CASS
Sentenza 5 aprile 2022
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 11061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11061 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. GI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente - PROPRIETA' Dott. ALDO CARRATO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Ud. 10/03/2022 - PU Dott. LUCA VARRONE - Consigliere - R.G.N. 18082/2017 Dott. TE OLIVA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18082-2017 proposto da: OR IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODOLFO LANCIANI n. 24, presso lo studio dell'avv. EMILIA TODARELLO, rappresentato e difeso dall'avv. ELIO MANICA
- ricorrente -
contro PO GI, PO IC, PO RI IU PO, GA TE, RR AO, GA TE, GA OS RI, RR RI GIA, Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Civile Sent. Sez. 2 Num. 11061 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO GI GIOVANNI Relatore: OLIVA TE Data pubblicazione: 05/04/2022 2 di 10 GA GAETANO, NESI GIUSEPPE, NESI GI RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. D'AREZZO n. 32, presso lo studio dell'avv. TE GA, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. ISIDORO CAVALIERE - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 885/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere Dott. TE OLIVA;
viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott. Aldo Ceniccola, il quale ha concluso per il rigetto, tanto del ricorso principale che di quello incidentale FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 3.5.2002 OR PA evocava in giudizio TO SA innanzi il Tribunale di Crotone, invocandone la condanna al rilascio di un terreno sito in agro del Comune di Crotone. Con successivo atto di citazione TO SA conveniva a sua volta OR PA ed altri soggetti innanzi il medesimo ufficio giudiziario per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, del terreno di cui anzidetto. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 759/2005, che rigettava la domanda di rilascio, accogliendo quella di usucapione. Interponeva appello avverso detta decisione la OR, unitamente a GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI, NE IG AR, OR AR IGa, ZA IC, ZA AR IU OL e ZA IG, invocando la declaratoria della nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dal Turturo, per mancanza, agli atti del giudizio, della prova dell’osservanza delle formalità di cui agli artt. 143 e ss. c.p.c. Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 3 di 10 Eccepivano dunque la nullità dell’intero giudizio e chiedevano la remissione della causa al Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 885/2017, resa nella resistenza del TO, la Corte di Appello di Catanzaro riteneva che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo giudizio, con il quale era stata formulata la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa, si fosse validamente perfezionata nei soli confronti di OR PA, ZA IC, ZA AR IU OL e ZA IG, rigettando, quindi, l’appello dai medesimi soggetti proposto. Dichiarava invece nulla la notificazione della predetta citazione eseguita nei confronti di OR AR IGa, GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI e NE IG AR. Ravvisata la natura inscindibile della causa, la Corte calabrese dichiarava nulla la sentenza impugnata, rimetteva gli atti al Tribunale di Crotone e compensava le spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione TO SA, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI, OR AR IGa, OR PA, ZA IC, ZA IU OL e ZA IG, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 165 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilità dell’impugnazione. Quest’ultima infatti sarebbe stata proposta con atto notificato il 5.6.2013 e la causa sarebbe stata iscritta al ruolo soltanto il 19.6.2013, e dunque tardivamente. Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 4 di 10 La censura è inammissibile. La Corte di Appello da atto che nei confronti del ricorrente la notifica dell’atto di appello si era perfezionata in data 12.6.2013, come da avviso di ricevimento depositato all’udienza del 3.12.2013, e che da tale data l’iscrizione al ruolo generale era stata tempestiva, perché eseguita il successivo 19.6.2013 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata richiama, a ragione, il principio secondo cui “Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 29/01/2016, Rv. 638352; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 15/02/2017, Rv. 644440). In coerenza con tale principio, dunque, l’appello risulta tempestivamente iscritto al ruolo generale. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare comunque la tardività del gravame, posto che la sentenza impugnata risale al 2005 e che gli appellanti avevano solo dedotto, ma non dimostrato, di averne avuto conoscenza soltanto nel 2013. Ad avviso del ricorrente, dovrebbe comunque applicarsi, dalla conoscenza, il termine di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello, più ampio, di cui all’art. 327 c.p.c.; inoltre, gli appellanti avrebbero avuto conoscenza della sentenza a fine settembre / inizio ottobre del 2012 e da tale data i termini sarebbero comunque decorsi. La censura è inammissibile in entrambe le sue articolazioni. La prima parte della censura propone la tesi secondo cui nel caso in cui sussista un vizio della notificazione dell’atto introduttivo Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 5 di 10 del giudizio di primo grado si dovrebbe applicare, dal momento della conoscenza della sentenza oggetto di appello, il termine breve di trenta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Detta tesi è smentita dal principio, che viene richiamato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7) e merita senz’altro di essere ribadito, secondo cui “Il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467179; principio confermato in seguito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003, Rv. 563733 e, relativamente al giudizio tributario, da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273). Con la seconda parte della censura, invece, la parte ricorrente deduce che i controricorrenti avrebbero avuto conoscenza della sentenza di primo grado a fine settembre / inizio ottobre 2012, e dunque prima di quanto da loro dichiarato (febbraio 2013). Sul punto, la sentenza da atto di tale eccezione, la esamina e la ritiene infondata, in ragione della genericità della sua formulazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La censura non supera tale statuizione, poiché il ricorrente non allega, nè tantomeno dimostra, di aver, al contrario, proposto l’eccezione in modo specifico;
si limita a sostenere che su tale circostanza sarebbe stata articolata una prova orale, alla quale il giudice di merito non avrebbe dato ingresso, senza tuttavia precisare quando tale istanza sarebbe stata proposta, né riportare il testo del capitolato di prova, non consentendo, in tal modo, al collegio la doverosa verifica della Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 6 di 10 decisività del vizio denunziato. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe comunque dovuto ravvisare la tardività del gravame, considerate che gli appellanti non avevano dimostrato di non aver avuto tempestivamente conoscenza della decisione impugnata. La Corte di merito avrebbe errato nel pretendere dal ricorrente la prova della tempestiva consapevolezza dell’esistenza della sentenza in capo agli appellanti, poiché sarebbe stato onere di questi ultimi provare la mancata conoscenza tempestiva della decisione predetta. La censura è inammissibile. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contumace che proponga impugnazione tardiva è tenuto a dimostrare che l’invalidità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli ha impedito di venire a conoscenza della pendenza del giudizio, e deduce che la prova della mancata conoscenza sarebbe spettata agli appellanti, i quali non la avrebbero fornita. In realtà, il ricorrente non si avvede che la Corte di Appello ha ritenuto che gli appellanti avessero eccepito l’invalido ricorso alla procedura notificatoria prevista per i soggetti irreperibili, in assenza di qualsiasi precedente indagine circa l’effettiva residenza, dimora o domicilio dei destinatari dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 11). L’accoglimento dell’impugnazione, dunque, è fondato sull’erronea applicazione della procedura predetta, in assenza di uno dei requisiti previsti dalla legge (in particolare, l’infruttuoso esperimento delle ricerche sulla residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto) e questo profilo non è in alcun modo attinto dalla doglianza in esame, la quale, di conseguenza, non coglie la ratio della decisione. Peraltro, quest’ultima è coerente con i Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 7 di 10 precedenti di questa Corte, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021, Rv. 663335; conf. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274). Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’intervenuto perfezionamento delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, in presenza degli adempimenti previsti dall’art. 143 c.p.c. La censura è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe ravvisato lo svolgimento di tutti gli adempimenti di cui all’art. 143 c.p.c., ma non si confronta con la ratio della decisione, individuabile, come già visto in relazione allo scrutinio del terzo motivo, nel mancato svolgimento, da parte del notificante e dell’ufficiale giudiziario, delle preventive ricerche finalizzate all’individuazione della residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto notificato, necessarie per poter legittimamente ricorrere al cd. “rito degli irreperibili”. Sotto questo profilo, la deduzione relativa alla regolare esecuzione delle formalità previste dall’art. 143 c.p.c. non appare in alcun modo decisiva, poiché in tanto si sarebbe potuto seguire l’iter notificatorio previsto da detta norma per i soggetti irreperibili, in quanto si fosse preventivamente verificata la loro condizione di irreperibilità; cosa, questa, che nella specie è invece mancata, con conseguente nullità dell’intero procedimento notificatorio. Esso, infatti, non poteva essere svolto Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 8 di 10 nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c., ma avrebbe dovuto seguire le regole generali di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI e NE AR IGa. Nei confronti di detti soggetti, infatti, non sarebbe stata neppure tentata la notificazione presso le rispettive residenze, dimore o domicili, né sarebbero state eseguite ricerche anagrafiche di alcun genere e tipo. GA AN, inoltre, risultava –a differenza degli altri destinatari della notificazione, nati tutti a Crotone– addirittura nato a [...], per cui nei suoi riguardi si sarebbe dovuto procedere ad una ricerca anagrafica partendo dal Comune di nascita. Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di ZA IC, ZA AR IU OL e ZA IG. Detti soggetti, infatti, avrebbero trasferito la loro residenza altrove anni prima della notificazione contestata: in particolare, ZA IC a Milano, sin dal 1999; ZA AR IU OL a Roma, sin dal 1990; ZA IG nello stesso Comune ove la notificazione era stata tentata, ma in diverso indirizzo. La notificazione eseguita nella residenza del padre dei tre predetti soggetti, a mani dello stesso, e sull’erroneo presupposto che esso fosse convivente con i destinatari dell’atto, sarebbe stata dunque eseguita in luogo non avente alcun riferimento concreto con i predetti. Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 9 di 10 Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili per carenza di interesse. Per effetto della ritenuta nullità di alcune delle notificazioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado eseguite dal TO, la Corte di Appello, considerata la natura inscindibile del giudizio, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata e rimesso gli atti al giudice di prime cure per la ripetizione del giudizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c. La conclusione del giudizio di appello sarebbe stata identica qualora le notificazioni ritenute nulle fossero state invece considerate inesistenti, come sostengono i ricorrenti incidentali. Questi ultimi, dunque, non hanno alcun interesse concreto all’impugnazione incidentale, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008, Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 10 di 10 vanno dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate per intero tra le parti. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) Il Consigliere relatore (S. Oliva) Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022
- ricorrente -
contro PO GI, PO IC, PO RI IU PO, GA TE, RR AO, GA TE, GA OS RI, RR RI GIA, Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Civile Sent. Sez. 2 Num. 11061 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO GI GIOVANNI Relatore: OLIVA TE Data pubblicazione: 05/04/2022 2 di 10 GA GAETANO, NESI GIUSEPPE, NESI GI RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. D'AREZZO n. 32, presso lo studio dell'avv. TE GA, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. ISIDORO CAVALIERE - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 885/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere Dott. TE OLIVA;
viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott. Aldo Ceniccola, il quale ha concluso per il rigetto, tanto del ricorso principale che di quello incidentale FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 3.5.2002 OR PA evocava in giudizio TO SA innanzi il Tribunale di Crotone, invocandone la condanna al rilascio di un terreno sito in agro del Comune di Crotone. Con successivo atto di citazione TO SA conveniva a sua volta OR PA ed altri soggetti innanzi il medesimo ufficio giudiziario per sentir dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, del terreno di cui anzidetto. I due giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 759/2005, che rigettava la domanda di rilascio, accogliendo quella di usucapione. Interponeva appello avverso detta decisione la OR, unitamente a GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI, NE IG AR, OR AR IGa, ZA IC, ZA AR IU OL e ZA IG, invocando la declaratoria della nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dal Turturo, per mancanza, agli atti del giudizio, della prova dell’osservanza delle formalità di cui agli artt. 143 e ss. c.p.c. Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 3 di 10 Eccepivano dunque la nullità dell’intero giudizio e chiedevano la remissione della causa al Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 885/2017, resa nella resistenza del TO, la Corte di Appello di Catanzaro riteneva che la notifica dell’atto di citazione introduttivo del secondo giudizio, con il quale era stata formulata la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del fondo oggetto di causa, si fosse validamente perfezionata nei soli confronti di OR PA, ZA IC, ZA AR IU OL e ZA IG, rigettando, quindi, l’appello dai medesimi soggetti proposto. Dichiarava invece nulla la notificazione della predetta citazione eseguita nei confronti di OR AR IGa, GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI e NE IG AR. Ravvisata la natura inscindibile della causa, la Corte calabrese dichiarava nulla la sentenza impugnata, rimetteva gli atti al Tribunale di Crotone e compensava le spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione TO SA, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI, OR AR IGa, OR PA, ZA IC, ZA IU OL e ZA IG, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 165 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’improcedibilità dell’impugnazione. Quest’ultima infatti sarebbe stata proposta con atto notificato il 5.6.2013 e la causa sarebbe stata iscritta al ruolo soltanto il 19.6.2013, e dunque tardivamente. Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 4 di 10 La censura è inammissibile. La Corte di Appello da atto che nei confronti del ricorrente la notifica dell’atto di appello si era perfezionata in data 12.6.2013, come da avviso di ricevimento depositato all’udienza del 3.12.2013, e che da tale data l’iscrizione al ruolo generale era stata tempestiva, perché eseguita il successivo 19.6.2013 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata richiama, a ragione, il principio secondo cui “Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 29/01/2016, Rv. 638352; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 15/02/2017, Rv. 644440). In coerenza con tale principio, dunque, l’appello risulta tempestivamente iscritto al ruolo generale. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare comunque la tardività del gravame, posto che la sentenza impugnata risale al 2005 e che gli appellanti avevano solo dedotto, ma non dimostrato, di averne avuto conoscenza soltanto nel 2013. Ad avviso del ricorrente, dovrebbe comunque applicarsi, dalla conoscenza, il termine di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello, più ampio, di cui all’art. 327 c.p.c.; inoltre, gli appellanti avrebbero avuto conoscenza della sentenza a fine settembre / inizio ottobre del 2012 e da tale data i termini sarebbero comunque decorsi. La censura è inammissibile in entrambe le sue articolazioni. La prima parte della censura propone la tesi secondo cui nel caso in cui sussista un vizio della notificazione dell’atto introduttivo Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 5 di 10 del giudizio di primo grado si dovrebbe applicare, dal momento della conoscenza della sentenza oggetto di appello, il termine breve di trenta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., e non quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Detta tesi è smentita dal principio, che viene richiamato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7) e merita senz’altro di essere ribadito, secondo cui “Il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467179; principio confermato in seguito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003, Rv. 563733 e, relativamente al giudizio tributario, da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273). Con la seconda parte della censura, invece, la parte ricorrente deduce che i controricorrenti avrebbero avuto conoscenza della sentenza di primo grado a fine settembre / inizio ottobre 2012, e dunque prima di quanto da loro dichiarato (febbraio 2013). Sul punto, la sentenza da atto di tale eccezione, la esamina e la ritiene infondata, in ragione della genericità della sua formulazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La censura non supera tale statuizione, poiché il ricorrente non allega, nè tantomeno dimostra, di aver, al contrario, proposto l’eccezione in modo specifico;
si limita a sostenere che su tale circostanza sarebbe stata articolata una prova orale, alla quale il giudice di merito non avrebbe dato ingresso, senza tuttavia precisare quando tale istanza sarebbe stata proposta, né riportare il testo del capitolato di prova, non consentendo, in tal modo, al collegio la doverosa verifica della Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 6 di 10 decisività del vizio denunziato. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe comunque dovuto ravvisare la tardività del gravame, considerate che gli appellanti non avevano dimostrato di non aver avuto tempestivamente conoscenza della decisione impugnata. La Corte di merito avrebbe errato nel pretendere dal ricorrente la prova della tempestiva consapevolezza dell’esistenza della sentenza in capo agli appellanti, poiché sarebbe stato onere di questi ultimi provare la mancata conoscenza tempestiva della decisione predetta. La censura è inammissibile. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il contumace che proponga impugnazione tardiva è tenuto a dimostrare che l’invalidità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli ha impedito di venire a conoscenza della pendenza del giudizio, e deduce che la prova della mancata conoscenza sarebbe spettata agli appellanti, i quali non la avrebbero fornita. In realtà, il ricorrente non si avvede che la Corte di Appello ha ritenuto che gli appellanti avessero eccepito l’invalido ricorso alla procedura notificatoria prevista per i soggetti irreperibili, in assenza di qualsiasi precedente indagine circa l’effettiva residenza, dimora o domicilio dei destinatari dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 11). L’accoglimento dell’impugnazione, dunque, è fondato sull’erronea applicazione della procedura predetta, in assenza di uno dei requisiti previsti dalla legge (in particolare, l’infruttuoso esperimento delle ricerche sulla residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto) e questo profilo non è in alcun modo attinto dalla doglianza in esame, la quale, di conseguenza, non coglie la ratio della decisione. Peraltro, quest’ultima è coerente con i Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 7 di 10 precedenti di questa Corte, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021, Rv. 663335; conf. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274). Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare l’intervenuto perfezionamento delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, in presenza degli adempimenti previsti dall’art. 143 c.p.c. La censura è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe ravvisato lo svolgimento di tutti gli adempimenti di cui all’art. 143 c.p.c., ma non si confronta con la ratio della decisione, individuabile, come già visto in relazione allo scrutinio del terzo motivo, nel mancato svolgimento, da parte del notificante e dell’ufficiale giudiziario, delle preventive ricerche finalizzate all’individuazione della residenza, domicilio o dimora dei destinatari dell’atto notificato, necessarie per poter legittimamente ricorrere al cd. “rito degli irreperibili”. Sotto questo profilo, la deduzione relativa alla regolare esecuzione delle formalità previste dall’art. 143 c.p.c. non appare in alcun modo decisiva, poiché in tanto si sarebbe potuto seguire l’iter notificatorio previsto da detta norma per i soggetti irreperibili, in quanto si fosse preventivamente verificata la loro condizione di irreperibilità; cosa, questa, che nella specie è invece mancata, con conseguente nullità dell’intero procedimento notificatorio. Esso, infatti, non poteva essere svolto Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 8 di 10 nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c., ma avrebbe dovuto seguire le regole generali di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di GA ET, GA EO, GA RO AR, GA AN, NE GI e NE AR IGa. Nei confronti di detti soggetti, infatti, non sarebbe stata neppure tentata la notificazione presso le rispettive residenze, dimore o domicili, né sarebbero state eseguite ricerche anagrafiche di alcun genere e tipo. GA AN, inoltre, risultava –a differenza degli altri destinatari della notificazione, nati tutti a Crotone– addirittura nato a [...], per cui nei suoi riguardi si sarebbe dovuto procedere ad una ricerca anagrafica partendo dal Comune di nascita. Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare non soltanto la nullità, ma l’inesistenza, delle notifiche eseguite nei confronti di ZA IC, ZA AR IU OL e ZA IG. Detti soggetti, infatti, avrebbero trasferito la loro residenza altrove anni prima della notificazione contestata: in particolare, ZA IC a Milano, sin dal 1999; ZA AR IU OL a Roma, sin dal 1990; ZA IG nello stesso Comune ove la notificazione era stata tentata, ma in diverso indirizzo. La notificazione eseguita nella residenza del padre dei tre predetti soggetti, a mani dello stesso, e sull’erroneo presupposto che esso fosse convivente con i destinatari dell’atto, sarebbe stata dunque eseguita in luogo non avente alcun riferimento concreto con i predetti. Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 9 di 10 Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili per carenza di interesse. Per effetto della ritenuta nullità di alcune delle notificazioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado eseguite dal TO, la Corte di Appello, considerata la natura inscindibile del giudizio, ha dichiarato nulla la sentenza impugnata e rimesso gli atti al giudice di prime cure per la ripetizione del giudizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c. La conclusione del giudizio di appello sarebbe stata identica qualora le notificazioni ritenute nulle fossero state invece considerate inesistenti, come sostengono i ricorrenti incidentali. Questi ultimi, dunque, non hanno alcun interesse concreto all’impugnazione incidentale, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008, Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498). In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale Firmato Da: OLIVA TE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19a9226f6bdca7e1a33fa6f0cd5ae4 - Firmato Da: LOMBARDO GI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 381ca082422684945bf9c738ee5ad17b Firmato Da: D'URSO GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 25badc25eabc9a963f2b9261c83724c6 Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 10 di 10 vanno dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate per intero tra le parti. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10 marzo 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) Il Consigliere relatore (S. Oliva) Numero registro generale 18082/2017 Numero sezionale 538/2022 Numero di raccolta generale 11061/2022 Data pubblicazione 05/04/2022