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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4363 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 16/07/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. DESIDERI Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, unitamente all'avv. RANIERI PAOLA;
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliata in via Chiatti,25 - Controparte_1 P.IVA_2
03033 ARPINO (FR), presso lo studio dell'avv. COLONNELLO
MASSIMO, che la rappresenta e difende con procura in atti,
E
(c.f. ), domiciliata in VIA M. CP_2 P.IVA_3
COLONNA, 27 - 00192 ROMA, presso lo studio dell'avv. FERRAGUTO
AN che lo/a rappresenta e difende con procura in atti.
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1534/2022 emessa dal Tribunale di Roma in data 31/01/2022.
Conclusioni dell'appellante: “voglia la Corte di Appello adìta dichiarare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e, comunque, totalmente riformarla, con condanna della in solido con la CP_2
ovvero della ovvero della Controparte_3 CP_2 CP_3
ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al
[...] pagamento, in favore di dell'importo di €. 545.997,53, oltre Parte_1 interessi di legge ex D. Lgs. n. 192/2012 dal 61° giorno data fattura, anche r.g. n. 1 sul ritardato pagamento dell'importo di euro 149.149,99, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno.
In via di subordine, condannare la in solido con la CP_2 [...]
, ovvero la regione, ovvero la , ciascuna CP_3 Controparte_3 per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al pagamento dell'importo di €. 545.997,53, ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da accertarsi anche tramite CTU, sotto il profilo indennitario di cui all'art. 2041 C.C. ed a titolo di ingiustificato arricchimento, il tutto oltre interessi ex D. Lgs. n. 192/2012 dal 61° giorno data fattura, comunque dovuti sul ritardato pagamento dell'importo di euro
149.149,99, ovvero, in subordine, oltre interessi legali, rivalutazione e maggior danno
Con condanna, in ogni caso, della in solido con la CP_2 CP_3
ovvero della ovvero della
[...] Controparte_3 CP_2
, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ed obbligazione, al
[...] pagamento degli interessi moratori sul ritardato pagamento dell'importo di euro 149.149,99, nella misura prevista dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal 61° giorno data fattura, e comunque sull'intero credito azionato dal momento della proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284 C.C. In via istruttoria, si chiede altresì che la Corte di Appello voglia ammettere le istanze istruttorie, tutte già formulate nella seconda delle memorie ex art. 183 VI comma cod. proc. civ. in primo grado”
Conclusioni delle appellate: la “1) IN VIA PRELIMINARE RIGETTARE L'ECCEZIONE DI Pt_2
NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA perché infondata;
2) NEL MERITO rigettare le istanze istruttorie richieste da parte attrice con l'atto di appello e QUINDI RIGETTARE 'IN TOTO' L'ATTO DI APPELLO DELLA SOCIETA' avverso la sentenza Parte_1
n.1534 del 31.1.2022 Trib. di Roma, II Sez. Civile, perché infondato in fatto ed in diritto, e di conseguenza confermare integralmente detta sentenza del Giudice di Primo Grado;
3) il tutto CON VITTORIA DI
SPESE E COMPENSO DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO, oltre accessori come per legge”;
la Regione Lazio: “dichiarare che la non è debitrice ovvero CP_2 la infondatezza nel merito in fatto ed in diritto delle domande dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado”.
r.g. n. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« […] è cessionaria, dalla gestore della Casa Parte_1 Parte_3 di Cura Città Bianca, di crediti, derivanti dallo svolgimento di prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale;
tali crediti per l'annualità 2017. col proprio centro Casa di Cura Città Bianca, ubicato in Veroli Parte_3
(FR), fornisce prestazioni erogate in favore degli assistiti del SSN alla normativa statale e regionale di riferimento. La Casa di Cura Città Bianca, ubicata in Veroli (FR), via Foiano, 4, gestita dalla già Parte_3 convenzionata con il SSN ex L. 833/1978 e successivamente accreditata in via provvisoria ex D. lgs. n. 502/1992, art. 6 comma 6 L. 724/1994 e L. R.
Lazio n. 4/2003, a conclusione del relativo procedimento attivato nell'anno
2010 per la fissazione dei necessari requisiti, con DCA U00166 del
9.05.2013 è stata conseguentemente accreditata in via definitiva per
l'erogazione di prestazioni ordinarie ovvero incomprimibili, quali quelle afferenti la riabilitazione, la specialistica ambulatoriale e le prestazioni oncologiche (terapia radiante e radioterapia).
Nell'anno 2017, la Casa di Cura aveva erogato, in favore dei pazienti provenienti dal distretto di competenza della di ed CP_3 CP_3 extraregionali, prestazioni di riabilitazione ordinaria, in ricovero ordinario ed in day hospital, di riabilitazione motoria in regime di day hospital e prestazioni di specialistica ambulatoriale, contabilizzate, con applicazione delle tariffe a DRG vigenti, tramite l'emissione delle elencate fatture, per complessivi €. 4.029.366,25. Part Erano stati corrisposti, in favore della diversi importi, con residuo credito pari a complessivi €. 659.147,52. Contr Sussisteva la legittimazione passiva della e della Chiedeva CP_2 gli interessi di mora, ed in via subordinata agiva ex art. 2041 c.c.
Si costituiva la ed affermava: CP_2
1) mancanza di legittimazione passiva,
2) trattavasi di prestazioni extra budget non remunerabili;
3) rigetto della richiesta ex art. 2014 c.c.
Chiedeva il rigetto e le spese di lite. Contr Si costituiva la difesa della in rubrica indicata, che sostanzialmente deduceva la mancanza di propria legittimazione passiva.
Nel merito delle richieste economiche esponeva trattarsi di prestazioni extra budget non remunerabili;
tutte le fatture oggetto di richiesta di
r.g. n. 3 pagamento erano extra budget.
Le somme richieste con l'atto di citazione, per fatture anno 2017 Pt_3 pari ad € 695.147,52, erano in stato di blocco perché fatture extra budget
e/over budget 2017 e quindi non pagabili per eccedenza capacità produttiva accreditata per € 519. 001,84 (note prot. 30080 del 2018 e
51186 del 2018)».
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “[…] a) dichiara il Cont difetto di legittimazione passiva della;
b) rigetta ogni domanda della parte attrice;
c) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00 euro per ciascuna parte convenuta, oltre spese generali
(15%) ed accessori come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Contr
per mancata indicazione nel contratto di convenzione, stipulato con la
di una azienda sanitaria che fosse delegata al pagamento delle CP_2 prestazioni rese dal privato convenzionato. Infatti con la sentenza n. 13884 del 2020 la Cassazione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in base all'art. 1 comma 10 del D.L. 27 Agosto 1993 Parte_4
n. 324 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 Ottobre 1993 n.
423, che disciplina e prevede espressamente che ''nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente'' (Cassazione 13333 del 2015, 18448 del 2007,
3676 del 2020, 17587 del 2018, 26959 del 2016); ed in conformità a questa tendenza, con la delibera 602 del 9.7.2004, la Giunta Regionale del CP_2 ha indicato nella Regione, in particolare nel Dipartimento Sociale-
Direzione Regionale SSR, il soggetto incaricato all'erogazione delle somme dovute ai soggetti accreditati, cioè a dire “ l'ente incaricato del pagamento”;
[…]si ritiene poi, nel merito, che l'intero credito abbia natura oggettivamente 'extrabudget' rispetto ai limiti di spesa sanitaria fissati Contr dalla negli anni di riferimento, la non avrebbe mai CP_2 potuto liquidare le richieste. Il dato emerge dalle memorie delle parti
r.g. n. 4 attrici e convenute le quali lamentano sempre l'applicazione
(asseritamente inesatta) del DCA 334 del 2017. A dimostrazione della Contr natura 'extrabudget' delle pretese creditorie, la nel corso del tempo aveva anche richiesto alla struttura l'emissione di note di credito di cui in Contr atti (pag. 5 comparsa costituzione ) tutte puntualmente motivate in ordine al superamento dei tetti di spesa sanitaria. Si riportano e citano tutte sentenze sia del Giudice ordinario (Cassazione n. 27608 del 2019) che del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato n. 184 del 2019,
Consiglio di Stato n.ri 566 del 2016 e 567) e gli stringenti indirizzi normativi: legge 449 del 1997 art. 32 comma 8 , d.lgs. 502 del 1992 art. 12 comma 3 e d.lgs. 446 del 1997 art. 39, che non ammettono il pagamento a carico del SSR delle prestazioni 'extrabudget';
[….] inoltre si rigetta la domanda, anche ex art. 2041 c.c., in quanto si tratterebbe in ipotesi di un arricchimento arrecato alla P.A. sostanzialmente imposto dal privato (Trib. di Roma n. 12014 del 2021 e
Cassazione n. 13884 del 2020); la P.A. comunicando alla struttura accreditata il limite (di spesa, di prestazione acquistabile, di budget) stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite…..».
