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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE e MINORENNI
Il Collegio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'Appello iscritta al n. r.g. 1376/2025 CC da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO SCAPPINI del Parte_1 C.F._1
Foro di Verona, giusta procura in atti;
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO PAIANO del CP_1 C.F._2
Foro di Parma, giusta procura in atti;
e con
, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 28.07.2025. Controparte_2
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1470/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
01.07.2025 e notificata il 01.07.2025.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“DISPORRE
1 A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
Ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 1470/2025 del Tribunale di Verona pubblicata il
01/07/2025, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto Appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1470/2025 emessa dal Tribunale di Verona nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. R.G. 1050/2023, pubblicata il 01/07/2025 e notificata in data 01/07/2025, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado relative all'affidamento e mantenimento dei figli, che qui si ripropongono:
1) Affidarsi i figli minori , nato a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Verona il 20/05/2016, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, disponendo la collocazione dei figli con alternanza periodica settimanale (dal lunedì all'uscita della scuola, al lunedì successivo accompagnandoli a scuola, di ogni settimana, salva diversa disposizione sui giorni) presso ciascuno dei genitori, che in tal modo terranno con sé i figli a settimane alterne per un'intera settimana ciascuno presso la propria abitazione, potendo esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore, come richiesto ripetutamente dai figli;
2) Disporsi che il padre possa tenere con sé i figli:
a. In caso di mancata disposizione della collocazione alternata settimanale: a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio prelevandoli dopo scuola (prelevandoli da casa della madre in assenza di attività scolastica), al lunedì mattina, riaccompagnandoli a scuola (in assenza di attività scolastica sarà la madre ad andare a riprendere i figli a casa del padre); nelle altre settimane in cui il padre non terrà i figli per l'intero fine settimana, dal giovedì pomeriggio prelevandoli dopo scuola (prelevandoli da casa della madre in assenza di attività scolastica), al venerdì mattina, riaccompagnandoli a scuola (in assenza di attività scolastica sarà la madre ad andare
a riprendere i figli a casa del padre);
b. Durante il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza di tre settimane, anche consecutive, concordando tra loro previamente i periodi di
2 vacanza entro il 15 maggio di ogni anno. Così come già disposto in via temporanea con
l'ordinanza presidenziale del 17/07/2023;
c. Durante le vacanze natalizie, i genitori potranno trascorrere con i figli i giorni dal 23/12 dalle ore 17.00 fino al 30/12 alle ore 17.00 e dal 30/12 dalle ore 17.00 al 06/01 fino alle ore 19.00, salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni. Nell'anno 2023 il primo periodo comprendente il Natale sarà di competenza della madre. Così come già disposto in via temporanea con l'ordinanza presidenziale del 17/07/2023;
d. Durante il periodo pasquale, i genitori potranno trascorrere l'intero periodo di ferie scolastiche dei figli con i medesimi, ad anni alterni; pertanto, i minori verranno presi dal padre alle ore 9.00 del primo giorno di ferie citate e riportati presso l'abitazione della madre alle ore 20.00 dell'ultimo giorno, salvo diverso accordo tra i genitori. Per l'anno 2023 ha iniziato la madre. Così come già disposto in via temporanea con l'ordinanza presidenziale del
17/07/2023;
e. I genitori avranno cura poi di alternare tra loro le altre festività nazionali del 25 aprile – 01 maggio – 02 giugno – 01 novembre – 08 dicembre;
3) In caso di collocazione alternata settimanale, disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli durante i tempi di collocazione presso di sé senza alcun contributo ordinario da parte dell'altro genitore, mentre le spese accessorie e straordinarie come previste dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona vengono poste a carico della signora per la quota CP_1 dell'80% ed a carico del sig. per la restante quota del 20%. In subordine, in caso di mancata Pt_1 disposizione della collocazione alternata settimanale, disporsi che il sig. contribuisca al Parte_1 mantenimento dei figli, versando ogni mese alla signora la somma complessiva di € 400,00 CP_1 per entrambi i figli, oltre al 20% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di
Verona, come già disposto in via temporanea con l'ordinanza presidenziale del 17/07/2023.
