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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1532/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Rossi (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore in Rovigo, via Lagomolin n. 12
-ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale ON P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Elisabetta Grignolio (C.F.
) con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Alessandria, C.F._3
via Trotti n. 122
-resistente-
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Giorgio (C.F. ), con C.F._4 domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
-resistente-
1
(C.F. ), in ON P.IVA_3 persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia (C.F. , con domicilio eletto presso gli Uffici di quest'ultima in P.IVA_4
Venezia, Piazza San Marco n. 63 – Palazzo Reale
-resistente-
(C.F. – P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5 P.IVA_6
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Drago (C.F.
), Cristina Zampieri (C.F. ), Antonella Cusin C.F._5 C.F._6
(C.F. ) e MO RN (C.F. ) C.F._7 C.F._8 dell'Avvocatura Regionale del Veneto, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura in
Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannareggio, 23
-resistente-
Oggetto: opposizione a precetto – opposizione a intimazione di pagamento CP_5
Conclusioni delle parti:
Ricorrente “IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva Parte_1 dell'avvisi impugnato vista la sussistenza a) Del fumus boni iuris per la palese fondatezza delle ragioni fino ad ora esposte, che ben possono essere decise per tabulas: b) Del periculum in mora in ragione del pregiudizio che potrebbe derivarne nel caso di pignoramento di beni mobili ed immobili, NEL MERITO - dichiarare l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato e per l'effetto dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento;
-
Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle notificate tra il 2015 ed il 2019 e per l'effetto dichiarare nulle e prive di effetti le cartelle medesime;
- Dichiarare
l'intervenuta decadenza dell'ente impositore dalla riscossione dei crediti per le cartelle notificate tra il 2020 ed il 2022 e per l'effetto dichiarare la nullità delle cartelle medesime, con ogni conseguenza di legge. - Con vittoria di spese diritti ed onori”.
Convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, adversis ON
reiectis, IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare il suo difetto di giurisdizione
e di competenza in favore del Giudice di Pace di Rovigo e della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE respingersi l'istanza di sospensione degli atti impugnati, stante l'insussistenza dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora NEL MERITO respingere il ricorso perché, nei confronti della NT
[..
[...] è infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali da
[...] distrarsi in favore dell'Avv. Elena Grignolio che se ne dichiara antistatario”.
Convenuta : “in via preliminare ed assorbente dichiarare il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva del relativamente al ricorso di cui in epigrafe, Controparte_2 proposto dalla sig.ra e conseguentemente disporre l'estromissione dal Parte_1
giudizio del;
in via ulteriormente preliminare dichiarare il ricorso di cui in Controparte_2
epigrafe, proposto dalla sig.ra inammissibile. nel merito, in via principale Parte_1
rigettare le domande formulate nei confronti del dalla sig.ra Controparte_2 [...]
con il ricorso di cui in epigrafe, siccome infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in Parte_1
via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte opponente, accertare e dichiarare la totale estraneità del alla fattispecie, e Controparte_2 comunque la legittimità dell'azione del con riferimento ai verbali di Controparte_2
accertamento di violazione al Codice della Strada elencati alle pagine 2-7 del presente atto, quali atti portati dalle cartelle di pagamento n. 09920150001175631000, n.
09920160000609021000, n. 09920160004801402000, n. 09920160004934733000, n.
09920180006511752000, n. 09920190001136234000 e n. 09920190006311680000 - cartelle di pagamento tutte emesse da - per l'effetto imputando l'eventuale ON
condanna al pagamento delle spese di lite in via esclusiva ad ON
, quale Agente della Riscossione, pronunciando la compensazione delle spese di
[...]
lite tra il e la sig.ra o comunque tenendo il Controparte_2 Parte_1 P_
indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'opposizione proposta
[...]
dalla sig.ra con il ricorso di cui in epigrafe. Con vittoria di spese, onorari e Parte_1 oneri riflessi del giudizio”.