ha proposto appello. Parte_1
e hanno resistito al gravame. Parte_4 CP_2
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 16/07/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene tre motivi: I) il primo è rubricato: «In punto alla legittimazione passiva.
1.a. in modifica della ricostruzione dei fatti e del ragionamento adottato dal
Tribunale, si chiede che la Corte di Appello voglia affermare che: la
[...]
- in ragione della propria personalità giuridica pubblica e Parte_4 dell'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nonché della partecipazione al sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie, ed in virtù delle disposizioni di legge ex D. Lgs. n. 502/192 e s.m.i., - è la controparte contrattuale delle case di cura accreditate, rispetto alle quali è originariamente obbligata al r.g. n. 5 pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie rese, considerato che i contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs n. 502/1992 sono stati conclusi tra la struttura sanitaria e la che, in base agli accordi, è il Parte_4 soggetto tenuto alla remunerazione delle prestazioni, ricevendo i finanziamenti dalla che ha, dal suo canto, assunto un'obbligazione CP_2 Contr ulteriore di pagamento in aggiunta a quella della vi si sostiene, rispetto a quanto sopra, che il giudice avrebbe errato nel non ritenere che, Contr in ogni caso, la è il soggetto contrattualmente deputato al pagamento delle prestazioni erogate dalla casa di cura, laddove il ruolo della CP_2
è quello di soggetto partecipe del sistema di erogazione delle
[...] prestazioni sanitarie e di finanziamento delle medesime.
Tale circostanza aveva determinato la violazione degli artt. 1272 e 1273
C.C., la violazione dell'art. 12 prel., in tema di interpretazione della legge, la violazione dell'art. 1 comma 10 del D.L. n. 324 del 27.08.1993, convertito in legge n. 427 del 27.10.1993, e della legge regionale 16 giugno
1994, n. 18, art 2, e la stessa risultava rilevante ai fini della decisione impugnata.
II) il secondo è rubricato: «In punto ai corrispettivi maturati dalla casa di cura nell'anno 2017, in ordine al quale si chiede che, in modifica della ricostruzione dei fatti e del ragionamento adottato dal Tribunale, la Corte di
Appello voglia affermare che la domanda di parte attrice attiene a prestazioni di riabilitazione ordinaria, in ricovero ordinario ed in day hospital, di riabilitazione motoria in regime di day hospital e prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalla casa di cura INI Città Bianca nel corso dell'anno 2017, per complessivi euro 695.147,52 di cui sicuramente, come è dato pacifico in causa, una parte, per euro 184.512,671, oggi residuato per euro 35.362,68, era all'interno del tetto di spesa individuale Contr ad essa assegnato, senza che, da parte della ovvero della sia CP_2 stata fornita alcuna prova della asserita non debenza dei corrispettivi in ragione di prestazioni ritenute incongrue o inappropriate, con conseguente piena debenza dell'importo, in budget, di euro 35.362,68 oltre interessi ex D. L.gs. 231/2002 e s.m.i., anche sul ritardato pagamento (intervenuto in data 26 luglio 2019) dell'importo di euro 149.149,99, tenuto conto che il contratto è stato sottoscritto in data 21 marzo »; vi si sostiene, che il giudice avrebbe errato nel respingere la pretesa fatta valere dalla casa di cura, sulla base di generici argomenti, che, da un lato, si basano su una imprecisa ed erronea applicazione delle norme che governano il servizio sanitario nazionale (e, ancora prima, il processo civile); dall'altro, trascurano la r.g. n. 6 peculiarità del caso concreto, in cui la casa di cura ha fatto valere crediti, tra loro diversi, che imponevano autonoma e distinta valutazione.
III) il terzo è rubricato: «Sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa”
In modifica della ricostruzione dei fatti e del ragionamento adottato dal
Tribunale, vi si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere che il disposto di cui all'art. 2041 c.c. trova piena applicazione soprattutto in materia di servizi sanitari, stante l'obbligo posto a carico delle Regioni di garantirne l'erogazione a tutti gli utenti, non già nei limiti di un ipotetico tetto di spesa, ma di quello coincidente con il fabbisogno sanitario effettivo territoriale.
L'appello è infondato. Preliminarmente si rileva che, nel corpo del suo atto, la appellante formula una eccezione di nullità della sentenza impugnata.
Ciò in quanto “la tutela del contraddittorio e la possibilità per ognuna delle parti di difendersi compiutamente in giudizio imporrebbero che, una volta fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., i contraddittori discutano la causa con deposito immediato da parte del Giudicante della relativa sentenza, mentre disporre siffatta procedura senza discussione orale e senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c., per comparse conclusionali e memorie di replica, pure richiesti da parte attrice con le note d'udienza del
31 gennaio 2022, esporrebbe l'intero giudizio alla sanzione di nullità per grave 'error in procedendo'. La stessa è infondata, in quanto la sentenza è stata emessa durante il periodo emergenziale della “pandemia da Covid 19” in cui era possibile (ex art.221 cm.4 l. 77/2020, più volte prorogato nella sua validità) la celebrazione di udienza ex art.281 sexies cpc in trattazione scritta come da antecedenti provvedimenti del giudice.
A tale proposito si indica l'ordinanza n.26106/22 della Corte di Cassazione che lo affronta: “Qualora il giudice d'appello, rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt.352 e 281 sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art.157 cm.2 c.p.c., se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese (in applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
r.g. n. 7 nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione)”.
I.Sul primo motivo di appello, concernente la legittimazione passiva delle odierne appellate, si osserva.
La doglianza, relativa al coinvolgimento quale soggetto legittimato nella Contr presente controversia anche della di riferimento, è infondata, costituendo ormai “ius receptum” il principio per cui la CP_2
è legittimata passiva rispetto ai crediti vantati dagli ospedali classificati e comunque in casi, come il presente, di mancata designazione di altro soggetto pagatore.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (con richiamo tra le tante a Cass. 17587/2018) condivisa dal Collegio, e non posta in discussione dalle parti nel presente giudizio, la suddetta disciplina si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.
La questione di diritto controversa in causa è, invero, il raccordo tra detta norma nazionale e la legislazione, primaria e secondaria, regionale, dato che si tratta di materia in cui sussiste la potestà legislativa concorrente ex art. 117 Cost.
Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il
Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. 833/1978 è stato attuato attraverso il D.lgs.
502/1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento.
Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le che le Aziende Ospedaliere con CP_1 compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L. 18/94). L'art. 2 lett.
c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di r.g. n. 8 finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie".
Invece, come si è visto, la con la l. r. n.18/1994 ha CP_2 demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016; Cass.
26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della
, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di CP_2 recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass. 24758/2021; Cass.
3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass. 32505/2019 ha escluso la Contr legittimazione passiva dell .
In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va CP_4 risolta, per la , alla luce del combinato disposto del D.L. 27 CP_2 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre
1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così Cass. 24758/2021)”.
Con la suddetta pronuncia della Suprema Corte (e le altre conformi in quella sede richiamate) si è dunque ritenuto che nella Regione , per CP_2 effetto delle previsioni di cui alla L.R. 18/1994, la individuazione del soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese da un soggetto convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed autorizzate dall'Azienda sanitaria locale, vada risolto, volta per volta, sulla base della delibera della Giunta Regionale con la quale sia stato individuato l'ente incaricato del pagamento (in questo senso, proprio con riguardo alla Contr domanda proposta da un laboratorio di analisi accreditato con il , che agiva per ottenere il pagamento della differenza dovuta sulla base degli Contr accordi intercorsi con la previa disapplicazione dello sconto tariffario illegittimamente applicato nel triennio 2010/2013, Cass. 13.2.2020, n.