4) Spese e compensi di causa, oltre a spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge interamente rifusi.
C) IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, con l'incremento del trenta per cento ex art. 4, comma 1 bis, del d.m.
55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali che agevolano la consultazione dei documenti
(cfr. C. Appello Venezia, 06/03/2025, n. 380)”.
Per : CP_1
3 “Voglia l'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
E/O PREGIUDIZIALE, per i motivi tutti dedotti nelle premesse della comparsa di costituzione in appello, rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto, per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO, per i motivi tutti dedotti nella presente comparsa di costituzione in appello, confermare la sentenza infondatamente impugnata di primo grado, emessa dall'Ill.mo
TRIBUNALE DI VERONA, n. 1470/2025 Reg. Sent., emessa in data 24/06/2025, pubblicata in data
01/07/2025, n. cronol. 3656/2025 del 01/07/2025, nella causa n. 1050/2023 R.G.; conseguentemente
RIGETTARE in toto l'appello promosso da perché inammissibile, e comunque e Parte_1 sempre perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese e compensi di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre rimb.
15% spese generali, iva e cpa ex lege”.
Per la Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con Sentenza n. 568/2021, pubblicata il 2.04.2021, il Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e unitisi in matrimonio il 18.09.2009, CP_1 Parte_1 disponendo altresì:
- l'affido ad entrambi i genitori dei figli minori (n. il 24.02.2012) e(n. il 20.05.2016), Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
- il diritto di visita del padre secondo il calendario predisposto;
- l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre la somma complessiva di € 300,00, comprensiva delle spese straordinarie con l'eccezione di quelle mediche.
2. In data 06.02.2023, ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio concordatario, chiedendo la conferma del regime di affidamento condiviso dei figli Per_1
e con collocazione prevalente presso di sé, l'adozione degli ulteriori provvedimenti riguardanti Per_2
l'esercizio della responsabilità genitoriale ed il contributo al mantenimento da parte del padre
(inizialmente quantificato in € 1.000,00 mensili + 50% delle spese straordinarie e successivamente ridotto ad € 750,00 mensili + 50% delle spese straordinarie con memoria integrativa del 24.10.2023).
4 3. Con comparsa del 13.06.2023,si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quella di affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e contestando le ulteriori richieste relative al calendario delle visite paterne, alla scelta della scuola media per ed al contributo al mantenimento per la prole, Per_1 ritenuto eccessivo nella misura indicata dalla ricorrente.
4. Con ordinanza del 17.07.2023, emessa all'esito dell'udienza presidenziale del 27.06.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti in base ai quali - fermo l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre - sono stati modificati i tempi di permanenza con il padre come proposto in ricorso (ad eccezione del periodo delle vacanze estive da determinarsi in tre settimane anziché in due); è stata autorizzata la madre ad iscrivere presso la scuola media del Per_1
Comune di residenza;
è stato aumentato il contributo al mantenimento a carico del padre ad € 400,00 complessivi, oltre al 20% delle spese straordinarie.
4. All'udienza del 23.11.2023, stante la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali e la domanda di collocazione paritaria dei figli presso entrambi i genitori (seguendo un'alternanza periodica settimanale) proposta ex novo da con comparsa depositata il 09.11.2023, il Giudice Pt_1 ha concesso un termine alla controparte per replica.
5. Con ordinanza depositata il 30.01.2024,l'istanza è stata respinta in quanto ritenuta palesemente infondata e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
6. In data 22.02.2024, la ha proposto ricorso incidentale, lamentando il comportamento CP_1 ostruzionistico di in ordine alle decisioni riguardanti cure mediche, educazione ed istruzione Pt_1 dei minori e chiedendo di essere autorizzata a provvedere autonomamente;
il Giudice si è pronunciato con ordinanza del 17.04.2024,autorizzando a dotare di un telefono cellulare e prendendo atto Per_1 del sopraggiunto consenso del padre rispetto agli altri punti del ricorso.
