Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1180-1/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
Il Tribunale di LA, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Laura De Simone Presidente
Dott. Luisa Vasile Giudice rel.est.
Dott. Vincenza Agnese Giudice nel procedimento unitario n.1180-1/2024 introdotto
DA con socio unico, con sede in LA, via Viserba 20, capitale sociale , p.iva e Parte_1 P.IVA_1 rizione al Registro delle Imprese di LA in persona sentante P.IVA_2 legale pro tempore (la “Società” o “ ”), assistita, rappresentata e domiciliata, Parte_2 Pt_1 congiuntamente e d gli avv.ti Luigi Ric ), Rosanna Ricci C.F._1 ( ) e Claudia Arena ( ), con studio in LA, Piazza C.F._2 C.F._3
provvedendo nel procedimento per l'omologazione di Accordo di Ristrutturazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCII, R.G. 1180-1/2024 A.R., depositato in data 27-4-24, ha emesso la seguente
Sentenza di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti
Atteso in fatto che:
• con ricordo depositato in data 26.09.24 la ricorrente ha chiesto al Tribunale l'omologa degli Accordi di Ristrutturazione ex art. 57 CCII con transazione sui crediti tributari ex art. 63 CCII, pubblicati nel Registro delle Imprese di LA (cfr. doc.
1-8 allegati al ricorso);
• La documentazione prevista dall'art. 56 CCII è stata ritualmente prodotta e la domanda di omologazione degli accordi oggetto di negoziazione è stata pubblicata nel Registro delle imprese in data 26.9.24.
• nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nessun creditore o altro interessato ha presentato opposizione ai sensi dell'art.48 comma 4 CCII, come da dichiarazione del funzionario di cancelleria, del seguente tenore:
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SEZIONE II CIVILE
• con decreto per integrazioni, il gd ha chiesto alla società di “attualizzare” ricorso ed attestazione, posto che nella relazione di attestazione, a firma dottor datata 6-5-24, era Persona_1 indicato come riferimento un piano finanziario 2023-2028 e si considerava quale Data Riferimento Piano quella del 30-11-23, dunque eccessivamente distante rispetto sia alla attestazione sia allo stesso deposito del ricorso;
inoltre, l'attestatore faceva riferimento a trattative in corso (specificando altresì che gli accordi erano da intendersi indispensabili a dare definitività ai giudizi dell'attestatore), indicava quale percentuale di soddisfo per Agenzia Entrate quella del 41 % (v.p.57 attestazione) diversamente dunque da quanto indicato in ricorso, sembrava non esaminare Cont l'accettazione di (v.p.70 attestazione), svolgeva valutazioni “alla data attuale” di stesura relazione, che, all'evidenza, risultava da tempo superata già alla data di deposito ricorso;
• la società ha chiesto un differimento del termine di 20 giorni assegnato, “per ulteriori 60 giorni” dovendo acquisire i dati aggiornati al 31 dicembre 2024;
• con memoria del 30.4.25 la Società ha evaso la richiesta di integrazione e chiarimenti (esaminando anche il tema dell'incidenza delle modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 136/2024, entrate in vigore in data 28.09.24) ed ha depositato una aggiornata relazione attestativa dell'attestatore, con data di riferimento più prossima, al 9.4.24;
• nella memoria integrativa, la Società ha precisato quanto segue:
- il ricorso è stato depositato in data 26.09.24, ossia due giorni prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 136/2024. L'art. 56 comma 4 del d. lgs. 136/2024 dispone che le disposizioni ivi contenute si applicano alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore. Tuttavia il d. l. 178/2024, norma di interpretazione autentica, ha chiarito che: "L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati". Sul punto, si è espresso in modo conforme anche l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione nella relazione a commento delle novità normative apportate dal d. lgs. 136/2024;
- la transazione con l'Agenzia delle Entrate è stata firmata in data 12.09.24, quindi anteriormente rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024. Le modifiche introdotte all'art. 63 CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi, si applicano agli accordi presentati dopo il 28.09.24. Pertanto, le modifiche non incidono sull'accordo transattivo in oggetto, per il quale si applica la disciplina previgente;
- l'elenco anche nominativo, all'attualità, dei creditori estranei, con indicazione delle risorse da destinare al loro integrale pagamento, della generazione delle stesse, dei tempi di pagamento, da tutto risultando l'idoneità degli accordi e l'attuabilità del Piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 art.57 CCII.
