Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1997/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za n. 240/2020 del Giudice di Pace di Cervinara” e vertente
TRA
, cf. , rappresentata e difesa dall'avv. Iu- Parte_1 C.F._1
liucci Antonio, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
, p. iva , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio De Dominicis, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA: , con sede in Cervi- CP_2 P.IVA_2
nara (AV) Alla Via Casino Bizzarro n.2.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La IG.ra conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3
e la per sentirle condannare, previa declaratoria di responsabilità di
[...] CP_2 quest'ultima, al risarcimento dei danni materiali derivanti dal sinistro per cui è causa, quanti- ficati in euro 10.304,40 iva inclusa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vitto- ria di spese e competenze di lite.
L'attrice in primo grado esponeva che in data 27.03.2017, alle ore 9:45 circa, in Cervinara
(AV), alla rotonda di Via Lagno, il veicolo di sua proprietà Peugeot tg. DR734LN, assicura- to per la RCA con la società RI Ass.ni S.p.a., con a bordo in qualità di trasportato il IG.
, veniva investito e danneggiato alla parte anteriore destra dal veicolo Fiat Persona_1
Sedici tg. DV909AY, di proprietà della e garantito per la RCA con la società CP_2
[..
presenza del segnale di stop ivi indicato.
Incardinatosi il procedimento di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara con
R.G. 995/2018, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la RI
Ass.ni S.p.A., contestando ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, deducendo l'improponibilità, inammissibilità, infondatezza e nullità della domanda, chiedendone il ri- getto.
Restava contumace la Controparte_5
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice di pace di Cervinara con sentenza n.
240/2020 depositata il 20.03.2020 accoglieva parzialmente la domanda attorea e così dispo- neva “a) accoglie la domanda e, riconosciuta la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna la e in Controparte_6 CP_2
solido al pagamento in favore di della somma di euro 622,82 oltre inte- Parte_1 ressi nella misura legale dalla data della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna
i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese e compensi del presente giudizio liquidate in complessivi euro 274,00 per spese ed euro 600,00 per compensi profes- sionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva, cpa se dovute, con attribuzione al procuratore anti- cipatario avv. Antonio Iuliucci.''
Avverso tale decisione l'attrice proponeva appello, ritualmente notificato in data
19.05.2020, sostenendo che il giudice di primo grado aveva reso un'erronea ricostruzione dei fatti, giungendo ad una erronea quantificazione dei danni subiti dal veicolo dell'appellante nonché ad una inesatta quantificazione delle spese legali;
pertanto chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata RI Ass.ni S.p.A. al pa- gamento dell'ulteriore somma di euro 9.717,58 per i danni subiti dal veicolo, nonché al pa- gamento in solido con la delle spese legali con attribuzione al procuratore anti- CP_2
statario.
La compagnia assicuratrice, costituitasi in data 30.6.2020, eccepiva in via principale l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello, ovvero la nullità ex artt. 163 e 342 c.p.c.; in via subordinata, chiedeva di rigettare comunque il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare integralmente l'impugnata sentenza, condannando l'attrice - appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.
Restava contumace la CP_2
2 Acquisito il fascicolo d'ufficio della precedente fase processuale di merito, la causa veniva affidata al sottoscritto giudice ed assegnata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- Preliminarmente la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è da ritenersi infondata, non risultando prima facie la manifesta infondatezza del gra- vame proposto avverso la sentenza di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte appellata non può essere accolta, poiché deve rilevarsi essere oramai pacifico sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., come richiamato dalla pronunzia della Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n.
27199 del 16.11.2017, che i motivi di appello promossi dall'odierna appellante meritano ap- profondita disamina, incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata, posto che i motivi di appello sono suscettibili di studio e approfondimento.
Anche la doglianza relativa all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgi- mento nella formulazione dell'atto di appello, infatti la suprema Corte ha affermato che “de- ve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza'', - non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie, l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnate;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto, denunciando pertanto dettaglia- tamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gra- vame.
Per quel che attiene altresì all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 163, co. 3, n. 4
c.p.c, occorre osservare quanto segue.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato in giurisprudenza, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valu-
3 tazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma ri- siede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare ade- guate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea di- fensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della
"causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una fun- zione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specifica- mente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni poste a base della domanda che il bene della vita richiesto, l'atto di citazione in appello non è affetto da alcuna nullità.
