Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Donatella Draetta Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 34/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 5 febbraio 2024, promossa in questo grado
DA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, in via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Francesco Crispi n. 84, presso lo studio degli avv.ti Antonio
Pollina e Beatrice Costantino, che lo rappresentato e difendono per procura in atti
APPELLATO
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 27 giugno/9 luglio 2018, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento del ricorso proposto da annullava le ordinanze ingiunzione nn. 16/0544, 16/0537 e 1610542 Controparte_1
emesse dall , ognuna pari ad euro 2.146,00 e Parte_3
dell'importo complessivo di euro 6.438,00 e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Esponeva il primo giudice che la semplice produzione in giudizio dei verbali ispettivi, atti predisposti da pubblico ufficiale ed in quanto tali facenti piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di ciò
che l'ispettore dichiarava di aver accertato di persona, non esauriva lo sforzo dimostrativo dell'attore. Invero, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, dovevano essere confermate in corso di causa dai soggetti che le avevano rese, assumendo,
invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente valutabili dal Giudice. Ciò evidenziato rilevava che l'opposto si era limitato, in origine,
a ad allegare tutte le dichiarazioni raccolte in sede di accertamenti ispettivi. Tutta ciò induceva ad una valutazione estremamente rigorosa del verbale ispettivo concernente le dichiarazioni del
"dipendente", il dictum andava incrociato con le propalazioni raccolte in sede di verifica ispettiva.
Evidenziava che la pretesa azionata dall' concerneva un Parte_2
provvedimento sanzionatorio adottato per la mancata comunicazione all'Autorità di Pubblica
Sicurezza da parte dell'opponente di tre infortuni occorsi a propri dipendenti entro il termine di legge. A
sostegno dell'assunto, desunto dal richiamato verbale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, l'opposto aveva allegato, oltre al verbale medesimo, le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti, Se non che,
sottolineava che tali propalazioni oltre a risultare scarsamente coerenti fra loro, non davano adeguata contezza del presupposto da cui muoveva la pretesa azionata. Il dato istruttorio, infatti, si inseriva in un contesto dimostrativo assolutamente carente, anche da un punto di vista meramente logico. La circostanza avrebbe richiesto una prova molto più rigorosa e specifica rispetto a quella fornita al vaglio del decidente.
Ebbene, l'attore in senso sostanziale nulla aveva prodotto a sostegno dell'asserita violazione portando in emersione una lacuna storico rappresentativa ancora più evidente. Conseguiva l'accoglimento del ricorso introduttivo per mancanza di una valida piattaforma dimostrativa in grado di sostenere la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'opposto con l'ordinanza impugnata.
Avverso la predetta sentenza l' Parte_1
, proponeva appello esponendo che era erronea, per Parte_2
errata valutazione delle risultanze istruttorie. Invero nella specie si rilevava la tardiva comunicazione da parte dell'ente di formazione CEFOP
dell'infortunio occorso in data 13.07.2012 a danno di tre dipendenti del predetto ente Controparte_2
e in violazione dell'art. 54 del D.P.R. 30106/1965, n. 1124 il quale Controparte_3 Persona_1
prevede che "II datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità a/ lavoro per più
di tre giorni ”.
Orbene, il obbligato in solido con la CEFOP, aveva comunicato solo in data 7 Controparte_1
luglio 2012 l'incidente occorso in data 13 luglio 2012.
Era incomprensibile da dove il primo giudice aveva rilevato che l'accertamento ispettivo non trovava sostegno probatorio nelle "dichiarazioni del dipendente" e che "a sostegno dell'assunto, desunto dal richiamato verbale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, l'odierno opposto ha allegato, insieme al verbale medesimo. le dichiarazioni assunte durante gli accertamenti".
Non era dato comprendere da dove il Giudice di prime cure aveva dedotto tale affermazione, posto che nessuna dichiarazione era stata raccolta, essendo il thema decidendum prettamente documentale ( primo motivo ).
Esponeva altresì che aveva contestato la notifica delle ordinanze ingiunzione effettuate Controparte_1
allo stesso ed agli due amministratori straordinari e sostenendo Controparte_4 Parte_4
che la CEFOP in A.S., quale obbligato solidale ex art. 6 della L. 689/1981, aveva provveduto al pagamento delle tre sanzioni in misura minima cosi come previsto dal verbale unico di accertamento con la conseguente estinzione delle sanzioni per tutti i componenti dell'organo collegiale.
Rilevava che dalla visura camerale e dal decreto ministeriale di nomina emergeva che i rappresentanti della
CEFOP erano , e tutti e tre nella qualità Parte_4 Persona_2 Controparte_1
di commissari straordinari.
Ai sensi dell'art. 5 della L. 689/1981 "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge". 5 3 1 b f 2 e d 6 e 3 f 6 1 7 c 2 2 5 c c 4 5 1 a 1 6 9 b 6 a 7
In altri termini andava disposta per ogni persona che aveva commesso la violazione amministrativa la sanzione.
Nel caso in esame, a partire dal 10.02.2012, i rappresentati della CEFOP erano i tre commissari straordinari e, conseguentemente, costoro erano i destinatari delle sanzioni previste dalla legge. Ai sensi dell'art. 6 della citata legge "Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l' ente o l' mprenditore
è obbligato in solido con l' autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
La CEFOP era quindi obbligata in solido singolarmente con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
Ne conseguiva che il pagamento di tre sanzioni nella misura minima relativamente ad un solo trasgressore effettuato dalla CEFOP non era idoneo ad estinguere il carico sanzionatorio nei confronti di tutti e tre i trasgressori ( secondo motivo ).
L'odierno appellato aveva, altresì, lamentato la mancata applicazione del cumulo giuridico in violazione dell'art. 8 della L. n. 689/1981.
Invero, nella specie, si applicava l'istituto del concorso materiale, perché ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 689/1981,
per effetto della modifica introdotta con D.L. 2.12.1985, n. 688, convertito con L. 31.01.1986, n. 11,
l'istituto della continuazione era previsto espressamente per le sole violazioni in materia di prevenzione ed assistenza obbligatoria, con esclusione di tutte le altre, ivi comprese le violazioni amministrative di carattere formale, come nel caso in esame.
Alla luce delle superiori affermazioni affermava che l'Amministrazione appellante aveva correttamente operato.
si costituiva in giudizio esponendo che dal “Rapporto incidente stradale” (16/2012) Controparte_1
del Comando Polizia Municipale di Menfi, allegato dalla DTL, nel riquadro “Persone infortunate” risultava che a 2 dei dipendenti era stata data una prognosi di gg. 3 come confermato dai “relativi referti” del P.T.E. (Presidio Territoriale d'Emergenza) di Menfi, mentre per il 3° dipendente non risultava nessun giorno di prognosi. Conseguentemente, in base ai certificati medici (del P.T.E. di
Menfi) consegnabili dai dipendenti al CEFOP in A.S., non aveva alcun obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, atteso che l'allora vigente art. 54 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno
1965, imponeva tale incombente soltanto per quegli infortuni che avevano comportato l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
Per le suesposte considerazioni andava esclusa la legittimità delle pretese sanzionatorie di controparte.
Era evidentemente sfuggito alla DTL che tra gli allegati aveva anche prodotto i verbali di spontanee dichiarazioni rese dai dipendenti coinvolti , e al Comando di Polizia di CP_3 CP_5 Per_1 Menfi ai quali evidentemente faceva riferimento il Giudice di prime cure e che dagli stessi non emergevano infortuni con inabilità al lavoro superiore a 3 giorni.
La pretesa sanzionatoria della DTL, non dovuta ab origine per quanto in precedenza argomentato, poteva dirsi estinta per l'effetto del tempestivo pagamento da parte di CEFOP. L'avvenuto pagamento delle sanzioni in forma ridotta, ai sensi dell'art. 16, L. n. 686/1981, era provato dalla documentazione in atti. Diversamente da quanto asserito da controparte, il provato pagamento delle sanzioni in forma ridotta, ai sensi dell'art. 16, L. n. 686/1981, estingueva il processo sanzionatorio e conseguentemente nessuna ordinanza ingiunzione doveva e poteva essere validamente emessa dalla D.T.L. .