3676; in argomento, cfr. anche Cass. 13.2.2020, n. 24758).
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che nella fattispecie sia rimasto ignoto il soggetto in concreto individuato come ente pagatore, posto che l'attrice, cui avrebbe fatto carico il relativo onere probatorio, nulla ha anche solo allegato sul punto;
né è presente in atti alcuna delibera r.g. n. 9 in tal senso della Giunta regionale.
Manca dunque la prova della designazione da parte della di CP_2 altro soggetto incaricato del pagamento (o della stessa emissione di un provvedimento di designazione del soggetto pagatore), prova che come Contr detto, a fronte della formulazione da parte della dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe fatto carico all'attrice. Ne consegue l'impossibilità di accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'Azienda sanitaria locale, e che correttamente è stato ritenuto in sede di prime cure quale solo soggetto passivamente legittimato a contraddire nel presente giudizio la , con conseguente CP_2 accoglibilità dell'eccezione preliminare già avanzata della
[...]
di carenza di sua legittimazione a contraddire nel presente Parte_4 giudizio.
II.Quanto al credito, si osserva che la materia del contendere è costituita dal pagamento delle prestazioni rese “extra budget”.
Sulla prova del raggiungimento del tetto di spesa, si osserva.
E comunque, le somme richieste con atto di citazione, per fatture Pt_3 anno 2017 per € 695.147,52, erano infatti, come documentato dalla
Regione, in stato di blocco perché trattavasi di fatture extra e/over budget
2017, e quindi non pagabili per eccedenza di capacità produttiva accreditata per € 519.001,84 (vedi note prot. 30080 del 2018 e 51186 del 2018 prodotte dalla Regione). Contr A dimostrazione della natura extra budget delle pretese creditorie, la nel corso del tempo aveva anche richiesto alla struttura l'emissione delle Contr note di credito di cui in atti (pag. 5 comparsa costituzione in primo grado), tutte puntualmente motivate in ordine al superamento dei tetti di spesa sanitaria.
Sulle note di credito prodotte parte appellante non contestava la natura delle note e gli importi nel processo, con le note conseguenze ex art. 115
c.p.c. come rilevato dal Tribunale.
Ciò però non prova la debenza della residua somma (rispetto al budget indicato ed allegato), in ordine al ritardato pagamento dell'importo di euro
149.149,99, oltre interessi di legge ex D. Lgs. n. 192/2012 dal 61° giorno Contr data fattura, avendo anzi la e la dimostrato positivamente CP_2 che, in ordine alle fatture azionate, solo € 22.044,24 riguardavano il recupero abbattimenti automatici anno 2013 (vedasi nota prot. 93534 del
2017), mentre la fattura n. 12 FB3 del 10.7.2017 di € 149.149,99 risultava invece liquidata dalla con DT 5455/2019, ma pagata Parte_4
r.g. n. 10 dalla in base all'accordo pagamenti. Inoltre l CP_2 Pt_2 eccepiva tempestivamente che la somma di € 4.951,44 per le fatture n.ri 6 fb 3 e 9 fb 3 del 2017, era stata già incassata dall per rimborso dei Pt_3 ticket per prestazioni.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, dunque, il dato del raggiungimento del budget da parte della struttura era, già in primo grado, sia a livello allegativo che probatorio, incontrovertibilmente e ritualmente negli atti di causa e dato per acquisito.
Va sotto altro profilo evidenziato che non è provato che le somme richieste fossero “intra budget”. Trattandosi, tale allegazione, di una eccezione in senso lato, va anche osservato che assolutamente incompatibili con tale ricostruzione sistematica si presentano gli arresti della Cassazione sull'onere probatorio di superamento del budget gravante sull'ente debitore (v. Cass. n. 5661/2021 e n. 10182/2021 e da ultimo Cass 29474/2024), muovendosi i due momenti procedurali su piani differenti e per certi aspetti complementari, essendo l'onere della prova relativo all'introduzione nel processo del presupposto dato documentale e/o probatorio in genere del budget e l'eccezione in senso lato relativa alle difese ed alle valutazioni inferenziali, in termini impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata, che su tale allegazione riposano.
-Ciò trova peraltro conferma nell'ulteriore argomentazione a sostegno del secondo motivo di appello rubricato, che si fonda sostanzialmente sulla inadeguatezza dei tetti di spesa ovvero sulla non applicabilità dei tetti di spesa per le prestazioni erogate ricomprese nei livelli essenziali assistenziali (LEA).
Deve invece affermarsi, sulla scorta della prevalente giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, sul punto, che: “Si ritiene che dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 il vincolo di budget sia assoluto e non derogabile;
sussiste un meccanismo automatico che garantisce il rispetto del budget assegnato mediante una riduzione del volume delle prestazioni erogabili dalla struttura privata in caso di aumento della loro tariffa. In tale ottica, secondo la prevalente giurisprudenza (Cassazione civile, sez.
III, 29 Ottobre 2019, n. 27608) con orientamento condiviso anche dalla giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184;
Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n.
567; Cons.Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che
r.g. n. 11 costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata
(anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra-budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa
e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III
10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832). Alla base di tale conclusione, ritiene la giurisprudenza citata, vi sono alcuni stringenti indirizzi normativi - la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, il
D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 3 e il D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 39 (su cui Cons. Stato, Ad. Plen., 12/04/2012, n. 3; Cons.
Stato, 02/05/ 2006, n. 8; Consiglio Stato, sez. V, 25/01/2002, n. 418; Corte
Cost. 26/05/2005, n. 200; Corte Cost. 28/07/1995, n. 416; Corte Cost.
23/07/1992, n. 356) - i quali hanno disposto che, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, posto che deve bilanciare interessi diversi e per certi versi contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono secondo una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico.” Non sono pertanto in alcun modo sindacabili dinanzi al giudice ordinario le scelte operate a livello regionale della determinazione dei tetti di spesa, la cui assoluta cogenza e vincolatività è ormai costantemente ribadita dalla
Corte di Cassazione.
E ciò anche laddove si osserva dall'appellante che “alla tutela della salute non è posto un limite 'quantitativo' corrispondente ai tetti di spesa individuali ostativi all'erogazione di necessari servizi sanitari, ma un limite 'qualitativo' riguardante la scelta delle cure poste a carico dello Stato, rientranti in tal modo nei Livelli Essenziali Assistenziali (LEA), di per sé, dunque, incomprimibili in quanto non altrimenti ovviabili da asserite carenze finanziarie o necessità di risparmio, stante l'intangibilità del nucleo r.g. n. 12 essenziale di assistenza alla cura della salute collettiva e del singolo individuo che, quale diritto fondamentale riconosciuto in tali termini dalla
Costituzione, non è suscettibile di compressioni poste a livello locale dalle singole regioni”. III. Quanto all'ultimo motivo concernente la applicabilità dell'art.2041 c.c., lo stesso è pure palesemente infondato.
A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione 25514 /2024: “in tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..”. In ordine alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., si ritiene, infatti, che l'arricchimento arrecato alla P.A. debba ritenersi imposto, nel senso che alla qualificazione “imposto” deve essere data alle stregua delle coordinate normative ed interpretative dianzi evidenziate.
L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni “extra budget” assume un carattere
“imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte di Cassazione, Sez. 3 -
Sentenza n. 13884 del 06/07/2020, Rv. 658618 – 02).
Così le istanze istruttorie, alla stregua di quanto sopra esposto, sono a tal punto irrilevanti ai fini del decidere.
Alla stregua di quanto sopra esposto, le prove richieste erano irrilevanti, ovvero inammissibili perché esplorative.
-Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e , Pt_1 Parte_4 CP_2 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui in epigrafe,
r.g. n. 13 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la appellante al rimborso, in favore delle appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in euro 13.500,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 5/11/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio
Pinto
r.g. n. 14