Convenuta : “Voglia l'ecc.mo Tribunale: - ON preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; - in via subordinata, dichiarare il difetto di titolarità passiva dell'azione nei confronti dell' ON
- in via gradatamente subordinata, rigettare la domanda poiché infondata. Con il
[...] favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
Convenuta : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria Controparte_4
domanda, istanza e deduzione, eccezione svolta nei confronti della , anche Controparte_4
in via cautelare e incidentale In via pregiudiziale - dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto Tribunale a favore della Corte di Giustizia Tributaria. In via preliminare - dichiarare
l'inammissibilità di ogni domanda, istanza, deduzione ed eccezione nei confronti della
[...]
Nel merito: - rigettare ogni domanda, istanza, deduzione ed eccezione nei confronti CP
3 della . Con vittoria di spese e competenze professionali come previste per Controparte_4 legge, o, in caso di accoglimento del ricorso nei confronti di o per ragioni imputabili all'attività svolta da con compensazione delle stesse nei confronti della nulla potendo CP_5 CP imputarsi alla stessa in ordine alla eventuale illegittimità dell'operato dell'Agente di riscossione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 01.10.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 099 2024 90025448 79/000 notificata da NT
di Rovigo in data 16.09.2024 per l'importo complessivo di € 16.481,10 relativa
[...]
a quattordici cartelle esattoriali notificatele tra il 2015 e il 2022.
Si precisa che ella nel proprio ricorso nemmeno ne indicava gli estremi;
tuttavia, per comodità espositiva, si elencano di seguito le cartelle, i cui estremi questo giudicante ricavava dagli atti di causa complessivamente considerati:
[...
- Cartella n. 09920150001175631000 notificata il 03.04.2015, ente creditore P_
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per Controparte_7
violazioni commesse nel 2013;
- Cartella n. 09920160000609021000 notificata il 29.04.2016, ente creditore
[...]
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per TE
violazioni commesse nel 2014;
- Cartella n. 09920160004801402000 notificata il 13.12.2016, ente creditore
[...]
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per TE
violazioni commesse nel 2014;
[...
- Cartella n. 09920160004934733000 notificata il 09.02.2017, ente creditore P_
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per Controparte_7
violazioni commesse nel 2014;
- Cartella n. 09920160006585883000 notificata il 19.06.2017, ente creditore CP
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2012;
[...]
- Cartella n. 09920170003566808000 notificata il 04.12.2017 ente creditore CP
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2013;
[...]
- Cartella n. 09920180002815612000 notificata il 24.09.2018 ente creditore CP
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2014;
[...]
- Cartella n. 09920180004387817000 notificata il 12.10.2018, ente creditore CP_9
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per violazioni commesse
[...]
nel 2016;
4 - Cartella n. 09920180005595100000 notificata il 09.03.2020 ente creditore CP
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2015;
[...]
[...
- Cartella n. 09920180006511752000 notificata il 29.03.2019, ente creditore P_
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per Controparte_7
violazioni commesse nel 2014;
- Cartella n. 09920190001136234000 notificata il 10.11.2022, ente creditore
[...]
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per TE
violazioni commesse nel 2015;
- Cartella n. 09920190004096361000 notificata il 09.11.2021 ente creditore CP
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2014;
[...]
- Cartella n. 09920190006311680000 notificata il 12.05.2022, ente creditore
[...]
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per TE
violazioni commesse nel 2015-2016;
- Cartella n. 09920210001116986000 notificata il 10.11.2022 ente creditore CP
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2017.
[...]
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di intimazione impugnato, rilevando che la relazione di notifica non risultava essere stata compilata e nemmeno sottoscritta e datata, in violazione dell'art. 148 c.p.c. e che tale vizio di legittimità inficiava, per nullità derivata, l'intimazione stessa.
Eccepiva altresì la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, essendo trascorsi oltre cinque anni dalle notifiche delle cartelle avvenute negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e, relativamente alle cartelle esattoriali asseritamente notificate tra il 2020 ed il 2022, eccepiva la decadenza dell'ente impositore a far valere la propria pretesa di riscossione delle somme, per violazione dell'art. 25 lett. c) del DPR 602/1973, essendo decorso il termine di due anni dalla definitività dell'accertamento.
Deduceva, altresì, la prescrizione dei crediti derivanti dal mancato pagamento della tassa automobilistica essendo trascorsi più di tre anni tra il giorno del dovuto pagamento e la asserita notificazione dell'avviso di intimazione oggi impugnato.