La all'epoca dei fatti per cui è in causa, era sottoposta alla procedura di Parte_5
amministrazione straordinaria e amministrata da un organo collegiale composto dalle persone dei commissari straordinari di nomina ministeriale, Avv. Avv. e Persona_2 Controparte_1
Avv. . Parte_4
L'Obbligato solidale CEFOP provvedeva, come attestato dallo stesso Dirigente nelle ordinanze ivi impugnate, al pagamento dell'importo di €. 1.302,00 per ciascuna violazione contestata, importo determinato dallo stesso verbalizzante a estinzione del procedimento sanzionatorio.
Sul punto, l'art. 38, D.Lgs. n. 270/99 prevedeva che 3 Commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza (dell'Ente in Amministrazione Straordinaria) è esercitata congiuntamente da almeno due di essi e, quindi, mai singolarmente. La natura <> dell'organo rappresentativo
(Collegio commissariale), imponeva che i suoi membri, singolarmente considerati, non avevano la rappresentanza dell'ente in amministrazione straordinaria e non potevano deliberare, decidere, operare o determinare alcunché. Pertanto, la potestà deliberativa di ogni singolo Commissario era assolutamente sterilizzata e, conseguentemente, andava escluso che si potesse parlare di tanti concorrenti nella violazione amministrativa.
Conseguentemente, il pagamento effettuato dall'obbligato solidale Cefop in CP_6
rappresentato, in unum, da un organo collegiale - aveva estinto il procedimento sanzionatorio nei confronti di ciascun membro dell'organo collegiale.
La D.T.L. che erogava la sanzione a tutti i membri del Collegio Commissariale faceva implicito riferimento all'art. 5 della legge 689/81 in tema di concorso nell'illecito amministrativo secondo cui
“quando più persone incorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che la legge disponga diversamente”, senza avvedersi che per l'omissione per cui la sanzione è disposta il concorso non era ipotizzabile, in quanto l'organo commissariale che aveva rappresentanza del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria doveva essere necessariamente inteso nel suo complesso unitario di natura collegiale e non riferito ai singoli membri che lo componevano, per difetto di rappresentatività dell'Ente singolarmente attribuibile a ciascun membro del Collegio ex art. 38, D.Lgs. n. 270/99.
Conseguentemente era assurda e inconferente la pretesa azionata e con la quale la retendeva CP_7
di applicare a ciascun membro dell'organo commissariale di natura collegiale la sanzione,
moltiplicando ciascuna sanzione per tre, e ripartendo per un terzo il pagamento effettuato nei termini dall'Obbligato solidale, come se tale pagamento non avesse la funzione che le è propria di estinzione del procedimento sanzionatorio, ma avesse natura soltanto parziale attribuibile, in mancanza di indicazione del trasgressore sgravato in sede di pagamento, in misura frazionata.
In buona sostanza, il Dirigente ingiungente, pretendeva di moltiplicare la sanzione per ogni membro del collegio commissariale, attribuendo a ciascuno e per l'intero, la medesima sanzione come se il pagamento della sanzione effettuata dall'Obbligato solidale nei termini e ad estinzione del procedimento sanzionatorio fosse parziale, senza rendersi conto che in presenza di un organo collegiale di rappresentanza, la sanzione era necessariamente unica perché unico era l'organo di rappresentanza dell'Ente e che il pagamento effettuato nei termini dall'obbligato solidale estingueva il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'organo collegiale nel suo complesso.
L'effettuato pagamento in misura ridotta, da parte dell'obbligato solidale, aveva pertanto estinto il procedimento sanzionatorio e nessuna ordinanza ingiunzione poteva essere validamente emessa dalla
D.T.L. di . Parte_2
Era poi pacifico, che nel caso de quo, con un'unica condotta era stata violata un'unica norma. Si trattava all'evidenza di un'ipotesi di cumulo giuridico (art. 8 L. 689/81).
La D.T.L. aveva, invece, applicato il cumulo materiale, irrogando tante sanzioni quanti erano gli illeciti accertati.
Nel momento finale del procedimento ispettivo (emissione dell'ordinanza ingiunzione), anche atteso il fatto che, oltre l'unicità della condotta, la norma violata aveva connessione con la materia della previdenza e assistenza obbligatoria, ben poteva e doveva essere adottato il criterio del cumulo giuridico.
Inoltre, si rilevava che diversamente da quanto sostenuto da controporte, si verteva in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, atteso che l'onere di denuncia all'autorità di P.S. era previsto dall'art. 54 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che, conseguentemente, al caso di specie era applicabile l'art. 8 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Oltretutto, controparte, pur continuando ad etichettare “di stampo penalistico” la normativa ex L.
689/1981, dimenticava completamente gli effetti connessi all'abolitio criminis. Attesi tali elementi, in uno con la assoluta “marginalità” e irrilevanza del fatto addebitato (tempestiva comunicazione solo all' e non anche all'autorità locale di P.S.) che, oltretutto, al momento dell'irrogazione della Pt_6
sanzione da parte della D.T.L., neppure era più previsto come obbligo da cui far conseguire un effetto sanzionatorio, la sanzione doveva essere ridotta nella sua entità minima erogabile, applicando il cumulo giuridico.
Il ricorrente appellante richiedeva la condanna al pagamento anche delle spese di primo grado, senza citare ai sensi dell'art. 342 cpc la parte del dispositivo che dovrebbe essere riformata (compensazione delle spese), non motivando o dando giustificazione della circostanza per cui la Corte d'Appello adita dovrebbe mutare la disposizione in punto di spese.
All'odierna udienza del 5 febbraio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva disposto come da allegato dispositivo del quale di dava lettura.
Dal “Rapporto incidente stradale” n. 16/2012 del Comando Polizia Municipale di Menfi,in data 13 luglio 2012, allegato dalla DTL, nel riquadro “Persone infortunate” risulta che a 2 dei dipendenti
( e ) è stata data una prognosi di gg. 3 come confermato dai Controparte_8 Controparte_3
“relativi referti” del P.T.E. (Presidio Territoriale d'Emergenza) di Menfi, mentre per il 3° dipendente
( ) non risulta nessun giorno di prognosi ( pg. 117 produzione di primo grado Persona_1
dell'appellante ).
La denuncia dell'infortunio veniva effettuata da parte dell'ente di formazione CEFOP- di cui il
, unitamente a e a era amministratore straordinario- CP_1 Parte_4 CP_4 Controparte_4
il 17 luglio 2012.
L'articolo 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nel testo in vigore ratione temporis, stabiliva nel primo comma che: "il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni. La
denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'articolo 13 D.P.R. n. 1124 del
1965 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico". Tenuto conto di quanto in precedenza esposto, appare evidente che, in base ai certificati medici (del
P.T.E. di Menfi) consegnabili dai dipendenti al CEFOP in A.S., il non aveva alcun obbligo CP_1
di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, atteso che l'allora vigente art. 53 del D.P.R. n.
1124 del 30 giugno 1965, imponeva tale incombente soltanto per quegli infortuni che avevano comportato l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
La notizia dell'infortunio, dalla quale decorreva il termine di due giorni previsto nel comma 1, si riferiva ad eventi produttivi, secondo l'accertamento medico, di un'inabilità superiore ai tre giorni,
senza che potesse avere il rilievo nè la sola conoscenza del fatto lesivo nè quella di una inabilità
contenuta nel termine anzidetto.
E' da escludere quindi che dalla mera conoscenza di un infortunio subito dal lavoratore, quali che ne siano le conseguenze, sorga per il datore di lavoro l'obbligo di denunzia da assolvere nei due giorni successivi a tale conoscenza ( Cass. 20/11/2006, n. 24596).
Nel caso di specie, la prognosi originaria circa la durata dello stato di malattia derivante dall'infortunio non superava tale termine relativamente a due lavoratori, mentre per il terzo lavoratore addirittura non era stata formulata alcuna prognosi.
Soltanto con la produzione dei successivi certificati acquisiti agli atti ( v. produzione di primo grado dell'appellante ) si è realizzato il presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di denunzia che è stato puntualmente ottemperato.
Il proposto appello, va pertanto rigettato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso riproposti dall'appellante e non esaminati dal primo giudice.
Tenuto conto del fatto che la motivazione della sentenza impugnata non dà alcuna contezza dei motivi per cui l'opposizione è stata accolta, inducendo l'Amministrazione a proporre ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
, , nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza resa, in data 27 giugno/9 luglio 2018, dal Tribunale di Agrigento.
Compensa tra le parti le spese del grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello
il 12 febbraio 2025 Il Giudice Ausiliario Il Presidente