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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice estensore riunito nella camera di consiglio del 19 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°13398 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione alla scadenza del termine perentorio del 15 aprile 2025, concesso alle parti ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(N. 5/2016 Parte_1
R.G.F.), CF: , in persona del Curatore pro tempore, col CodiceFiscale_1 ministero dell'Avv.to Massimo Mastroeni,
ATTRICE
E Con
, , col ministero dell'Avv.to Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gabriele Sottile,
CONVENUTO
E
, CF: , col ministero dell'Avv.to Controparte_3 CodiceFiscale_3
Pietro Giannetto,
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il contendere investe l'azione di responsabilità promossa dal Controparte_4
dichiarata fallita con sentenza n. 5 del 16-21.3.2016, a tenore degli artt. 146
[...]
L.F. e 2476 c.c., sul rilievo che – nominato amministratore con atto Controparte_1 del 23/06/2014 e in carica fino al 5.11.2015, data della messa in liquidazione della società
– e – liquidatore dal 5.11.2015 alla dichiarazione di fallimento – Controparte_3 abbiano compiuto atti di mala gestio in danno della società e dei creditori sociali.
Secondo l'attrice, «[…] già a partire dall'anno di esercizio dell'attività imprenditoriale 2011, doveva essere chiara all'amministratore la gravità della crisi aziendale che poi si sarebbe tradotta in stato di insolvenza irreversibile, - default fallimentare -. Considerati i dati contabili, dunque, l'organo gestorio della società si sarebbe dovuto attivare per tutelare l'impresa proponendo una ricapitalizzazione, ovvero una messa in liquidazione o in ultima analisi chiedendo l'auto-fallimento. Infatti sugli amministratori incombe un generale dovere di vigilanza circa l'andamento della gestione comprendente
- in particolare – il dovere di porre in essere tutte quelle misure atte ad impedire o a contenere le perdite patrimoniali della società stessa. Sennonché nella vicenda in esame non è stata posta in essere la necessaria attività conseguente alla perdita del capitale e del patrimonio sociale. Nello specifico, dall'ultimo bilancio depositato, per l'anno 2014, già risultavano nell'ordine: un utile di esercizio per
l'importo di € 27.562,00, un patrimonio netto che assumeva il valore di € 105.231,00 ed un totale di debiti per l'importo di € 1.389.238,00 [all. 4]. L'Amministratore, e poi il liquidatore, al fine di non aggravare ulteriormente il dissesto societario, avrebbe dovuto adire il competente Tribunale e proporre egli stesso istanza per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, ma ciò non ha fatto, tenendo sul mercato una società - come detto - in grave dissesto. Allo stato non risulta che l'amministratore o il liquidatore abbiano posto in essere tentativo di ricapitalizzazione della società per l'abbattimento delle perdite. A fronte del dissesto l'amministratore e il liquidatore, che non hanno proceduto a far accertare lo stato di insolvenza o in alternativa a ricapitalizzare la società, non hanno assunto neanche alcun comportamento a tutela dei creditori sociali». La Curatela contesta inoltre: (i) una anomala e ingiustificata dispersione delle rimanenze di magazzino, quantificabile in € 923.955,00, pari alla differenza del valore delle rimanenze di merci degli anni 2014 e 2015; (ii)
l'omissione degli adempimenti fiscali a partire dal 2006, con conseguente aggravio di sanzioni e interessi, risalenti al 2008. Ciò premettendo, chiede, dunque, la condanna in via solidale dei convenuti, ciascuno nelle su dettagliate qualità, al risarcimento dei danni subìti «[…] in misura non inferiore ad euro 1.223.950,00, di cui € 923.955,00 per la dispersione ingiustificata delle rimanenze di magazzino ed € 300.000,00 corrispondente all'importo delle sanzioni e degli interessi per imposte e tasse, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, con la rivalutazione su tutte le some liquidate da calcolarsi in base agli indici ISTAT sino alla data della sentenza;
ulteriormente gravate di interessi moratori al tasso legale a decorrere dalla data della domanda e sino alla data della sentenza nonché di interessi moratori al tasso legale sulle somme riconosciute e liquidate in sentenza dalla data della medesima sino al soddisfo […]».
2. Costituitisi in giudizio, entrambi i convenuti hanno contestato i superiori addebiti e chiesto il rigetto delle domande.
3. Disposta c.t.u. (affidata alla perizia del dott. ), la causa è Persona_1 pervenuta all'udienza del 15.4.2025 (sostituita col deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.), all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie conclusionali e per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È documentato che la società Parte_1 costituita il 06.03.2006 e iscritta dal 30.03.2006 nel Registro delle Imprese di Messina, attiva nel commercio di abbigliamento, calzature, tappeti e tessili per l'arredamento della casa, articoli di profumeria, gadgets ed articoli sportivi per il tempo libero, è stata amministrata dal 23.06.2014 e fino alla messa in liquidazione, avvenuta il 4.11.2015, da con subentro dal 5.11.2015 di quale liquidatore. Controparte_1 Controparte_3
In merito all'azione di responsabilità esercitata contro e Controparte_1 CP_3
per asserita inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge (art. 2476 e art.
[...]
2489 c.c.), e quindi per violazione della regola della diligenza professionale,
l'acquisizione documentale, sottoposta al vaglio del consulente tecnico d'ufficio, assevera il fondamento delle censure di mala gestio addotte dalla Curatela nei seguenti termini:
- in ordine alla violazione degli obblighi di cui agli artt. 2482-ter e 2484 c.c., il c.t.u. ha ben spiegato che sino alla messa in liquidazione della società non si sono mai verificati i presupposti previsti dalle su citate norme, visto che «la
[...] hiude in perdita per la prima volta nell'anno 2010 (all. 8 bilancio chiuso Parte_1 al 2010, produzione avv. Giannetto Pietro) per un importo pari a € 25.236. Tale perdita viene interamente coperta con gli utili che la società ha negli anni portato a nuovo, fino all'esercizio 2009, pari ad € 110.466. L'esercizio 2011 si chiude con una perdita superiore a quella dell'anno precedente, pari ad € 39.922, ed il 2012 con un risultato d'esercizio ancora negativo e peggiore del precedente: -
€50.619. La perdita del 2011 viene coperta per intero col saldo disponibile sul conto “Utili (perdite) portati a nuovo”, mentre per coprire interamente la perdita del 2012, risulta necessario il ricorso anche al fondo di riserva legale che, dopo l'uso, si riduce ad € 503. Alla data del 31.12.2012 il patrimonio netto della società, dato dalla somma algebrica dell'importo registrato nei conti Capitale+Riserva legale+utili(-perdite) portati a nuovo+utili(-perdite) dell'esercizio, risulta pertanto pari a 100.503 (all.
8 bilancio chiuso al 2012, produzione avv. Giannetto Pietro). Ne deriva che, le perdite registrate dalla società negli anni dal 2010 al 2012, non hanno in nessun caso determinato alcuna riduzione del capitale.
È la perdita contabilizzata dalla società per l'esercizio 2013, pari ad € 22.834 (all. 4 bilancio d'esercizio al 31.12.2014, produzione di parte attrice), ad erodere per la prima volta il patrimonio netto della
[...]
l di sotto del capitale di € 100.000. Tuttavia, anche la perdita Parte_1 contabilizzata per il 2013 non determina il sorgere dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482 ter e 2484 c.c. L'esercizio 2014 si chiude con un utile di € 27.562 che determina una consistenza finale del patrimonio netto societario al 31.12.2014 pari ad €105.231 […].» (pag. 12 della c.t.u.); non essendosi mai verificata la perdita di oltre un terzo del capitale, nessuna violazione dell'obbligo di scioglimento della società è mai sorto in capo ai convenuti;
- quanto all'anomale differenza di valore delle giacenze di magazzino riscontrata tra il 31.12.2014 ed il 31.12.2015, i reperti in atti non consentono di comprendere effettivamente le ragioni alla base di questa brusca riduzione di valore della rimanenze;
come ben spiega il c.t.u. (v. pag. 15), «[…] In particolare, nella documentazione versata agli atti non si rinvengono tutti quei documenti con cui la gestione della società in liquidazione si trasferisce dalle mani degli amministratori a quella dei liquidatori nel momento in cui questi ultimi sono stati messi in grado di esercitare le loro funzioni. Il riferimento è alla situazione dei conti (situazione patrimoniale) alla data di iscrizione della delibera di scioglimento ed al rendiconto sulla gestione dell'amministratore (bilancio ordinario infrannuale) per il periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e fino alla data della liquidazione (ex art. 2487 – bis, comma 3, c.c., sulla “Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti”), ed all'inventario iniziale di liquidazione di cui al secondo comma dell'articolo 2277 c.c. (nonché Principio Contabile OIC5). Non si rinviene altresì alcuna registrazione contabile dalla quale risulti un conto “Rettifiche di liquidazione” (o di simile intestazione) che accolga le rettifiche necessariamente operate per esporre le attività al prevedibile valore di realizzo e le passività al presumibile valore di estinzione […]»). L'unico documento probatoriamente utile è
l'inventario di magazzino redatto dal cancelliere del Tribunale, acquisito col consenso delle parti. In tale inventario, le rimanenze di magazzino vengono stimate, alla data del
14.05.2019, in € 135.714,20, ma «[…] Considerato che il prezzo totale di stima è stato calcolato dal
Cancelliere e dai suoi collaboratori succedutisi nel tempo moltiplicando le quantità in rimanenza per il prezzo senza iva svalutato del 50%, il valore effettivo delle rimanenze di magazzino è da ritenersi verosimilmente pari ad €271.428,40. Questo importo si avvicina al valore delle rimanenze di merci contabilizzate per l'anno 2015 pari ad € 274.440,00 (allegato 14, Stralcio Giornale Contabile anno 2015, memorie ex art. 183 n. 2, produzione di parte attrice). Se da un lato deve allora ritenersi attendibile la contabilizzazione delle rimanenze per l'anno 2015, l'inventario di magazzino redatto dal
Cancelliere del Tribunale non fornisce alcun elemento utile a spiegare la notevole riduzione nel valore delle rimanenze rilevate al 31 dicembre 2015, pari ad oltre € 900.000,00». Se gli unici elementi disponibili inducono a considerare credibile la stima delle rimanenze al 31.12.2015, nessuna responsabilità può ravvisarsi in capo al liquidatore ), che Controparte_3 subentrò il 5.11.2015. Diversamente è a dirsi per la comparazione del Controparte_1 volume d'affari degli anni 2014 e 2015 e dei corrispondenti costi per materie prime sussidiarie di consumo e di merci accredita l'ipotesi della dispersione di merci non giustificata da un abbattimento o da una svalutazione del prezzo dei capi, almeno in difetto di spiegazioni del perché l'abbattimento sarebbe dovuto valere solo per il periodo 2014/2015, o sarebbe dovuto conseguire al subentro di criteri di valutazione di tipo liquidatorio (che, come detto, rendono attendibile la stima al 31.12.2015). Nel 2015, invero, risulta un volume d'affari di € 642.988,60, dato da vendita di merci e corrispettivi, ma un costo di approvvigionamento di € 390.675,61 (v. integrazione alla c.t. di parte attrice di cui al doc. 8 citaz.), sicché non si comprende, vieppiù che mancano i documenti che l'art. 2486-bis, comma terzo, c.c. fa obbligo agli amministratori di consegnare ai liquidatori, perché, al 31.12.2015, le rimanenze si riducono ad € 274.440,00, allorché avrebbero dovuto assestarsi, stando alle cifre disponibili, intorno a € 946.052,01 (sottraendo alla stima delle giacenze al 31.12.2014 le vendite occorse nel 2015 e aggiungendovi il costo dell'acquisizione di nuove merci nel
2015), con una differenza di € 671.612,01 addebitale all'amministratore all'epoca in carica, in quanto verosimile atto distrattivo (di giacenze di magazzino) produttivo di una corrispondente dispersione di risorse sociali;
- infine, in merito agli inadempimenti di natura fiscale, è risolutivo quanto rilevato dal c.t.u. nella relazione: «Dall'esame delle disponibilità liquide e del risultato prodotto dalla gestione anno per anno, di cui ai bilanci allegati agli atti, si può verosimilmente ritenere che la società fosse nelle condizioni per onorare i propri debiti fiscali Parte_1 almeno fino all'anno 2009. Già a partire dall'esercizio 2010, le risorse liquide ed i risultati di gestione, a seguito di una sempre maggiore sofferenza nella gestione caratteristica della società, non risultano più capienti rispetto al carico fiscale prodotto dall'attività economica esercitata» (v. pag. 17 della c.t.u.). Di talché, non è possibile contestare a in carica dal 26.6.2014 Controparte_1 al 4.11.2015, e neppure a , in carica dal 5.11.2015, il debito tributario per Controparte_3 sanzioni e interessi, connesso a fatti impositivi maturati allorché i convenuti non rivestivano alcuna carica sociale e pertanto non erano giuridicamente tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali per conto della società, vieppiù che, all'epoca del loro subentro nella gestione della stessa, quest'ultima non aveva risorse sufficienti ad onorare il debito tributario.
Perciò, operando in coerenza con le considerazioni su illustrate, la domanda va rigettata con riguardo a ed accolta con riferimento a Controparte_3 CP_1
L'entità del danno quantificabile quale conseguenza di violazioni specifiche
[...] imputabili al predetto amministratore ammonta ad € 671.612,01, ossia al valore delle giacenze di magazzino verosimilmente sottratte.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2476 c.c. ha natura di debito di valore, come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del pregiudizio, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. Cass. n. 11018.2005 e 68.1979), all'attrice spetta anche (art. 1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare (seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712.1995) applicando sulla somma predetta, devalutata alla data dell'illecito e poi rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale effettivo.
Il tutto a decorrere dal fatto illecito (1.1.2016), sicché il danno alla data odierna va quantificato in complessivi € 742.287,25. Il convenuto va dunque condannato al risarcimento del danno quantificato nella misura appena determinata, alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
2. La soccombenza (prevalente) di governa il riparto delle spese di Controparte_1 lite (i.e.: i compensi), le quali vanno compensate per metà, con onere per il convenuto di rifondere all'Erario dello Stato (essendo la Curatela ammessa al P.S.S. in seguito all'attestazione di mancanza fondi del G.D.) la restante parte, da liquidare secondo i parametri medi di cui alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, scaglione di valore sino ad €
1.000.000,00, per un ammontare finale di € 14.596,50 (così determinato: fase di studio
€ 4.607,00; fase introduttiva € 3.039,00; fase istruttoria € 13.534,00; fase decisionale €
8.013,00; totale € 29.193,00÷2). Nel rapporto di lite con , totalmente Controparte_3 vittorioso, le spese, liquidate secondo i criteri testé menzionati ma senza alcuna compensazione, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice e di in parti uguali nei rapporti Controparte_1 interni e in solido in quelli esterni.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione le domande svolte dal e per Parte_1
l'effetto:
CONDANNA a corrispondere in favore dell'attrice, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla carica, la somma complessiva di € 742.287,25, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza al saldo;
RIGETTA le domande nei riguardi di;
Controparte_3
COMPENSA per metà le spese di lite nel rapporto tra il e Parte_1 Parte_1
e CONDANNA quest'ultimo alla rifusione, in favore dell'Erario, della Controparte_1 restante metà, che liquida in € 14.596,50 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, CPA e IVA, e oltre spese prenotate a debito;
CONDANNA l'attrice alla rifusione, in favore di , delle spese di Controparte_3 lite, che liquida in € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, CPA e IVA, da distrarre in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, a carico del e di in parti uguali nei rapporti Parte_1 Parte_1 Controparte_1 interni.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott. Francesco Paolo Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi