Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1175/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Palermo, Via S. Ciro n. 114, p.iva n. Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Ardizzone e Federico Nuzzo;
appellante
CONTRO
, con sede legale in Aragona, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_2 non costituita;
E
P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_3 non costituita appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, all'esito del giudizio di opposizione promosso dalla
[...]
nei confronti Controparte_3 della , in accoglimento dell'eccezione di legittimazione passiva Controparte_4 sollevata dalla opponente, con sentenza del 11.2.2021 revocava il decreto ingiuntivo del medesimo
Tribunale con cui era stato ordinato a il pagamento della complessiva somma Controparte_2 di € 35.705,33, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per interventi di riparazione di strumenti industriali, e condannava l'opposta alle spese di lite.
La ditta soccombente ha interposto appello.
n. 1175/2021 R.G.
Le appellate e non si sono costituite. Controparte_1 Controparte_2
Con ordinanza del 12.11.2021 il processo è stato dichiarato interrotto per il fallimento di
[...]
CP_2
Nel processo riassunto dall'appellante le altre parti non si sono costituite.
Sulle conclusioni precisate col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 27.12.2023 e assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente dell'art. 52 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), recante la disciplina del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, in seguito al fallimento, ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, e credito vantato nei confronti del soggetto fallito deve essere accertato nel rispetto della procedura concorsuale, salvo diverse disposizioni della legge. L'art. 51 pone il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali.
La norma, posta a presidio della par condicio creditorum, pone un vincolo di indisponibilità sui beni facenti parte del compendio fallimentare, destinato in quanto tale ad avvantaggiare tutti i creditori che per effetto della partecipazione alla procedura concorsuale, conseguono il diritto ad avere una quota del patrimonio del fallito.
L'articolo 24 della legge fallimentare (oggi art. 32 del d.lgs. 14/2019, codice della crisi e dell'insolvenza), attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore;
tali sono ritenute quelle idonee a incidere sul patrimonio del fallito, nonché le azioni di mero accertamento allorquando costituiscano la premessa di una pretesa nei confronti della massa e quindi siano dirette a porre il presupposto di una successiva sentenza di condanna o di accertamento dei crediti nei confronti del fallito. Trattasi di competenza funzionale, esclusiva e inderogabile.
La norma introduce un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa fallimentare e, più in generale, per le azioni proposte da terzi contro il fallimento, devolute al tribunale fallimentare. Sicché,
l'eventuale adozione di un rito diverso produce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, determinando l'improponibilità della relativa domanda e, logicamente, l'inidoneità a conseguire una pronuncia di merito.
Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della Legge Fallimentare (ora artt. 151 e 203 del codice della crisi e dell'insolvenza), dunque, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo.
Ne consegue che, allorquando a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in n. 1175/2021 R.G. 3
giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fallimentare (ora art. 143 del codice della crisi e dell'insolvenza), la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa (Cass. n. 24156/2018).
Qualora l'azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens” (Cass. n.17154/2024, 9461/2020,
24156/2018, 28833/2017).
Tanto premesso, nel presente processo la dichiarazione di fallimento della società debitrice è intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima che fosse proposto l'appello, sicché, conformemente ai richiamati principi, in riforma della sentenza appellata e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere dichiarata l'improcedibilità delle domande formulate dalla ricorrente in monitorio.
Restano conseguentemente assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'appellante.
Avuto riguardo alla natura e agli effetti della causa di definizione in rito del giudizio, le spese di entrambi i gradi sono poste definitivamente a carico delle parti che le hanno sostenute.
Trattandosi di causa di improcedibilità sopravvenuta all'impugnazione e non ascrivibile all'impugnante (cfr. Cass. 14869/2020), infine, non vi è luogo alla dichiarazione di sussistenza dell'obbligo di pagamento di doppio contributo ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, delle parti appellate, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 11.2.2021 n. 184, dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata da i nei confronti di Pt_1 Parte_1 Controparte_2
lascia le spese dei due gradi del giudizio definitivamente a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Palermo il 12.3.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello .
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1175/2021 R.G.