***
All'esito dell'istruttoria documentale svolta, il Tribunale osserva quanto segue:
• sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo la società istante sede legale e centro di interessi principali in MILANO (sede in LA, via Viserba 20), comune compreso nel circondario del Tribunale di LA;
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SEZIONE II CIVILE
• la società è una società a responsabilità limitata con socio unico, che svolge attività di: “- gestione del commercio elettronico e/o telematica anche per conto terzi, l'intermediazione commerciale anche per le vendite per corrispondenza, svolte anche con strumenti o sistemi informatici, elettronici o telematici e l'erogazione di servizi nei suddetti settori;
- l'offerta e la fornitura di servizi di telecomunicazione, internet provider, service provider, commerce provider, solution provider, i predetti servizi possono essere identificati nei seguenti: dati a larga banda, dati a commutazione di pacchetto, dati per circuito commutato, facsimile testi, facsimile a colori, posta elettronica, tele-newspaper, facsimile voce, telefonia, telefonia alta fedeltà, vale a dire conferenza telefonica, videoconferenza, videotelefonia, video on demand;
- la registrazione dell'immagine e del suono, la loro elaborazione analogica e/o digitale e la loro ripresa, redazione, l'edizione, il data entry di materiale letterario informativo e di ogni altro materiale grafico concorrente alla realizzazione di prodotti ascrivibili alla categoria dei “multimediali” o a quelli audio, video o su carta stampata, quali riviste, opuscoli e giornali periodici o meno, con esclusione di quotidiani, nonché a quelli relativi al campo dell'elettronica musicale, dell'informatica, ovvero di ogni altro campo che si rendesse necessario;
la riproduzione di questi prodotti su ogni tipo di supporto cartaceo, magnetico, ottico, ovvero di altro tipo che la tecnologia dovesse rendere disponibile, in proprio o per conto terzi, nonché la diffusione e la distribuzione degli stessi con ogni mezzo, così pure la produzione, la post produzione e la commercializzazione del prodotto finito (…)” (cfr. visura camerale, doc. 9 allegato al ricorso);
• il ricorso e la documentazione economica e finanziaria ad esso allegata hanno, rispettivamente, affermato e documentato la sussistenza del presupposto di cui all'art. 2 lett. a) CCI e dell'insussistenza dei requisiti di cui alla successiva lettera d);
• la ricorrente, Società che svolge attività di impresa commerciale, ascrive lo stato di crisi a molteplici fattori, tra i quali:
1-il mancato incasso di crediti da parte di alcuni grossi clienti in difficoltà finanziaria;
2-la soccombenza in un contenzioso con il cliente MA di IA (che ha determinato una sopravvenienza pari ad euro 100.000);
3-il rallentamento dei progetti a causa della pandemia da Covid-19 del 2020; 4-la contrazione, fino all'azzeramento, della marginalità dovuta in parte alla rigidità dei costi fissi ed in parte alla carenza nel monitoraggio della profittabilità delle commesse;
, il sostegno prestato, in termini di risorse finanziarie CP_2 ed umane, in favore della start-up controllata , che però non ha realizzato i risultati attesi, Per_2 fattori tutti che hanno contribuito all'erosione delle risorse aziendali, aggravando l'esposizione debitoria, soprattutto nei confronti dell'Erario;
• in risposta a tale situazione di crisi, la Società ha avviato una procedura di ristrutturazione del debito, formulando proposte ai creditori, avviando una transazione fiscale con l'
[...]