7. In data 21.05.2024, ha depositato una nuova istanza di modifica dei provvedimenti Pt_1 temporanei ed urgenti, insistendo per la collocazione in regime paritario dei figli minori, sul presupposto di un grave episodio occorso a;
il 19.05.2024, il minore sarebbe scappato di casa Per_1 presentandosi dal padre visibilmente sconvolto e deciso a non tornare dalla madre, in quanto abituata ad utilizzare forme di violenza tanto psicologica (minacce ed umiliazioni) quanto fisica per farsi ubbidire dai figli;
domandava che venisse disposto con urgenza l'intervento dei Servizi Sociali Pt_1 nonché l'ascolto di . Per_1
8. Con memoria integrativa del 07.06.2024, ad ulteriore conferma di quanto già esposto circa il temperamento della il medesimo denunciava un nuovo grave episodio di violenza ai CP_1 Pt_1 danni del figlio maggiore occorso il 04.06.2024; come da messaggi da al padre Per_1
5 nell'immediatezza dell'accaduto, la madre avrebbe perso la pazienza mentre si trovava alla guida dell'auto e l'avrebbe colpito ad un occhio, cagionandogli un livido.
9. In replica, la con memorie del 07.06.2024 e del 14.06.2024, ha integralmente contestato CP_1 quanto dedotto dal coniuge in fatto ed in diritto, chiedendo di valutare l'incidenza dell'atteggiamento tendenzioso, denigratorio ed ostruzionistico di sulle sue capacità genitoriali e proponendo - in Pt_1 via riconvenzionale - domanda di affidamento in via esclusiva dei figli.
10. All'udienza del 25.07.2024,si è proceduto all'ascolto del minore da cui è emerso - in Per_1 particolare - che il padre è d'accordo che lui usi i videogiochi (anche perché ogni tanto giocano insieme) mentre la madre non lo è perché ritiene che ne faccia un uso eccessivo e “si preoccupa senza motivo”, essendo ciò causa di discussioni tra loro.
Quanto agli episodi denunciati dal padre:
- che il 19.05.2024, dopo essere uscito in bicicletta con la madre, le ha raccontato che si sarebbe allontanato per raggiungere degli amici nei paraggi quando invece aveva già deciso di andare
a casa del padre perché poco prima lei si era arrabbiata con suo fratello ed aveva scagliato a terra la Nintendo;
- che il 04.06.2024 ha discusso in auto con la madre perché non voleva lasciarlo uscire con gli amici a causa di altri impegni e che, forse per prendergli il cellulare, lei l'ha graffiato sotto all'occhio sinistro.
11. Alla luce di quanto emerso in sede di audizione del minore, con ordinanza del 04.09.2024, il
Giudice ha ritenuto drasticamente smentite le allegazioni in punto di fatto poste da a Pt_1 fondamento della richiesta di collocazione alternata settimanale dei figli presso entrambi i genitori e ne ha previsto il rigetto, riservandosi in ordine alla domanda ex adverso proposta di affidamento esclusivo.
12. All'udienza del 03.10.2024 è stata respinta l'istanza di di attivazione di un percorso di Pt_1 sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali - essendosi l'iniziativa già rivelata infruttuosa durante la separazione - e la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 6.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
13. A modifica delle domande originariamente proposte, la ricorrente ha insistito per l'affidamento esclusivo dei figli, mentre il resistente per l'affidamento condiviso con collocazione paritaria alternata;
la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con assegnazione di termini massimi ex art. 190 c.p.c..
14. Con Sentenza N° 1470/2025, pubblicata l'1.07.2025, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, ha così statuito:
6 “1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/lo scioglimento del matrimonio, celebrato in OTRANTO il 18/09/2009 tra e , regolarmente CP_1 Parte_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di OTRANTO (anno 2009, parte II, serie A, n.44;
2) affida i due figli minori delle parti ad entrambi i genitori disponendo che risiedano prevalentemente presso la madre;
3) attribuisce al padre il diritto – dovere di incontrarli e tenerli con sé secondo il calendario di cui in motivazione;
4) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di OTRANTO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
5) pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento dei due figli minori la somma di euro 500,00 (250,00 per figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli come individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il 50 % delle spese di lite, che liquida in euro
8.469,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, ed il 50 % del c.u. compensando tra le parti la restante metà”.
