TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale di Trapani, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Campisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379 /2023 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Cicala parte attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. SAFINA Controparte_1 C.F._2
DARIO parte convenuta e nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Consuelo Controparte_2 C.F._3
Caleca parte convenuta
************
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza le parti hanno concluso per la divisione del compendio in natura.
* * * premesso che, con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha chiesto la divisione del bene situato in IC (TP) alla via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, censito al N.C.E.U. del
Comune di IC al foglio 165, particella 25, sub 5;
considerato che
dell'immobile predetto sono proprietari, in ragione della metà indivisa ciascuno, dei signori (C.F: e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
rilevato che il comproprietario, regolarmente evocato in giudizio, si è costituito evidenziando come il bene, formalmente unico, era già stato diviso, di fatto, tra i germani e chiesto l'attribuzione della propria quota in natura;
rilevato che, come attestato dalle relazioni ipocatastali in atti, sull'immobile grava ipoteca giudiziale iscritta in favore dell'odierna parte attrice;
rilevato che la fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti, ivi inclusa la relazione di stima elaborata, nell'ambito del processo esecutivo, a cura dell'Ing. Per_1
, nonché nell'espletamento della CTU affidata al Geom. ;
[...] Persona_2
* * * osservato preliminarmente che la domanda ha per oggetto la divisione ordinaria del bene sopra descritto e, quindi, lo scioglimento della comunione sullo stesso esistente tra i germani CP_1
, debitore esecutato nel procedimento iscritto al n.94/2021 R.G.E. di questo Tribunale, e
[...]
, comproprietario in ragione dell'altra metà indivisa;
Controparte_2
considerato che alla luce degli accertamenti espletati con la CTU depositata, alla quale questo
Giudice ritiene di aderire integralmente perché redatta secondo criteri di logica e coerenza e nel contraddittorio delle parti, la divisione del compendio in natura ed in quote corrispondenti a quelle in uso ai debitori, seppur astrattamente possibile, avrebbe richiesto l'espletamento dell'attività amministrativa necessaria al fine della corretta individuazione dei due beni;
rilevato che, in costanza del processo, il comproprietario non esecutato si è detto disponibile a porre in essere le relativi attività anticipandone i costi da porsi, all'esito, sulla massa e da portare in detrazione dall'eventuale conguaglio che risultasse dovuto;
rilevato che, autorizzato, il sig. ha proceduto alla realizzazione degli interventi atti Controparte_2
a procedere alla divisione dell'unico bene di guisa da ottenere due unità immobiliari, la prima contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 7, sita in
IC via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, piano T-S1 e la seconda contraddistinta al
N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 8, sita in IC via Dottore
Francesco Vultaggio, n.24-26, piano 1; rilevato che, il sig. , all'uopo autorizzato, ha sostenuto, nell'interesse della massa, Controparte_2
le spese per procedere alla divisione del compendio pignorato in natura, per il frazionamento del bene, per la sua regolarizzazione e per il ripristino del solaio di copertura, ammontanti a complessivi € 6.657,34come da giustificativi prodotti in atti;
rilevato che, richiesto di determinare la differenza di valore delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento, il CTU ha evidenziato l'esistenza di una differenza di valore pari ad € 14.025,00 che, al netto delle somme da rimborsarsi al comproprietario, dovrà essere versata dal sig. CP_2
al germano e, per lui, alla procedura esecutiva;
[...] Controparte_1
ritenuto che le spese anticipate dal sig. debbano essere divise tra i germani in parte Controparte_2
uguali, non soltanto perché tali spese sono state necessarie a consentire la comoda divisibilità del compendio e, prima ancora, la sua conservazione, ma anche perché necessarie al fine di adeguare lo stato giuridico allo stato di fatto che i fratelli avevano da tempo adottato;
ritenuto, quindi, che la misura del conguaglio dovuto dal sig. vada determinato Controparte_2 come differenza tra la somma di € 14.025,00 determinato dal CTU e l'importo di € 3.328,67 (pari ad ½ della somma di € 6.657,34), e, quindi, in complessivi € 10.996,33; ritenuto infine che “in tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti” (Cass. n. 19529/2012); ritenuto che, in relazione alla peculiare natura del procedimento divisorio, le spese di lite sostenute da parte attrice debbano essere poste a carico del convenuto mentre debbano Controparte_1
essere compensate tra le altre parti e che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, debbano essere definitivamente poste a carico della massa pro quota, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, la domanda di divisione disponendo lo scioglimento della comunione tra i signori e sul compendio che, a seguito del Controparte_1 Controparte_2
frazionamento operato, è oggi costituito dai seguenti beni:
1. appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, piano T-S1,
contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 7;
2. appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, piano 1, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 8;
attribuisce in proprietà esclusiva al sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) l'appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, C.F._3
n.24-26, piano T-S1, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella
25, subalterno 7;
attribuisce in proprietà esclusiva al sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
l'appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, C.F._2
n.24-26, piano 1, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 8; pone in capo al sig. l'obbligo di pagamento, garantito da ipoteca legale ex Controparte_2
articolo 2817 cod. civ., in favore del sig. e, per questi, in favore del creditore Controparte_1
ipotecario sig.ra (C.F. ), della somma di € Parte_1 C.F._1
10.696,33;
autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
condanna il sig. alla refusione, in favore della sig.ra , Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che, in mancanza di nota spese, si liquidano in € 2.327,00 per compensi oltre accessori di legge;
compensa tra le altre parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico della massa pro quota le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.