Sulla base di tali doglianze concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di pagamento, in via principale, la dichiarazione di inesistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato e, per l'effetto, la nullità dell'avviso di intimazione di pagamento;
l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle notificate tra il 2015 ed il 2019, e per l'effetto dichiarare nulle e prive di effetti le cartelle medesime;
la dichiarazione
5 dell'intervenuta decadenza dell'ente impositore dalla riscossione dei crediti per le cartelle notificate tra il 2020 ed il 2022 e per l'effetto dichiarare la nullità delle cartelle medesime.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il ON0
difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, appartenendo essa, quantomeno limitatamente alle cartelle relative al bollo auto, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e il difetto di competenza per materia del Tribunale di Rovigo a decidere in ordine alle cartelle attinenti a violazioni del Codice della Strada, essendo competente a decidere il Giudice di Pace e, in ogni caso, contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Sulla base di tali assunti la convenuta chiedeva, in via preliminare, la declaratoria del difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale di Rovigo in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado e del Giudice di Pace di Rovigo e, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato nei confronti di . ON
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva, in ordine alle cartelle di Controparte_2
pagamento riferibili al relative a crediti per sanzioni amministrative derivanti da P_
verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada indicate nell'intimazione di pagamento, la propria carenza di legittimazione passiva, riguardando l'opposizione atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione;
la tardività NT dell'opposizione; la proposizione a un Giudice incompetente, essendo competente il Giudice di
Pace e contestando la eccepita prescrizione.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e conseguentemente disporne l'estromissione, l'inammissibilità del ricorso, Controparte_2
e, nel merito, il rigetto delle domande formulate nei confronti del . Controparte_2
Il convenuto si costituiva deducendo la ON1 tardività dell'impugnazione degli atti di riscossione e la nullità della notifica eseguita presso l'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio e non presso l'Avvocatura dello Stato, con conseguente inammissibilità dell'opposizione, oltre al difetto di titolarità passiva in ordine alla domanda della Parte_1
Infine, si costituiva anche eccependo in via pregiudiziale il difetto di Controparte_4 giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria, l'inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di legittimazione passiva della in ordine alle formulate censure CP
in merito alla pretesa prescrizione per omissioni riferibili ad . NT
Con decreto del 02.10.2024 il primo Giudice assegnatario del fascicolo rilevava, sulla scorta della documentazione depositata dalla ricorrente, rappresentata dal solo avviso di intimazione
6 di pagamento contestato, l'impossibilità di vagliare la fondatezza della domanda e dunque di accogliere l'istanza di sospensione inaudita altera parte.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento, in difetto di deduzioni ulteriori sui presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora da parte della ricorrente, sono stati assegnati i termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c. e fissata per la discussione orale ex art. 281sexies co. 1 e 3 c.p.c. l'udienza del 01.10.2025 (ordinanza
25.02.2025).
Giunta alla cognizione di questo Giudice, a seguito di riassegnazione del fascicolo, la causa è stata discussa all'udienza anticipata del 08.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, e con ordinanza in data 12.05.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe.
2. Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e l'eccezione di incompetenza del Tribunale di
Rovigo sono fondate.
2.1. Va premesso che nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo). In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte
7 (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 19/07/2019, n. 19619).
Nella specie, delle cartelle attinenti all'intimazione di pagamento azionata, sei riguardano il bollo auto mentre le restanti cartelle hanno ad oggetto sanzioni comminate per violazione del
Codice della Strada.
Ebbene, il Tribunale reputa che la formulazione della domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non esima lo stesso da una verifica in ordine alla sussistenza della giurisdizione, tenuto conto del petitum e della causa petendi sostanziali, a prescindere dal nomen iuris assegnato dalla parte.
Tanto premesso, con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, in ordine all'intimazione di pagamento avente ad oggetto le cartelle relative al bollo auto, appare opportuno riportare parte della motivazione di recente pronuncia della Suprema Corte, la quale, nel ricostruire sistematicamente i principi che regolano il riparto di giurisdizione in materia, ha statuito: “Orbene, Cass. S.U., n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento.
