in copia in atti).
Si ribadisce altresì come il Tribunale – con soluzione corretta ed equilibrata – abbia tenuto conto delle parziali difformità, sub specie di accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, proposta in primo grado dal opponente (in sostanza, il G.M. ha emesso una pronuncia di condanna al risarcimento in CP_1
forma specifica, avendo condannato all'esecuzione, a sue spese, dei lavori necessari all'eliminazione CP_2
delle difformità, come da indicazioni espresse dal ctu a foll. 19-22 del suo elaborato).
In definitiva l'appello principale, proposto dal , deve essere integralmente rigettato. Controparte_1
A questo punto, va esaminato il gravame incidentale, proposto da CP_2
Sull'appello incidentale, proposto dall'appaltatrice (con cui quest'ultima chiede la parziale riforma CP_2
della pronuncia di prime cure, laddove è stata condannata ad eseguire, a sue spese, i lavori necessari per porre rimedio ai parziali vizi ed alle parziali difformità riscontrate dal ctu)
9 Osserva il Collegio come l'originaria opposta non contesti le conclusioni del ctu, circa la sussistenza di CP_2
alcuni parziali vizi e difformità.
La richiesta di parziale riforma della pronuncia del Tribunale (e quindi di integrale rigetto della domanda riconvenzionale del Condominio, anche con riferimento alla richiesta subordinata) si fonda su di un unico argomento, e cioè la considerazione per cui la parte delle opere caratterizzata da parziali vizi e difformità, in realtà sarebbe stata realizzata da altre ditte, e non già dalla medesima CP_2
L'argomento è infondato;
invero le risultanze istruttorie (ed in particolare l'espletata CTU) non offrono spunti, tali da poter confermare la deduzione dell'appellante incidentale, circa l'intervento di altre imprese.
Trattasi, del resto, di argomento che non era stato in alcun modo sollevato dalla ditta in primo grado CP_2
(è illuminante, al riguardo, l'esame della comparsa di costituzione in primo grado di quale opposta). CP_2
Quindi, la pronuncia di prime cure è meritevole di conferma, anche con riferimento alla statuizione di cui al capo 3) del dispositivo, sfavorevole per la srl opposta (stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, avanzata dal opponente). CP_1
Il Collegio osserva ulteriormente come il appellante principale, nelle conclusioni dell'atto di CP_1
gravame, si sia anche espresso nei seguenti termini:…in via ancor più subordinata, condannare ad CP_2
eliminare i vizi, concedendo alla stessa un termine non inferiore a sei mesi dal deposito dell'emittendo provvedimento…..
Invero, come più volte evidenziato, la condanna, a carico di all'eliminazione dei vizi parziali, è stata CP_2
già emessa dal Tribunale (e viene confermata in questa sede).
Per quel che concerne la richiesta, avanzata dal , di concessione ad di un termine per CP_1 CP_2
l'eliminazione dei vizi, ad avviso del Collegio trattasi di istanza contraddittoria ed in sostanza inammissibile.
Infatti la richiesta proviene dal soggetto beneficiario del facere, alla cui esecuzione è stata condannata la ditta né il in alcun modo ha esplicitato le ragioni del suo interesse, a che venga concesso tale CP_2 CP_1 termine a controparte.
In sede di comparsa conclusionale ex art. 352 cpc, l'appellante incidentale ha anche avanzato istanza CP_2
risarcitoria ex art. 96 cpc, nei confronti del odierno appellante principale. CP_1
Non si ritiene di dover accogliere tale richiesta, non risultando che il abbia agìto con dolo o colpa CP_1
grave.
In definitiva debbono essere rigettati in toto entrambi gli appelli, principale ed incidentale;
ne consegue
l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Resta da statuire sulle spese del presente grado.
10 Sul governo delle spese del presente grado
A seguito del rigetto di entrambi gli appelli, le spese del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti (per reciproca soccombenza).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte sia del appellante principale che della ditta impugnante incidentale), dell'ulteriore importo pari CP_1 CP_2
al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sedente in Poggiomarino alla Via P. Mascagni n. 40, nei confronti di Controparte_1 CP_2
nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto da quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 2125/22, pubblicata il 26 Settembre 2022, così provvede:
A) Rigetta sia l'appello principale che il gravame incidentale;
B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte sia dell'appellante principale , che da Controparte_1
parte dell'impugnante incidentale , dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. CP_2
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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