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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2024, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3040/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. -Giudice Controparte_1
nel procedimento n.3040 V.G. dell'anno 2023 promosso
DA
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonella Irtolo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n.34 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: ), e (cod. fisc.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Crisalli, giusta CodiceFiscale_3
procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Via Magna Grecia n.6 hanno eletto domicilio
-resistenti-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 23.11.2023 con il quale ha Parte_1
chiesto che a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.1056/2017 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, venga disposta la revoca pagina 1 di 3 dell'assegno di mantenimento posto a suo carico quale contributo per il mantenimento della figlia poiché quest'ultima avrebbe raggiunto l'indipendenza economica;
CP_3
-letta la comparsa di costituzione predisposta nell'interesse di e Controparte_2
; CP_3
-constatato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 20.12.2023;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 05.11.2024;
-evidenziato che con le note scritte depositate il 31.10.2024 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia;
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, stabilisce che:
1. il sig. , dalla data di emissione del provvedimento di Parte_1
accoglimento del presente accordo, non dovrà più versare la somma di € 600,00 mensili in favore dei figli e -determinata CP_3 Controparte_4
con la sentenza n. 1056/2017 pubblicata il 30.06.2017 resa dal Tribunale di
Reggio Calabria resa nel procedimento Rg. n.723/2013- considerato che gli stessi sono divenuti maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
2. il sig. verserà alla SI - oltre Parte_1 Controparte_2
all'importo di € 200,00 mensili stabiliti a titolo di contributo al mantenimento della stessa con la predetta sentenza n. 1056/2017- la somma di € 13.650,00
(tredicimilaseicentocinquanta euro), ancora dovuta a titolo di differenze per l'assegno di mantenimento non corrisposto;
3. la somma di € 13.650,00 (tredicimilaseicentocinquanta euro), di cui al punto 2 che precede verrà versata in ratei mensili di € 150,00, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento per novantuno mensilità con trattenuta in busta paga;
4. le parti convengono che il sospenda Controparte_5
immediatamente il versamento della somma di € 539,00 in favore della SI
a titolo di mantenimento dei figli e, contestualmente, continui a CP_2
pagina 2 di 3 versare in favore della SI la complessiva somma di € 350,00 CP_2
mensili di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento già determinato nella sopra indicata sentenza nonché la somma di € 150,00 a titolo di differenze dovute per il mantenimento arretrato per novantuno mensilità o fino a concorrenza dell'importo di € 13.650,00 (tredicimilaseicentocinquanta euro);
5. successivamente al versamento ratei da € 150,00 (centocinquantaeuro) fino a concorrenza dell'importo concordato sarà dovuta solo la somma di € 200,00 (a titolo di mantenimento della SI in forza della sentenza n. CP_2
1056/2017 pubblicata il 30.06.2017);
6. in caso di mancato versamento di almeno tre rate da € 150,00 le parti convengono che la SI , previa notifica di invito al pagamento al CP_2
signor e in caso di inottemperanza allo stesso nel termine di quindici Pt_1
giorni, possa agire per il recupero dell'intera somma residua dovuta a titolo di mantenimento pregresso, con perdita da parte del signor Parte_1
del beneficio del termine.
I sig.ri , , e Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, DICHIARANO, in ultimo, di aver risolto e definito in comune accordo, ogni
[...]
aspetto relativo al mantenimento ed alle differenze dovute a tale titolo e che ogni eventuale rapporto economico tra le parti è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione.
Spese compensate.
Reggio Calabria, 05.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. -Giudice Controparte_1
nel procedimento n.3040 V.G. dell'anno 2023 promosso
DA
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Antonella Irtolo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n.34 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: ), e (cod. fisc.: Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Crisalli, giusta CodiceFiscale_3
procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Via Magna Grecia n.6 hanno eletto domicilio
-resistenti-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 23.11.2023 con il quale ha Parte_1
chiesto che a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.1056/2017 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, venga disposta la revoca pagina 1 di 3 dell'assegno di mantenimento posto a suo carico quale contributo per il mantenimento della figlia poiché quest'ultima avrebbe raggiunto l'indipendenza economica;
CP_3
-letta la comparsa di costituzione predisposta nell'interesse di e Controparte_2
; CP_3
-constatato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 20.12.2023;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 05.11.2024;
-evidenziato che con le note scritte depositate il 31.10.2024 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia;
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, stabilisce che:
1. il sig. , dalla data di emissione del provvedimento di Parte_1
accoglimento del presente accordo, non dovrà più versare la somma di € 600,00 mensili in favore dei figli e -determinata CP_3 Controparte_4
con la sentenza n. 1056/2017 pubblicata il 30.06.2017 resa dal Tribunale di
Reggio Calabria resa nel procedimento Rg. n.723/2013- considerato che gli stessi sono divenuti maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
2. il sig. verserà alla SI - oltre Parte_1 Controparte_2
all'importo di € 200,00 mensili stabiliti a titolo di contributo al mantenimento della stessa con la predetta sentenza n. 1056/2017- la somma di € 13.650,00
(tredicimilaseicentocinquanta euro), ancora dovuta a titolo di differenze per l'assegno di mantenimento non corrisposto;
3. la somma di € 13.650,00 (tredicimilaseicentocinquanta euro), di cui al punto 2 che precede verrà versata in ratei mensili di € 150,00, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento per novantuno mensilità con trattenuta in busta paga;
4. le parti convengono che il sospenda Controparte_5
immediatamente il versamento della somma di € 539,00 in favore della SI
a titolo di mantenimento dei figli e, contestualmente, continui a CP_2
pagina 2 di 3 versare in favore della SI la complessiva somma di € 350,00 CP_2
mensili di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento già determinato nella sopra indicata sentenza nonché la somma di € 150,00 a titolo di differenze dovute per il mantenimento arretrato per novantuno mensilità o fino a concorrenza dell'importo di € 13.650,00 (tredicimilaseicentocinquanta euro);
5. successivamente al versamento ratei da € 150,00 (centocinquantaeuro) fino a concorrenza dell'importo concordato sarà dovuta solo la somma di € 200,00 (a titolo di mantenimento della SI in forza della sentenza n. CP_2
1056/2017 pubblicata il 30.06.2017);
6. in caso di mancato versamento di almeno tre rate da € 150,00 le parti convengono che la SI , previa notifica di invito al pagamento al CP_2
signor e in caso di inottemperanza allo stesso nel termine di quindici Pt_1
giorni, possa agire per il recupero dell'intera somma residua dovuta a titolo di mantenimento pregresso, con perdita da parte del signor Parte_1
del beneficio del termine.
I sig.ri , , e Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, DICHIARANO, in ultimo, di aver risolto e definito in comune accordo, ogni
[...]
aspetto relativo al mantenimento ed alle differenze dovute a tale titolo e che ogni eventuale rapporto economico tra le parti è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione.
Spese compensate.
Reggio Calabria, 05.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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