Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Torquato Tasso n. 4;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza Comando Interregionale Italia Sud Occidentale Palermo, Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
- della determina prot. n. -OMISSIS- del 14.03.2024, notificata all’odierno ricorrente in data 04.04.2024, con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza ha disposto che: “il -OMISSIS- – in congedo – -OMISSIS-, perde il grado per rimozione, intendendosi così modificata la causa di cessazione dal sevizio ed è iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa del Centro Documentale (già Distretto Militare) competente senza alcun grado: ai soli fini giuridici a decorrere dal 15.05.2020; per i restanti effetti, dal 1.11.2021” ;
- della nota n. -OMISSIS- del 26.10.2020, con cui il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza ha proposto l’instaurazione, nei confronti dell’odierno ricorrente, di un procedimento disciplinare di stato ex art. 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare, in relazione a gravi fatti di natura disciplinare, non conosciuta dall’odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. -OMISSIS- del 18.11.2020, con cui il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza ha ordinato nei confronti del M.A. -OMISSIS-, un’inchiesta formale in relazione a gravi fatti di natura disciplinare emersi nel corso del procedimento penale n. 6227/2020 R.G.N.R., radicato presso la Procura della Repubblica di Palermo per i delitti di cui agli articoli 56, 319 quater e 81 cpv. cod. pen. (Induzione indebita a dare o promettere utilità, tentata e continuata), non conosciuta dall’odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. -OMISSIS- del 24.11.2020, notificata all’interessato in data 25.11.2020, con cui l’Ufficiale Inquirente ha proceduto alla formale contestazione degli specifici addebiti;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. -OMISSIS-, in data 07.10.2023 del Comandante Regionale Sicilia, non conosciuta dall’odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. -OMISSIS- del 09.10.2023, con cui l’Ufficiale Inquirente ha proceduto alla formale contestazione dei nuovi specifici addebiti;
- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. n. -OMISSIS- del 04.11.2023, trasmessa all’interessato ed ai suoi difensori con nota a firma dell’Ufficiale Inquirente n. 650166 in data 09.11.2023, notificata in pari data tramite pec ;
- ove occorra e per quanto di ragione del rapporto finale n. -OMISSIS- del 04.12.2023, con cui, al termine dell’istruttoria svolta, l’Ufficiale Inquirente, ritenuti pienamente provati gli addebiti e giudicate le accertate responsabilità incompatibili con lo status di ispettore del Corpo della Guardia di Finanza, ha proposto il suo deferimento al giudizio di una Commissione di Disciplina;
- ove occorra e per quanto di ragione della determinazione n. -OMISSIS- del 22.12.2023, con cui il Comandante Regionale Sicilia ha disposto il deferimento dell’inquisito al giudizio dell’Organo Collegiale;
- ove occorra e per quanto di ragione del verdetto di non-meritevolezza a conservare il grado formulato dalla Commissione di disciplina in data 08.02.2024;
- ove occorra e per quanto di ragione della Circolare n. 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza, relativamente all’istruzione dei procedimenti disciplinari, al paragrafo 5, punto 6.1. del Titolo Primo, nella parte in cui afferma che “La sospensione non potrà comunque protrarsi ulteriormente, quando ciò determini il superamento dei termini perentori stabiliti dalla legge per lo svolgimento e/o la conclusione del procedimento. Occorre infatti contemperare l’esigenza di garantire il diritto di difesa dell’incolpato con l’esigenza di rispettare la tempistica prevista dall’ordinamento a pena di decadenza della potestà sanzionatoria” , ove la stessa venga interpretata nei termini di cui infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, Comando Generale, Comando Interregionale Italia Sud Occidentale Palermo, Comando Regionale Sicilia Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori, avvocato Polizzotto per il ricorrente ed avvocato Sorrentino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Il ricorrente, -OMISSIS- in congedo della Guardia di Finanza ha domandato a questo Tribunale l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1392, 1393, d.lgs. n. 66/2010, recante il Codice dell’Ordinamento Militare; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97, Cost.; violazione e falsa applicazione della Circolare Attuativa n. 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di termini regolanti i procedimenti disciplinari di stato; illogicità manifesta; contraddittorietà manifesta ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370, comma 5, d.lgs. n. 66/2010 (Cod. Ord. Mil.); violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97, Cost.; violazione e falsa applicazione della Circolare Attuativa n. 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di termini regolanti i procedimenti di stato; illogicità manifesta; contraddittorietà manifesta ;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 d.lgs. n. 66/2010 (Cod. Ord. Mil.); violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97, Cost.; grave difetto d’istruttoria .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di aver subito la perdita del grado per rimozione, con la conseguente iscrizione nel ruolo dei militari di truppa, a causa di una vicenda attinente alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui si è reso protagonista.
Invero, il 07.12.2017 è stata iniziato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, a seguito dell’avvio a suo carico di un procedimento d’indagine preliminare per il reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità, tentata e continuata (procedimento pen. n. 6227/2020 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Palermo); procedimento d’indagine poi sfociato, dopo la contestazione formale degli addebiti in sede disciplinare in data 24.11.2020, in una condanna per il reato di Istigazione alla corruzione , divenuta definitiva mercé sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 13.04.2023, n. 29913.
Quindi il successivo 09.10.2023 il procedimento disciplinare, che era stato sospeso nelle more del giudizio dinanzi l’A.G.O., è stato riassunto con la contestazione formale di nuovi addebiti disciplinari, congruenti con il dictum della Suprema Corte.
Il ricorrente è stato così deferito alla Commissione di disciplina della Guardia di Finanza la quale - in data 08.02.2024 - lo ha dichiarato non meritevole di conservare il suo grado di sottoufficiale.
In forza di tale giudizio è stato infine adottato il provvedimento di stato impugnato dinanzi questo Tribunale.
Il ricorrente ha puntualizzato altresì che per un frangente abbastanza lungo, esattamente dal 24.11.2020 al 09.10.2023, il procedimento disciplinare a suo carico è stato sospeso in ragione delle sue condizioni di salute, tali da diminuire la possibilità di una sua cosciente e consapevole partecipazione all’ iter del medesimo; e che soltanto con nota n. -OMISSIS- del 09.10.2023, assunta unilateralmente dall’Ufficiale inquirente, è stata disposta la prosecuzione del procedimento disciplinare, poi sfociato nelle determinazioni gravate.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 18.11.2025, ascoltati i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Il ricorso del signor -OMISSIS- è infondato sotto ogni profilo. Pertanto deve essere rigettato per le motivazioni, che seguono.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto che, avendo, l’Amministrazione intimata, già avviato un procedimento disciplinare a suo carico ai sensi dell’art. 1393 cod. ord. mil. per il reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità, tentata e continuata ; e non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal medesimo art. 1393 cit. come causa di sospensione di tale procedimento; sarebbe stato un preciso dovere della medesima di concludere formalmente l’ iter del procedimentale entro (e non oltre) gli stringenti termini previsti dalla legge, assumendo come dies a quo del loro decorso l’originaria contestazione degli addebiti disciplinari del 24.11.2020.
Da tale premessa ha desunto la conclusione che è da considerare illegittimo l’operato dell’Amministrazione intimata laddove la stessa, a termine finale del procedimento disciplinare ormai decorso, invece di archiviare gli addebiti inizialmente mossigli e ritenuti non sussistenti dalla Suprema Corte di Cassazione, ha riformulato invece l’imputazione a suo carico, ritenendo di poter far decorrere i termini per provvedere da tale ulteriore atto d’impulso dell’azione disciplinare.
In senso contrario il Tribunale considera che, come correttamente controdedotto dall’Amministrazione intimata, è da reputare legittimo il differimento ex art. 1393 cod. ord. mil. del procedimento disciplinare a carico di un militare, allorché attinente a fatti di reato relativi ad atti e comportamenti assunti dal medesimo nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio, durante il frangente dello svolgimento del parallelo giudizio in sede penale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 26.11.2024, n. 9506, ed in senso conforme ibidem , Sez. IV, sent. 20.01.2015, n. 123).
Dalla documentazione versata in atti è dato evincere che la vicenda all’origine dell’odierna controversia, riguardava una richiesta di denaro fatta dal -OMISSIS- nella qualità di sottoufficiale in servizio presso il Secondo Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Palermo, quindi in qualità di pubblico ufficiale e con abuso della medesima qualità, come contropartita di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, vale a dire un intervento per definire un’indagine pendente per reati contro il patrimonio a carico del solvens (cfr. allegato n. 3 della produzione dell’Amministrazione intimata in data 24.06.2024).
Si tratta con tutta evidenza di un reato proprio del pubblico ufficiale, commesso nello svolgimento delle funzioni di servizio, per il quale pertanto l’Amministrazione intimata era legittimata a posticipare all’esito del giudizio in sede penale la definizione del procedimento disciplinare di stato.
3.2) Si dimostra altresì priva di pregio la prospettazione, di cui al secondo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe da considerare illegittima la determinazione, assunta unilateralmente dall’Ufficiale inquirente, di far cessare il periodo di sospensione del procedimento disciplinare disposto in ragione delle condizioni di salute del militare, essendo, ogni valutazione sul punto della capacità dell’incolpato di partecipare consapevolmente al procedimento a suo carico, riservata alla Commissione Medica Ospedaliera, su richiesta del Dirigente del Servizio Sanitario di sede, a sua volta avvisato dall’Autorità procedente.
Anche per il profilo in discorso risultano persuasive le controdeduzioni dell’Amministrazione, secondo cui è preciso onere del militare interessato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1370, comma 5, cod. ord. mil., di fornire elementi di prova, dai quali inferire una condizione di minorazione psichica tale da rendergli impossibile di partecipare al procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 21.08.2023, n. 7886).
Non può al riguardo ritenersi conferente il certificato medico prodotto dal -OMISSIS- il 03.10.2023, dal momento che, nel medesimo, non è formulata nessuna diagnosi su un possibile stato di menomazione intellettiva o volitiva del ricorrente, tale da impedirgli di partecipare in modo cosciente al procedimento disciplinare (cfr. allegato n. 9 della produzione dell’Amministrazione intimata in data 24.06.2024).
3.3) Del pari infondata è l’ultima deduzione di parte ricorrente, con cui è stata lamentata la mancata notificazione integrale degli atti del procedimento disciplinare al difensore del libero Foro nominato dal militare.
Infatti, in base a quanto chiaramente disposto dall’art. 1370, comma 4, cod. ord. mil., successivamente alla nomina del difensore di fiducia le comunicazioni d’ufficio possono essere effettuate indifferentemente dall’Amministrazione all’inquisito ovvero al suo difensore.
4) In ragione della regola della soccombenza le spese di lite sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER NT, Presidente
IO FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | ER NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.