Analogamente, Cass. S.U., n.1394/2022 ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario rispetto ad un contenzioso nel quale la doglianza proposta riguardava la legittimità e validità della cartella di pagamento e la questione relativa alla prescrizione del credito tributario asseritamente maturata anteriormente all'emissione della cartella.
8 Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.”
E ancora, per quanto di maggiore interesse in relazione al caso di specie: “Esaurita la disamina del panorama interpretativo consolidatosi innanzi a queste Sezioni Unite con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella e passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an"
o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso
l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
Analogamente, Cass. S.U., n.8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti
9 dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite
l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle
Sezioni Unite sopra ricordati.
Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (Cass. S.U. 16986/2022).
I medesimi principi sono stati ulteriormente ribaditi e puntualizzati da Cass.
S.U., Ordinanza n. 35116 del 2022, la quale, esaminando un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, ha così argomentato: “Si è, quindi, ritenuto, alla luce di detti principi, che nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora, come tema demandato all'esame del giudice, la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando, pertanto, la giurisdizione del giudice tributario. Se, infatti, con riguardo alle vicende anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario (v.Cass.S.U.n.16986/2022 cit. e, di recente, in termini, Cass.Sez.Un.18.10.2022 n.30666). Tale soluzione, oltretutto, è coerente con quanto previsto dal ricordato art.2 d.lgs. n.54671992, alla cui stregua «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento»”.
10 In buona sostanza, ciò che rileva ai fini della verifica circa la giurisdizione, è se:
- l'opponente ponga sostanzialmente come tema di indagine la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle;
- ricorra o meno una controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella.
La giurisdizione va dunque attribuita al Giudice tributario, in quanto proprio l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento impedisce di qualificare le questioni controverse come meramente esecutive e, dunque, non si è in presenza di controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella, radicandosi pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra esposti espressi dalla Suprema Corte sul punto, deve ritenersi che in presenza di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificata al contribuente ai fini della riscossione di crediti tributari portati dalle relative cartelle di pagamento, la giurisdizione spetti al Giudice
Tributario.
Infatti, alcune delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento de quo riguardano la tassa automobilistica, la quale è pacificamente connotata dalla natura di tributo: le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell'art. 2, d.lg.
n. 546/92, come sostituito dall'art. 12, comma 2, l. n. 448/2001 (ed integrato dall'art. 3 bis d.l.
n. 203/2005, conv. con modificazioni dalla l. n. 248/2005), il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del Giudice tributario (Cassazione civile sez. un., 23/04/2009, n.9673).
Ebbene, premessi i principi sopra esaminati, costituisce ius receptum il principio per il quale, in relazione alle controversie aventi ad oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione, ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico (Cass. S.U., Ordinanza n. 11293 del 29/04/2021).
Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice tributario per ciò che concerne l'intimazione, limitatamente ai crediti tributari portati dall'intimazione di pagamento impugnata in relazione
11 alle cartelle nn.: 09920160006585883000 notificata il 19.6.2017, ente creditore CP
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2012;
[...]
09920170003566808000 notificata il 4.12.2017 ente creditore , relativa al CP
mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2013; 09920180002815612000 notificata il 24.9.2018 ente creditore , relativa al mancato pagamento di tassa CP automobilistica per l'anno 2014; 09920180005595100000 notificata il 9.3.2020 ente creditore
, relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2015; CP
09920190004096361000 notificata il 9.11.2021 ente creditore , relativa al CP mancato pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2014; 09920210001116986000 notificata il 10.11.2022 ente creditore , relativa al mancato pagamento di tassa CP automobilistica per l'anno 2017.
2.2. A questo punto, resta da vagliare la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale, sollevata dalle parti convenute con riferimento ai residui crediti portati dall'intimazione di pagamento, relativi a sanzioni comminate per violazione del Codice della
Strada.
A tal proposito, è sufficiente richiamare i consolidati principi per i quali, così come, nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie
(cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria - nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al
Codice della Strada - la tutela è assicurata dinanzi al Giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi). Questo rimedio, che la Corte di
Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al Giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). L'impugnazione sia della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relative all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del Codice della Strada) spetta alla cognizione del Giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3283).