nei cui confronti è la maggior esposizione debitoria (la componente Controparte_3 principale del debito è quella di Agenzia che rappresenta più del 72% dei debiti) e infine raggiunto accordi con creditori aderenti portatori di crediti che rappresentano circa il 90% dei debiti della Società;
• la Società ha articolato un Piano sulla base delle risorse finanziarie costituite dai flussi operativi originati dalla continuazione dell'attività;
• in data 12 settembre 2024, la Società ha sottoscritto, unitamente all'Agenzia delle Entrate e all' , una transazione fiscale (cfr. doc. 1 allegato al ricorso); Controparte_3
• parallelamente, la Società ha concluso sei accordi bilaterali con alcuni dei suoi principali creditori (tra le date del 26.10.23 e il 12.9.24);
• in particolare, alla luce dei chiarimenti forniti dall'attestatore nella relazione integrativa, emerge che la Società ha concluso accordi con i seguenti creditori chirografari: ; Parte_3 Per_2
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IRSAP spa;
Ouverture srl;
Pirola Finance spa;
come di seguito Controparte_4 riepilogati (v. p.6 attestazione):
• Dal piano, risulta che la Società è in grado di provvedere ai seguenti pagamenti:
Con riferimento, invece, alle due posizioni in contestazione ( per euro 8.540 e Ioho srl Controparte_5 per euro 32.452), l'attestatore ha verificato l'assenza di iniziative di recupero da parte dei creditori, i quali “tacitamente riconoscono la non debenza dei debiti iscritti in contabilità” (pag. 7 della relazione aggiornata). In ogni caso, risulta dal piano presentato dalla Società (pag. 37), che è stato effettuato un accantonamento pari a euro 10.000 per tali crediti:
Quanto alla discrepanza, rilevata dal GD con la richiesta di integrazioni, tra la percentuale di soddisfo del 41% indicata nel piano e quella del 53,19% riportata nel ricorso e negli accordi conclusi con Agenzia, l'attestatore ha chiarito che la percentuale di soddisfo del 41% si ottiene rapportando la somma proposta a rimborso del credito dell'Agenzia delle Entrate (euro 846.252) al saldo debitore iscritto nella contabilità di parte ricorrente (euro 2.064.029). La percentuale del 53,19%, invece, si ottiene prendendo in considerazione, come debito complessivo, la somma di euro 2.557.456 certificata dall'Agenzia delle Entrate, somma rispetto alla quale la debitrice ha già versato un importo di euro 513.982.
Quanto agli accordi con i creditori aderenti, essi sono documentati mediante le produzioni in atti e in particolare:
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ed hanno espresso e formalizzato l'accordo di Controparte_6 Controparte_3 transazione mediante sottoscrizione (cfr. doc. 1 allegato al ricorso, che dà piena dimostrazione dell'accordo raggiunto):
2-gli accordi con , Ouverture srl, IRSAP spa, Pirola Finance spa, Parte_3 Per_2 [...] sono stati tutti sottoscritti e documentati (cfr. docc allegati al ricorso e acquisiti ed Controparte_4 tore, v.p.6 relazione integrativa).
Il ricorso per l'omologazione risulta poi corredato dalla attestazione prevista dall'art. 57 co. 4CCI, in cui il professionista ha attestato sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano, oltre che la idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di cui al comma 3 dell'art. 57.
In particolare, con riferimento ai creditori non aderenti, alla data del 30.11.23 il debito complessivo ammontava ad euro 43.000 circa. In tale importo, peraltro, anche a seguito dei chiarimenti è risultato compreso -oltre al credito dei non aderenti- anche parte dei creditori in continuità (non interessati dal piano in quanto i loro crediti sono sorti dopo il deposito del ricorso per l'omologa). L'importo dei non aderenti si è nelle more ridotto e, presa -nella attestazione integrativa- la data di riferimento più prossima al 09.04.25, si ha che l'importo è sceso ad euro 27.000, in quanto alcune posizioni sono state nelle more saldate.