15. Con ricorso depositato in data 21.07.2025, ha impugnato la decisione sulla base delle Parte_1 seguenti doglianze.
15.1. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'erroneità della decisione in punto di collocazione prevalente dei minori presso la madre anziché presso entrambi i genitori in misura paritaria ed a settimane alterne.
Il Giudice di prime cure avrebbe frainteso ed erroneamente letto e valutato le allegazioni dedotte a fondamento della collocazione paritaria dei figli, sbagliando nel cogliere un atteggiamento tendenzioso e denigratorio verso controparte.
Quanto alla prima istanza del 19.11.2023, il Giudice avrebbe minimizzato e non correttamente considerato i messaggi allegati come conferma della cronica conflittualità tra le parti - dovuta principalmente alla rigidità della ed all'obiettiva difficoltà della medesima a gestire i figli a CP_1 causa dei molteplici impegni lavorativi - ed avrebbe travisato le asserzioni relative all'inabitabilità della casa familiare, confondendo le accuse di asportazione degli arredi effettivamente mosse alla
con quelle di danni da infiltrazioni mai riferite alla ex moglie. CP_1
7 Quanto poi alle istanze del 21.05.2024 e del 07.06.2024, il Giudice, fraintendendo i contenuti, avrebbe tratto l'erronea convinzione che proposito dell'odierno appellante fosse quello di muovere false accuse e denigrare controparte anziché perseguire l'interesse dei figli.
In realtà, ha sempre precisato che le criticità dei rapporti madre-figli si basavano su quanto Pt_1 riferitogli direttamente dai minori;
ha sempre invocato l'ausilio dei Servizi Sociali;
si è astenuto da iniziative processuali volte a limitare la responsabilità genitoriale dell'ex moglie proprio perché non ha mai ritenuto che le condotte segnalate fossero indicative di una sua inadeguatezza genitoriale, bensì esclusivamente la conseguenza di comprensibili difficoltà gestorie unite a stress lavorativo.
L'appellante ha sottolineato che il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione circa la non rispondenza della collocazione alternata settimanale dei minori al loro interesse e benessere ed ha insistito che tale assetto:
- consentirebbe di sopperire alle difficoltà di gestione dei figli da parte della madre in relazione ai molteplici impegni lavorativi (spesso sono infatti lasciati soli oppure affidati a terzi);
- attenuerebbe le tensioni fra i genitori, stante la difficoltà di comunicazione, di collaborazione e di coordinamento nella gestione dei vari impegni dei figli;
- risolverebbe l'ulteriore questione economica, dal momento che ciascun genitore provvederebbe direttamente al mantenimento dei figli nelle settimane di propria spettanza;
- terrebbe conto della preferenza manifestata dai minori di passare più tempo con il padre,
“essendo la figura oramai di riferimento, trattandosi di due figli maschi in età preadolescenziale”.
ha domandato - altresì - di rivalutare le dichiarazioni di , che confermerebbero i Pt_1 Per_1 comportamenti inopportuni e talvolta aggressivi della madre, presumibilmente dovuti allo stress ed alle difficoltà di gestione dei figli.
Ha contestato - infine - i due motivi sui quali il Giudice di I Grado ha fondato il rigetto dell'istanza di collocazione paritaria alternata - ossia la mancata dimostrazione dei presupposti di fatto e l'asserita incapacità del padre di contenere l'uso dei videogiochi da parte dei figli - entrambi smentiti dalle allegazioni effettuate e soprattutto dalle dichiarazioni del figlio in sede di ascolto. Per_1
15.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la contraddittorietà della decisione, l'errata valutazione delle prove documentali e delle allegazioni e la violazione dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. per non essere stata rispettata la proporzionalità reddituale delle parti, sia nella determinazione del contributo al mantenimento ordinario che nella ripartizione delle spese straordinarie.
