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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3703/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. FEDERICA SANTINON ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Mira in data 29/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mira (VE) – Atto n. 25, P. 2, S. A, Anno 1995 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 30/01/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
08/01/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale del figlio
(nt. il 20/09/2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
CP_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
- la casa coniugale, sita in Mira (VE) in Via Giuliano da Maiano n. 2 in comproprietà tra i coniugi è stata divisa in due distinte unità indipendenti e la porzione indicata in rosa sarà occupata dalla SI;
Le utenze relative all'immobile resteranno in comune e in ragione Pt_1 dell'ampiezza delle porzioni utilizzate dai coniugi gli stessi concordano che i costi di tutte le utenze
(acqua, luce, gas, tari) saranno ripartiti al 70% a carico del signore e al 30% della Parte_2
SI ; 2) il figlio continuerà a risedere nella porzione assegnata al Pt_1 Persona_1
padre; 3) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto di e contribuiranno alle CP_1
spese straordinarie relative al mantenimento dei figli nella misura percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre giusta Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Venezia;
4) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento e si impegnano a valutare le sorti dell'immobile in comproprietà allorquando CP_1
sarà laureato e completerà il percorso di studi e sarà economicamente indipendente e nel frattempo chi dei due comproprietari resterà ad abitare nell'immobile provvederà a riconoscere una indennità mensile di occupazione pari alla metà del valore locativo dell'immobile”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mira.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. FEDERICA SANTINON ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Mira in data 29/04/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mira (VE) – Atto n. 25, P. 2, S. A, Anno 1995 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 30/01/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
08/01/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale del figlio
(nt. il 20/09/2002), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
CP_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone: “1) emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati di tetto e di mensa, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
- la casa coniugale, sita in Mira (VE) in Via Giuliano da Maiano n. 2 in comproprietà tra i coniugi è stata divisa in due distinte unità indipendenti e la porzione indicata in rosa sarà occupata dalla SI;
Le utenze relative all'immobile resteranno in comune e in ragione Pt_1 dell'ampiezza delle porzioni utilizzate dai coniugi gli stessi concordano che i costi di tutte le utenze
(acqua, luce, gas, tari) saranno ripartiti al 70% a carico del signore e al 30% della Parte_2
SI ; 2) il figlio continuerà a risedere nella porzione assegnata al Pt_1 Persona_1
padre; 3) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto di e contribuiranno alle CP_1
spese straordinarie relative al mantenimento dei figli nella misura percentuale del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre giusta Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Venezia;
4) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti e nulla disporre a titolo di concorso al loro mantenimento e si impegnano a valutare le sorti dell'immobile in comproprietà allorquando CP_1
sarà laureato e completerà il percorso di studi e sarà economicamente indipendente e nel frattempo chi dei due comproprietari resterà ad abitare nell'immobile provvederà a riconoscere una indennità mensile di occupazione pari alla metà del valore locativo dell'immobile”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mira.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison