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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 453/2022 R.G. promossa
DA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. C. Salmè
Appellante
CONTRO
(CF. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario della società di cartolarizzazione rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. F. Flori
Appellato
E
Controparte_2
(CF. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentate p.t, rappresentato e difeso dall'avv. S. Maugeri
Appellato
NEI CONFRONTI DI (già Controparte_3 Controparte_4
(CF. 13756881002).
[...]
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottese cartelle di pagamento – contributi e premi CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4839/2021 del 20.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 293201790387096, notificata in data
15.01.2018 e sottese cartelle di pagamento, con la quale gli era stato intimato il pagamento di contributi relativi agli anni 1993-1994 e premi relativi agli CP_1 CP_2
anni 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012.
Il giudice, ribadita la natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente limitatamente alla cartella n. 293200901135556733000 notificata in data 9.01.2010, atteso che in relazione ad essa non risultava documentato alcun atto interruttivo della prescrizione nel quinquennio successivo. Reputava nel resto non accoglibile l'opposizione poiché dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione risultava che le cartelle di pagamento nn. 29320050001814418000 e
29320130002497618000 fossero state regolarmente notificate ai sensi dell'art. 139
c.p.c. ed il termine di prescrizione validamente interrotto.
Con ricorso del 20.05.2022 appellava la citata sentenza la parte soccombente.
Resistevano al gravame l' e l' . Rimaneva contumace l CP_1 CP_2 [...]
, nonostante la regolare notifica dell'impugnazione. Controparte_3
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto, erroneamente, valida la notifica della cartella n. 29320050001814418000 senza pronunciarsi sull'omessa spedizione ed allegazione della ricevuta di ritorno della raccomandata CAD ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Rileva, pertanto, che la nullità della notifica della cartella travolge qualsiasi atto successivamente notificato in relazione alla stessa.
Sostiene che, in ogni caso, il giudice ha errato perché anche a voler ritenere valida la notificazione della cartella asseritamente avvenuta in data 5.04.2005, nonché valida la notifica della successiva intimazione di pagamento in data 23.12.2009, doveva considerarsi estinto il credito ivi portato per decorrenza del termine di prescrizione ex art. 3, comma 9 l. n. 335/95 essendo decorsi ben 9 anni dalla data del
23.12.2009 a quella del 15.01.2018 senza che siano intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Contesta, altresì, la decisione per avere ritenuto valida la notifica della cartella n.
29320130002497618000 ed erroneamente interpretato l'art. 26 D.P.R. 602/73, che richiama, per quanto non disposto, l'art. 60 D.P.R. 600/73. Reitera le difese già svolte in primo grado e ribadisce che la notifica della cartella citata e della successiva intimazione di pagamento sono nulle per violazione degli artt. 60 c.1 lett. b-bis)
D.P.R. 600/73 e 139 co. 2 c.p.c. e 26 D.P.R. 602/73, atteso che la consegna degli atti
è stata fatta a mani della suocera, con la quale non sussiste vincolo di parentela, e senza la spedizione della raccomandata di avviso al destinatario. Sostiene che non sono pertinenti le due pronunce della Cassazione richiamate dal giudice di primo grado perché non tengono conto della più recente giurisprudenza della stessa
Suprema Corte che ribadisce l'essenzialità della spedizione della raccomanda informativa (cfr. Cass. Civ. n.2868/2017; Cass. Civ. n.8700/2020). Insiste, pertanto, nella nullità delle predette notificazioni e nella prescrizione dei crediti.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per non avere dichiarato la prescrizione dei contributi previdenziali portati dalle cartelle oggetto del giudizio in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 l.
n. 335/95 che prevede che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni (richiama a sostegno anche la sentenza della Corte d'Appello di Catania Sez. Lav. n.1105/2018).
3. Con ultimo motivo censura la sentenza per non avere considerato che le somme di cui alle cartelle impugnate devono in ogni caso essere annullate o sgravate per effetto di quanto previsto dall'art. 4 D.L. n.119/2018. Assume infatti che gran parte dei carichi oggetto del contendere rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa entrata in vigore nelle more del giudizio e che pertanto dovranno essere dichiarati non dovuti (cfr. Corte di Appello di Catania sentenza n.816/2019).
Aggiunge in ogni caso che le cartelle rientrano tra quelle che saranno stralciate automaticamente per effetto del Decreto Sostegno 2021.
4. L'appello è fondato.
5. Va, in primo luogo, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_5
Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cassazione civile, sez. un.
08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti” (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_6
6. Ciò posto, la cartella n. 29320130002497618000, avente ad oggetto rate premio anno 2011 e sanzioni civili rate premio 2012, per complessivi euro CP_2
721,56 rientra nella previsione dell'art. 1 comma 222 l. n. 197/2022, che ha disposto:
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145…..”.
La cartella va, pertanto, annullata d'ufficio, rimanendo ovviamente assorbite le altre censure avanzate nell'atto di appello.
Quale conseguenza dell'annullamento ex lege del debito iscritto a ruolo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata: cfr. Cass. S.U. n. 8980 del 2018).
7. Per l'altra cartella oggetto di impugnazione, la n. 29320050001814418000, riguardante contributi IVS richiesti dall' per gli anni 1993 e 1994 e somme CP_1
aggiuntive, per complessivi euro 3.810,14, appare fondata l'eccezione di prescrizione, in virtù delle medesime date indicate dal tribunale: la cartella è stata notificata il 5.4.2005, alla stessa ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n.
29320099017516877, notificata il 23.12.2009 e poi l'intimazione oggetto del giudizio notificata il 15.1.2018. Orbene dal 23.12.2009 al 15.1.2018 è decorso il termine di prescrizione quinquennale ex l. n. 335/1995, termine applicato dal primo giudice.
8. Le spese del primo grado di giudizio tra l'appellante e vanno CP_6
compensate in ragione dell'epoca della pronuncia delle Sezioni Unite;
non si provvede su quelle del grado, stante la contumacia dell'appellata.
Le spese di entrambi i gradi sostenute dall'appellante seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ponendole a carico di e CP_1 in misura pari al 50% ciascuno. Se ne dispone al distrazione in favore del CP_2
procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
;
[...]
dichiara cessata la materia del contendere quanto alla cartella n.
29320130002497618000; dichiara prescritti i crediti portati dalla cartella n. 29320050001814418000; compensa tra l'appellante e le spese del Controparte_3
giudizio di primo grado;
condanna l' e l' , ciascuno per il 50%, al pagamento in favore CP_1 CP_2
dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro
3.000,00, quanto al primo grado ed in euro 3.200,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi