CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6440/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF5CR2023MD00398 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7721/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte prende atto che:
- in data 08/10/2024 è stato notificato atto di appello contro la sentenza n. 11775/28/24 emessa dalla CGT
I grado di Napoli, con cui veniva accolto il ricorso della ricorrente avverso l'atto di recupero N.
TF5CR2023MD00398, notificato a mezzo P.E.C in data 03/11/2023;
- l'appello, iscritto al R.G.A. 6440/2024 è stato fissato per il giorno 13/05/2025;
- con ordinanza n.1223/2025 il Collegio ha rinviato a nuovo ruolo per tentativo di conciliazione;
- l'udienza è stata nuovamente fissata per il giorno 16/12/2025;
- in data 19/11/2025 le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo per la definizione totale della controversia in essere (allegato agli atti), in base al quale la società Società_2 S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI si è impegnata a versare ed ha tempestivamente versato la somma di euro 3.720,21
a titolo d'imposta, la somma 3.970,21 (3.720,21+250) per sanzioni, oltre interessi e l'Ente impositore ha accettato di ricevere tale somma a titolo transattivo;
- le parti, congiuntamente, chiedono la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo ex art. 48 del D- Lgs. n. 546/1992. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo ex art. 48 del D- Lgs. n. 546/1992. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6440/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF5CR2023MD00398 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7721/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte prende atto che:
- in data 08/10/2024 è stato notificato atto di appello contro la sentenza n. 11775/28/24 emessa dalla CGT
I grado di Napoli, con cui veniva accolto il ricorso della ricorrente avverso l'atto di recupero N.
TF5CR2023MD00398, notificato a mezzo P.E.C in data 03/11/2023;
- l'appello, iscritto al R.G.A. 6440/2024 è stato fissato per il giorno 13/05/2025;
- con ordinanza n.1223/2025 il Collegio ha rinviato a nuovo ruolo per tentativo di conciliazione;
- l'udienza è stata nuovamente fissata per il giorno 16/12/2025;
- in data 19/11/2025 le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo per la definizione totale della controversia in essere (allegato agli atti), in base al quale la società Società_2 S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI si è impegnata a versare ed ha tempestivamente versato la somma di euro 3.720,21
a titolo d'imposta, la somma 3.970,21 (3.720,21+250) per sanzioni, oltre interessi e l'Ente impositore ha accettato di ricevere tale somma a titolo transattivo;
- le parti, congiuntamente, chiedono la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo ex art. 48 del D- Lgs. n. 546/1992. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo conciliativo ex art. 48 del D- Lgs. n. 546/1992. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.