Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1737/2021, posta in decisione in data 20.9.2025per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
COLLI VIRGINIA e con elezione di domicilio in via Via Virgilio 11 91100 Trapani presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nat a MAZARA DEL Controparte_1 C.F._1
VALLO (TP) in data 26/08/1979, con il patrocinio dell'Avv. ESPOSITO
VINCENZO e con elezione di domicilio in via PIAZZALE FALCONE
BORSELLINO, 32 91100 TRAPANI presso il medesimo difensore
APPELLATO
1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, quale fideiussore giusta contratto del 30.09.2008, del coevo Controparte_1 rapporto di mutuo ipotecario concesso a , proponeva opposizione al Parte_2
D.I. n. 48/2015 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 21 febbraio 2015 su richiesta della (già Controparte_2 [...]
, banca mutuante), deducendo l'infondatezza della Controparte_3 richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti dalla sotto il profilo sia CP_2 dell'an che del quantum debeatur. In particolare, l' opponente eccepiva: di non avere mai sottoscritto la fideiussione posta a base dell'ingiunzione; di non aver mai ricevuto comunicazioni di sorta in ordine all'inadempimento del debitore principale, alla revoca del mutuo e alla segnalazione alla CR della Banca di Italia;
l'insussistenza della prova del credito, attesa la sostanziale inattendibilità della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 50 Tub, dal funzionario di Banca, in quanto il rapporto in contestazione non era di conto corrente, ma un mutuo fondiario a tasso variabile;
l'abusività dei costi di gestione pretesi, nonché della quantificazione degli interessi;
la intervenuta decadenza della Banca, dall'azione di garanzia promossa contro il fideiubente, oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c..
Costituitasi, la Banca opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto integrale dei motivi dell'opposizione. Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., l'opponente specificava le eccezioni già formulate, rilevando che il titolo in forza del quale era stata emessa l'ingiunzione di pagamento si appalesava per diversi aspetti illegittimo. Con la comparsa conclusionale l'opponente eccepiva per la prima volta la nullità della clausola di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del contratto di fideiussione, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 l. 287/1990,
2 Parte_ chiedendo per l'effetto la pronuncia di decadenza dall'azione promossa dalla nei confronti di esso fideiussore, oltre a insistere per la decadenza conseguente l'inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 cc. Il , inoltre, CP_1 eccepiva la nullità della clausola relativa alle condizioni economiche applicate al contratto principale, ai sensi degli artt. 117 e 118 TUB e l'assoluto difetto di prova in ordine al quantum debeatur, in forza delle sopra denunciate nullità.
La causa veniva istruita in via documentale e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla firma apposta in calce alla lettera di fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto ( che ha concluso per l'attribuzione al della sottoscrizione della fideiussione). CP_1
Con sentenza n. 108/21 pronunziata in data 30.3.2021, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
In motivazione, il primo Giudice, in base al principio della c.d. ragione liquida - in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza necessità per il Giudice di esaminare previamente tutte le altre doglianze secondo l'ordine di cui all'art. 276 cpc – affrontava in primis l'eccezione di decadenza dell'istituto di credito opposto dall'esercizio dell'azione nei confronti del fideiussore per inutile decorso del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c..
A tal fine, rilevava che la questione della nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, sebbene sollevata dal a preclusioni già CP_1 scadute con l'atto di costituzione di nuovo procuratore, meritava di essere trattata avendo ad oggetto un'ipotesi di nullità negoziale che, in quanto tale, è sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso.
Ciò posto, il Tribunale assumeva che la deliberazione dell'ABI di approvazione dello schema negoziale standard di fideiussione integrava gli estremi dell'intesa anticoncorrenziale come accertato ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 e, per ciò stesso l'accertamento dell'intesa predetta viziava (sub specie nullità “virtuale”) anche i singoli contratti che contengono le clausole contenute nell'intesa e, quindi, anche quello oggetto del contendere (in quanto titolo del credito azionato in monitorio), massime se si considera che l'art. 2
3 cit. all'ultimo comma stabilisce che le intese anticoncorrenziali sono nulle a ogni effetto.
Per l'effetto, il suddetto Decidente statuiva che, nella fattispecie in esame, il vizio che colpiva la clausola della fideiussione che deroga alle disposizioni di cui all'art 1957 c.c. e riproduttiva del contenuto del modulo ABI, integrava un'ipotesi di nullità "virtuale", ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà diretta a norme imperative di ordine pubblico economico. In questo caso, infatti, il contratto diventava lo "sbocco" dell'intesa, lo strumento cioè attraverso il quale si realizzavano gli effetti dell'illecito anti-concorrenziale, sicché esso stesso era colpito da nullità, ponendosi in contrasto con la disciplina volta alla tutela della concorrenza.