Così deciso in Trapani li 16/10/2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Tribunale di Trapani, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Campisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379 /2023 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Cicala parte attrice
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. SAFINA Controparte_1 C.F._2
DARIO parte convenuta e nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Consuelo Controparte_2 C.F._3
Caleca parte convenuta
************
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza le parti hanno concluso per la divisione del compendio in natura.
* * * premesso che, con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha chiesto la divisione del bene situato in IC (TP) alla via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, censito al N.C.E.U. del
Comune di IC al foglio 165, particella 25, sub 5;
considerato che
dell'immobile predetto sono proprietari, in ragione della metà indivisa ciascuno, dei signori (C.F: e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
rilevato che il comproprietario, regolarmente evocato in giudizio, si è costituito evidenziando come il bene, formalmente unico, era già stato diviso, di fatto, tra i germani e chiesto l'attribuzione della propria quota in natura;
rilevato che, come attestato dalle relazioni ipocatastali in atti, sull'immobile grava ipoteca giudiziale iscritta in favore dell'odierna parte attrice;
rilevato che la fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti, ivi inclusa la relazione di stima elaborata, nell'ambito del processo esecutivo, a cura dell'Ing. Per_1
, nonché nell'espletamento della CTU affidata al Geom. ;
[...] Persona_2
* * * osservato preliminarmente che la domanda ha per oggetto la divisione ordinaria del bene sopra descritto e, quindi, lo scioglimento della comunione sullo stesso esistente tra i germani CP_1
, debitore esecutato nel procedimento iscritto al n.94/2021 R.G.E. di questo Tribunale, e
[...]
, comproprietario in ragione dell'altra metà indivisa;
Controparte_2
considerato che alla luce degli accertamenti espletati con la CTU depositata, alla quale questo
Giudice ritiene di aderire integralmente perché redatta secondo criteri di logica e coerenza e nel contraddittorio delle parti, la divisione del compendio in natura ed in quote corrispondenti a quelle in uso ai debitori, seppur astrattamente possibile, avrebbe richiesto l'espletamento dell'attività amministrativa necessaria al fine della corretta individuazione dei due beni;
rilevato che, in costanza del processo, il comproprietario non esecutato si è detto disponibile a porre in essere le relativi attività anticipandone i costi da porsi, all'esito, sulla massa e da portare in detrazione dall'eventuale conguaglio che risultasse dovuto;
rilevato che, autorizzato, il sig. ha proceduto alla realizzazione degli interventi atti Controparte_2
a procedere alla divisione dell'unico bene di guisa da ottenere due unità immobiliari, la prima contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 7, sita in
IC via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, piano T-S1 e la seconda contraddistinta al
N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 8, sita in IC via Dottore
Francesco Vultaggio, n.24-26, piano 1; rilevato che, il sig. , all'uopo autorizzato, ha sostenuto, nell'interesse della massa, Controparte_2
le spese per procedere alla divisione del compendio pignorato in natura, per il frazionamento del bene, per la sua regolarizzazione e per il ripristino del solaio di copertura, ammontanti a complessivi € 6.657,34come da giustificativi prodotti in atti;
rilevato che, richiesto di determinare la differenza di valore delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento, il CTU ha evidenziato l'esistenza di una differenza di valore pari ad € 14.025,00 che, al netto delle somme da rimborsarsi al comproprietario, dovrà essere versata dal sig. CP_2
al germano e, per lui, alla procedura esecutiva;
[...] Controparte_1
ritenuto che le spese anticipate dal sig. debbano essere divise tra i germani in parte Controparte_2
uguali, non soltanto perché tali spese sono state necessarie a consentire la comoda divisibilità del compendio e, prima ancora, la sua conservazione, ma anche perché necessarie al fine di adeguare lo stato giuridico allo stato di fatto che i fratelli avevano da tempo adottato;
ritenuto, quindi, che la misura del conguaglio dovuto dal sig. vada determinato Controparte_2 come differenza tra la somma di € 14.025,00 determinato dal CTU e l'importo di € 3.328,67 (pari ad ½ della somma di € 6.657,34), e, quindi, in complessivi € 10.996,33; ritenuto infine che “in tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti” (Cass. n. 19529/2012); ritenuto che, in relazione alla peculiare natura del procedimento divisorio, le spese di lite sostenute da parte attrice debbano essere poste a carico del convenuto mentre debbano Controparte_1
essere compensate tra le altre parti e che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, debbano essere definitivamente poste a carico della massa pro quota, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, la domanda di divisione disponendo lo scioglimento della comunione tra i signori e sul compendio che, a seguito del Controparte_1 Controparte_2
frazionamento operato, è oggi costituito dai seguenti beni:
1. appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, piano T-S1,
contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 7;
2. appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, n.24-26, piano 1, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 8;
attribuisce in proprietà esclusiva al sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) l'appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, C.F._3
n.24-26, piano T-S1, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella
25, subalterno 7;
attribuisce in proprietà esclusiva al sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
l'appartamento sito in IC (TP), via Dottore Francesco Vultaggio, C.F._2
n.24-26, piano 1, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di IC al foglio 162, particella 25, subalterno 8; pone in capo al sig. l'obbligo di pagamento, garantito da ipoteca legale ex Controparte_2
articolo 2817 cod. civ., in favore del sig. e, per questi, in favore del creditore Controparte_1
ipotecario sig.ra (C.F. ), della somma di € Parte_1 C.F._1
10.696,33;
autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Trapani alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
condanna il sig. alla refusione, in favore della sig.ra , Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che, in mancanza di nota spese, si liquidano in € 2.327,00 per compensi oltre accessori di legge;
compensa tra le altre parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico della massa pro quota le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.
Così deciso in Trapani li 16/10/2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Campisi