3.- Nel merito, l'appellante contesta la sentenza di primo grado, che, a suo dire, è affetta da errori di valutazione circa la ricostruzione dei fatti sulla scorta di una corresponsabilità dell'attrice ex art. 2054 c.c. co. 2, affermando di “non aver potuto verificare la veridicità della ricostruzione fornita da parte attorea poiché gli Agenti della Polizia Locale intervenu- ti sul luogo del sinistro per i rituali accertamenti, non sono giunti ad offrire una ricostruzio- ne dinamica dell'accaduto che aiuti a comprendere l'esatta modalità dello scontro e le re- sponsabilità che hanno causato il tamponamento''.
Nel merito, la doglianza dell'appellante è infondata e non può trovare accoglimento.
Deve rilevarsi, infatti, che la domanda risarcitoria si fonda solo sull'affermazione che nel si- nistro per cui è causa la responsabilità dovrebbe essere attribuita al conducente dell'auto Fiat
Sedici tg. DV909AY, di proprietà della posto che la sig.ra aveva ac- CP_2 Pt_1
quisito la c.d. “precedenza di fatto” o “precedenza cronologica”.
Dall'esame degli atti di causa, nella seppur scarna, se non inesistente istruttoria, rileva evi- denziare che, soprattutto dai rilievi fotografici prodotti dalla stessa attrice, nulla emerge circa la segnaletica stradale.
L'attrice-appellante infatti adduceva quale causa di verificazione del sinistro de quo l'omessa osservanza della segnaletica stradale da parte dell'avverso conducente, il quale non
4 si sarebbe fermato allo stop presente sul suo tragitto.
Tuttavia nulla è stato documentalmente provato in ordine all'obbligo di stop gravante in ca- po al conducente della Fiat Sedici tg. DV909AY, né mediante la relazione redatta dai Cara- binieri intervenuti successivamente al sinistro, né mediante lo schizzo planimetrico a quest'ultima allegata, da cui nulla emerge in proposito.
Unico elemento di prova può dunque desumersi dalle dichiarazioni rese ai CC intervenuti sul posto, da cui emerge parimenti che entrambi i conducenti si erano già immessi nella rota- toria al momento dell'impatto, con direzioni opposte (l'uno dovendo svoltare a destra e l'altro a sinistra) e pertanto così cagionando in conseguenza, in assenza di comprovato uti- lizzo reciproco di indicatori di svolta, il sinistro de quo.
Il concorso di colpa in materia di circolazione di veicoli è previsto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., il quale stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Tale principio comporta, nella pratica, che di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale al soggetto che, pur non avendo commesso la vio- lazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contra- stare l'altrui imprudenza (cfr. Cass. n. 13271/2016; Cass. n. 9241/2016)
Relativamente al concorso di colpa, sussiste pertanto una presunzione relativa, vale a dire operante fino a prova contraria che, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi debba essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato.
Pertanto, venendo all'individuazione delle percentuali di responsabilità, si ritiene che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. la condotta dell'appellante assuma una pari gravità rispetto a quella del conducente dell'altra auto coinvolta, anche alla luce del fat- to che l'istruttoria non ha consentito di far emergere in modo univoco se l'appellante, nel momento in cui si accingeva a svoltare, avesse azionato o meno gli indicatori di direzione, circostanza che non è stata nemmeno riportata dall'appellante nel proprio atto di citazione.
Orbene, non sussistendo, in atti elementi probatori certi ex art. 2697 c.c. da cui desumere la condotta di guida perfettamente rispettosa delle regole scritte e non scritte (colpa specifica e generica) da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa, va di- chiarato il concorso paritario di colpa dei detti soggetti coinvolti.
5 Sulla scorta degli operati rilievi ritiene il Tribunale che il comportamento tenuto dalla IG.ra abbia concorso nella determinazione dell'evento nella misura del 50, e per tali ra- Pt_1
gioni il diritto al risarcimento del danno va commisurato in maniera proporzionale.
4.- Venendo alle specifiche richieste risarcitorie articolate dall'appellante, alla stessa veniva riconosciuto in primo grado la somma di € 622,82, a fronte di € 10.304,40 richiesti a coper- tura dei danni subiti al proprio veicolo.