8 Il Tribunale avrebbe - infatti - omesso di considerare che il reddito di parte appellata (circa € 5.000,00 mensili) sarebbe quasi 4 volte superiore a quello di parte appellante (circa € 1.497,00 mensili), peraltro senza tenere conto della rata di mutuo sostenuta mensilmente dall'obbligato (€ 535,96).
ha denunciato anche la carenza di motivazione della Sentenza in punto di aumento dell'assegno Pt_1 di mantenimento da € 200,00 ad € 250,00 mensili per ciascun figlio, non fondato su risultanze istruttorie bensì su una mera presunzione di maggiori esigenze dei figli in relazione all'età. Ha osservato - poi - che, per coerenza con la motivazione, l'incremento dell'assegno avrebbe dovuto avere decorrenza dalla data della Sentenza e non dalla domanda.
15.3. Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la condanna al pagamento delle spese processuali nella misura del 50% nonché la sproporzione ed eccessività della liquidazione.
Da un lato, ha censurato la violazione del principio di soccombenza, rilevando che controparte risulterebbe sostanzialmente e maggiormente soccombente in forza del rigetto della domanda di affidamento esclusivo e della determinazione del contributo di mantenimento in misura notevolmente inferiore rispetto alla relativa domanda.
Dall'altro lato, ha evidenziato l'esosità dell'importo liquidato, tenuto conto della quasi assenza di attività istruttoria.
Da ultimo, ha rilevato che il Giudice non avrebbe attribuito alcun rilievo, in violazione degli Pt_1 artt. 337 quater, co. 2, c.c. e 96 c.p.c. all'infondatezza della domanda di affido esclusivo avanzata da controparte a meri fini ritorsivi.
15.4. In via pregiudiziale e cautelare, l'appellante ha - quindi - chiesto l'inibitoria della pronuncia in punto di condanna al pagamento delle spese processuali, deducendo la manifesta fondatezza dell'impugnazione e, in ogni caso, il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione della decisione, atteso che si tratterebbe di spese insostenibili e che, in caso di pignoramento dello stipendio, egli sarebbe impossibilitato a corrispondere il mantenimento ai figli, così esponendosi anche a responsabilità penale.
16. In data 06.10.2025, si è costituita in II Grado , eccependo l'inammissibilità del gravame CP_1 avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c.; stigmatizzando la pretestuosità delle istanze dell'appellante, fondate su false accuse e prove artatamente utilizzate e tradottesi in attacchi gratuiti alla sua dignità personale e di madre, con totale noncuranza del potenziale pregiudizio per i figli;
denunciando l'atteggiamento incoerente, non collaborativo e volutamente ostruzionistico dell'appellante rispetto alla gestione dei figli (opposizione di immotivati dinieghi che l'hanno costretta ad adire il Giudice per ottenere le necessarie autorizzazioni, stante l'arbitraria iscrizione di alla Per_1 scuola media del Comune di residenza del padre); segnalando altresì i costanti tentativi di screditarla
9 agli occhi dei figli con il proposito di creare una sorta di “alleanza” - in particolare con il figlio - Per_1 assecondando l'attrazione verso i videogiochi nonché le lamentele rispetto alle regole poste dalla madre;
spiegando di essere stata costretta a proporre domanda di affidamento esclusivo nelle more del
I Grado proprio a causa di tali condotte pregiudizievoli di controparte;
respingendo le accuse di incapacità di gestire i figli a causa di un presunto sovraccarico di lavoro, circostanza di cui non è mai stata data alcuna prova;
evidenziando l'effetto destabilizzante che deriverebbe ai minori dall'accoglimento della richiesta di collocazione settimanale, alterandone le abitudini e minando la stabilità faticosamente raggiunta in una fase delicata di crescita quale quella preadolescenziale;
censurando la strumentalità di tale richiesta all'unico scopo egoistico di azzerare il contributo di mantenimento da corrispondere mensilmente ai figli, peraltro stabilito dal Giudice di prime cure in misura prossima a parametri minimi e quindi più che proporzionata ai redditi dell'obbligato; chiedendo
- perciò - il rigetto dell'Appello e la conferma integrale della sentenza di I Grado.
18. Preliminarmente, va rammentato che il gravame è inammissibile soltanto quando le doglianze mosse avverso la sentenza di I Grado non “dialogano” con quest'ultima, poiché non si pongono in rapporto di pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e non si confrontano in modo conferente con il contenuto delle stesse (v. Cass. civ., Sez. I, Ord. 2/10/2019, n. 24585).
Tale evenienza, tuttavia, non si pone nel caso in esame atteso che le censure mosse dall'appellante individuano chiaramente le questioni ed i punti della sentenza cui si riferiscono e con la relativa motivazione si confrontano, non essendo peraltro richiesta - come chiarito dalle stesse S.U. n.
27199/2017 citate dall'appellata - la formulazione nell'atto di Appello di un progetto alternativo di sentenza.
Il ricorso proposto da non presenta - dunque - vizi processuali sotto il profilo analizzato. Parte_1
19. Quanto al primo motivo di Appello, in punto di affidamento dei minori con collocazione prevalente presso la madre, lo stesso è infondato e va dunque respinta la domanda di sostituzione di tale regime con quello della collocazione paritaria alternata.
Va preliminarmente rammentato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il Giudice è chiamato ad adottare i provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, individuando il regime di affidamento, collocamento e frequentazione maggiormente rispondente a tale esigenza in base ad una valutazione in concreto della specifica realtà familiare.
Alla luce del richiamato principio, va innanzitutto ritenuta priva di rilievo qualsivoglia argomentazione, posta a fondamento dell'istanza di modifica del regime di collocazione della prole, che non abbia
10 attinenza con il perseguimento del best interest della medesima e che con tale obiettivo non si confronti.
Così, del tutto inconferenti - rispetto al citato proposito - sono gli argomenti addotti dall'appellante che attengono ad asseriti vantaggi e semplificazioni di tipo economico-organizzativo che potrebbero derivare a sé o alla controparte dalla pretesa collocazione alternata settimanale dei figli.
Prive di rilievo ai fini del decidere rimangono - dunque - le asserzioni - peraltro di carattere meramente ipotetico - secondo cui la collocazione alternata dei figli presso ciascun genitore consentirebbe di
“potersi meglio organizzare gli impegni lavorativi, concentrando il carico di lavoro nelle settimane in cui sono senza figli” (pag. 11) o, ancora, secondo cui “le esigenze di acquisto dei figli risulterebbero semplificate, contrariamente a quanto strumentalmente contestato da controparte, dato che le spese ordinarie verrebbero sostenute direttamente da ciascun genitore durante la permanenza dei figli presso di sé” (pag. 15).
L'appellante - inoltre - fa principalmente leva sull'argomento della fortissima conflittualità che caratterizza i suoi rapporti con l'ex coniuge per sostenere che “la gestione dei figli con un collocamento prevalentemente stabile presso la madre non appare adeguato e rispondente al miglior interesse dei figli, stante anche la difficoltà di comunicazione tra i genitori, che talvolta si traduce in minor capacità di collaborazione e coordinamento nella gestione dei vari impegni dei figli” (pag. 11).
Sul punto, si deve chiarire che l'indubbia conflittualità non può essere unilateralmente attribuita alla
- per le sue persistenti rigidità e toni polemici, così come prospettato nell'Appello -, potendosi CP_1 ritenere ampiamente provati gli atteggiamenti oppositivi dello stesso appellante verso controparte.
Invero, il Giudice di prime cure ha dato ampiamente conto di come tali condotte si siano riverberate anche in sede processuale, concretizzandosi in iniziative denigratorie e svilenti del ruolo genitoriale della madre.