Inoltre, in più occasioni ribadito dalla Suprema Corte, nel caso di opposizione c.d. pre- esecutiva, è competente il Giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore
12 in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il Giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, è il Giudice di Pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11, Cass. ord. n.
21914/14; Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3283, nonché, di recente, Cass. Ordinanza
n. 40561 del 17/12/2021).
In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale di Rovigo per essere competente il Giudice di Pace territorialmente competente, per ciò che concerne l'intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti tributari portati dall'intimazione di pagamento n. 099 2024 90025448 79/000, in relazione alla cartella n. 09920150001175631000 notificata il 3.4.2015, ente creditore relativa a TE
contravvenzioni del Codice della Strada per violazioni commesse nel 2013; Cartella n.
09920160000609021000 notificata il 29.4.2016, ente creditore TE
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per violazioni commesse nel 2014;
[...]
Cartella n. 09920160004801402000 notificata il 13.12.2016, ente creditore TE
, relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per violazioni commesse nel
[...]
2014; Cartella n. 09920160004934733000 notificata il 9.02.2017, ente creditore
[...]
relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per violazioni TE
commesse nel 2014; Cartella n. 09920180004387817000 notificata il 12.10.2018, ente creditore relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per violazioni Controparte_9
commesse nel 2016; Cartella n. 09920180006511752000 notificata il 29.3.2019, ente creditore relativa a contravvenzioni del Codice della Strada per TE
violazioni commesse nel 2014; Cartella n. 09920190001136234000 notificata il 10.11.2022, ente creditore relativa a contravvenzioni del Codice della TE
Strada per violazioni commesse nel 2015; Cartella n. 09920190006311680000 notificata il
12.5.2022, ente creditore relativa a contravvenzioni del TE
Codice della Strada per violazioni commesse nel 2015-2016.
2.3. Infine, in relazione all'inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione di pagamento, essa appare del tutto infondata atteso che il relativo avviso di ricevimento prodotto dalla convenuta sub. doc. 3, indirizzato a ON0 Parte_1
risulta essere sottoscritto dalla destinataria odierna opponente e quindi ricevuto in data
21.09.2024, e la relativa sottoscrizione non è mai stata contestata dall'interessata.
Le considerazioni che precedono assorbono tutti gli ulteriori rilievi mossi dalle parti convenute, ivi compreso l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
13 3. Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti Parte_1
di tutti i convenuti costituiti e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per le fasi di istruttoria e di decisione, previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a decidere la presente controversia limitatamente ai crediti tributari portati dall'intimazione di pagamento n.
099 2024 90025448 79/000 della Agenzia delle Entrate – Riscossione di Rovigo e dunque in relazione alle cartelle n. 09920160006585883000, n.
09920170003566808000 n. 09920180002815612000, n. 09920180005595100000, n.
0992019000409636100 e n. 09920210001116986000 ente creditore , CP
relative a tassa automobilistica (bollo auto) ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte di Giustizia Tributaria;
2) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Rovigo, per essere competente, ai sensi degli artt. 6 e 7, D. Lgs. n. 150 del 2011, il Giudice di Pace territorialmente competente, limitatamente ai crediti da sanzione amministrativa portati dall'intimazione di pagamento n. 099 2024 90025448 79/000 della Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Rovigo, dunque in relazione alle cartelle n. 09920150001175631000, n.
09920160000609021000, n. 09920160004801402000, n. 09920160004934733000, n.
09920180006511752000, n. 09920190001136234000 e n. 09920190006311680000 ente creditore relative a contravvenzioni al Codice della Strada e n. Controparte_2
09920180004387817000, ente creditore , relative a sanzioni per Controparte_9
contravvenzioni al Codice della Strada.
3) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 NT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che
[...] liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali;
14 4) Condanna al pagamento, in favore di , in persona Parte_1 Controparte_2 del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali;
5) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 ON
, in persona del Prefetto pro tempore, delle spese di lite che liquida in €
[...]
3.387,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali;
6) Condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_4 del Presidente pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% e agli oneri previdenziali e fiscali;
7) Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice munito di giurisdizione e dinanzi al Giudice competente.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281sexies, ult. co. c.p.c.
Così deciso in Rovigo, 27.05.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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