L'unico creditore attualmente residuo, non aderente, al 09.04.25, è la Camera di Commercio di LA che vanta un credito pari a euro 22.400, come si evince dal prospetto dell'attestatore che segue (pag. 10 relaz.) e per il quale sono disponibili a soddisfare il pagamento -oltre al saldo di liquidità a fine aprile 2025- anche il flusso incassi, che la Società ha accantonato nell'importo necessario al pagamento (come riferito).
Anche l'attestatore ha verificato e confermato che il creditore non aderente sarà soddisfatto integralmente entro 120 giorni dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, attingendo dal saldo attivo e dai flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa. Al 30 aprile 2025, la Società presenta un saldo attivo di euro 13.000 (pag. 18 della relazione aggiornata), che, unito ai flussi di cassa previsti per i mesi successivi (maggio, giugno, luglio, agosto 2025), garantirà il pagamento integrale del creditore non aderente entro il mese di settembre 2025, come dimostra la seguente tabella (Cash flow mensilizzato 2025, all.1 alla relazione aggiornata):
È dunque prospettato che la Società avrà la disponibilità di cassa per la soddisfazione integrale del creditore non aderente entro 120 giorni dall'omologa dell'accordo, come dimostrato dal saldo progressivo per l'anno 2025 (fermo che la Società ha precisato di aver già accantonato flussi in importo necessario al pagamento):
In definitiva e per come emerso, la combinazione di accordi esposta consente di riscontrare che risultano raggiunte intese con creditori che, complessivamente, rappresentano una elevata percentuale Pagina nr. 5 TRIBUNALE DI MILANO
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dell'indebitamento (90%, di cui il 72% di erario) e dunque in assoluta coerenza con la disciplina di riferimento, secondo cui lo strumento degli accordi di ristrutturazione è procedimento funzionale alla ristrutturazione dell'indebitamento mediante un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% del monte debiti e soggetti ad omologazione sempre che ci sia idoneità ad assicurare il pagamento integrale degli estranei (e come attestato da professionista indipendente che si esprima su tale idoneità dell'accordo e del piano, oltre che veridicità dei dati aziendali).
La relazione redatta dal dott. dottore commercialista iscritto nell'elenco ex art.356 Persona_3
CCII, con motivazioni ampiamente argomentate, attesta in maniera adeguata l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dunque, e tenuto conto della situazione economico-finanziaria rappresentata nel caso di specie e delle finalità e condizioni del piano, ritenuto che le previsioni contenute nella relazione dell'esperto siano connotate, nel loro insieme, da un livello adeguato di completezza e di coerenza, sulla base di un percorso motivazionale che appare immune da vizi logici ed idoneo come tale a sorreggere, in termini di ragionevolezza, una valutazione di successo del piano, ritiene il Tribunale che sussistano tutti i presupposti per la richiesta omologa.
Alla luce delle considerazioni svolte devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione depositati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 57 CCII, omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società con socio unico, Parte_1 con sede in LA, via Viserba 20, p.iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA
, in persona del rappresentante legale pro tempore , assistita, P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e domiciliata, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Ricciardi ( ), Rosanna Ricci ) e Claudia Arena C.F._1 C.F._2
( ), C.F._3 documentati mediante le produzioni in atti e in particolare con i creditori di seguito indicati:
[...]
del 12.9.24; IRSAP spa del 22.12.23; Pirola Corporate Finance Controparte_7 spa del 14.12.23; del 14.12.23; del 12.9.24; del 12.9.24; Controparte_4 Parte_3 Per_2
Ouverture srl del 26.10.23.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente sentenza e l'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.48 comma 6 CCII
Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria.
Così deciso in LA, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 15/05/25
Il Giudice rel. est.
Dott. Luisa Vasile
Il Presidente
Dott.Laura De Simone
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