Sul punto il primo giudice ha così motivato la sua decisione: “Per quanto attiene al quantum debeatur, va osservato che l'entità dei danni riportati dal veicolo dell'istante, così come de- scritta nel rapporto dei Carabinieri, trova la sua attendibilità solo nelle voci relative al rive- stimento anteriore, paraurti anteriore, supporto paraurti anteriore, parafango anteriore, mo- danatura, proiettore, fanalino anteriore, elementi questi il cui danneggiamento è confermato dalle fotografie in atti e dal preventivo (alcun danno invece alle parti meccaniche CP_7
descritte nel preventivo , ciò tenuto conto che parte attrice non ha chiesto di- Persona_2
sporsi né ha comunque insistito per la consulenza tecnica, dovendosi intendere con ciò rinun- cia all'accertamento dei danni come realmente verificatisi.
Precisamente le fotografie non raffigurano gli ulteriori elementi della carrozzeria che si sa- rebbero danneggiati deve prova di danneggiamenti di parti meccaniche.
Il costo della manodopera, per quanto sopra, deve essere ridotto ad euro duecento.
Per quanto riguarda l'Iva ed il fermo tecnico, l'istante non ha fornito la fattura e non ha pro- vato di aver effettivamente riparato il veicolo né di aver sostenuto delle spese per il non uso, per cui tali richieste non possono essere accolte (Cass. 19/11/99 n. 12820), ritenuto altresì che non può escludersi che alle riparazioni, soprattutto se di modesta entità, si procede in economia. Pertanto, considerata la documentazione prodotta e le prove assunte, questo giu- dice ritiene di procedere ad una valutazione equitativa e di quantificare il danno nella misura complessiva di euro 1.245,65.
In virtù della riconosciuta corresponsabilità nella causazione dell'evento, l'importo di cui sopra deve ridursi del 50% ed ammonterà ad Euro 622,82, in moneta attuale”.
Con l'appello si censura, da un lato, l'affermazione del giudice di pace circa la presunta ri- nuncia da parte dell'odierno appellante - che non aveva insistito per la nomina di un ctu - all'accertamento dei danni realmente verificatisi, sul rilievo che la ctu era stata richiesta dalla
RI e, dall'altro, si richiamano i due preventivi di spesa prodotti in primo grado. Si lamen- ta, altresì, che il giudice di pace non abbia riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli inte- ressi compensativi.
Anche questo capo di appello è infondato e va rigettato.
6 E' pacifico che chi agisce per il risarcimento del danno deve fornire una prova adeguata non soltanto dell'an debeatur, ma anche del quantum debeatur, cioè del danno effettivamente subi- to, causato dall'evento lesivo.
Ebbene, in primo luogo, in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della deter- minazione del quantum debeatur (cfr. Cass. n. 36900/2021; conf. cass. 11765/2013). Aggiun- gasi che i preventivi prodotti dall'attuale appellante erano stati espressamente e decisamente contestati dalla RI, che proprio al fine di smentirne la veridicità aveva chiesto disporsi ctu.
Né l'appellante può dolersi del fatto che il primo giudice non abbia disposto la ctu non solle- citata da lei, bensì dalla RI, perché, come già chiarito innanzi, l'onere di provare i danni subiti, causato dal sinistro, incombeva soltanto su di lei e non certamente sulla RI.
Per altro verso, il primo giudice, com'era in suo potere, ha liquidato equitativamente il danno con riferimento ai valori del momento della sua decisione, per cui non era dovuta la rivaluta- zione monetaria.
Non può essere accolta, infine, perché del tutto carente in termini di allegazione e prova, la domanda di interessi “compensativi'' decorrenti dall'evento al soddisfo.
Invero, l'obbligazione risarcitoria da illecito aquilano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi'' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla man- cata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta
“iuris et de iure'', occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. 36878/2021; 22607/2016 e 19063/2023).
5.- L'appellante ha impugnato altresì la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara per “incongruità ed inesattezza della quantificazione alle spese per violazione di conformità alle tariffe professionali”.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Giova ricordare che l'art. 5, co. 2, secondo periodo, del d.m. 55/2014 dispone che “nei giu- dizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Il valore della causa rientra, pertanto, nel primo scaglione di riferimento dei giudizi davanti al giudice di pace delle previgenti tariffe (fino a € 1.100,00), che prevede un massimo di €
607,00.
7 6.- Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (giudizio davanti al tribunale, primo scaglione di riferimento, valori medi).
Va dato atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, quale giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 240/2020, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Cervinara, che conferma;
2. condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_8
662,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
3. dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Avellino, 28.02.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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