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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2539/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. nata ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'abogado Raffaele Gambardella e dall'avvocato Giacomo Apicella, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 22.3.2024, n. repertorio 37875, n. Persona_1 raccolta 7313.
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Maria Cucinotta, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2025 spiegava opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120259001068163/000, relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 37120210003463184000, contributi IVS, ente creditore sede di CP_1
Messina, anno 2019 € 1.408,80;
- avviso di addebito n. 37120210003463285000 dell'importo di € 1.234,22, contributi IVS, ente creditore sede di Messina, anno 2019. CP_1
Denunciava, innanzitutto, la nullità dell'atto impugnato per mancata iscrizione a ruolo nei termini di legge. Eccepiva, poi, la mancata notifica degli avvisi di addebito e la violazione dei termini decadenziali di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 46/1999. Eccepiva, ancora, la prescrizione quinquennale del credito ex adverso vantato, anche con riferimento alle sanzioni ed agli interessi di mora. Da ultimo, contestava la violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/1973, richiamando la relativa disciplina, nonché la violazione della legge n. 212/2000.
Chiedeva, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, di annullare gli avvisi di addebito indicati nell'impugnata intimazione di pagamento, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il grave pregiudizio arrecato alla ricorrente per iscrizione illegittima di somme;
di accertare e dichiarare inesistente il diritto dell'Ente Creditore
e dell' , alla riscossione per l'intervenuta prescrizione e/o Controparte_3 decadenza dei crediti nonché per le somme aggiuntive e le relative sanzioni;
di annullare le cartelle indicate nell'intimazione di pagamento impugnata essendo le stesse nulle, illegittime ed inefficaci perché mai notificate né mai precedute da alcuna comunicazione preventiva;
di dichiarare illegittima, ingiustificata e comunque infondata la pretesa creditoria;
di accertare l'inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito;
in caso di regolare notifica di dichiarare l'avvenuta prescrizione e decadenza dal diritto alla riscossione;
di accertare e dichiarare esorbitanti gli interessi richiesti e, quindi, annullarli. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Controparte_3
6.8.2025.
Affermava l'infondatezza delle avverse eccezioni, sottolineando che l'iscrizione a ruolo, il rispetto dei termini decadenziali, e la notifica degli avvisi di addebito costituivano atti di
2 competenza dell' Deduceva l'insussistenza dell'eccepita prescrizione, esponendo che CP_1 tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quella di notifica dell'intimazione opposta, era stata notificata, in data 23.06.2023, ulteriore intimazione di pagamento n.
07120239011457214000. Escludeva la violazione dei diritti del contribuente e la ricorrenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibili o infondate o con qualunque statuizione rigettare le domande ex adverso proposte, con condanna della ricorrente al pagamento dei compensi del giudizio.
3. Con memoria depositata in data 19.9.2025 si costituiva in giudizio anche l' CP_1 evidenziando che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati in data 20.11.2021 e non opposti, con conseguente incontrovertibilità del credito, derivante da note di rettifica da
DM/10 anno 2019.
Eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'opposizione avverso il ruolo, essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli nonché il termine di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi.
Esponeva che gli avvisi riguardavano contributivi dovuti dalla ricorrente nella qualità di datore di lavoro e, quanto alla motivazione, osservava che gli importi di contribuzione ed accessori erano determinati dalla legge.
Escludeva la maturazione del termine quinquennale di prescrizione ed indicava l'
[...]
quale unico legittimato in merito alla procedura di riscossione. Controparte_3
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
4. All'udienza dell'1 ottobre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5. Per quanto concerne la notifica degli avvisi di addebito contestati (n.
37120210003463184000 e n. 37120210003463285000) e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, dall'esame della documentazione prodotta dai resistenti si evince la regolarità della loro notifica.
L' in conformità a quanto disposto dall'art. 30 D.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. CP_1
122/2010), ha legittimamente e regolarmente provveduto alla notifica dei superiori avvisi di addebito con duplice pec del 20.11.2021. Inconferenti risultano peraltro i richiami di parte ricorrente alla procedura di notifica postale delle cartelle di pagamento.
3 Non essendo stati i superiori avvisi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, la ricorrente è decaduta dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa, che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile. Tardive ed inammissibili risultano dunque le doglianze relative alla procedura di iscrizione a ruolo del credito previdenziale, anche con riferimento all'asserita decadenza e al mancato invio di comunicazione preventiva al contribuente.
6. Quanto all'eccepita prescrizione, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, dalla data di notifica degli avvisi di addebito menzionati (20.11.2021) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (2.4.2025) essa non può dirsi maturata.
L ha inoltre documentato la notifica di un ulteriore atto Controparte_3 interruttivo della prescrizione costituito dall'intimazione di pagamento n.
07120239011457214000, notificata in data 23.6.2023, relativa, tra gli altri atti, anche agli avvisi di addebito in esame.
L'eccezione si appalesa pertanto infondata.
7. Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono il rigetto dell'opposizione.
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei resistenti come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 9.5.2025 nei confronti dell' e dell' CP_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in opposizione
[...] avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259001068163/000, in riferimento agli avvisi di addebito n. 37120210003463184000 e n. 37120210003463285000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
4 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Parte_1 CP_1 liquida in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre spese generali;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che liquida in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_3 generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 1 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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