In tale ipotesi, poiché lo schema contrattuale era frutto della predeterminazione unilaterale da parte della banca, unico soggetto che poteva fornire la prova dell'essenzialità delle clausole ai fini della stipula del contratto, il vizio riguardava, quindi, solo le clausole del contratto di fideiussione "interessate" dall'intesa, ai sensi e per gli effetti della previsione di nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c. (in tal senso giurisprudenza conforme, da ultimo Cass. SS.UU. 30.12.2021 n. 41994).
La possibilità per il cliente o per il garante dell'istituto di credito di invocare gli effetti della nullità risultava confermata, inoltre, da quanto osservato dalle Sezioni
Unite, con la sentenza n. 2207 del 2005, nella quale si è precisato che "la legge
"antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Pertanto, inferiva la nullità dell'art. 5 comma 7 del contratto di fideiussione, che dispensava la Banca dal rispetto delle prescrizioni e termini dell'art. 1957 c.c. e poiché la stessa non aveva dato prova di avere tempestivamente promosso le proprie
4 istanze contro il debitore principale nei termini indicati dalla norma, era decaduta dal diritto di escutere il fideiussore.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1 [...]
cessionaria dei cediti della Controparte_4 Controparte_2
(citata in questo appello ai soli fin dell'integrità del contraddittorio); resisteva CP_1
.
[...]
In data 20.9.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale ha errato a ritenere che la non avesse dato prova di avere agito giudizialmente nei CP_2 confronti del debitore principale nel termine dell'art. 1957 c.c. e di non essere decaduta dal diritto di escutere il fideiussore.
Il motivo è infondato.
Con lettera del 17.5.2012, infatti la Banca mutuante ha comunicato al debitore e al fideiussore di avere revocato il fido in conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine del debitore relativamente ai mutui ipotecari contratti (tra i quali quello garantito), con invito alla estinzione dello stesso mutuo. A tale data si deve ricollegare la scadenza dell'obbligazione evocata dall'art. 1957 c.c.
Ebbene, come deduce la stessa nell'atto di appello, la prima iniziativa CP_2 contro il fideiussore è datata al 13.10.2014, ed è costituita dall'intervento in una esecuzione immobiliare già pendente (evidentemente per iniziativa di terzi), su beni immobili sui quali risultavano iscritti pignoramenti di altri soggetti. Evidentemente risulta superato il termine di sei mesi imposti dall'art. 1957 c.c..
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del divieto di intesa anticoncorrenziale, sebbene sollevata a preclusioni già scadute, andava trattata nel merito perché, trattandosi di nullità negoziale, è sempre soggetta al potere di rilievo officioso;
nella specie, l'eccezione è stata tardivamente sollevata solo in comparsa conclusionale.
5 E' opportuno però esaminare questo unitamente al quarto motivo di appello, con il quale la censura la carenza di prova, da parte dell'opponente, Parte_1 della questione della nullità della fideiussione, non avendo costui prodotto nei termini di legge né il provvedimento dell'Autorità di vigilanza, né il parere dell'AGCM, che essendo provvedimenti amministrativi sono sottratti al principio iura novit curia e non sono valutabili dal Giudice, se non tempestivamente prodotti dalla parte.
Il motivo è fondato.
Indipendentemente dalla non appropriatezza della formulazione del motivo (che rinvia genericamente al provvedimento dell'autorità di vigilanza e al parere dell'AGCM), va ricordato che secondo il costante insegnamento del Giudice di legittimità “In tanto una fideiussione conclusa a valle di intese illecitamente anticoncorrenziali può dichiararsi (parzialmente) nulla, in quanto si accerti che detta fideiussione riproduca clausole proprie dello schema costituente l'intesa anticoncorrenziale vietata, e salvo che non sia desumibile dal contratto, ossia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. Ordinanza n.
34418 del 23 novembre 2022, in motivazione); da tanto deriva, ai fini della pronuncia della nullità (parziale) della fideiussione impugnata, la necessità che il Giudice proceda a una preliminare verifica della corrispondenza di (talune) clausole del contratto impugnato con quelle contenute nello schema generale costituente l'intesa vietata, nonché alla successiva verifica dell'esistenza di una volontà delle parti intesa alla conservazione della validità del negozio privo delle clausole nulle;
si tratta, all'evidenza, di un accertamento di nullità che presuppone tanto una verifica documentale estesa all'esame comparativo del contenuti del contratto di fideiussione impugnato e dello schema generale costituente l'intesa vietata, quanto l'esame del complessivo comportamento negoziale delle parti, al fine di desumerne (o di escludere) l'effettivo ricorso di una volontà contraria al riconoscimento della nullità parziale: verifiche ed esami pacificamente eseguibili d'ufficio, in sede di legittimità, nei soli casi in cui non sia necessario l'esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto
(…).Cass. 8.8.2023, n. 24198.