Immune da censure va ritenuta la pronuncia di I Grado nella parte in cui ha rilevato che:
- l'istanza del 19.11.2023 sottende un incongruo mutamento dell'iniziale adesione del Pt_1 alla domanda di collocazione prevalente dei figli presso la madre, in quanto è stata fondata su email molto risalenti (inizio 2022) e certamente anteriori alla costituzione in giudizio, che dunque non provavano alcuna circostanza sopravvenuta che potesse giustificare il mutamento di prospettiva, nonché su ulteriori messaggi (scambiati fra settembre ed ottobre 2023, peraltro in occasione dell'inizio della nuova scuola di ) che davano conto di momentanei Per_1 contrattempi;
- le istanze del 21.05.2024 e del 7.06.2024 sono state fondate su una narrativa suggestiva, tendenziosa e gravemente lacunosa, che è stata drasticamente smentita dalle dichiarazioni rese
11 dal figlio delle parti nel corso della sua audizione; difatti, il minore ha confermato la Per_1 versione della madre secondo cui il 19.05.2024 le avrebbe raccontato di voler raggiungere degli amici per recarsi invece dal padre perché lei aveva rimproverato il fratello e scagliato a terra un videogioco;
ha - inoltre - “ridimensionato” l'episodio del 04.06.2024, spiegando che la madre l'aveva graffiato per sbaglio nel tentativo di prendergli il cellulare;
non ha riferito di alcuna violenza della madre ai danni suoi o del fratello . Per_2
Ne deriva che, per un verso, la modifica del regime di collocazione dei minori nella direzione dell'ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre non può certamente fondarsi sul rilievo di un'accesa conflittualità genitoriale alimentata dalle stesse condotte dell'odierno appellante non collaborative e svilenti del ruolo dell'altro genitore;
per altro verso, rimane priva di dimostrazione logica l'asserzione secondo cui la collocazione paritaria dei figli consentirebbe di appianare i contrasti tra le parti, atteso che, dati i numerosi spostamenti dei figli e tenuto conto dei molteplici impegni in relazione all'età preadolescenziale, a maggior ragione sarebbero necessari complicità, dialogo e forte collaborazione fra i genitori.
In linea generale, gli adolescenti, essendo maggiormente proiettati verso i loro interessi sociali, rischiano di percepire in modo netto gli “svantaggi” e le “scomodità” derivanti dall'avere una doppia residenza, così da esserne pregiudicati.
Non essendo emerso in alcun modo che la madre non sia in grado di accudire i figli a causa degli orari/impegni lavorativi oppure del comprensibile desiderio di conservare il loro rispetto, il Tribunale ha individuato quale genitore collocatario di e sul presupposto che costoro - CP_1 Per_1 Per_2 fin dalla separazione - sono sempre rimasti molto più con la madre che col padre, il quale ha dimostrato
- sinora - di rappresentare, più che un riferimento educativo, soprattutto un'occasione di svaghi per la prole a cui è legato da una sorta di alleanza maschile;
d'altro canto, pare emblematico che Pt_1 abbia addotto di essere “la figura oramai di riferimento, trattandosi di due figli maschi in età preadolescenziale”.
Il minore - in sede di ascolto - ha confermato la forte attrazione per i videogiochi (“se non avessi Per_1 altro di più importante da fare ci giocherei anche tutti i giorni”), il suo disappunto rispetto alla posizione della madre sul tema (“mia mamma non è molto d'accordo, oltre a dirmi che uso troppo i videogiochi, si preoccupa molto senza motivo”) e - al contrario - la complicità con il padre (“mio papà
è d'accordo che io usi i videogiochi anche perché ogni tanto gioca con me”); ciò denota la tendenza del padre ad assecondare i desideri dei figli in disaccordo con le regole indicate dalla madre, proponendosi quale figura solidale e complice in caso di rimprovero, mentre sarebbe fondamentale una vera intesa
12 genitoriale per trasmettere indicazioni comportamentali significative alla prole che vive una delicatissima fase della crescita.
20. Il secondo motivo di Appello è parimenti infondato.
Nel determinare il contributo di mantenimento a carico dell'appellante, il Giudice di prime cure ha richiamato l'ordinanza presidenziale del 17.07.2023, facendo proprie le considerazioni ivi svolte e precisando che le condizioni reddituali di Lunetta descritte nel suddetto provvedimento si sono nel frattempo stabilizzate.
Invero, risulta assunto a tempo indeterminato a far data dall'1.02.2021 presso un'azienda Pt_1 farmaceutica con sede nello Stato di San Marino e con pattuizione di una retribuzione mensile pari ad €
1.750,00 (v. doc. 11); dall'ultima dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 risulta un reddito da lavoro dipendente pari ad € 27.973,00, di cui € 10.000,00 indicati sotto la voce quota esente frontalieri ed €
17.973,00 quale reddito imponibile (v. doc. 8); tale distinzione - come già rilevato nel provvedimento presidenziale richiamato - spiega la non corrispondenza tra il reddito imponibile di cui alla dichiarazione dei redditi e l'effettiva retribuzione mensile, la quale non ammonta ad € 1.497,00 (cifra ottenuta dal rapporto tra € 17.973,00 e le 12 mensilità), come dichiarato nell'Appello.
Il Giudice di I Grado ha certamente tenuto conto delle maggiori capacità economiche dell'appellata - medico di medicina generale - nonché dei tempi in cui il padre provvede direttamente al mantenimento dei figli presso di sé per determinare il contributo a carico di quest'ultimo in misura adeguata, se si considera il costo attuale della vita anche in relazione alle esigenze legate all'età dei due minori.
Il dovere mantenere i figli grava su ciascuno dei genitori e dunque il principio di proporzionalità, di cui all'art. 337 ter, co. 4, c.c., va inteso nel senso che la determinazione del contributo - a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato - non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (v. Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 18538 del
2.08.2013).
Dunque, l'incremento del contributo disposto dal Tribunale - in misura contenuta e comunque proporzionata ai redditi dell'obbligato - di € 50,00 per ciascun figlio è ancorato alle maggiori esigenze legate alla crescita rispetto al tempo dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Quanto alla decorrenza di tale assegno, è corretto individuare il momento della pronuncia della
Sentenza di I Grado, tenuto conto della ragione dell'aumento ed essendo il periodo precedente
13 “coperto” dalle statuizioni di cui al provvedimento presidenziale del 17.07.2023, mai modificato nel corso del giudizio.
Circa le spese straordinarie, è da condividere il fatto che sono state ripartite correttamente nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
trattasi di esborsi che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole e dunque non possono ritenersi coperte dall'assegno ordinario. Posto che l'odierno appellante ha raggiunto una situazione reddituale stabile e comunque agiata, non appare più giustificata una compressione del suo contributo con addossamento dell'onere quasi integralmente all'altro genitore, in quanto si tradurrebbe in uno squilibrato esonero di responsabilità.
21. Quanto al terzo motivo di Appello, è solo parzialmente fondato in relazione al quantum della liquidazione.
Va innegabilmente confermata la maggiore soccombenza di in I Grado in relazione al rigetto Pt_1 della domanda di collocamento paritario dei figli, al rigetto delle istanze avanzate in corso di causa di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti ed all'aumento del contributo di mantenimento a suo carico.
Pertanto, la ripartizione delle spese operata dal Giudice di prime cure risulta corretta, poiché la domanda di affidamento esclusivo è stata proposta dalla in corso di causa solamente a seguito del CP_1 mutamento dell'atteggiamento processuale di (il quale si era costituito in giudizio aderendo Pt_1 alla proposta di collocamento prevalente presso la madre) e non a scopo ritorsivo.
Nel contempo, proprio l'inatteso mutamento di prospettiva dell'odierno appellante e le istanze avanzate in corso di causa hanno comportato un allungamento della definizione del giudizio ed un aggravamento dell'istruttoria.
Tuttavia, deve essere accolta la censura dell'appellante in relazione all'eccessività della liquidazione tenuto conto dell'oggetto della causa e dell'attività processuale svolta.
In particolare, non si rilevano elementi di eccezionale difficoltà che conducano a qualificare la causa come di elevata complessità (ragionevole termine di durata, media lunghezza degli atti di parte, carattere prevalentemente documentale dell'istruttoria) né attività che giustifichino l'applicazione dei parametri massimi per la liquidazione del compenso della fase istruttoria, essendosi svolta la sola attività di ascolto del minore.
Le spese di I Grado vanno pertanto rideterminate - facendo applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per le cause di valore indeterminabile e di complessità media - in complessivi € 10.860, poste a carico del Lunetta nella misura del 50% pari ad €
5.430,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
14 22. Le spese del gravame seguono la soccombenza nettamente prevalente di e si Parte_1 liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto, RIDETERMINA le spese legali di I Grado a carico di ed a favore di Parte_1 CP_1
nella misura di € 5.430,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
[...]
2. CONDANNA a rifondere a le spese di II Grado, liquidate in € 5.200,00 Parte_1 CP_1 oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 17.11.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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