Versione
20 marzo 1974
20 marzo 1974
Art. 7.
In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresi' alla documentazione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. In particolare dovra' essere valutata la circostanza che il lavoratore interessato svolgesse al momento del licenziamento incarichi pubblici o avesse svolto incarichi sindacali o di commissione interna entro un anno dal licenziamento.
L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie, quando sia accertato che non siano dovute a libera determinazione, ma debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'articolo 1 e non risulti che il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia percepito una rilevante liquidazione indebita.
L'ammissione ai benefici della presente legge per i casi previsti nel precedente comma non e' concessa per i periodi non coperti da contribuzione, qualora il lavoratore abbia avuto in tali periodi un reddito accertato ai fini della complementare superiore alla retribuzione che avrebbe goduto in costanza del rapporto di lavoro interrotto.
In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresi' alla documentazione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. In particolare dovra' essere valutata la circostanza che il lavoratore interessato svolgesse al momento del licenziamento incarichi pubblici o avesse svolto incarichi sindacali o di commissione interna entro un anno dal licenziamento.
L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge e' riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie, quando sia accertato che non siano dovute a libera determinazione, ma debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'articolo 1 e non risulti che il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia percepito una rilevante liquidazione indebita.
L'ammissione ai benefici della presente legge per i casi previsti nel precedente comma non e' concessa per i periodi non coperti da contribuzione, qualora il lavoratore abbia avuto in tali periodi un reddito accertato ai fini della complementare superiore alla retribuzione che avrebbe goduto in costanza del rapporto di lavoro interrotto.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6621Provvedimento: Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP662 1 0 1 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8788/99 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Fernando LUPI Consigliere 10047/99 .14500 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Cron Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere Ud. 07/03/01 ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, …Leggi di più...
- decadenza azione giudiziaria·
- ricostruzione rapporto assicurativo·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- art. 1 legge n. 36/1974·
- giurisdizione previdenziale·
- art. 442 c.p.c.·
- licenziamento per motivi politici e sindacali·
- art. 47 d.P.R. n. 639/1970·
- art. 16 legge n. 412/1991·
- presunzioni semplici