Ebbene, va ricordato altresì che “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche
6 se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi.
(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello). (Cass. Ordinanza n. 4867 del
23.2.2024; Conf. Cass. Ordinanza n. 20713 del 17.7.2023).
Nella specie e in disparte la tardività della produzione della delibera n. 55/2005 della Banca d'Italia, non è stato mai prodotto ritualmente e tempestivamente nel giudizio di primo grado, il c.d. schema ABI che, secondo la Banca d'Italia, giusta il provvedimento n. 55/2005, è in contrasto, in alcuni articoli, con la normativa che vieta intese anticoncorrenziali (art. 2 comma 2 lett. a L: 287/90), generando la nullità parziale evocata dalla Suprema Corte (e tutto questo non considerando che la statuizione della Banca d'Italia riguarderebbe le fideiussioni omnibus, mentre quella in oggetto è specifica).
Conseguentemente, l'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto contratto a valle di intesa illecita perché anticoncorrenziale, non può essere accolta.
Tanto comporta l'assorbimento degli altri motivi di appello.
L'appellato ripropone, con la propria comparsa di risposta, gli altri CP_1 motivi avanzati in primo grado a sostegno dell'opposizione (in vista dell'eventualità di accoglimento dell'appello).
Di questi, la Corte esamina adesso quello relativo alla nullità della clausola di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 33 lett. t)
D.lgs 206/2005 della fideiussione de qua, enunciato per la prima volta nella memoria di costituzione di nuovo procuratore, del 13.2.2018 e nella comparsa conclusionale.
In ordine alla tardività della eccezione in esame, rilevata dalla parte appellata, occorre solo rinviare a quanto prima osservato, in ordine alla nullità del contratto per violazione di norme imperative e rilevabilità d'ufficio della stessa con richiamo alla giurisprudenza ivi riportata (Cass. Ordinanza n. 4867 del 23.2.2024; Conf. Cass.
Ordinanza n. 20713 del 17.7.2023). La rilevabilità d'ufficio di tale nullità, sancita
7 dall'art. 35 del suddetto Codice del consumo, comporta la proponibilità dell'eccezione, in ogni fase del giudizio (tenuto conto che è fondata su documenti ritualmente acquisiti al giudizio).
Assume l'appellato di avere sottoscritto il contratto di fideiussione non CP_1 nella qualità di professionista avente cointeressenza nell'impresa esercita dal debitore principale, l'azienda “Emanuele Petralia Notizie WAW”, ma da semplice consumatore e, dunque, egli ha diritto di invocare anche la tutela consumeristica di cui al D.lgs 206/2005 (c.d. codice del consumo).
Sul punto, la Cassazione ha da ultimo chiarito che “Nel contratto di fideiussione,
i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 CP_5 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (…). (Cass.
SS.UU. Ordinanza n. 5868 del 27.2.2023).
Nella specie, la ha contestato, in modo generico, la condizione di CP_2 consumatore di , ma non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria, Controparte_1 sul punto, seppure sia da ritenere che tale onere incombesse sulla stessa che CP_2 contestava la qualità; a fronte della estrema difficoltà, per il fideiussore, di documentare una condizione negativa (il non essere consumatore, il non essere imprenditore o professionista collegato alla azienda garantita o altro), solo la CP_2 sarebbe stata in condizione di documentare una condizione professionale e una cointeressenza del fideiussore nella azienda del debitore, posto che il legame familiare tra questi e il fideiussore (figlio del primo) non è indizio sufficiente.
Applicando l'art. 33 comma 2° lett. t), la clausola in oggetto, nella parte in cui deroga ampiamente all'art. 1957 c.c., non mancando di puntualizzare che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o al
8 fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 CC che si intende derogato” è nulla, in quanto sancisce a carico del fideiussore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, (poiché con tale clausola il consumatore non può opporre alla banca la mancata proposizione entro sei mesi delle sue istanze contro il debitore e la conseguenziale decadenza dal diritto di escutere il fideiussore).
Mancando la prova, come rilevato precedentemente, che la abbia CP_2 promosso azioni contro il debitore principale entro i sei mesi susseguenti la scadenza dell'obbligazione, la stessa creditrice è decaduta verso il fideiussore e, pertanto, resta va confermato (per altri motivi rispetto a quelli del primo Giudice) l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, statuita dal Tribunale.
Conseguentemente, ritenuti assorbiti gli altri motivi, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della sola appellante (essendo la estranea Controparte_6
all'iniziativa processuale di questo appello) in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
nulla sulle spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia di Controparte_7
:
[...]
1) rigetta l'appello proposto da Parte_3
nei confronti di , avverso la sentenza n. 108/2021,
[...] Controparte_1
pronunziata dal Tribunale di Sciacca in data 30.3.2021;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
9 corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 16.1.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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